TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Mogavero ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Agropoli al viale Umbria n. 10; parte ricorrente
E rappresentata e difesa dall'Avv. Michela De Vivo ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Pagani alla via Coralli n. 17; parte ricorrente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 data 08.09.2016 e che dall'unione delle parti era nata la figlia in data 16.03.2012, Per_1 adottata dopo la nascita. Esponevano, inoltre, che - con decreto emesso in data 20.07.2023, n. cron. 8037 - il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente del predetto Tribunale e che, da quella data, non era stata più ripristinata l'unione coniugale. Pertanto, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 01.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 04.09.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
n Nocera Inferiore in data 08.09.2016 (atto n. 24, parte I del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2016);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
04.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire