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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di AppeLO di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 483 / 2024 RG promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv. Ezio Bonanni appellanti principali / appellati incidentali contro
e Controparte_1 Controparte_2 avv. distrettuale deLO stato appellati principali / appellanti incidentali
avente ad oggetto: appeLO principale ed incidentale della sentenza n. 84/2024 del Tribunale di Grosseto quale giudice del lavoro, pubblicata il 14 febbraio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 21 ottobre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
ed i figli e avevano convenuto i Parte_1 Pt_3 Parte_2 Controparte_3
avanti al Tribunale di Grosseto, affermando che:
[...]
- essi agivano rispettivamente come moglie e figli del , che era stato dipendente militare Persona_1 del dal gennaio 1972 al congedo di giugno 1997, ed era deceduto Controparte_4 nell'anno 2015 per mesotelioma pleurico in precedente diagnosi di inspessimento della pleura
- in tale qualità, essi chiedevano il riconoscimento dell'equo indennizzo e deLO status di vittima del dovere / equiparato, da parte del de cuius, con tutte le prestazioni spettanti per legge alla vedova ed ai figli (a pagina 1 di 12 prescindere dal fatto che al momento della morte del padre solo il figlio era a carico fiscale del Pt_2 medesimo, mentre la figlia non lo era più), richiesta riferita sia alle prestazioni per le vittime del Pt_3 dovere, sia quelle per le vittime del terrorismo e della criminalità, sul presupposto della relativa totale equiparazione normativa
- affermavano che, dopo l'addestramento militare effettuato prima a Caserta e poi a Pratica di Mare, il Per_1
era stato assegnato alla base di Grosseto (vedi descrizione pagg. ¾ ric. 1°), ove si era specializzato
[...] nella manutenzione degli apparati elettronici di puntamento e tiro del F104 mod. G, svolgendo servizio come marconista - meccanico elettronico d'armamento MEA - anche radarista;
come tale, aveva operato sia negli hangar che in linea di volo (ove gli aeroplani parcheggiano a bordo pista), addetto alla manutenzione di primo liveLO con sostituzione di apparati elettronici, guarnizioni, manutenzione pre-volo (verifica dell'aereo mobile per accertare la funzionalità di tutti i sistemi di competenza); per gli anni di servizio 1972 / 1997, era stato quindi esposto sia all'amianto presente in modo ubiquitario nell'ambiente, negli edifici e nei materiali (vedi pagg. 6/18), in assenza di misure ambientali e personali di protezione (pag. 19/21 ric. 1°), sia alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti emesse da radar, radio e altri strumenti (pagg. 21/23 ric. 1°); infine, dopo adeguato periodo di latenza, il mesotelioma pleurico, che nel 2015 era stato diagnosticato e ne aveva comportato il decesso, era derivato dal nesso causale fra l'esposizione all'amianto (liveLO espositivo ff/ll: 2.097,50 pag. 18,
28, 30 ric. 1°), e quella alle radiazioni ed altri agenti cancerogeni
- ciò premesso, chiedevano di dichiarare il M.LO (pagg. 33/35, 42/44) Pt_2 vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 della L. 266/05, o equiparato a vittima del dovere, ex art. artt. 1078 e 1079 DPR 90/2010 e art. 603 D. Lgs 66/2010, in combinato disposto con gli artt. 1 e 6 DPR
243/06, o ancora equiparato a vittima del dovere, ex art. 1, comma 564, L. 266/2005, in relazione agli artt. 1 e
6 del DPR 243/06.
- in particolare, affermavano lo status di vittima (comma 563) con riferimento alle attività di marconista - meccanico elettronico d'armamento MEA - anche radarista, e lo status di equiparato (comma 564) poiché la giurisprudenza si era evoluta nel senso di riconoscere come eventi tutelati anche le malattie provocate da missioni di qualsiasi natura, dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative, anche connesse alla violazione delle norme di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori
(secondo il principio estensivo della tutela affermato da Cass. Sez Un. n. 759/2017 fino a Cass. n. 4238/2019).
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva così deciso:
- la legittimazione attiva non spettava alla figlia , poiché la disciplina delle prestazioni spettanti ai Pt_3 superstiti delle vittime del dovere attribuiva rilievo alla sola posizione del figlio a carico del genitore al momento del decesso pagina 2 di 12 - la domanda relativa all'equo indennizzo apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché riguardava il rapporto di lavoro e non queLO previdenziale, e nel caso in esame il dipendente militare del era soggetto ad impiego pubblico non privatizzato Controparte_1
- lo status di vittima del dovere era imprescrittibile, mentre la prescrizione decennale aveva riguardato i singoli ratei dei benefici eventualmente dovuti di conseguenza a tale status
- nel merito, la domanda (della vedova e del figlio unici legittimati attivi) era infondata poiché Pt_2 dall'esposizione ad amianto dedotta in ricorso poteva essere derivato esclusivamente un rischio generico, analogo a queLO a cui era esposta qualsiasi persona in un consueto contesto di vita domestica, o in zona industriale o metropolitana;
anche volendo ipotizzare un'esposizione differente da quella ordinaria, e quindi un rischio specifico, in ricorso non erano dedotte “particolari condizioni ambientali o operative” inerenti i compiti di servizio, rilevanti ai sensi dell'art. 1 comma 564 L. 266/2005; la mera esposizione all'amianto per lo svolgimento ordinario del servizio non avrebbe potuto comportare di per sé il riconoscimento deLO status di vittima del dovere, senza tali particolari condizioni legate a circostanze straordinarie, che avessero generato un rischio superiore a queLO proprio degli ordinari compiti di servizio;
infatti, le stesse “particolari condizioni ambientali o operative” del comma 564 non potevano essere equiparate al carattere nocivo delle mansioni e dell'ambiente di lavoro, altrimenti lo status di vittima si sarebbe riprodotto in ogni situazione di violazione dell'obbligo di protezione del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 cc, ed avrebbe finito per coincidere con la causa di servizio, duplicando le relative tutele
- la prova orale dedotta in ricorso era irrilevante e superflua, come anche le richieste di CTU medico legale e tecnico ambientale, e le spese di lite erano compensate per intero tra le parti.
, e avevano appellato la sentenza con due motivi: Parte_1 Pt_2 Parte_3
(A) Fondatezza nel merito della domanda degli eredi di vittima del dovere
La sentenza era censurata per avere respinto la domanda nel merito, mentre il doveva essere Persona_1 riconosciuto (in tesi) vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 L. 266/05 ed equiparato a vittima del dovere, ai sensi degli artt. 1078 e 1079 DPR 90/2010, art. 603 D. Lgs 66/2010, in relazione all'art. 1 comma
564 L. 266/05, ed (in ipotesi), in ogni caso, riconoscere il medesimo equiparato a vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 DPR 243/06, in relazione all'art. 1 comma 564 L. 266/05.
Ciò premesso, richiamate le istanze di prova per testi e le richieste di CTU ambientale e medico legale, erroneamente respinte dal Tribunale, nel merito avevano chiesto la condanna
-> del a riconoscere il quale vittima del dovere / equiparato, e quindi il Controparte_1 Persona_1 riconoscimento in favore di tutti gli appellanti, compresa delle prestazioni dovute per legge, Parte_3 ovvero la speciale elargizione, lo speciale assegno vitalizio mensile e l'assegno vitalizio mensile, nonché le ulteriori prestazioni richiamate neLO “Specchio Riassuntivo” (doc. 10 ric. 1°) pagina 3 di 12 -> del ad aggiornare la graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento Controparte_2 del nominativo del quale di vittima del dovere / equiparato Persona_1
(B) Legittimazione attiva della figlia , non a carico del padre. Pt_3
La sentenza era censurata invocando la totale equiparazione fra lo status di vittima del dovere e di vittima del terrorismo e della criminalità, per concludere che neanche per i figli della vittima del dovere dovrebbero valere limitazioni dal momento che le stesse limitazioni non sono previste per i figli delle vittime del terrorismo.
I e si erano costituiti, prima di tutto evidenziando che Controparte_3 CP_2
l'appeLO non aveva riguardato i capi di sentenza relativi alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda relativa all'equo indennizzo, ed alla prescrizione decennale dei singoli ratei di prestazione economiche.
Per il resto, avevano resistito ai motivi di appeLO A) e B.
Inoltre, avevano riproposto con appeLO incidentale per eccezioni respinte dal Tribunale in tema di:
(C) Legittimazione passiva del Controparte_2
Era errato l'argomento con cui l'eccezione era stata respinta, essendo irrilevante che in linea generale il sia competente a pagare alcuni dei benefici economici previsti per le vittime del dovere. Controparte_2
In concreto, infatti, non sarebbe comunque il titolare passivo della stessa prestazione, poiché il Persona_1 era dipendente del . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2 DPR 510/1999, la competenza appartiene alle amministrazioni datrici di lavoro del dipendente vittima del dovere, e quindi:
-> il è titolare del procedimento relativo al riconoscimento delle vittime del dovere, del Controparte_2 terrorismo e della criminalità organizzata per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria ed alle Polizie municipali
-> il lo è invece per gli appartenenti alle forze armate deLO Stato. Controparte_1
Una sola competenza residuale del riguardava l'inserimento delle vittime nella Controparte_2 graduatoria unica nazionale, secondo l'ordine cronologico degli eventi, ma si trattava di un adempimento amministrativo che di per sé non giustificava la chiamata in giudizio.
Inoltre, i avevano richiamato le ulteriori eccezioni che il Tribunale aveva assorbito nel rigetto di CP_3 merito della domanda (questioni riproposte ex art. 326 cpc, e non vere e proprie censure alla sentenza)
(D) Interessi legali e rivalutazione monetaria
Secondo i gli assegni vitalizi previsti per le vittime del dovere sono soggetti a una rivalutazione CP_3 annuale automatica, ma non anche agli interessi legali, e comunque, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali non si potrebbero cumulare fra di loro. pagina 4 di 12 (E) Legittimazione passiva del per i benefici diversi dalla speciale elargizione, assegno CP_2 vitalizio ed assegno speciale vitalizio
In base al DPR n. 510/1999, richiamato dal DPR n. 243/2006, la legittimazione passiva del ministero della difesa riguardava i soli provvedimenti relativi ai benefici economici, ovvero la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
Per contro, il ministero della difesa non era legittimato rispetto alle ulteriori pretese relative alla doppia annualità di pensione alla esenzione Irpef dalla pensione di servizio, ed a tutti gli altri benefici connessi in tema di esenzione dal ticket, coLOcamento obbligatorio, assegnazione delle borse di studio, assistenza psicologica.
§§§
Secondo il Collegio, l'appeLO principale va respinto in relazione al motivo A), con il conseguente rigetto nel merito dell'intera domanda della vedova e dei figli.
Tale pronuncia assorbe in sé anche il motivo B), relativo al difetto di legittimazione attiva della sola figlia
, in quanto non a carico del padre al momento della morte di questi. Pt_3
In tutti i casi, infatti, secondo la nozione consolidata nella più recente giurisprudenza di legittimità (ben più restrittiva della tutela rispetto a quella qui invocata dalla parte privata), il non potrebbe essere Persona_1 ritenuto vittima del dovere e quindi ai congiunti, a carico o meno, non spetterebbe alcuna prestazione per il titolo qui rivendicato.
Peraltro, lo stesso appeLO principale non aveva censurato la sentenza laddove aveva ritenuto il termine decennale di prescrizione applicabile alle prestazioni economiche, eventualmente spettanti qualora il Per_1
fosse ritenuto vittima del dovere (pag. 6 motivazione). Quindi, se anche tale domanda fosse stata qui
[...] accolta, sarebbe ormai in giudicato che tale termine si debba riferire sia alla speciale elargizione una tantum, sia ai ratei delle altre prestazioni periodiche.
E ancora, anche i motivi di appeLO incidentale dei sono assorbiti nel rigetto di queLO principale, CP_3 ovvero:
C), E) le singole questioni sulla legittimazione passiva del e del;
Controparte_2 Controparte_1
D) a maggior ragione, le ulteriori questioni sugli accessori relativi alle eventuali prestazioni riconoscibili qualora il fosse ritenuto vittima del dovere. Persona_1
Nel merito della questione dirimente dell'intero giudizio di secondo grado, il motivo A) di appeLO principale va respinto, mancando il preteso fondamento della domanda ai sensi dell'art. 1 L. n. 266/2005 in tema di vittime del dovere, sia quanto all'ipotesi del comma 563 che del comma 564.
Occorrer partire dalla stessa nozione di vittima del dovere, e soggetti equiparati, così come regolata dagli art. 1 L. 266/2005 commi 563 e 564, e 1 comma 1 DPR n. 243/2006. pagina 5 di 12 L'art. 1 L. n. 266/2005 prevede:
** al comma 563 < per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 L. 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità b) neLO svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità >
** al comma 564 < sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative >.
L'art. 1 D.P.R. n. 243/2006 provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, .. a norma dell'art. 1, comma 565, L. 266/2005> precisa le seguenti nozioni:
b) per missioni di qualunque natura quelle che, quali che ne siano gli scopi, siano autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, quelle che implicano l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
In sintesi, per il riconoscimento deLO status di vittima del dovere/equiparato non è sufficiente che la malattia che ha provocato il decesso sia avvenuta a causa del servizio, bensì è necessaria la prova di un requisito ulteriore, ossia che il relativo rischio si sia verificato neLO svolgimento di una delle funzioni specifiche richieste dal comma 563, oppure durante una missione connotata ai sensi del comma 564.
Ai sensi dell'art. 1 comma 563 cit., in concreto non risulta che, durante il servizio come militare di carriera, le attività in occasione delle quali il sarebbe stato esposto a sostanze cancerogene, e per le quali Persona_1 avrebbe poi sviluppato la malattia mortale, si possano qualificare come a) contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) operazioni di soccorso;
e) attività di tutela della pubblica incolumità; f) contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
In particolare, secondo il ricorso introduttivo, il avrebbe svolto servizio come marconista - Persona_1 meccanico elettronico d'armamento MEA - anche radarista, ruolo che non è dedotto né provato che rientri in alcuna delle attività tipiche del comma 563. pagina 6 di 12 Ai sensi dell'art. 1 comma 564 cit., in concreto le occasioni nelle quali il sarebbe entrato in Persona_1 contatto con fibre d'amianto ed altre sostanze cancerogene, trattandosi di ordinarie situazioni di servizio, nemmeno si possano qualificare missioni connotate da particolari condizioni ambientali od operative.
In proposito, il Collegio aderisce all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
29618/2024, n. 287/2024, n. 8957/2023, n. 12747/2022, n. 10631/2022, n. 823/2021, n. 28696/2020, n.
13367/2020, n. 3510/2020, n. 24592/2018, n. 8322/2018, n. 21969/2017), di portata più restrittiva rispetto all'ambito della tutela, che fondamentalmente distingue la “causa di servizio” dalle “particolari condizioni ambientali / operative” del comma 564, ritenendo che l'insalubrità dell'ambiente per violazione di norme di protezione dei lavoratori rientri nella prima nozione ma non anche nella seconda, e quindi non consenta la qualificazione come vittima del dovere.
Tale soluzione si contrappone al – più ampio - orientamento minoritario, invece posto a base della domanda della parte privata (Cass. n. 823/2021, n. 14018/2020, n. 4238/2019), secondo il quale la stessa insalubrità dell'ambiente integra, aLO stesso tempo, sia la causa di servizio sia le stesse particolari condizioni, e quindi consente la qualificazione come vittima del dovere.
Di conseguenza, nell'ambito degli orientamenti di questa stessa Corte di appeLO, la presente decisione:
* si pone in linea con le recenti sentenze n. 416/2025 del 19.6.2025, c/ , Parte_4 Controparte_5
e n. 486/2025 del 28.10.2025 c/ , che avevano ad oggetto domanda tesa Pt_5 Controparte_6 alla dichiarazione deLO status di vittima del dovere/equiparato, respinta per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 commi 563 e 564 L. 266/2005
* si discosta dalla più risalente sentenza n. 359/2023 del 19.5.2023, c/ , che Pt_6 Controparte_5 invece aveva accolto domanda analoga.
Considerata la delicatezza della questione interpretativa, anche alla luce del contrasto fra gli orientamenti della
Corte di Cassazione, come di questa Corte d'AppeLO, è utile riportare il nucleo della motivazione di Cass. n.
29819/2022 espressiva dell'orientamento prevalente qui adottato, contrario a queLO minoritario posto invece a base della domanda della parte privata.
<< ..Le Sezioni Unite .. hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Sez. U, n. 23396/2016; Sez. L, n. 13114/2015). In particolare, Sez. U, n. 21969/2017 ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata pagina 7 di 12 a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. La pronuncia da ultimo richiamata, in particolare, ha affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. Il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, L. n.
266/2005 non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati alle condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Sez L . n.
8322/2018; Sez. L n. 24592/2018, n. 13367/2020, n. 28696/2020).
Questa Corte è consapevole che ha avuto espressione in giurisprudenza l'orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, valutata anche in prospettiva diacronica, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori. In particolare,
Cass. n. 4238/2019, in un caso relativo a vigile del fuoco affetto da un mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione alle fibre di amianto, muovendo dal meritorio intento di assicurare tutela previdenziale anche alle malattie professionali ed in particolare a situazioni che sono prive di copertura assicurativa , ha CP_7 ritenuto che la normativa sui benefici delle vittime del dovere ha portata ampia, idonea a ricomprendere non solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, ma anche le malattie professionali che producono i descritti esiti, e trova applicazione nei casi in cui la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva impedisce di considerare le condizioni di lavoro normali quelle in cui vi sia una pagina 8 di 12 condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro (e ciò al di là della straordinarietà del rischio); ciò in quanto l'art. 32 della Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi in condizioni di rischio tali da nuocere "normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al "regolare" sacrificio di queLO che è (Corte Cost. n. 399/1996, n. 309/1999) un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale. L'affermazione ha avuto seguito in successive pronunce di questa Corte, ed in particolare in Sez. VI, ord. n. 17027/2019 (ove si è affermato il principio) Sez. VI, ord.
n. 20446/2019 e n. 14018/20.
Altra successiva pronuncia invece ha sottolineato come, riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, si è chiarito che affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
hanno altresì specificato che la particolarità delle condizioni operative ed ambientali si ravvisa solo laddove queste abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
in altri termini, per particolari condizioni si deve intendere solo ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio (Sez. L n. 28696/20).
Più di recente, Sez. L, ord. n. 823/2021 ha affermato, in un caso relativo ad esposizione ad amianto per servizio prestato a bordo di navi militari, che il comma 564 non comprende solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad "infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso" ed adopera, quindi, una formula ampia, idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti, essendo intrinsecamente irrazionale ed irrispettoso del principio di eguaglianza ammettere che un trattamento sfavorevole sia riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortuni, e che la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto), senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l'ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori.
Nel descritto contesto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento pagina 9 di 12 ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a queLO proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento deLO status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 cc, ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (..) la legge richiede attraverso l'individuazione deLO specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e queLO delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé
l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario. L'esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell e dalla copertura dei rischi di malattie professionali non può dunque trovare CP_7 rimedio in un automatico allargamento generalizzato - che sarebbe del tutto improprio, in quanto non consentito dalle norme - dell'ambito di applicazione di istituto che ha diverso fondamento e finalità.
pagina 10 di 12 Nella specie, la corte territoriale ha accertato che il de cuius era stato esposto all'amianto in misura largamente inferiore alle soglie di legge, sebbene fosse stato esposto ai fumi degli incendi che era chiamato a fronteggiare per ragioni di servizio ed al fumo passivo di sigarette in ambiente dei lavoro. Dunque, a quanto risulta dagli atti, l'esposizione alle sostanze nocive è avvenuto nel corso del normale espletamento dell'attività di vigile del fuoco, ove la riscontrata violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore, che nel caso non ricomprende neppure una specifica e rilevante esposizione all'amianto ma integra solo una occasionale insalubrità dell'ambiente di lavoro, non può integrare la particolarità delle condizioni lavorative rilevanti per il beneficio in questione >>.
Così ricostruita la regola di giudizio sull'art. 1 comma 564 cit., la sua applicazione al caso in esame impone il rigetto della domanda degli appellanti.
Infatti, nella stessa prospettazione del ricorso introduttivo, confermata dalla istruttoria orale svolta in appeLO,
l'esposizione del alle sostanze cancerogene sarebbe avvenuta nel corso del normale espletamento Persona_1 dell'attività di servizio, senza che l'eventuale violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore possa integrare la particolarità delle condizioni lavorative, necessaria per il beneficio in questione.
Nel caso in esame il rigetto della domanda della parte privata si impone quindi come avvenuto negli analoghi casi oggetto di Cass. n. 8957/2023, n. 29819/2022, n. 823/2021, Nei quali era rivendicata la qualità di vittima del dovere nei confronti di vigili del fuoco o militari deceduti per neoplasie collegate alla esposizione all'amianto, senza che tuttavia tale causa di servizio fosse collegata altresì a particolari condizioni ambientali / operative.
In proposito, il Collegio dissente dagli appellanti, secondo i quali l'esposizione subìta neLO svolgimento ordinario del servizio come marconista - meccanico elettronico d'armamento MEA - anche radarista, operante sia negli hangar che in linea di volo, sarebbe invece sufficiente per riconoscere lo status di vittima. Infatti, anche nel caso in esame, come nella giurisprudenza ora citata, l'eventuale violazione della normativa generale in tema di salute del lavoratore non può coincidere con le particolari condizioni legate a circostanze straordinarie, causa di un rischio superiore a queLO proprio degli ordinari compiti di servizio.
In conclusione, il più restrittivo orientamento prevalente di legittimità impone di escludere che le “particolari condizioni ambientali o operative” del comma 564 possano coincidere con il fatto che, per gli anni di servizio
1972 / 1997, il sarebbe stato esposto sia all'amianto presente in modo ubiquitario nell'ambiente, Persona_1 negli edifici e nei materiali, in assenza di misure ambientali e personali di protezione, sia alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti emesse da radar, radio e altri strumenti.
Spese di lite di secondo grado e C.U.
Anche le spese del secondo vanno compensate per intero tra le parti per la complessità del quadro fattuale e normativo nel quale si inserisce la domanda (con i connessi contrasti giurisprudenziali sull'art. 1 comma 564 pagina 11 di 12 cit.). Per il rigetto dell'appeLO principale sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appeLO principale di , e e assorbe l'appeLO Parte_1 Parte_2 Parte_3 incidentale dei , confermando la sentenza appellata. Controparte_3
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti degli appellanti principali , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del C.U.
Firenze, 21 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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