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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2860/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Federico
Melis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2023 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1
“lombosciatalgia”, patologia per la quale aveva infruttuosamente presentato domanda amministrativa.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver prestato la propria l'attività lavorativa come operaio manutentore, a partire dal 1985 all'attualità, presso vari impianti della
Portovesme s.r.l., nello stabilimento di Portovesme.
Il ricorrente ha quindi sostenuto di aver svolto, nell'esercizio delle proprie mansioni, svariate attività, che comportavano la necessità di utilizzare mazze, picco, motopicco ad aria compressa di oltre 20 kg di peso, nonché movimentazione manuale di carichi
pagina 1 eseguita con continuità durante il turno di lavoro, assumendo anche posizioni incongrue.
Ha quindi sostenuto che, in ragione dell'effettivo espletamento delle mansioni menzionate, egli aveva contratto la denunciata patologia della “lombosciatalgia”, con un danno biologico del 10%.
Il ricorrente ha quindi affermato di aver presentato, in data 24.10.2022, domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale, respinta dall' CP_1 convenuto. Anche la successiva opposizione, si era conclusa senza esito.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando le mansioni dedotte nel ricorso e CP_1 sostenendo la mancanza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi, che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni signori e Testimone_1 Tes_2
colleghi di lavoro del ricorrente, i quali hanno confermato lo svolgimento da
[...] parte sua delle mansioni per come dedotte in giudizio.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che qui si richiama integralmente.
L'ausiliario ha accertato che parte ricorrente è affetta da “da rigidità dolorosa del tratto lombare per patologia artrosica degenerativa, con protrusioni discali su più livelli, sofferenza radicolare strumentalmente dimostrata”.
Lo stesso consulente ha riconosciuto l'origine professionale della malattia, affermando che “la professione svolta per tutta la vita lavorativa, di operaio manutentore per la società Portovesme, possa avere favorito la patologia oggetto di questa indagine medico legale.”.
Il consulente ha quindi concluso come segue: “Quantifico il danno biologico residuo al signor per gli esiti della rigidità dolorosa del tratto lombare per patologia Pt_1 artrosica degenerativa con protrusioni discali su più livelli, nella misura del 7% sin dalla data di presentazione della domanda del 24.10.2022”.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, oltre che coerenti con le risultanze documentali in atti e le emergenze ricavabili dalla prova testimoniale.
pagina 2 Ritiene, in conclusione, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale siccome rapportato ad un danno biologico in misura del 7%, sin dalla data della domanda amministrativa del 24.10.2022.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 7%, con decorrenza di legge dal 24.10.2022, oltre interessi legali di mora dal 121° giorno successivo alla predetta data e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1 essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e della tabella per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
5.200,01 fino a 26.000).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1 capitale commisurato ad un danno biologico del 7%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.10.2022;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale in favore CP_1 del ricorrente, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 7%, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.905,00 CP_1 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Federico Melis;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 2.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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