Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Gabriele Rosafio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
I. del decreto n. -OMISSIS- del 25.10.2021 a firma del Comandante della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- C.V. (CP) -OMISSIS-, in pari data notificato brevi manu per mezzo del quale all'esito dell'inchiesta sommaria esperita, relativa al sinistro marittimo occorso in data 12.06.2021 nella zona di mare antistante la località -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (LE) e che ha visto coinvolto il natante da diporto tipo “-OMISSIS-”, di proprietà della sig.na -OMISSIS- ma nelle circostanze spazio temporali sopra riferite condotto dal sig. -OMISSIS-, ritenendo attribuibile “(…) in capo al sig. -OMISSIS-, colpa per negligenza quale mancata adozione delle cautele imposte dalle regole cautelari, dovuta alla trascuratezza per aver intrapreso la navigazione senza assicurarsi preventivamente sulla funzionalità delle dotazioni di sicurezza, in particolare del sistema di esaurimento sentina, considerata anche la presenza di un vano motore non stagno (…)” – veniva decretata “(…) in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alla gravità della condotta, la sospensione della patente nautica -OMISSIS- rilasciata il 14/05/2019 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di -OMISSIS- al sig. -OMISSIS-, nelle premesse generalizzato, per un periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di effettiva consegna della predetta patente nautica presso la Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale di questa Capitaneria di Porto (…)”;
II. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto ignoti, e con espressa riserva di ricorrere autonomamente, ovvero per motivi aggiunti, ove necessario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa ZI OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame il ricorrente, titolare di abilitazione alla conduzione di mezzi nautici con propulsione superiore a 30kw ovvero a 40cv (in forza del conseguimento di patente nautica -OMISSIS-, rilasciata in data 14.05.2019 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di -OMISSIS-) impugna l’epigrafato decreto di sospensione della patente nautica, adottato ai sensi dell’art. 40 comma 2 lettera b) del D.M. 146/2008, a seguito di un’inchiesta sommaria esperita ai sensi dell’art 578 Codice della Navigazione.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 297 COD. NAV., NONCHE’ DELL’ART. 40, COMMA II LETTERA B) E COMMA III, DEL D.M. 146/2008; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 578 E 579 COD. NAV., NONCHE’ DELL’ART. 465 REG. ES.
II. ECCESSO DI POTERE SUSSUNTO SOTTO LE FIGURE SINTOMATICHE DELLA FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
1.2. Il 14 febbraio 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
1.3. Con specifico atto difensivo depositato l’11.03.2026 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in quanto il provvedimento odiernamente impugnato ha già spiegato ed esaurito i propri effetti.
All’udienza di smaltimento del 12 marzo 2026, svolta mediante collegamento da remoto con applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore del ricorrente con la citata memoria/istanza dell’11 marzo 2026), al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo, parte ricorrente, rilevato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Infatti, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (anche tenuto conto che la difesa erariale non ha insistito per la condanna del ricorrente alle spese di lite) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI OR, Presidente FF, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.