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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17816 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario IN IL EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 10633/2023 promossa da:
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Bartone,
con Studio in Roma, via Primo Conti, 23
◼ Indirizzo telematico
ATTORE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Vittoria Arezzini, sostituito da Avv. ti Gino Grilli e
PP NU
Studio in Roma, P.le delle Belle Arti n.
8 - Indirizzo telematico
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- Appalto
Conclusioni:
All'udienza del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni richiamando, parte attrice, quelle riportate nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c e parte convenuta, quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Inquadramento normativo: responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera
La fattispecie in esame è riconducibile alla disciplina dell'appalto (art. 1655 c.c. ss.), e segnatamente alla responsabilità per vizi e difformità ex artt. 1667 e 1668 c.c.
Secondo tale disciplina, l'appaltatore risponde dei vizi occulti dell'opera, ancorché riconoscibili, se questi non siano stati esplicitamente accettati dal committente.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione dell'opera non impedisce al committente di agire ex art. 1667 c.c., qualora essa sia accompagnata da riserve, ovvero qualora non sia intervenuta in modo consapevole e univoco” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 14480/2020; Cass. civ., sez. II, sent. n. 18847/2021).
Nel caso di specie, la convenuta insiste nell'affermare che l'opera sia stata formalmente accettata mediante il verbale di collaudo del 17.06.2022. Tuttavia, la stessa documentazione versata in atti dimostra la contestualità della cosiddetta “scheda ritocchi”, dalla quale emergono interventi correttivi e criticità già evidenziate al momento della consegna.
2. Valore della “scheda ritocchi” come riserva contestuale all'accettazione
La giurisprudenza più recente conferma che la sottoscrizione di un collaudo accompagnata da riserve documentali specifiche non comporta accettazione liberatoria.
Pag. 2 di 5 Cass. civ., sez. II, ord. n. 26212/2022 ha chiarito che:
“in presenza di riserve, non può parlarsi di accettazione liberatoria dell'opera, nemmeno se il committente firma il verbale finale”.
Nel caso in esame, risulta provato che la “scheda ritocchi” è stata sottoscritta lo stesso giorno del collaudo, riportando interventi tecnici non eseguiti (impianti, finiture, accessori) e richieste precise di integrazione.
Tale documento, allegato come doc. 11 dalla parte attrice, assume quindi valore dirimente nel dimostrare la non avvenuta accettazione liberatoria dell'opera.
3. Sulla tempestività e rilevanza della denuncia dei vizi – art. 1667 c.c.
La convenuta ha eccepito la decadenza per mancata tempestiva denuncia. Tuttavia, dalle e-mail di contestazione (doc. 13) emerge che l'attore ha reiterato le doglianze entro pochi giorni dalla consegna.
In assenza di contestazioni specifiche sull'autenticità e tempestività delle comunicazioni, e in forza dell'art. 115 c.p.c., tali documenti devono considerarsi provati e pacifici.
4. Sulla prova dei vizi e sulla loro incidenza funzionale
La convenuta ha sostenuto che i vizi sono:
“di modesta entità”;
“non rilevanti ai fini funzionali”;
“non supportati da perizia”.
Tuttavia, tale impostazione difensiva non supera l'onere probatorio contrario adempiuto dall'attore, il quale ha:
depositato rilievi fotografici (doc. 16);
documentato gli interventi richiesti;
allegato una serie di e-mail e preventivi di ripristino.
Pag. 3 di 5 Secondo Cass. civ., sez. II, ord. n. 21704/2021,
“i vizi che pregiudicano l'idoneità funzionale dell'opera, anche in parte, costituiscono inadempimento rilevante ai fini della responsabilità dell'appaltatore, non potendosi esigere dal committente l'onere di una perizia tecnica quando le difformità siano documentate e visibili”.
Nel caso concreto, gli elementi prodotti sono sufficienti a integrare il quadro probatorio, anche in assenza di una CTU, e consentono al Giudice una valutazione diretta dei fatti.
5. Sulla penale contrattuale per ritardo – art. 1382 c.c.
L'art. 1382 c.c. consente l'inserimento nei contratti di appalto di penali automatiche per inadempimento o ritardo.
Nel contratto tra le parti era prevista una penale di € 50,00/giorno per ogni giorno di ritardo oltre i termini pattuiti.
La parte convenuta ha negato la debenza della penale, asserendo che il ritardo era dipeso da “lavorazioni extra richieste” e da “sospensione natalizia”.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'attore (doc. 12), emerge che il calcolo della penale è stato effettuato sulla base di conteggi condivisi e sulla scrittura privata sottoscritta dalla stessa società convenuta, che riconosceva il ritardo nel completamento.
La Corte di cassazione ha stabilito (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23783/2020) che:
“la penale non necessita di prova del danno effettivo, salvo che la parte obbligata dimostri che l'inadempimento non le sia imputabile”.
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto a tale onere.
Per le motivazioni fin qui espresse la domanda di parte attrice risulta fondata e va accolta
Alla soccombenza di parte convenuta consegue la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri medi del D.M.55/2014, tenuto conto altresì della limitata attività processuale.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – Sezione XVII Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 disattesa e/o assorbita, così provvede:
✓ Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di Controparte_1 per vizi e difformità dell'opera oggetto del contratto d'appalto del 30.07.2021;
✓ Condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore nella somma di € 16.713,13, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla domanda al saldo;
✓ Condanna la convenuta al pagamento della penale contrattuale di € 3.970,00, ai sensi dell'art. 1382 c.c.;
✓ Condanna, infine, la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
Così è deciso.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(IN IL EN)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario IN IL EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 10633/2023 promossa da:
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Bartone,
con Studio in Roma, via Primo Conti, 23
◼ Indirizzo telematico
ATTORE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Vittoria Arezzini, sostituito da Avv. ti Gino Grilli e
PP NU
Studio in Roma, P.le delle Belle Arti n.
8 - Indirizzo telematico
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- Appalto
Conclusioni:
All'udienza del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni richiamando, parte attrice, quelle riportate nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c e parte convenuta, quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Inquadramento normativo: responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera
La fattispecie in esame è riconducibile alla disciplina dell'appalto (art. 1655 c.c. ss.), e segnatamente alla responsabilità per vizi e difformità ex artt. 1667 e 1668 c.c.
Secondo tale disciplina, l'appaltatore risponde dei vizi occulti dell'opera, ancorché riconoscibili, se questi non siano stati esplicitamente accettati dal committente.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione dell'opera non impedisce al committente di agire ex art. 1667 c.c., qualora essa sia accompagnata da riserve, ovvero qualora non sia intervenuta in modo consapevole e univoco” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 14480/2020; Cass. civ., sez. II, sent. n. 18847/2021).
Nel caso di specie, la convenuta insiste nell'affermare che l'opera sia stata formalmente accettata mediante il verbale di collaudo del 17.06.2022. Tuttavia, la stessa documentazione versata in atti dimostra la contestualità della cosiddetta “scheda ritocchi”, dalla quale emergono interventi correttivi e criticità già evidenziate al momento della consegna.
2. Valore della “scheda ritocchi” come riserva contestuale all'accettazione
La giurisprudenza più recente conferma che la sottoscrizione di un collaudo accompagnata da riserve documentali specifiche non comporta accettazione liberatoria.
Pag. 2 di 5 Cass. civ., sez. II, ord. n. 26212/2022 ha chiarito che:
“in presenza di riserve, non può parlarsi di accettazione liberatoria dell'opera, nemmeno se il committente firma il verbale finale”.
Nel caso in esame, risulta provato che la “scheda ritocchi” è stata sottoscritta lo stesso giorno del collaudo, riportando interventi tecnici non eseguiti (impianti, finiture, accessori) e richieste precise di integrazione.
Tale documento, allegato come doc. 11 dalla parte attrice, assume quindi valore dirimente nel dimostrare la non avvenuta accettazione liberatoria dell'opera.
3. Sulla tempestività e rilevanza della denuncia dei vizi – art. 1667 c.c.
La convenuta ha eccepito la decadenza per mancata tempestiva denuncia. Tuttavia, dalle e-mail di contestazione (doc. 13) emerge che l'attore ha reiterato le doglianze entro pochi giorni dalla consegna.
In assenza di contestazioni specifiche sull'autenticità e tempestività delle comunicazioni, e in forza dell'art. 115 c.p.c., tali documenti devono considerarsi provati e pacifici.
4. Sulla prova dei vizi e sulla loro incidenza funzionale
La convenuta ha sostenuto che i vizi sono:
“di modesta entità”;
“non rilevanti ai fini funzionali”;
“non supportati da perizia”.
Tuttavia, tale impostazione difensiva non supera l'onere probatorio contrario adempiuto dall'attore, il quale ha:
depositato rilievi fotografici (doc. 16);
documentato gli interventi richiesti;
allegato una serie di e-mail e preventivi di ripristino.
Pag. 3 di 5 Secondo Cass. civ., sez. II, ord. n. 21704/2021,
“i vizi che pregiudicano l'idoneità funzionale dell'opera, anche in parte, costituiscono inadempimento rilevante ai fini della responsabilità dell'appaltatore, non potendosi esigere dal committente l'onere di una perizia tecnica quando le difformità siano documentate e visibili”.
Nel caso concreto, gli elementi prodotti sono sufficienti a integrare il quadro probatorio, anche in assenza di una CTU, e consentono al Giudice una valutazione diretta dei fatti.
5. Sulla penale contrattuale per ritardo – art. 1382 c.c.
L'art. 1382 c.c. consente l'inserimento nei contratti di appalto di penali automatiche per inadempimento o ritardo.
Nel contratto tra le parti era prevista una penale di € 50,00/giorno per ogni giorno di ritardo oltre i termini pattuiti.
La parte convenuta ha negato la debenza della penale, asserendo che il ritardo era dipeso da “lavorazioni extra richieste” e da “sospensione natalizia”.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'attore (doc. 12), emerge che il calcolo della penale è stato effettuato sulla base di conteggi condivisi e sulla scrittura privata sottoscritta dalla stessa società convenuta, che riconosceva il ritardo nel completamento.
La Corte di cassazione ha stabilito (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23783/2020) che:
“la penale non necessita di prova del danno effettivo, salvo che la parte obbligata dimostri che l'inadempimento non le sia imputabile”.
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto a tale onere.
Per le motivazioni fin qui espresse la domanda di parte attrice risulta fondata e va accolta
Alla soccombenza di parte convenuta consegue la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri medi del D.M.55/2014, tenuto conto altresì della limitata attività processuale.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – Sezione XVII Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 disattesa e/o assorbita, così provvede:
✓ Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di Controparte_1 per vizi e difformità dell'opera oggetto del contratto d'appalto del 30.07.2021;
✓ Condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore nella somma di € 16.713,13, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla domanda al saldo;
✓ Condanna la convenuta al pagamento della penale contrattuale di € 3.970,00, ai sensi dell'art. 1382 c.c.;
✓ Condanna, infine, la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
Così è deciso.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(IN IL EN)
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