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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17628 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. 49017/2022 RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49017, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza dell'11/6/2025, a seguito di trattazione cartolare, vertente
TRA
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Milano, Foro Parte_1 P.IVA_1
Buonaparte n. 31), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, in via Lamarmora n. 42, presso lo studio dell'avv.to
IA NE, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura a rogito del notaio dott.
del 26/1/2021 (Rep. 174.336, Racc. 32.784), Persona_1
ATTRICE
E
(c.f. con sede a Roma, in via Vincenzo Controparte_1 P.IVA_2
Cesati n. 7), in persona dell'amministratore pro tempore (c.f. Controparte_2
; residente a [...]), e C.F._1
(c.f. ; Controparte_3 P.IVA_3 con sede a Roma, ), in persona dell'amministratore Controparte_3 pro tempore (c.f. ; residente a [...] C.F._1
Rosalba Carriera n. 13),
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: per l'attrice (nota di trattazione cartolare, depositata per l'udienza di p.c.): “… La scrivente difesa, richiamate le argomentazioni dedotte nel proprio atto di citazione e nelle memorie istruttorie, nonché il foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a , nella qualità di Controparte_2 amministratore p.t. del (nel prosieguo anche solo Controparte_1 CP_1
e del nn. (nel prosieguo anche
[...] Controparte_4 CP_3 solo , l'attrice allegava che in forza di due Controparte_3 Parte_1 distinti rapporti di somministrazione aveva provveduto alla fornitura di gas e di energia elettrica presso i rispettivi punti di consegna intestati ai due condomini convenuti, contraddistinti (per il con POD IT002E3395577A e POD CP_1 CP_1
IT002E3395575A e (per il condominio con PDR 00881113745119; che le fatture CP_3 relative ai consumi erano state sempre regolarmente emesse;
che, come da documentazione prodotta, alcune delle predette fatture erano rimaste insolute, nonostante i solleciti di pagamento inoltrati all'amministratore p.t. dei due condomini;
che essa attrice risultava pertanto creditrice, nei confronti del condominio della somma di € 458,91 oltre CP_1 interessi, mentre, nei confronti del condominio risultava creditrice della somma CP_3 di € 10.598,87, oltre interessi. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, riportate nel foglio di p.c. del 13/5/2025 e richiamate nella nota di trattazione cartolare in epigrafe, nei seguenti termini: “… Voglia
l'Ill.mo Giudice, ogni eccezione e difesa contraria rigettata, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza della pretesa creditoria -per le causali esposte nel presente atto- vantata da nei confronti di: (c.f. Parte_1 Controparte_1
), sito in Via Vincenzo Cesati 7, 00171 – Roma (RM), in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore sig. (c.f. ); Controparte_2 C.F._1
(c.f. ), sito in Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_3
, 00162 – Roma (RM), in persona dell'amministratore pro tempore sig.
[...]
(c.f. ); e per l'effetto condannarli al pagamento del Controparte_2 C.F._1 complessivo importo di € 11.057,78, oltre interessi dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio e così nello specifico per: (c.f. , sito in Via Vincenzo Cesati 7, Controparte_1 P.IVA_2
00171 – Roma (RM), importo complessivo di € 458,91 oltre alle spese e alle competenze professionali, ordinandone la distrazione;
(c.f. Controparte_5
), sito in , 00162 – Roma (RM), importo P.IVA_3 Controparte_3 complessivo di € 10.598,87 oltre alle spese e alle competenze professionali, ordinandone la distrazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ai sensi del DM 55/2014”.
All'udienza del 20/12/2022, così differita dal 14/11/2022 a seguito di decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. dell'1/8/2022, presente il procuratore di parte attrice, era rilevato che, “… a prescindere dal mancato deposito della prova della notificazione in formato eml, risulta(va) che nella vocatio in ius (era) stato fatto riferimento all'art. 319 c.p.c. e al termine di costituzione di 19 giorni …” e che “… la citazione (era) conseguentemente nulla ex art. 164, comma 1, c.p.c. …”; veniva pertanto disposto il rinvio all'udienza del 6/6/2023, con termine perentorio al 20/2/2023 per il rinnovo della notificazione.
In data 31/5/2023 l'attrice depositava la prova dell'avvenuta notificazione a CP_2
, in qualità di amministratore p.t. dei due condomini convenuti, eseguita in proprio a
[...] mezzo di raccomandata a/r spedita il 14/2/2023 e ricevuta il 22/2/2023.
Successivamente, nessuno si costituiva in giudizio per i condomini convenuti, che venivano dichiarati contumaci all'udienza del 6/6/2023, nel corso della quale erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 10/1/2014, da svolgersi mediante deposito di note scritte.
Con ordinanza riservata del 22-25/1/2024, a seguito di trattazione cartolare dell'udienza del 10/1/2024, dato atto “… della perdurante contumacia dei due condomini convenuti …” e ritenuto che “… l'istanza ex art. 210 c.p.c., relativa alla certificazione dei consumi da richiedere ai distributori locali, non (era) ammissibile, in quanto, a latere del fatto che si tratta di uno strumento istruttorio residuale (cfr. Cass. 31251/2021), l'ordine del
Giudice presuppone pur sempre l'impossibilità di acquisizione diretta, su propria iniziativa, della documentazione da parte dell'interessato e nel caso di specie l'attrice nulla (aveva) allegato e poi provato al riguardo (cfr. Cass. 12997/2004; Cass. 19475/2005; Cass.
14656/2013) …” e che pertanto “… non vi (era) prova, in base a conferente allegazione, dell'indispensabilità dell'esercizio del potere di acquisizione documentale da parte del giudice
…” nonché ritenuto che “… conseguentemente la prova per testi, richiesta a conferma di detta certificazione, non (era) ammissibile …”, era disposto il rinvio all'udienza dell'11/6/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto 15/5/2025 era stabilito che la predetta udienza dell'11/6/2025 si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino alla data dell'udienza per depositare nota di trattazione cartolare contenente le conclusioni.
La parte attrice -come detto- ha provveduto al deposito di nota di trattazione cartolare, contenente le conclusioni definitive. Con ordinanza del 12/6/2025, emessa all'esito della predetta udienza di trattazione cartolare dell'11/6/2025, si dava atto che la società attrice aveva precisato le conclusioni e chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed era confermato che, all'esito della predetta udienza di p.c. dell'11/6/2025 svolta con trattazione cartolare, la causa, nella persistente contumacia dei convenuti, era stata trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate, con assegnazione del termine di legge per il deposito di comparsa conclusionale (60 giorni): il termine ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. è scaduto in data 10/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_1
citati in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore , non costituitisi in giudizio nonostante la Controparte_2 ritualità della notificazione dell'atto di citazione, a seguito del rinnovo della notificazione disposto all'udienza del 20/12/2022 (cfr. relativo verbale di udienza), effettuata dall'attrice in proprio in data 14/2/2023-22/2/2023 a mezzo di raccomandata a/r spedita all'indirizzo di residenza di , in qualità appunto di amministratore p.t. dei menzionati Controparte_2 condomini, contenente l'indicazione al 6/6/2023 dell'udienza di prima comparizione.
2. La domanda attrice è infondata e va rigettata.
3. La società attrice ha domandato la condanna dei convenuti “… al pagamento del complessivo importo di € 11.057,78 …” e specificamente “… per: (c.f. Controparte_1
), sito in via Vincenzo Cesati 7, 00171 – Roma (RM) …” ha chiesto il P.IVA_2 pagamento dell' “… importo complessivo di € 458,91 …”, mentre per il “…
[...]
(c.f. ), sito in , Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_3
00162 – Roma (RM) …” ha chiesto il pagamento dell' “… importo complessivo di €
10.598,87 …”, oltre interessi (cfr. conclusioni riportate in precedenza), in ragione del contestato mancato pagamento di quattro fatture (due riferite al e due Controparte_1 riferite al per la fornitura di energia elettrica ( e Controparte_3 Controparte_1 di gas naturale ( , come da documentazione in atti (cfr. 'doc. 3, Controparte_3 fatture' richiamato a pag. 1 dell'atto introduttivo).
4. Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento il creditore
è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base alla domanda svolta, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001 e successiva giurisprudenza ormai consolidata:
Cass. 15677/2009; Cass. 15659/2011; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
4.1 Il preteso creditore, che agisce, è pertanto tenuto in primis a provare, in base a conferente allegazione, la fondatezza del credito di cui chiede il pagamento, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per il preteso debitore, che resiste, di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
5. Dunque la società attrice era tenuta a provare la fondatezza della pretesa -cioè che aveva in concreto effettuato la prestazione indicata (fornitura di energia elettrica e di gas in quelle determinate quantità)-, per poi allegare che, essendo scaduto il termine per l'adempimento, aveva diritto al pagamento del corrispettivo da parte dei due clienti finali.
6. Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
6.1 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
6.2 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
6.2.1 Al riguardo va ricordato che nella filiera del gas, così come previsto per quella dell'energia elettrica, vi è un soggetto (il distributore locale) che è responsabile del trasporto, manutenzione e sostituzione dei contatori nonché della misura del gas e/o dell'energia erogati dai singoli fornitori agli utenti (clienti finali); si tratta quindi dell'impresa concessionaria, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dagli Enti locali, del servizio pubblico di trasporto del gas, nettamente distinto e autonomo rispetto al soggetto che si occupa della vendita ai clienti finali.
6.3 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
6.4 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
6.5 In base ai principi generali, incombe sulla parte contro cui opera la presunzione fornire, in base a conferente allegazione, la prova contraria, atta a superare la presunzione stessa, non essendo sufficiente una contestazione generica in ordine all'entità dei consumi fatturati.
6.6 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi riportati in fattura non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura, dovendo in tal caso il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo invece sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass. 297/2020 in tema di energia elettrica;
Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
6.6.1 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente in relazione al rapporto concreto, con successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
6.7 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore (cfr.
Cass. 17889/2020: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.”).
7. Sempre come discorso di carattere generale, va altresì ribadito che, in difetto di costituzione in giudizio della parte convenuta, non è possibile applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che invero si applica, come noto, soltanto con riferimento alle parti costituite;
in altre parole, il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte.
7.1 Al riguardo si rammenta che il principio in tema di non contestazione, elaborato dalla giurisprudenza e poi codificato nell'art. 115 c.p.c., riguarda (cfr. Cass. 6172/2020) i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, così come allegati nella loro oggettività, e non giudizi o valutazioni fatte dalle parti.
7.2 Peraltro è escluso in via assoluta (cfr. citato art. 115, comma 1, c.p.c.: “… fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”) che lo stesso -come detto- possa valere in caso di contumacia del convenuto, situazione in cui non sarebbe neanche possibile alcuna distinzione fra 'difetto di contestazione' e 'mero silenzio' (cfr. Cass. 42035/2021); quindi il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra né consente di alterare la ripartizione dell'onere probatorio.
7.3 In ipotesi di contumacia della parte convenuta, come nel caso che qui ci occupa, sarà quindi necessario procedere all'esame dei fatti risultanti dalle prove offerte dalla parte attrice (art. 2697 c.c.), con particolare riferimento, appunto, ai fatti che costituiscono il fondamento della domanda, non potendosi -come detto- attribuire alcun valore probatorio alla mancata contestazione dei medesimi ad opera della parte convenuta, rimasta contumace.
8. Chiusa questa parentesi di carattere generale e tornando al caso che qui ci occupa, osserva il Giudice che la documentazione versata in atti dalla società attrice non consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda giudiziale in relazione alla pretesa creditoria fatta valere nei confronti dei due condomini, rimasti contumaci.
9. Sulla base dei documenti offerti si ha conferma dell'esistenza dei richiamati contratti di somministrazione -di gas e di energia elettrica- intercorsi tra la società attrice e i due convenuti, con decorrenza, rispettivamente, dall'8/11/2019 (cfr. doc. 'CONTRATTO.pdf' relativo alla fornitura di energia elettrica in favore del condominio e dal 14/7/2020 CP_1
(cfr. doc. 'CONTRATTO 1.pdf', relativo alla fornitura di gas al condominio . CP_3
10. L'attrice ha inoltre depositato i prospetti riepilogativi delle fatture asseritamente insolute (cfr. doc. '105116⁓1.PDF' per il condominio e doc. '1051129746.pdf' CP_3 per il condominio , nonché la copia delle fatture stesse, elencate nei due richiamati CP_1 prospetti, con indicazione degli importi per i consumi di gas e di energia elettrica rimasti asseritamente impagati (cfr. fatture sub doc. '201116⁓1.pdf'; doc. '201123⁓1.pdf'; doc.
'2011561054.pdf'; doc. '2011561055.pdf', allegati all'atto di citazione).
10.1 Si tratta in totale di quattro fatture, di cui due riguardano l'asserita somministrazione di gas al condominio e due riguardano gli asseriti consumi di CP_3 energia elettrica riferiti al condominio CP_1
11. Risultano infine prodotte le due pec, con le relative ricevute di accettazione e di consegna (cfr. docc. '105116-2.pdf', per il condominio e '105112-2.pdf', per il CP_3 condominio trasmesse all'indirizzo pec intestato all'amministratore dei due condomini CP_1 convenuti ( t') in data 8/2/2022, aventi ad oggetto la diffida ad Email_1 adempiere e la contestuale messa in mora, con l'indicazione in calce del dettaglio degli importi da saldare.
12. Orbene, a prescindere da ogni considerazione sull'efficacia probatoria delle fatture
-detto accertamento implica pur sempre che la fatturazione sia basata su consumi effettivi, essendo per contro necessario, nel caso di fattura in acconto su consumi stimati, fornire la prova circa i dati reali di consumo risultanti dalle letture periodiche del contatore-, osserva il
Giudice che, in relazione ad entrambi i rapporti oggetto di giudizio, è carente la prova dell'avvenuta comunicazione delle fatture alle parti convenute in data precedente all'introduzione del giudizio, così da valorizzare l'eventuale mancata contestazione in sede stragiudiziale dei dati di consumo ivi riportati.
13. Inoltre è noto che, quando la fattura non viene inviata al debitore ovvero quando il debitore contesta di averla mai ricevuta, la produzione in giudizio della fattura equivale a comunicazione ed è idonea a sanare l'eventuale iniziale deficit informativo, poiché consente di rendere edotto il debitore, convenuto in giudizio per il pagamento, dell'esistenza della pretesa e delle ragioni su cui la stessa si fonda. 14. Nel caso di specie la società fornitrice si è limitata a depositare in giudizio le quattro fatture e i relativi prospetti riepilogativi, senza fornire la prova, in base a conferente allegazione, di averle a suo tempo -cioè in un periodo coerente con le indicate scadenze- inoltrate ai due convenuti.
14.1 Solo in tal modo si sarebbe potuta valorizzare la condotta, in ipotesi silente, dei due condomini nel non contestare i dati di consumo contenuti nelle fatture.
15. Per altro verso, stante la contumacia dei due condomini, è evidente -si richiamano le superiori osservazioni in diritto- che la produzione in giudizio della copia delle fatture non
è idonea a colmare alcuna lacuna informativa, in ipotesi verificatasi dopo l'emissione delle fatture stesse.
16. È ben vero -si potrebbe obiettare- che dai sopra richiamati solleciti di pagamento, inviati via pec l'8/2/2022, era stato possibile, per gli odierni convenuti, conoscere il numero di fattura, con il relativo importo e la data di scadenza per il pagamento, ma è altrettanto vero che la conoscenza di questi dati non poteva in alcun caso consentire agli stessi di formulare alcuna contestazione specifica e puntuale in ordine ai consumi, su cui, appunto, erano stati asseritamente calcolati gli importi delle singole fatture.
17. In tale contesto non va dimenticato che il preteso credito di maggior importo è quello relativo all'allegata fornitura di gas al condominio e che i pretesi consumi CP_3 sono indicati come 'stimati'.
18. Pertanto, in difetto di prova sull'invio, anche già in sede stragiudiziale, delle fatture su cui si fonda il credito azionato, non emergono elementi di fatto di sicuro riscontro obiettivo che consentano, anche alla luce della condotta dei clienti finali, di ritenere fondata la pretesa dell'attrice in ordine agli asseriti consumi imputati ai due condomini, a maggior ragione -come detto- in relazione alla fornitura di gas.
19. Si conferma inoltre quanto argomentato a margine del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. con la ricordata ordinanza riservata del 22-25/1/2024, da aversi qui richiamata, con cui è stata conseguentemente rigettata anche l'istanza di prova testimoniale.
20. In conclusione, la domanda va rigettata, in quanto l'attrice non ha fornito la prova del credito di cui chiede il pagamento, in difetto di prova dell'esattezza dei consumi addebitati ai due clienti finali e non potendosi dare alcun rilievo al principio di non contestazione.
21. Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la contumacia dei due condomini convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: • dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_1 [...]
, entrambi di Roma;
Controparte_6
• rigetta la domanda dell'attrice nei confronti dei due condomini Parte_1 convenuti;
• nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso a Roma, il 15/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. 49017/2022 RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49017, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza dell'11/6/2025, a seguito di trattazione cartolare, vertente
TRA
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Milano, Foro Parte_1 P.IVA_1
Buonaparte n. 31), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, in via Lamarmora n. 42, presso lo studio dell'avv.to
IA NE, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura a rogito del notaio dott.
del 26/1/2021 (Rep. 174.336, Racc. 32.784), Persona_1
ATTRICE
E
(c.f. con sede a Roma, in via Vincenzo Controparte_1 P.IVA_2
Cesati n. 7), in persona dell'amministratore pro tempore (c.f. Controparte_2
; residente a [...]), e C.F._1
(c.f. ; Controparte_3 P.IVA_3 con sede a Roma, ), in persona dell'amministratore Controparte_3 pro tempore (c.f. ; residente a [...] C.F._1
Rosalba Carriera n. 13),
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: per l'attrice (nota di trattazione cartolare, depositata per l'udienza di p.c.): “… La scrivente difesa, richiamate le argomentazioni dedotte nel proprio atto di citazione e nelle memorie istruttorie, nonché il foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato a , nella qualità di Controparte_2 amministratore p.t. del (nel prosieguo anche solo Controparte_1 CP_1
e del nn. (nel prosieguo anche
[...] Controparte_4 CP_3 solo , l'attrice allegava che in forza di due Controparte_3 Parte_1 distinti rapporti di somministrazione aveva provveduto alla fornitura di gas e di energia elettrica presso i rispettivi punti di consegna intestati ai due condomini convenuti, contraddistinti (per il con POD IT002E3395577A e POD CP_1 CP_1
IT002E3395575A e (per il condominio con PDR 00881113745119; che le fatture CP_3 relative ai consumi erano state sempre regolarmente emesse;
che, come da documentazione prodotta, alcune delle predette fatture erano rimaste insolute, nonostante i solleciti di pagamento inoltrati all'amministratore p.t. dei due condomini;
che essa attrice risultava pertanto creditrice, nei confronti del condominio della somma di € 458,91 oltre CP_1 interessi, mentre, nei confronti del condominio risultava creditrice della somma CP_3 di € 10.598,87, oltre interessi. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, riportate nel foglio di p.c. del 13/5/2025 e richiamate nella nota di trattazione cartolare in epigrafe, nei seguenti termini: “… Voglia
l'Ill.mo Giudice, ogni eccezione e difesa contraria rigettata, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza della pretesa creditoria -per le causali esposte nel presente atto- vantata da nei confronti di: (c.f. Parte_1 Controparte_1
), sito in Via Vincenzo Cesati 7, 00171 – Roma (RM), in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore sig. (c.f. ); Controparte_2 C.F._1
(c.f. ), sito in Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_3
, 00162 – Roma (RM), in persona dell'amministratore pro tempore sig.
[...]
(c.f. ); e per l'effetto condannarli al pagamento del Controparte_2 C.F._1 complessivo importo di € 11.057,78, oltre interessi dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio e così nello specifico per: (c.f. , sito in Via Vincenzo Cesati 7, Controparte_1 P.IVA_2
00171 – Roma (RM), importo complessivo di € 458,91 oltre alle spese e alle competenze professionali, ordinandone la distrazione;
(c.f. Controparte_5
), sito in , 00162 – Roma (RM), importo P.IVA_3 Controparte_3 complessivo di € 10.598,87 oltre alle spese e alle competenze professionali, ordinandone la distrazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ai sensi del DM 55/2014”.
All'udienza del 20/12/2022, così differita dal 14/11/2022 a seguito di decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. dell'1/8/2022, presente il procuratore di parte attrice, era rilevato che, “… a prescindere dal mancato deposito della prova della notificazione in formato eml, risulta(va) che nella vocatio in ius (era) stato fatto riferimento all'art. 319 c.p.c. e al termine di costituzione di 19 giorni …” e che “… la citazione (era) conseguentemente nulla ex art. 164, comma 1, c.p.c. …”; veniva pertanto disposto il rinvio all'udienza del 6/6/2023, con termine perentorio al 20/2/2023 per il rinnovo della notificazione.
In data 31/5/2023 l'attrice depositava la prova dell'avvenuta notificazione a CP_2
, in qualità di amministratore p.t. dei due condomini convenuti, eseguita in proprio a
[...] mezzo di raccomandata a/r spedita il 14/2/2023 e ricevuta il 22/2/2023.
Successivamente, nessuno si costituiva in giudizio per i condomini convenuti, che venivano dichiarati contumaci all'udienza del 6/6/2023, nel corso della quale erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 10/1/2014, da svolgersi mediante deposito di note scritte.
Con ordinanza riservata del 22-25/1/2024, a seguito di trattazione cartolare dell'udienza del 10/1/2024, dato atto “… della perdurante contumacia dei due condomini convenuti …” e ritenuto che “… l'istanza ex art. 210 c.p.c., relativa alla certificazione dei consumi da richiedere ai distributori locali, non (era) ammissibile, in quanto, a latere del fatto che si tratta di uno strumento istruttorio residuale (cfr. Cass. 31251/2021), l'ordine del
Giudice presuppone pur sempre l'impossibilità di acquisizione diretta, su propria iniziativa, della documentazione da parte dell'interessato e nel caso di specie l'attrice nulla (aveva) allegato e poi provato al riguardo (cfr. Cass. 12997/2004; Cass. 19475/2005; Cass.
14656/2013) …” e che pertanto “… non vi (era) prova, in base a conferente allegazione, dell'indispensabilità dell'esercizio del potere di acquisizione documentale da parte del giudice
…” nonché ritenuto che “… conseguentemente la prova per testi, richiesta a conferma di detta certificazione, non (era) ammissibile …”, era disposto il rinvio all'udienza dell'11/6/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto 15/5/2025 era stabilito che la predetta udienza dell'11/6/2025 si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino alla data dell'udienza per depositare nota di trattazione cartolare contenente le conclusioni.
La parte attrice -come detto- ha provveduto al deposito di nota di trattazione cartolare, contenente le conclusioni definitive. Con ordinanza del 12/6/2025, emessa all'esito della predetta udienza di trattazione cartolare dell'11/6/2025, si dava atto che la società attrice aveva precisato le conclusioni e chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed era confermato che, all'esito della predetta udienza di p.c. dell'11/6/2025 svolta con trattazione cartolare, la causa, nella persistente contumacia dei convenuti, era stata trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate, con assegnazione del termine di legge per il deposito di comparsa conclusionale (60 giorni): il termine ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. è scaduto in data 10/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_1
citati in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore , non costituitisi in giudizio nonostante la Controparte_2 ritualità della notificazione dell'atto di citazione, a seguito del rinnovo della notificazione disposto all'udienza del 20/12/2022 (cfr. relativo verbale di udienza), effettuata dall'attrice in proprio in data 14/2/2023-22/2/2023 a mezzo di raccomandata a/r spedita all'indirizzo di residenza di , in qualità appunto di amministratore p.t. dei menzionati Controparte_2 condomini, contenente l'indicazione al 6/6/2023 dell'udienza di prima comparizione.
2. La domanda attrice è infondata e va rigettata.
3. La società attrice ha domandato la condanna dei convenuti “… al pagamento del complessivo importo di € 11.057,78 …” e specificamente “… per: (c.f. Controparte_1
), sito in via Vincenzo Cesati 7, 00171 – Roma (RM) …” ha chiesto il P.IVA_2 pagamento dell' “… importo complessivo di € 458,91 …”, mentre per il “…
[...]
(c.f. ), sito in , Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_3
00162 – Roma (RM) …” ha chiesto il pagamento dell' “… importo complessivo di €
10.598,87 …”, oltre interessi (cfr. conclusioni riportate in precedenza), in ragione del contestato mancato pagamento di quattro fatture (due riferite al e due Controparte_1 riferite al per la fornitura di energia elettrica ( e Controparte_3 Controparte_1 di gas naturale ( , come da documentazione in atti (cfr. 'doc. 3, Controparte_3 fatture' richiamato a pag. 1 dell'atto introduttivo).
4. Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento il creditore
è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base alla domanda svolta, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001 e successiva giurisprudenza ormai consolidata:
Cass. 15677/2009; Cass. 15659/2011; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
4.1 Il preteso creditore, che agisce, è pertanto tenuto in primis a provare, in base a conferente allegazione, la fondatezza del credito di cui chiede il pagamento, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per il preteso debitore, che resiste, di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
5. Dunque la società attrice era tenuta a provare la fondatezza della pretesa -cioè che aveva in concreto effettuato la prestazione indicata (fornitura di energia elettrica e di gas in quelle determinate quantità)-, per poi allegare che, essendo scaduto il termine per l'adempimento, aveva diritto al pagamento del corrispettivo da parte dei due clienti finali.
6. Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
6.1 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
6.2 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
6.2.1 Al riguardo va ricordato che nella filiera del gas, così come previsto per quella dell'energia elettrica, vi è un soggetto (il distributore locale) che è responsabile del trasporto, manutenzione e sostituzione dei contatori nonché della misura del gas e/o dell'energia erogati dai singoli fornitori agli utenti (clienti finali); si tratta quindi dell'impresa concessionaria, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dagli Enti locali, del servizio pubblico di trasporto del gas, nettamente distinto e autonomo rispetto al soggetto che si occupa della vendita ai clienti finali.
6.3 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
6.4 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
6.5 In base ai principi generali, incombe sulla parte contro cui opera la presunzione fornire, in base a conferente allegazione, la prova contraria, atta a superare la presunzione stessa, non essendo sufficiente una contestazione generica in ordine all'entità dei consumi fatturati.
6.6 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi riportati in fattura non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi sulla fattura, dovendo in tal caso il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo invece sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass. 297/2020 in tema di energia elettrica;
Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
6.6.1 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente in relazione al rapporto concreto, con successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
6.7 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore (cfr.
Cass. 17889/2020: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.”).
7. Sempre come discorso di carattere generale, va altresì ribadito che, in difetto di costituzione in giudizio della parte convenuta, non è possibile applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che invero si applica, come noto, soltanto con riferimento alle parti costituite;
in altre parole, il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte.
7.1 Al riguardo si rammenta che il principio in tema di non contestazione, elaborato dalla giurisprudenza e poi codificato nell'art. 115 c.p.c., riguarda (cfr. Cass. 6172/2020) i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, così come allegati nella loro oggettività, e non giudizi o valutazioni fatte dalle parti.
7.2 Peraltro è escluso in via assoluta (cfr. citato art. 115, comma 1, c.p.c.: “… fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”) che lo stesso -come detto- possa valere in caso di contumacia del convenuto, situazione in cui non sarebbe neanche possibile alcuna distinzione fra 'difetto di contestazione' e 'mero silenzio' (cfr. Cass. 42035/2021); quindi il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra né consente di alterare la ripartizione dell'onere probatorio.
7.3 In ipotesi di contumacia della parte convenuta, come nel caso che qui ci occupa, sarà quindi necessario procedere all'esame dei fatti risultanti dalle prove offerte dalla parte attrice (art. 2697 c.c.), con particolare riferimento, appunto, ai fatti che costituiscono il fondamento della domanda, non potendosi -come detto- attribuire alcun valore probatorio alla mancata contestazione dei medesimi ad opera della parte convenuta, rimasta contumace.
8. Chiusa questa parentesi di carattere generale e tornando al caso che qui ci occupa, osserva il Giudice che la documentazione versata in atti dalla società attrice non consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda giudiziale in relazione alla pretesa creditoria fatta valere nei confronti dei due condomini, rimasti contumaci.
9. Sulla base dei documenti offerti si ha conferma dell'esistenza dei richiamati contratti di somministrazione -di gas e di energia elettrica- intercorsi tra la società attrice e i due convenuti, con decorrenza, rispettivamente, dall'8/11/2019 (cfr. doc. 'CONTRATTO.pdf' relativo alla fornitura di energia elettrica in favore del condominio e dal 14/7/2020 CP_1
(cfr. doc. 'CONTRATTO 1.pdf', relativo alla fornitura di gas al condominio . CP_3
10. L'attrice ha inoltre depositato i prospetti riepilogativi delle fatture asseritamente insolute (cfr. doc. '105116⁓1.PDF' per il condominio e doc. '1051129746.pdf' CP_3 per il condominio , nonché la copia delle fatture stesse, elencate nei due richiamati CP_1 prospetti, con indicazione degli importi per i consumi di gas e di energia elettrica rimasti asseritamente impagati (cfr. fatture sub doc. '201116⁓1.pdf'; doc. '201123⁓1.pdf'; doc.
'2011561054.pdf'; doc. '2011561055.pdf', allegati all'atto di citazione).
10.1 Si tratta in totale di quattro fatture, di cui due riguardano l'asserita somministrazione di gas al condominio e due riguardano gli asseriti consumi di CP_3 energia elettrica riferiti al condominio CP_1
11. Risultano infine prodotte le due pec, con le relative ricevute di accettazione e di consegna (cfr. docc. '105116-2.pdf', per il condominio e '105112-2.pdf', per il CP_3 condominio trasmesse all'indirizzo pec intestato all'amministratore dei due condomini CP_1 convenuti ( t') in data 8/2/2022, aventi ad oggetto la diffida ad Email_1 adempiere e la contestuale messa in mora, con l'indicazione in calce del dettaglio degli importi da saldare.
12. Orbene, a prescindere da ogni considerazione sull'efficacia probatoria delle fatture
-detto accertamento implica pur sempre che la fatturazione sia basata su consumi effettivi, essendo per contro necessario, nel caso di fattura in acconto su consumi stimati, fornire la prova circa i dati reali di consumo risultanti dalle letture periodiche del contatore-, osserva il
Giudice che, in relazione ad entrambi i rapporti oggetto di giudizio, è carente la prova dell'avvenuta comunicazione delle fatture alle parti convenute in data precedente all'introduzione del giudizio, così da valorizzare l'eventuale mancata contestazione in sede stragiudiziale dei dati di consumo ivi riportati.
13. Inoltre è noto che, quando la fattura non viene inviata al debitore ovvero quando il debitore contesta di averla mai ricevuta, la produzione in giudizio della fattura equivale a comunicazione ed è idonea a sanare l'eventuale iniziale deficit informativo, poiché consente di rendere edotto il debitore, convenuto in giudizio per il pagamento, dell'esistenza della pretesa e delle ragioni su cui la stessa si fonda. 14. Nel caso di specie la società fornitrice si è limitata a depositare in giudizio le quattro fatture e i relativi prospetti riepilogativi, senza fornire la prova, in base a conferente allegazione, di averle a suo tempo -cioè in un periodo coerente con le indicate scadenze- inoltrate ai due convenuti.
14.1 Solo in tal modo si sarebbe potuta valorizzare la condotta, in ipotesi silente, dei due condomini nel non contestare i dati di consumo contenuti nelle fatture.
15. Per altro verso, stante la contumacia dei due condomini, è evidente -si richiamano le superiori osservazioni in diritto- che la produzione in giudizio della copia delle fatture non
è idonea a colmare alcuna lacuna informativa, in ipotesi verificatasi dopo l'emissione delle fatture stesse.
16. È ben vero -si potrebbe obiettare- che dai sopra richiamati solleciti di pagamento, inviati via pec l'8/2/2022, era stato possibile, per gli odierni convenuti, conoscere il numero di fattura, con il relativo importo e la data di scadenza per il pagamento, ma è altrettanto vero che la conoscenza di questi dati non poteva in alcun caso consentire agli stessi di formulare alcuna contestazione specifica e puntuale in ordine ai consumi, su cui, appunto, erano stati asseritamente calcolati gli importi delle singole fatture.
17. In tale contesto non va dimenticato che il preteso credito di maggior importo è quello relativo all'allegata fornitura di gas al condominio e che i pretesi consumi CP_3 sono indicati come 'stimati'.
18. Pertanto, in difetto di prova sull'invio, anche già in sede stragiudiziale, delle fatture su cui si fonda il credito azionato, non emergono elementi di fatto di sicuro riscontro obiettivo che consentano, anche alla luce della condotta dei clienti finali, di ritenere fondata la pretesa dell'attrice in ordine agli asseriti consumi imputati ai due condomini, a maggior ragione -come detto- in relazione alla fornitura di gas.
19. Si conferma inoltre quanto argomentato a margine del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. con la ricordata ordinanza riservata del 22-25/1/2024, da aversi qui richiamata, con cui è stata conseguentemente rigettata anche l'istanza di prova testimoniale.
20. In conclusione, la domanda va rigettata, in quanto l'attrice non ha fornito la prova del credito di cui chiede il pagamento, in difetto di prova dell'esattezza dei consumi addebitati ai due clienti finali e non potendosi dare alcun rilievo al principio di non contestazione.
21. Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la contumacia dei due condomini convenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: • dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_1 [...]
, entrambi di Roma;
Controparte_6
• rigetta la domanda dell'attrice nei confronti dei due condomini Parte_1 convenuti;
• nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso a Roma, il 15/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato