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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 438/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLICANÒ ANTONINO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA P.IVA_1
CRISTARELLA ROSANNA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare ammissibile e fondata la querela di falso ritualmente proposta dall'opponente nel giudizio di primo grado e, assunti i provvedimenti ex art. 355 c.p.c., procedere agli incombenti ai fini dell'accertamento di falso ai sensi degli art. 222 e ss. c.p.c., immotivatamente ed illegittimamente del tutto omesso dal Giudice di primo grado.
In subordine, Voglia l'adita Corte di Appello, ritenere la causa matura per la decisione con accoglimento dell'appello e delle conclusioni ivi formulate di seguito trascritte: Voglia l'On.le Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenere ammissibile e fondato il presente appello e in accoglimento dello stesso, riformare in toto la sentenza impugnata n. 1702/20190 resa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.12.2019.
Per l'effetto:
(…)
B) in rito, dichiarare la nullità e/o improcedibilità del procedimento esecutivo per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della procedura opposta stante la mancata notifica di esso all'esecutato;
C) sempre in rito, dichiarare la nullità dell'atto di precetto e l'improcedibilità del pignoramento per difetto di titolo esecutivo stante l'inidoneità di esso per assoluta genericità e difetto dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c.
D) nel merito, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto ed improcedibile il pignoramento, stante l'inesistenza del credito intimato “in ripetizione” per intervenuta prescrizione;
E) sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità del quantum precettato, in quanto frutto di calcolo unilaterale, errato, e mai accertato da parte del Giudice della domanda di restituzione;
F) in ogni caso, accertare e dichiarare che l'azione esecutiva intrapresa ha i caratteri della lite temeraria e, quindi, condannare l'esecutante al PA risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
G) Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile/improcedibile ed infondato, in fatto e diritto, l'odierno appello, contestualmente dichiarando la legittimità dell'esecuzione promossa dal e confermando la sentenza gravata resa dal PA
Tribunale di Reggio Calabria, n. 1702/2019 all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi RG. n. 1451/2018. Dichiarare la responsabilità processuale aggravata di parte appellante nonchè disporre in favore del la rifusione delle PA spese e competenze del presente giudizio.
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28.08.2020, impugnava la Parte_2 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1702/2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione al precetto ed all'atto di pignoramento notificatogli da PA
, e dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente avverso
[...]
l'avviso di ricevimento del 11.5.2011 di notifica del titolo esecutivo e del precetto.
L'appellante si doleva dell'errata decisione del giudice di prime cure, che non avrebbe verificato l'esistenza e la regolarità del titolo esecutivo, accertamento doveroso da compiere anche d'ufficio, e non aveva proceduto ai sensi dell'art. 222 c.p.c., chiedendo pertanto di dichiarare ammissibile detta querela ed accertare falsità dell'avviso di ricevimento in questione, dal quale discenderebbe la nullità del precetto e del pignoramento, per mancata notifica del titolo esecutivo, nonché la prescrizione del diritto del creditore.
In subordine, l'appellante richiedeva una nuova valutazione degli ulteriori motivi di opposizione, ed in particolare l'eccezione di carenza di esecutività della sentenza azionata, la mancata notifica del titolo esecutivo e la prescrizione del credito
Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità dell'appello PA ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e contestava nel merito la fondatezza del gravame, chiedendo la condanna dell'appellante per responsabilità aggrava.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione da parte di Parte_2 nei confronti del precetto – rinnovato – e dell'atto di pignoramento con il quale il chiedeva il pagamento della somma di €64.540,75 oltre PA interessi, sulla scorta della condanna contenuta nella sentenza n. 36/07 del Tribunale di
Reggio Calabria, nonché delle ulteriori condanne al pagamento delle spese di lite di cui pag. 3/8 alle sentenze n. 74/2012 della Corte d'Appello di Reggio Calabria e n. 17877/15 della
Corte di Cassazione.
Il giudice d'appello deve qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ed è tenuto a dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione (cfr.
Cass., Sez. 3, ord. n. 24927 del 2024).
La domanda proposta dal è in parte opposizione alla esecuzione ed in parte Pt_2 opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione è fondata, principalmente, sulla asserita illegittimità della procedura esecutiva per mancata notifica del titolo esecutivo, e la querela di falso tende ad eliminare la fede attribuita all'avviso di ricevimento della raccomandata di avviso del deposito del plico presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c.
Si tratta evidentemente di una eccezione di invalidità formale e diretta ad annullare gli atti conseguenziali della procedura esecutiva e non a contestare il diritto del creditore procedente, e quindi di una opposizione agli atti esecutivi.
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901 - 01).
Il motivo di appello relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
L'inammissibilità del motivo di appello rende superfluo l'esame del motivo di appello relativo alla querela di falso, diretto appunto a porre nel nulla la notifica del titolo esecutivo.
Gli ulteriori motivi di appello sono, invece, ammissibili, in quanto diretti a contestare l'an dell'azione esecutivo a e non il quodomo.
2.1. L'appellante lamenta che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 36/2007 non potrebbe costituire titolo esecutivo, sia in quanto contiene una statuizione di pag. 4/8 condanna inammissibile in quanto priva di una corrispondente domanda della parte, errata per la quantificazione degli interessi, ed ineseguibile perché indeterminata.
Il primo motivo di opposizione è stato rigettato nel merito dalla sentenza di prime cure, che ha osservato come “la domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non s'inquadra nella condictio indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti”.
Il ragionamento del giudice di primo grado è corretto, tanto più se si consideri che i motivi di doglianza espressi dall'opponente e riproposti in appello sono del tutto inammissibili nell'ambito della opposizione alla esecuzione: quando l'esecuzione si fonda su un titolo di provenienza giudiziale, l'opposizione non può riguardare il merito della pretesa accertata con la decisione, risolvendosi altrimenti in un nuovo e non previsto mezzo di impugnazione. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Cass. Sez. 3, 04/02/2025, n. 2785, Rv. 673776 - 01).
Nel caso di specie, la pronuncia di condanna alla restituzione delle somme corrisposte al in esecuzione del DI 1588/92, provvisoriamente esecutivo e revocato con la Pt_2 pag. 5/8 sentenza n. 36/2007, è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di
Reggio Calabria e dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui alcun margine di cognizione poteva residuare al GE in sede di opposizione.
La sentenza espressamente contiene una statuizione di condanna, per cui deve ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e la somma indicata è agevolmente determinabile, nei termini ricavabili dallo stesso dispositivo: il capitale è costituito dalla somma versata in esecuzione del DI revocato, oltre interessi legali composti dalla riscossione fino al soddisfo.
Si tratta quindi di una statuizione presidiata da efficacia esecutiva, in quanto le somme dovute sono determinabili sulla scorta di un semplice calcolo matematico, la cui correttezza non è stato peraltro in alcun modo contestata mediante un diverso prospetto.
2.3. Il credito vantato dal non poteva dirsi prescritto, in PA quanto sorge al momento del pagamento e viene accertamento con la sentenza n.
36/2007, per cui la prescrizione rimane sospesa durante il procedimento d'appello e di cassazione, ai sensi degli artt. 2943 comma 2 e 2945 comma 1 c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Si tratta infatti di domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, poteva essere richiesta al giudice dell'opposizione in ogni momento e da questi decisa con la sentenza di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del DI opposto. La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi pag. 6/8 rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti. (cfr. Cass. Sez. 3,
20/01/2015, n. 814, Rv. 633972 - 01).
Al momento della notifica dell'atto di precetto il 19.5.2017, pertanto, il credito non poteva essere prescritto per decorso del termine decennale, visto che la decisione della
Corte di Cassazione è stata emessa in data 24.06.2015.
Tanto rende inammissibile ed irrilevante la questione della falsità dell'avviso di ricevimento anche rispetto a questo profilo.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore a € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 11.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Non si ritiene di accogliere la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 comma III
c.p.c., dovendosi rilevare che le questioni oggetto di gravame non appaiono pretestuose e strumentali, sebbene infondate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_2
1702/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 3 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 438/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLICANÒ ANTONINO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA P.IVA_1
CRISTARELLA ROSANNA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: a) in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare ammissibile e fondata la querela di falso ritualmente proposta dall'opponente nel giudizio di primo grado e, assunti i provvedimenti ex art. 355 c.p.c., procedere agli incombenti ai fini dell'accertamento di falso ai sensi degli art. 222 e ss. c.p.c., immotivatamente ed illegittimamente del tutto omesso dal Giudice di primo grado.
In subordine, Voglia l'adita Corte di Appello, ritenere la causa matura per la decisione con accoglimento dell'appello e delle conclusioni ivi formulate di seguito trascritte: Voglia l'On.le Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenere ammissibile e fondato il presente appello e in accoglimento dello stesso, riformare in toto la sentenza impugnata n. 1702/20190 resa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.12.2019.
Per l'effetto:
(…)
B) in rito, dichiarare la nullità e/o improcedibilità del procedimento esecutivo per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della procedura opposta stante la mancata notifica di esso all'esecutato;
C) sempre in rito, dichiarare la nullità dell'atto di precetto e l'improcedibilità del pignoramento per difetto di titolo esecutivo stante l'inidoneità di esso per assoluta genericità e difetto dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c.
D) nel merito, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto ed improcedibile il pignoramento, stante l'inesistenza del credito intimato “in ripetizione” per intervenuta prescrizione;
E) sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità del quantum precettato, in quanto frutto di calcolo unilaterale, errato, e mai accertato da parte del Giudice della domanda di restituzione;
F) in ogni caso, accertare e dichiarare che l'azione esecutiva intrapresa ha i caratteri della lite temeraria e, quindi, condannare l'esecutante al PA risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
G) Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile/improcedibile ed infondato, in fatto e diritto, l'odierno appello, contestualmente dichiarando la legittimità dell'esecuzione promossa dal e confermando la sentenza gravata resa dal PA
Tribunale di Reggio Calabria, n. 1702/2019 all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi RG. n. 1451/2018. Dichiarare la responsabilità processuale aggravata di parte appellante nonchè disporre in favore del la rifusione delle PA spese e competenze del presente giudizio.
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28.08.2020, impugnava la Parte_2 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1702/2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione al precetto ed all'atto di pignoramento notificatogli da PA
, e dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente avverso
[...]
l'avviso di ricevimento del 11.5.2011 di notifica del titolo esecutivo e del precetto.
L'appellante si doleva dell'errata decisione del giudice di prime cure, che non avrebbe verificato l'esistenza e la regolarità del titolo esecutivo, accertamento doveroso da compiere anche d'ufficio, e non aveva proceduto ai sensi dell'art. 222 c.p.c., chiedendo pertanto di dichiarare ammissibile detta querela ed accertare falsità dell'avviso di ricevimento in questione, dal quale discenderebbe la nullità del precetto e del pignoramento, per mancata notifica del titolo esecutivo, nonché la prescrizione del diritto del creditore.
In subordine, l'appellante richiedeva una nuova valutazione degli ulteriori motivi di opposizione, ed in particolare l'eccezione di carenza di esecutività della sentenza azionata, la mancata notifica del titolo esecutivo e la prescrizione del credito
Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità dell'appello PA ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e contestava nel merito la fondatezza del gravame, chiedendo la condanna dell'appellante per responsabilità aggrava.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'opposizione da parte di Parte_2 nei confronti del precetto – rinnovato – e dell'atto di pignoramento con il quale il chiedeva il pagamento della somma di €64.540,75 oltre PA interessi, sulla scorta della condanna contenuta nella sentenza n. 36/07 del Tribunale di
Reggio Calabria, nonché delle ulteriori condanne al pagamento delle spese di lite di cui pag. 3/8 alle sentenze n. 74/2012 della Corte d'Appello di Reggio Calabria e n. 17877/15 della
Corte di Cassazione.
Il giudice d'appello deve qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ed è tenuto a dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione (cfr.
Cass., Sez. 3, ord. n. 24927 del 2024).
La domanda proposta dal è in parte opposizione alla esecuzione ed in parte Pt_2 opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione è fondata, principalmente, sulla asserita illegittimità della procedura esecutiva per mancata notifica del titolo esecutivo, e la querela di falso tende ad eliminare la fede attribuita all'avviso di ricevimento della raccomandata di avviso del deposito del plico presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c.
Si tratta evidentemente di una eccezione di invalidità formale e diretta ad annullare gli atti conseguenziali della procedura esecutiva e non a contestare il diritto del creditore procedente, e quindi di una opposizione agli atti esecutivi.
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901 - 01).
Il motivo di appello relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
L'inammissibilità del motivo di appello rende superfluo l'esame del motivo di appello relativo alla querela di falso, diretto appunto a porre nel nulla la notifica del titolo esecutivo.
Gli ulteriori motivi di appello sono, invece, ammissibili, in quanto diretti a contestare l'an dell'azione esecutivo a e non il quodomo.
2.1. L'appellante lamenta che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 36/2007 non potrebbe costituire titolo esecutivo, sia in quanto contiene una statuizione di pag. 4/8 condanna inammissibile in quanto priva di una corrispondente domanda della parte, errata per la quantificazione degli interessi, ed ineseguibile perché indeterminata.
Il primo motivo di opposizione è stato rigettato nel merito dalla sentenza di prime cure, che ha osservato come “la domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non s'inquadra nella condictio indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti”.
Il ragionamento del giudice di primo grado è corretto, tanto più se si consideri che i motivi di doglianza espressi dall'opponente e riproposti in appello sono del tutto inammissibili nell'ambito della opposizione alla esecuzione: quando l'esecuzione si fonda su un titolo di provenienza giudiziale, l'opposizione non può riguardare il merito della pretesa accertata con la decisione, risolvendosi altrimenti in un nuovo e non previsto mezzo di impugnazione. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Cass. Sez. 3, 04/02/2025, n. 2785, Rv. 673776 - 01).
Nel caso di specie, la pronuncia di condanna alla restituzione delle somme corrisposte al in esecuzione del DI 1588/92, provvisoriamente esecutivo e revocato con la Pt_2 pag. 5/8 sentenza n. 36/2007, è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di
Reggio Calabria e dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui alcun margine di cognizione poteva residuare al GE in sede di opposizione.
La sentenza espressamente contiene una statuizione di condanna, per cui deve ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e la somma indicata è agevolmente determinabile, nei termini ricavabili dallo stesso dispositivo: il capitale è costituito dalla somma versata in esecuzione del DI revocato, oltre interessi legali composti dalla riscossione fino al soddisfo.
Si tratta quindi di una statuizione presidiata da efficacia esecutiva, in quanto le somme dovute sono determinabili sulla scorta di un semplice calcolo matematico, la cui correttezza non è stato peraltro in alcun modo contestata mediante un diverso prospetto.
2.3. Il credito vantato dal non poteva dirsi prescritto, in PA quanto sorge al momento del pagamento e viene accertamento con la sentenza n.
36/2007, per cui la prescrizione rimane sospesa durante il procedimento d'appello e di cassazione, ai sensi degli artt. 2943 comma 2 e 2945 comma 1 c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Si tratta infatti di domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, poteva essere richiesta al giudice dell'opposizione in ogni momento e da questi decisa con la sentenza di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del DI opposto. La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi pag. 6/8 rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti. (cfr. Cass. Sez. 3,
20/01/2015, n. 814, Rv. 633972 - 01).
Al momento della notifica dell'atto di precetto il 19.5.2017, pertanto, il credito non poteva essere prescritto per decorso del termine decennale, visto che la decisione della
Corte di Cassazione è stata emessa in data 24.06.2015.
Tanto rende inammissibile ed irrilevante la questione della falsità dell'avviso di ricevimento anche rispetto a questo profilo.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore a € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 11.489,00 per la fase di studio,
€ 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
Non si ritiene di accogliere la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 comma III
c.p.c., dovendosi rilevare che le questioni oggetto di gravame non appaiono pretestuose e strumentali, sebbene infondate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_2
1702/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 3 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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