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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3467/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Parte_1 C.F._1
MANUELA e dell'avv. CAPPELLI KATIA ( ; elettivamente domiciliato in C.F._2
presso il difensore avv. GIORGI MANUELA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 594/2023, pubblicata il CP_1
21/07/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 14 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/11/2023, ha proposto appello Parte_1
pagina 1 di 5 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 594/2023, pubblicata il 21/07/2023, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 276184638 dei Carabinieri della
Compagnia CC di Riccione – N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, recante la contestazione a suo carico della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. A) cod. strada, per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza.
Con l'impugnazione, affidata a due motivi, l'appellante reitera la contestazione, già svolta in primo grado con il ricorso in opposizione, circa il mancato avviso, prima della sottoposizione al controllo tramite etilometro, della facoltà di farsi assistere da un difensore. Egli, inoltre, lamenta la violazione e falsa applicazione di Legge ove il Giudice di prime cure lo ha ritenuto responsabile della violazione dell'art 186 comma 2 lett. a) del C.d.S., nonostante l'accertamento dello stato di ebrezza avvenuto tramite strumento di alcoltest sia da considerarsi tamquam non esset, nonché la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c., in quanto non è stato motivato il punto decisivo della controversia relativo alla prova della guida in stato di ebrezza.
L'appellante ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in totale riforma della sentenza n. 594/2023 resa inter partes dal Giudice di Pace di nella CP_1
persona del Dott. Stefano Santini nel procedimento portante RG 827/2023 accogliere le domande proposte dall'appellante prendendo, quindi le opportune pronunce conseguenziali e quindi annullare il verbale di contestazione n. 276184638 del 16/03/2023 per i motivi tutti dedotti nell'appello. Spese dei due gradi rifuse”.
2. Fissata udienza di comparizione delle parti, in data 09/02/2024 si è costituita in giudizio la contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
Così instaurato il contraddittorio nel grado, la causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, con la presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'appello proposto da è Parte_1
infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, è sufficiente fare riferimento al verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri della Compagnia di Riccione, che costituisce atto pubblico e gode di fede privilegiata, nella parte in cui attesta il contenuto delle dichiarazioni delle parti nonché quanto avvenuto in presenza dell'organo accertatore (così Cass. civ. Sez. Unite Sent., 24/07/2009, n.
17355 “In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-
pagina 2 di 5 ingiunzione è ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento sì come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua intrinseca, oggettiva e irredimibile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso (ove non sono previsti limiti di prova) la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'eventuale alterazione - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali -, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale”).
Da tale verbale risulta espressamente che l'odierno appellante, prima di essere sottoposto all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento (cioè alle prove mediante etilometro), è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e ha dichiarato di non volersi far assistere.
Sul punto non sono condivisibili le contestazioni dell'appellante circa gli orari riportati nel verbale, che a suo dire indicherebbero che egli è stato avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore soltanto dopo l'effettuazione delle prove mediante etilometro.
Dagli atti emerge che il verbale è stato compilato alle ore 02.45 del 16/03/2023 e chiuso alle ore
03.05. In esso, inoltre, si dà atto delle attività svolte immediatamente prima dai militari, comprensive dell'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che ben può essere dato oralmente con successiva indicazione nel verbale, del rifiuto del soggetto di avvalersi di tale facoltà, del consenso fornito dallo stesso all'effettuazione degli accertamenti alle ore 02.31 e, infine, degli esiti delle prove svolte mediante etilometro, rispettivamente alle ore 02.31 e alle ore 02.39, che hanno rilevato un tasso alcolemico di 0.92 alla prima misurazione e di 0.73 alla seconda.
Sotto tale profilo, dunque, nessun rilievo può essere mosso circa l'operato dei Carabinieri che hanno accertato la violazione.
4. Quanto al secondo motivo di appello, concernente la prova che l'odierno appellante stesse effettivamente guidando in stato di ebbrezza, occorre prima di tutto riportare quanto affermato nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, l'ente convenuto non ha prodotto in giudizio il libretto metrologico dell'apparecchiatura utilizzata per la misurazione del tasso alcolemico e non vi è, quindi, prova della verifica infrannuale di funzionalità. Per tale ragione le risultanze strumentali non potrebbero essere considerate. Ciò premesso, la contestazione è comunque legittima, in quanto i verbalizzanti hanno dato atto – senza specifica contestazione di parte ricorrente – della sintomatologia riscontrata a carico del occhi lucidi, alitosi alcolica, Pt_1
pagina 3 di 5 eccessiva loquacità, condotta di guida gravemente imprudente: il ricorrente procedeva infatti a zig-zag e non si fermava all'alt imposto dalla pattuglia. Per pacifico diritto vivente, nell'ipotesi di contestazione dell'illecito di guida in stato di ebbrezza, l'esame strumentale non costituisce, infatti, una prova legale, perché l'accertamento può avvenire anche in base ad elementi sintomatici, con la sola precisazione che, nel caso in cui non si sia proceduto alla rilevazione del tasso alcolemico mediante le apparecchiature consentite dalla legge, si potrebbe configurare unicamente – come nel caso di specie - l'ipotesi più lieve di cui all'art. 186 cod. strada, cioè quella del comma 2, lett. a), non prevista come reato (cfr. Cass. Pen., Sez. 4,
Sentenza n. 24698 del 14/06/2016)”.
Dunque, il primo giudice ha ritenuto che non fosse dimostrata la verifica periodica della funzionalità dell'etilometro, ma che comunque la prova della guida in stato di ebbrezza, nell'ipotesi più lieve punita con sanziona amministrativa dall'art. 186, comma 2, lett. A) C.d.S., potesse essere fondata sulla sintomatologia riscontrata dai militari a carico del conducente.
Tale motivazione deve essere confermata.
Dal verbale di contestazione emerge, infatti, che il conducente manifestava i seguenti sintomi: occhi lucidi, alitosi alcolica ed eccessiva loquacità. Dal verbale di accertamenti urgenti si ricava che il conducente è stato sottoposto a controlli del tasso alcolemico, oltre che per i predetti sintomi, anche per la condotta di guida, in quanto egli non si è fermato all'alt intimatogli dai
Carabinieri.
La presenza di tale sintomatologia non è stata messa in discussione dal n sede di Pt_1
ricorso in opposizione, in cui si è soffermato esclusivamente sulla regolarità formale degli accertamenti cui è stato sottoposto. Egli, inoltre, né in occasione dei controlli, né nel successivo giudizio di opposizione, ha mai negato di aver assunto bevande alcoliche in quantità superiore ai limiti di legge.
Dal verbale risulta che questi ha contestato soltanto le modalità del controllo cui è stato sottoposto (il mancato uso di una videocamera per accertare che aveva gli occhi lucidi, il fermo da parte dei Carabinieri effettuato mediante l'uso della pistola, il provvedimento di sequestro della patente americana), ma appare significativo che egli non abbia mosso alcun rilievo circa la condotta che gli è stata contestata (guida in stato di ebbrezza).
Ebbene, gli elementi sopra riportati appaiono più che sufficienti per fondare la prova della guida in stato di ebbrezza: il conducente, invero, poteva avere gli occhi lucidi ed essere particolarmente loquace anche per cause diverse (stress, agitazione etc.), nessuna delle quali, tuttavia, è compatibile con l'ulteriore sintomo dell'alito vinoso, che è inequivoco pagina 4 di 5 dell'assunzione di bevande alcoliche.
Il superamento della soglia di 0,5 g/l può dirsi provato dalla stessa presenza di detti sintomi, giacché notoriamente un tasso alcolemico inferiore o prossimo allo 0,5, conseguente all'assunzione di bevande alcoliche in modica quantità, non produce alcun segno esteriore.
Dunque, la presenza di plurimi elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, unitamente alla condotta di guida particolarmente sconsiderata, anche in questo caso non negata dall'odierno appellante, integrano una prova evidente della violazione dell'art. 186 C.d.S. come contestata all'odierno appellante.
Da quanto sopra consegue l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte.
L'integrale rigetto dell'impugnazione pone in capo all'appellante l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre a spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Rimini, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3467/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Parte_1 C.F._1
MANUELA e dell'avv. CAPPELLI KATIA ( ; elettivamente domiciliato in C.F._2
presso il difensore avv. GIORGI MANUELA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 594/2023, pubblicata il CP_1
21/07/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 14 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/11/2023, ha proposto appello Parte_1
pagina 1 di 5 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 594/2023, pubblicata il 21/07/2023, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 276184638 dei Carabinieri della
Compagnia CC di Riccione – N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, recante la contestazione a suo carico della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. A) cod. strada, per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza.
Con l'impugnazione, affidata a due motivi, l'appellante reitera la contestazione, già svolta in primo grado con il ricorso in opposizione, circa il mancato avviso, prima della sottoposizione al controllo tramite etilometro, della facoltà di farsi assistere da un difensore. Egli, inoltre, lamenta la violazione e falsa applicazione di Legge ove il Giudice di prime cure lo ha ritenuto responsabile della violazione dell'art 186 comma 2 lett. a) del C.d.S., nonostante l'accertamento dello stato di ebrezza avvenuto tramite strumento di alcoltest sia da considerarsi tamquam non esset, nonché la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c., in quanto non è stato motivato il punto decisivo della controversia relativo alla prova della guida in stato di ebrezza.
L'appellante ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, in totale riforma della sentenza n. 594/2023 resa inter partes dal Giudice di Pace di nella CP_1
persona del Dott. Stefano Santini nel procedimento portante RG 827/2023 accogliere le domande proposte dall'appellante prendendo, quindi le opportune pronunce conseguenziali e quindi annullare il verbale di contestazione n. 276184638 del 16/03/2023 per i motivi tutti dedotti nell'appello. Spese dei due gradi rifuse”.
2. Fissata udienza di comparizione delle parti, in data 09/02/2024 si è costituita in giudizio la contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
Così instaurato il contraddittorio nel grado, la causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, con la presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'appello proposto da è Parte_1
infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, è sufficiente fare riferimento al verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri della Compagnia di Riccione, che costituisce atto pubblico e gode di fede privilegiata, nella parte in cui attesta il contenuto delle dichiarazioni delle parti nonché quanto avvenuto in presenza dell'organo accertatore (così Cass. civ. Sez. Unite Sent., 24/07/2009, n.
17355 “In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-
pagina 2 di 5 ingiunzione è ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento sì come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua intrinseca, oggettiva e irredimibile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso (ove non sono previsti limiti di prova) la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'eventuale alterazione - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali -, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale”).
Da tale verbale risulta espressamente che l'odierno appellante, prima di essere sottoposto all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento (cioè alle prove mediante etilometro), è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e ha dichiarato di non volersi far assistere.
Sul punto non sono condivisibili le contestazioni dell'appellante circa gli orari riportati nel verbale, che a suo dire indicherebbero che egli è stato avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore soltanto dopo l'effettuazione delle prove mediante etilometro.
Dagli atti emerge che il verbale è stato compilato alle ore 02.45 del 16/03/2023 e chiuso alle ore
03.05. In esso, inoltre, si dà atto delle attività svolte immediatamente prima dai militari, comprensive dell'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che ben può essere dato oralmente con successiva indicazione nel verbale, del rifiuto del soggetto di avvalersi di tale facoltà, del consenso fornito dallo stesso all'effettuazione degli accertamenti alle ore 02.31 e, infine, degli esiti delle prove svolte mediante etilometro, rispettivamente alle ore 02.31 e alle ore 02.39, che hanno rilevato un tasso alcolemico di 0.92 alla prima misurazione e di 0.73 alla seconda.
Sotto tale profilo, dunque, nessun rilievo può essere mosso circa l'operato dei Carabinieri che hanno accertato la violazione.
4. Quanto al secondo motivo di appello, concernente la prova che l'odierno appellante stesse effettivamente guidando in stato di ebbrezza, occorre prima di tutto riportare quanto affermato nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, l'ente convenuto non ha prodotto in giudizio il libretto metrologico dell'apparecchiatura utilizzata per la misurazione del tasso alcolemico e non vi è, quindi, prova della verifica infrannuale di funzionalità. Per tale ragione le risultanze strumentali non potrebbero essere considerate. Ciò premesso, la contestazione è comunque legittima, in quanto i verbalizzanti hanno dato atto – senza specifica contestazione di parte ricorrente – della sintomatologia riscontrata a carico del occhi lucidi, alitosi alcolica, Pt_1
pagina 3 di 5 eccessiva loquacità, condotta di guida gravemente imprudente: il ricorrente procedeva infatti a zig-zag e non si fermava all'alt imposto dalla pattuglia. Per pacifico diritto vivente, nell'ipotesi di contestazione dell'illecito di guida in stato di ebbrezza, l'esame strumentale non costituisce, infatti, una prova legale, perché l'accertamento può avvenire anche in base ad elementi sintomatici, con la sola precisazione che, nel caso in cui non si sia proceduto alla rilevazione del tasso alcolemico mediante le apparecchiature consentite dalla legge, si potrebbe configurare unicamente – come nel caso di specie - l'ipotesi più lieve di cui all'art. 186 cod. strada, cioè quella del comma 2, lett. a), non prevista come reato (cfr. Cass. Pen., Sez. 4,
Sentenza n. 24698 del 14/06/2016)”.
Dunque, il primo giudice ha ritenuto che non fosse dimostrata la verifica periodica della funzionalità dell'etilometro, ma che comunque la prova della guida in stato di ebbrezza, nell'ipotesi più lieve punita con sanziona amministrativa dall'art. 186, comma 2, lett. A) C.d.S., potesse essere fondata sulla sintomatologia riscontrata dai militari a carico del conducente.
Tale motivazione deve essere confermata.
Dal verbale di contestazione emerge, infatti, che il conducente manifestava i seguenti sintomi: occhi lucidi, alitosi alcolica ed eccessiva loquacità. Dal verbale di accertamenti urgenti si ricava che il conducente è stato sottoposto a controlli del tasso alcolemico, oltre che per i predetti sintomi, anche per la condotta di guida, in quanto egli non si è fermato all'alt intimatogli dai
Carabinieri.
La presenza di tale sintomatologia non è stata messa in discussione dal n sede di Pt_1
ricorso in opposizione, in cui si è soffermato esclusivamente sulla regolarità formale degli accertamenti cui è stato sottoposto. Egli, inoltre, né in occasione dei controlli, né nel successivo giudizio di opposizione, ha mai negato di aver assunto bevande alcoliche in quantità superiore ai limiti di legge.
Dal verbale risulta che questi ha contestato soltanto le modalità del controllo cui è stato sottoposto (il mancato uso di una videocamera per accertare che aveva gli occhi lucidi, il fermo da parte dei Carabinieri effettuato mediante l'uso della pistola, il provvedimento di sequestro della patente americana), ma appare significativo che egli non abbia mosso alcun rilievo circa la condotta che gli è stata contestata (guida in stato di ebbrezza).
Ebbene, gli elementi sopra riportati appaiono più che sufficienti per fondare la prova della guida in stato di ebbrezza: il conducente, invero, poteva avere gli occhi lucidi ed essere particolarmente loquace anche per cause diverse (stress, agitazione etc.), nessuna delle quali, tuttavia, è compatibile con l'ulteriore sintomo dell'alito vinoso, che è inequivoco pagina 4 di 5 dell'assunzione di bevande alcoliche.
Il superamento della soglia di 0,5 g/l può dirsi provato dalla stessa presenza di detti sintomi, giacché notoriamente un tasso alcolemico inferiore o prossimo allo 0,5, conseguente all'assunzione di bevande alcoliche in modica quantità, non produce alcun segno esteriore.
Dunque, la presenza di plurimi elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, unitamente alla condotta di guida particolarmente sconsiderata, anche in questo caso non negata dall'odierno appellante, integrano una prova evidente della violazione dell'art. 186 C.d.S. come contestata all'odierno appellante.
Da quanto sopra consegue l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività processuali effettivamente svolte.
L'integrale rigetto dell'impugnazione pone in capo all'appellante l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre a spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Rimini, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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