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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/09/2025, n. 6659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6659 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 18186/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 18186/2024 R.G. il 17.05.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 16.05.2024, promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in Milano, piazza Santa Maria alla Fontana 8, di seguito, per brevità:
“Attori” o “Promissari acquirenti”, ambedue rappresentati e difesi dall'avv. Monica MARAGNO del foro di Trapani e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, via Gian Galeazzo 3, presso e nello studio dell'avv. Tiziana MELISSANO, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione telematico;
-Attori-
contro
:
(C.F.: ), ammessa al gratuito Controparte_1 C.F._3 patrocinio, residente in [...], di seguito, per brevità: “SURDO”
o “Convenuta” o “Promittente venditrice”, rappresentata e difesa dall' avv. Davide LIVERANI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Abbadesse 20, presso e nello studio dello stesso difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * DATA di trattenimento della causa in decisione: 6.05.2025
* * * OGGETTO: compravendita immobiliare.
* * * pagina 1 di 17 CONCLUSIONI per gli Attori:
“Voglia l'On. Tribunale di Milano, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 19.12.2022 in conseguenza dell'inadempimento della sig.ra dovuto al mancato rispetto del termine ad adempiere del Controparte_1
20.11.2023 intimato dai sigg.ri e con atto Parte_1 Parte_2 notificato il 19.09.2023, condannare la stessa convenuta, ex art. 9 del contratto preliminare e art. 1385 c.c., a corrispondere in loro favore € 100.000,00, importo pari al doppio della caparra confirmatoria complessivamente versata, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto (20.11.2023) sino al soddisfo;
condannare, altresì, ex art. 96 cpc, la sig.ra per avere resistito Controparte_1 temerariamente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. Si insiste per l'ammissione, se ritenuta necessaria, dei mezzi istruttori articolati in atto di citazione e nella memoria ex art. 171ter n. 2 cpc e, in denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte, si reitera la richiesta di prova contraria formulata con la memoria ex art. 171ter n. 3 cpc. Con vittoria di spese e compensi”.
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: In via principale nel merito, per i motivi dedotti in narrativa dell'atto di costituzione e risposta, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata nel merito, accertare e dichiarare la scarsa importanza dell'inadempimento oppure che l'inadempimento della convenuta è giustificato da cause di forza maggiore e impossibilità temporanea della prestazione e, per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione e di condanna;
In via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della risoluzione del contratto, rigettare la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. per i motivi dedotti in narrativa dell'atto di costituzione e risposta o per qualsiasi altra motivazione;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: si chiede inoltre ammettere l'interrogatorio formale e la prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa dell'atto di costituzione e risposta, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte e precedute dal “Vero che”. Con riserva di ulteriormente dedurre e di articolare i capitoli di prova ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c.p.c, nel termine concesso dall'Ill.mo Giudice ex art. 171ter c.p.c.. Con riserva di indicare i testi. Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova dedotti da controparte o che controparte eventualmente dedurrà, con più ampia riserva di argomentare e dedurre sulla base di quanto ex adverso dedotto.” pagina 2 di 17 FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e , con atto di citazione portato alla notificazione l'8.05.2024, Parte_1 Pt_2 con notifica perfezionata ex art. 140 c.p.c. il 1°.06.2024, hanno convenuto in giudizio
, svolgendo la domanda sopra riportata, a sostegno deducendo: CP_1
- il 27.10.2022 ha formulato proposta di acquisto (doc. 6), per il tramite Parte_1 dell'agenzia “Nonsolocasa” dell'immobile sito in Milano, viale Nazario Sauro 6, di proprietà della Convenuta al prezzo di € 390.000,00, versando € 10.000,00 a titolo di caparra a mezzo bonifico;
- la proposta è stata accettata il 2.11.2022;
- il 19.12.2022 le parti hanno stipulato presso lo studio del notaio
[...] in Milano un contratto preliminare di compravendita immobiliare con Per_1 corresponsione mediante assegno circolare n. 7405735062-11 di ulteriori € 40.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (per un totale di € 50.000,00);
- si è successivamente sottratta alla stipulazione del rogito, da compiersi CP_1 entro il 30.04.2023: nonostante l'appuntamento fissato per il 28.4.2023, la promittente venditrice ha dichiarato infatti di non aver sgomberato l'appartamento; erano inoltre emerse sia un'irregolarità urbanistica non dichiarata dalla promittente venditrice, poi sanata, sia un'irregolarità catastale mai emendata, consistente nella mancata rettifica del codice fiscale della proprietaria presso il catasto;
- ha avanzato ulteriori richieste di danaro sotto forma di proposta di vendita CP_1 di un soppalco e della cassaforte esistenti nell'appartamento, proposta che gli Attori hanno accettato, pensando di favorire la stipulazione del rogito prevista per il 31.05.2023; a tale data l'atto non è stato concluso per le stesse ragioni che avevano impedito la stipula alla data precedente;
- gli Attori, con raccomandata del 31.05.2023, spedita alla Convenuta il 1^.06.2023 nella sua residenza anagrafica e domicilio dichiarato nel contratto preliminare (restituita ai mittenti per compiuta giacenza) l'hanno invitata a comparire il 5.07.2023 per la stipula del contratto definitivo;
- il 4.07.2023 ha risposto che era impedita a causa di un infortunio (frattura CP_1 della caviglia sinistra), ammettendo di non avere ancora sgomberato l'appartamento;
- il 5.07.2023 gli Attori hanno invitato a stipulare il 13.09.2023 e a recarsi CP_1 presso il geom. per la rettifica del codice fiscale da inoltrare al catasto, CP_2 senza esito;
- il 19.09.2023 gli Attori hanno notificato alla Convenuta un atto di diffida extragiudiziale a adempiere a mezzo di Ufficiale Giudiziario, diffidandola a stipulare il 20.11.2023 ore 17.00 presso il notaio di Milano, ma la Convenuta Persona_1 ha risposto con un messaggio vocale, sostenendo di non poter presenziare perché si trovava su una sedia a rotelle e non era autonoma negli spostamenti;
- gli Attori, nutrendo sospetti in merito all'effettiva esistenza degli impedimenti lamentati da , hanno assunto un investigatore che ha documentato con fotografie CP_1 che la Convenuta passeggiava per Milano il 21.10.2023; pagina 3 di 17 - , dopo la richiesta di un ulteriore rinvio sine die, non ha comunicato di CP_1 avere sgomberato l'immobile, né di avere provveduto alla correzione del codice fiscale al catasto e nemmeno una data per rogitare, dimostrando così di non avere mai avuto l'intenzione di trasferire la proprietà dell'immobile, pur avendo percepito la caparra per complessivi € 50.000,00;
- gli Attori hanno venduto la loro abitazione di residenza per procurarsi la provvista per comprare l'appartamento della Convenuta, subendo quindi anche danni economici dovuti ai molteplici alloggi in affitto;
- ha continuato a pubblicizzare via internet la vendita dell'immobile almeno CP_1 fino all'udienza del procedimento per il sequestro conservativo del 19.06.2024.
si è tempestivamente costituita il 27.09.2024 rispetto a prima udienza fissata il CP_1
10.12.2024, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, a sostegno deducendo:
- l'inadempimento non è imputabile, in quanto non era a conoscenza né CP_1 dell'irregolarità urbanistica, che ha comunque sanato, né dell'errata registrazione del suo codice fiscale presso il catasto, che non è riuscita a rettificare entro la data fissata per il rogito, avvertendo comunque per tempo i promissari acquirenti;
- l'infortunio (frattura composta della base del secondo metatarso) ha determinato dapprima l'immobilizzazione e successivamente difficoltà nella deambulazione fino al giugno 2024 e tali complicazioni hanno impedito di sgomberare l'immobile e di recarsi dal notaio per il rogito;
- le riproduzioni fotografiche avversarie avallano la condizione di disabilità di che in quel periodo poteva alzarsi dalla carrozzina solo per qualche secondo e CP_1 aveva bisogno di farsi assistere per gli spostamenti dagli assistenti sociali del Comune.
- il 10.09.2024 ha formulato una proposta bonaria per giungere ad una composizione della vertenza insorta, rendendosi disponibile ad addivenire alla vendita per il giorno 11.11.2024 ma gli Attori non hanno dato riscontro;
- l'inadempimento lamentato è di scarsa importanza, in quanto ha riguardato solamente prestazioni secondarie ed ancillari quali lo sgombero dell'immobile e la rettifica del codice fiscale;
- ha sempre agito secondo buona fede, in quanto ha sempre manifestato la CP_1 sua disponibilità a concludere il contratto, comunicando ai promissari acquirenti le ragioni che le impedivano di partecipare all'atto notarile e conferendo incarico al tecnico per la rettifica del codice fiscale;
- l'infortunio subito ha comportato una situazione di forza maggiore o di impossibilità temporanea ex art. 1256 cc, tale da determinare non già la risoluzione del contratto, ma solo la sua sospensione;
- in ogni caso, una volta chiesta una pronuncia di risoluzione del contratto non può invocarsi in aggiunta il diritto a trattenere la caparra o a pretenderne il doppio, dal momento che la disciplina prevista dall'art. 1385 cc individua la risoluzione e il recesso come facoltà alternative del contraente adempiente.
pagina 4 di 17
2. Svolgimento del processo Il Giudice, fissata udienza il 4.07.2024 per discutere del sequestro conservativo depositato in corso di causa dagli Attori, dichiarata la contumacia della Resistente, con ordinanza riservata dell'8.07.2024, non reclamata, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili/mobili/crediti della Convenuta sino a concorrenza di € 120.000,00. L'ordinanza è stata notificata alla controparte dai Ricorrenti (doc. 51 fasc. Att.) e il sequestro risulta essere stato eseguito mediante trascrizione sul cespite immobiliare di (doc. 42 fasc. Att.). CP_1
Alla prima udienza di comparizione, tenuta il 13.03.2025 alla presenza personale delle parti, ambedue costituite, il Giudice ha espletato il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie ritualmente depositate ex art. 171ter cpc e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 6.05.2025, assegnando termine intermedio alle parti per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e memoria conclusiva, dalle stesse ritualmente fruito. All'udienza del 06.05.2025, udita la discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies co. 3 cpc.
3. Thema decidendum Gli Attori hanno svolto contro la Convenuta:
- una domanda di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc in data 20.11.2023 del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes il 19.11.2022 per fatto e colpa della promittente venditrice;
- una conseguente domanda di condanna della promittente venditrice a pagare la somma di € 100.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi, ex art.9 del contratto preliminare. La Convenuta ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande, eccependo.
- si tratta di inadempimento di scarsa importanza in quanto attinente a prestazioni secondarie (quali lo sgombero dell'immobile e la rettificazione del proprio codice fiscale);
- si tratta di inadempimento non imputabile, in quanto giustificato da cause di forza maggiore e da impossibilità temporanea della prestazione dovuto alla frattura del piede accidentalmente subita;
- svolta la domanda di risoluzione del contratto, la domanda di condanna a pagare il doppio della caparra confirmatoria è incompatibile, in quanto tale pretesa è fondata solo in caso di recesso dal contratto ex art. 1385 cc.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti. In particolare, le parti hanno versato, tra gli altri, i seguenti documenti:
- proposta formulata da in qualità di promissario acquirente il Parte_1
27.10.2022, sottoscritta da in qualità di promittente venditrice il 2.11.2022, che CP_1 prevede la compravendita dell'immobile sito in Milano, via Nazario Sauro 6, al prezzo di pagina 5 di 17 € 390.000,00, con caparra di € 50.000,00 di cui € 10.000,00 pagati con assegno contestualmente alla presentazione della proposta e i restanti € 40.000,00 da pagarsi alla stipula del contratto preliminare e il saldo in sede di rogito (doc. 6 fasc. Att.);
- contratto preliminare di compravendita immobiliare, datato 19.12.2022 , sottoscritto dagli Attori in qualità di promissari acquirenti e da in qualità di CP_1 promittente venditrice, che prevede la compravendita dell'immobile sito in Milano, via Nazario Sauro 6, di proprietà di , al prezzo di € 390.000,00, con stipula del CP_1 rogito entro il 30.04.2023, con caparra di € 50.000,00, di cui € 10.000,00 già versati in precedenza ed € 40.000,00 versati all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare mediante assegno circolare non trasferibile e il saldo di € 340.000,00 da versarsi in sede di rogito notarile;
nel contratto preliminare, all'articolo 1 del contratto preliminare è indicato che “la parte promittente venditrice dichiara che la planimetria di quanto in oggetto non è conforme allo stato di fatto secondo le vigenti norme in materia catastale, per difformità che non incidono sulla commerciabilità e sulla rendita catastale. La parte promittente venditrice si obbliga a presentare, entro il rogito definitivo di compravendita, una nuova scheda catastale conforme allo stato di fatto, secondo le vigenti norme in materia catastale e a presentare, ove necessario, anche la corrispondente pratica edilizia”. All'art. 9 del contratto preliminare è previsto che “in caso di mancato rispetto del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo di vendita, potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria […] per la risoluzione del presente contratto con condanna della parte inadempiente alla perdita della caparra o alla restituzione del suo doppio, sempre salva la dimostrazione di un ulteriore maggior danno” (doc. 10 fasc. Att.);
- due assegni bancari e un bonifico attestanti il pagamento nel periodo 27.10.2022- 1.12.2022 dai promissari acquirenti a della caparra confirmatoria complessiva di CP_1
€ 50.000,00 (docc.
7-9 fasc. Att.);
- corrispondenza telematica intercorsa tra le parti, in cui gli Attori sollecitano la Convenuta a rogitare e quest'ultima comunica allo studio notarile l'impossibilità di rogitare nelle varie date fissate (docc. 17-31 e doc. 45 fasc. Att.);
- relazione di agenzia di investigazioni, corredata da materiale fotografico, in cui si riporta che il 21.10.2023 , accompagnata da una persona, si è recata al mercato CP_1 sito in via Sebenico, in parte a piedi e in parte su carrozzina spinta dall'altra persona;
- atto extragiudiziale di diffida a adempiere, sottoscritto dagli Attori, con cui gli stessi hanno diffidato la promittente venditrice a stipulare il contratto definitivo di compravendita dell'immobile entro il 20.11.2023, previa rettifica del suo codice fiscale presso il Catasto, con avviso che decorso inutilmente tale termine il contratto si sarebbe risolto ex art. 1454 cc e sarebbe stata obbligata a pagare il doppio della caparra CP_1
(doc. 4 fasc. Att.);
- visure catastali da cui emerge che alla data del 15.01.2025 non risulta al Catasto Fabbricati di Milano alcun immobile intestato alla persona fisica con il codice fiscale della Convenuta (doc. 36 fasc. Att);
- referti medici relativi all'infortunio subito dalla Convenuta e certificato del medico curante (docc.
2-4 fasc. Conv.);
pagina 6 di 17 - relazione di consulenza tecnica di parte attorea redatta dal medico legale dottor
, in ordine alla possibilità di di recarsi nello studio del Persona_2 CP_1 notaio per rogitare il 13.09.2023 (doc. 41 fasc. Att.). Il Tribunale reputa la copiosa istruzione documentale svolta ampiamente idonea a decidere la lite, osservandosi che i capitoli di prova articolati dalla parte Convenuta, già rigettati in fase istruttoria e riproposti dalla stessa all'udienza di precisazione delle conclusioni, sono superflui e irrilevanti.
5. Diritto L'istituto della caparra confirmatoria è previsto e regolato dall'art. 1385 cc: nella specie l'art. 1385 co. 2 cc prevede che, se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra;
il successivo comma dispone che, se la parte che non è inadempiente preferisce domandare la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. Autorevole giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come gli istituti del recesso di cui al comma 2 e della risoluzione di cui al comma 3 presentano tra loro affinità ed elementi comuni. Più precisamente, l'atto di recesso è un atto negoziale unilaterale recettizio e può essere espresso anche implicitamente, con contegno concludente: “Riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza.” (Cass. civ., sez. 2, n. 22657 del 27.09.2017; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 20232 del 1^.03.1994). Infatti, la Corte di cassazione ha sancito, con massime consolidate, come l'atto di recesso sia una forma speciale di risoluzione di diritto del contratto: “Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)”1 e “il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non 1 Cass. civ. sez. 2 n. 2969 del 31.01.2019; pagina 7 di 17 scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto”2. Inoltre, la Corte di legittimità in sede nomofilattica, nell'esaminare funditus il rapporto tra domanda di accertamento della legittimità del recesso e risoluzione e domanda di ritenzione della caparra o richiesta del doppio e domanda di risarcimento del danno ha affermato: “Va in premessa senz'altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento, cioè, imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Un inadempimento imputabile, poiché in assenza di esso viene meno il più generale presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 1218 affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria: la impossibilità dell'esecuzione della prestazione per causa non imputabile determina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.) e la conseguente caducazione dell'intera convenzione negoziale, ivi compresa quella, accessoria, istitutiva della caparra (in tal senso, la pressoché costante giurisprudenza di questa corte: Cass.23.1.1989 n. 398, ove si legge che la disciplina dettata dall'art.1385 c.c., comma 2 in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente.”3. In tema di coordinamento tra cessazione del contratto ex art. 1454 cc ovvero ex art. 1385 cc e domanda di condanna a pagare il doppio della caparra si evidenzia come -in ragione del fatto che il recesso è uno dei modi per determinare la risoluzione del contratto per fatto del contraente inadempiente- la Corte di legittimità, con orientamento maggioritario, ha sancito che la risoluzione di diritto del contratto non preclude alla parte adempiente di ritenere la caparra confirmatoria o esigere il doppio della caparra, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risarcimento del danno, onde possono essere proposte anche quando si sia verificata la risoluzione di diritto: “La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa” (Cass. civ. sez. 2 n. 14014 del 6.07.2017; conf.: Cass. 1 n. 5095 del 13.03.2015; Cass. sez. 2 n. 18392 dell'8.06.2022). E ancora sul punto il Giudice di legittimità ha riconosciuto che “la risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell'art. 1385 c.c., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell'an e nel quantum debeatur” (Cass. civ., sez. 2, 28.02.2012, n. 2999). Inoltre, in senso analogo si è osservato che “il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell'art. 1385 c.c. e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 c.c.. (Cass. civ., sez. 2, 27.10.2017 n. 2562). In definitiva, se è vero che l'attivazione del rimedio risolutorio consuma il potere di recedere dal contratto, tanto non impedisce tuttavia alla parte adempiente che abbia già versato la caparra di chiedere il doppio della stessa invece che domandare il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 cc. Una recente pronuncia della Suprema Corte ha infatti evidenziato che “in tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicché la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio” (Cass. civ., sez. 2, 8.06.2022, n. 18392). Quanto all'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., secondo il giudice di legittimità “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. civ., sez. 2, 27.05.2015, n. 10995).
pagina 9 di 17
6. Decisione della domanda di accertamento della risoluzione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, la domanda svolta dagli Attori, diretta ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare del 19.11.2022, è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. In primo luogo, quanto alla fonte dell'obbligazione contrattuale di trasferire la proprietà immobiliare -in tesi inadempiuta- risulta pacifica e documentale la sottoscrizione da parte di tanto della proposta di acquisto del 27.10.2022, quanto del successivo CP_1 contratto preliminare di compravendita immobiliare del 19.12.2022 (docc. 6 e 10 fasc. Att.). Tale seconda scrittura reca sottoscrizioni autenticate del notaio dott.ssa
[...]
e contiene l'assunzione dell'obbligazione in capo a di vendere Per_1 CP_1 agli Attori l'immobile sito in Milano, via Nazario Sauro 6, di sua proprietà, al prezzo di € 390.000,00, di cui € 50.000,00 pagate a titolo di caparra, con rogito da stipularsi entro il 30.04.2023 ed immissione in possesso entro la stessa data (doc. 10 fasc. Att.). Risulta altresì provato e incontestato l'adempimento degli Attori alle obbligazioni assunte prima della stipula del contratto definitivo;
in particolare, i promissari acquirenti hanno tempestivamente provveduto a versare la somma complessiva di € 50.000,00, come si ricava dalla documentazione contabile dimessa (docc.
7-9 fasc. Att.), come è del resto pure incontestato specificamente da parte di , oltre che emergente dal contratto CP_1 preliminare del 19.12.2022, recante, come scritto, sottoscrizioni autenticate delle parti. Gli Attori hanno allegato l'inadempimento della promittente venditrice, rappresentando che quest'ultima aveva più volte omesso di presentarsi a numerosi appuntamenti fissati dal notaio di loro fiducia, dott.ssa A sostegno, gli Attori hanno prodotto Per_1 due missive raccomandate del 31.05.2023 e del 15.07.2023, la prima recapitata il 1°.06.2023 e la seconda esitata in compiuta giacenza, dirette a chiedere l'adempimento di con convocazione davanti al notaio per le date del 5.07.2023 e del 13.09.2023 CP_1
(doc. 12 e 13 fasc. Att.), nonché plurimi scambi di corrispondenza telematica, da cui si evincono i numerosi dinieghi della promittente venditrice per asseriti problemi di salute (docc. 17-31 fasc. Att.). Gli Attori hanno poi dedotto e documentato di avere intimato a -mediante diffida CP_1 stragiudiziale notificata con Ufficiale Giudiziario il 19.09.2023- di adempiere entro il termine ultimo del 20.11.2023, pena la risoluzione del contratto (doc. 4 fasc. Att.), deducendo che anche tale termine è decorso senza adempimento, con conseguente risoluzione di diritto del contratto. Altresì, il Giudice evidenzia che il fatto della mancata esecuzione del contratto preliminare del 19.11.2022 è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa Convenuta, la quale non ha tuttavia offerto idonea prova liberatoria, né fornito prova di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile. In particolare, la circostanza che , a causa di un sinistro occorso nel mese di CP_1 luglio 2023 che le aveva provocato una frattura all'arto inferiore, aveva ancora nell'autunno 2023 problemi di mobilità e quindi si spostava in carrozzina, non integra certo un fatto impeditivo a recarsi dal notaio per rogitare: tanto è del resto comprovato pagina 10 di 17 anche dal fatto che la promittente venditrice usciva di casa e si recava al mercato, come risulta dalla relazione di un'agenzia di investigazioni incaricata dagli Attori (doc. 5 fasc. Att.), in cui si dà atto che la , pur uscendo di casa con una carrozzina e con una CP_1 persona apparentemente addetta ad assisterla, camminava senza necessità di alcun ausilio. L'osservazione in questione si è svolta in data 21.10.2023, ossia in una data, in cui, secondo la prospettazione della convenuta, quest'ultima avrebbe dovuto avere ancora significative difficoltà nella deambulazione. La documentazione prodotta da parte attrice dimostra invece che era in condizione di presentarsi per il rogito del 20.11.2023. CP_1
In questo senso si è espresso anche il CTP attoreo, dott. , medico Persona_2 legale, secondo cui era in condizione di recarsi dal notaio per rogitare alla data CP_1 del 20.11.2023, in quanto nel periodo successivo a quello in cui era stato prescritto il divieto di carico “vi fu una graduale ripresa della stazione eretta e della deambulazione” (doc. 41 fasc. Att.). Quanto precede a tacere che ben avrebbe potuto altrimenti rilasciare procura, se CP_1 del caso anche con atto compiuto al suo domicilio, a un terzo di sua fiducia per la stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare. Parimenti, manca prova che le problematiche di salute di abbiamo impedito lo CP_1 sgombero dell'appartamento, atteso che ben avrebbe potuto e dovuto rivolgersi a CP_1 terzi professionisti, incaricandoli dell'imballaggio e del trasporto delle sue cose al fine di liberare l'immobile per la data del rogito, in conformità alle obbligazioni sul punto assunte nel contratto preliminare. Orbene, da tutto quanto precede appare ampiamente evidente la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento per accertare la legittimità della risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 cc. L'inadempimento, consistito nella mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare (a cui le parti si erano obbligate in sede di stipula del preliminare) è imputabile esclusivamente a , dal momento che gli Attori hanno CP_1 sempre orientato il proprio comportamento al principio della buona fede in executivis di cui all'art. 1375 cc. Difatti, e hanno versato le somme previste a Parte_1 Pt_2 titolo di caparra nei termini pattuiti e hanno costantemente sollecitato alla CP_1 stipula, differendo più volte la data prevista in un'ottica collaborativa. Gli Attori si sono determinati a procedere ai sensi dell'art. 1454 cc solo a fronte dell'ennesima e ingiustificata richiesta di rinvio, mentre la parte Convenuta non si è recata a stipulare nemmeno a fronte della diffida extragiudiziale, manifestando già un mese prima della stipula di non poter presenziare perché immobilizzata (doc. 27 fasc. Att.). Inoltre, è risultato che a fronte di questo ennesimo rifiuto, gli Attori avevano ottenuto la disponibilità del loro tecnico di fiducia, geom. a recarsi presso il domicilio di CP_2
per raccogliere la firma richiesta per correggere il codice fiscale da inoltrare al CP_1 catasto, ma anche in questo caso la Convenuta ha opposto il 14.10.2023 a mezzo messaggio di posta elettronica un rifiuto assolutamente ingiustificato, manifestando ulteriormente la propria volontà di non adempiere (doc. 37 fasc. Att.). È altresì evidente il requisito della gravità dell'inadempimento di : tale gravità si CP_1 evince anzitutto dall'ampio lasso di tempo per cui lo stesso si è protratto. Difatti, pagina 11 di 17 nonostante il termine per stipulare il contratto definitivo fosse fissato per il 30.04.2023,
non si è presentata all'appuntamento per il rogito del 28.04.2023 e non si è CP_1 presentata neanche alle successive quattro date individuate sempre su proposta delle parti Attrici (31.05.2023, 05.07.2023, 13.09.2023, 20.11.2023), rendendosi inadempiente per diversi mesi. L'inadempimento è poi grave perché ha riguardato l'obbligazione principale, ossia quella relativa alla stipula del contratto definitivo necessario al trasferimento della proprietà dell'immobile. A questo proposito devono respingersi le eccezioni difensive della Convenuta, che circoscrive l'inadempimento degrada a mere prestazioni ancillari La condotta si può ritenere grave anche alla luce dell'interesse dei promissari acquirenti all'adempimento, interesse che emerge dall'ampia mole di solleciti inviati a con CP_1 svariate modalità e dai notevoli pregiudizi conseguenti dall'inadempimento. Sotto questo profilo si evidenzia che, facendo affidamento sull'adempimento della controparte, nelle more della stipula del contratto definitivo gli Attori, dopo aver corrisposto € 50.000,00 a titolo di caparra, hanno venduto la propria casa di abitazione per procurarsi la provvista necessaria ad acquistare il bene;
proprio l'assenza della disponibilità del bene menzionato ha costretto gli Attori a soggiornare in affitto e ad acquistare un nuovo immobile, come anche dimostrato dall'atto di compravendita dell'8.02.2024 versato in atti (doc. 39 fasc. Att.). Infine, l'inadempimento è grave tenuto conto anche delle modalità e delle concrete circostanze in cui si è svolto il rapporto contrattuale. Il comportamento di , CP_1 connotato fin dall'inizio da inaffidabilità e da ricorso a pretesti finalizzati a rimandare il più possibile il rogito, ha inciso in modo determinante sull'equilibrio sinallagmatico del contratto. A ben vedere, il contegno adottato dalla promittente venditrice successivamente alla stipula del contratto preliminare non rivela tanto la volontà di trasferire l'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare bensì quella di conservarne la disponibilità. Considerazioni di analogo tenore si possono svolgere con riferimento alla rettifica del codice fiscale presso il catasto, rispetto alla quale , pur essendovi CP_1 contrattualmente obbligata, non ha provveduto né tramite un soggetto delegato né sfruttando la collaborazione dello stesso professionista che aveva provveduto alla regolarizzazione urbanistica;
in definitiva, detto adempimento, prodromico e necessario al fine di compiere l'atto di trasferimento della proprietà, non risulta essere stato effettuato né prima dell'infortunio, né alla data del 15.01.2025 (cfr. visura catastale negativa di cui al doc. 36 fasc. Att.). In definitiva, anche l'infortunio e le sue complicazioni paiono inquadrabili più in una strategia dilatoria della Convenuta che ad un'oggettiva impossibilità di stipulare;
in questo senso, oltre alla consulenza tecnica di parte e alla relazione dell'agenzia investigativa, depone la circostanza che non abbia mai nominato un procuratore CP_1 speciale per provvedere alla stipula, né si sia mai recata in prima persona al rogito quando il miglioramento delle sue condizioni glielo consentiva. Vi è di più: la promittente venditrice non ha mai documentato le proprie condizioni patologiche alla controparte se non prima del presente giudizio, né ha mai proposto date per la stipula nonostante i continui rinvii le fossero esclusivamente addebitabili.
pagina 12 di 17 A fronte di elementi così concordanti nel qualificare l'imputabilità dell'inadempimento di
, risulta del tutto irrilevante, in quanto tardiva, la proposta transattiva rivolta agli CP_1
Attori in corso di causa, dal momento che alla data in cui tale proposta è stata presentata il contratto preliminare si era già risolto di diritto e e avevano già Parte_1 Pt_2 acquistato un nuovo appartamento e quindi non avevano più interesse all'adempimento. A ulteriore dimostrare dell'intenzione di non adempiere della promittente venditrice, è giusto il caso di rilevare che lo stesso immobile oggetto di contratto preliminare continuava ad essere disponibile per la vendita fino all'udienza del procedimento per il sequestro conservativo. Da tutto quanto precede discende che risultano integrati tutti i presupposti previsti dall'art. 1454 cc onde deve accertarsi la risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato tra le parti.
7. Decisione della domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, la domanda svolta dagli Attori, diretta alla condanna della Convenuta a pagare il doppio della caparra versatale, è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. In particolare, una volta accertato che il 20.11.2023 è intervenuta la risoluzione per fatto della Convenuta del contratto preliminare del 19.11.2023, discende sia ai sensi dell'art. 1385 cc, sia ai sensi dell'art. 9 del contratto preliminare, il diritto della parte adempiente ad esigere il doppio della caparra versata e, quindi, considerato che la caparra versata è stata di € 50.000,00, di esigere il pagamento di complessivi € 100.000,00. Tale diritto, infatti, oltre che riconosciuto dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, i cui principi si condividono, in tema di ammissibilità della pretesa anche quando sia stato azionato il rimedio della risoluzione, è stato anche espressamente previsto dall'art. 9 del contratto preliminare sottoscritto da entrambe le parti, che menziona la risoluzione del contratto quale presupposto della “condanna della parte inadempiente alla perdita della caparra o alla restituzione del suo doppio”: la facoltà della parte adempiente di esigere il doppio della caparra ovvero trattenerla deve, pertanto, intendersi come nota e accettata da entrambe le parti nell'ambito del libero esercizio della loro autonomia contrattuale. Solo per completezza, a questo punto, il Tribunale osserva che gli argomenti difensivi spesi dalla convenuta sono inidonei a privare di fondamento le argomentazioni attoree. In particolare, la Convenuta ha assunto che l'inadempimento non sarebbe grave, in quanto riconducibile solamente a prestazioni ancillari quali la regolarizzazione del codice fiscale presso il catasto e lo sgombero dell'immobile. Orbene, premesso che dette prestazioni hanno un rilievo significativo in quanto funzionali a consentire il trasferimento di proprietà e l'immissione in possesso del bene, la convenuta trascura che in ogni caso l'inadempimento ha avuto ad oggetto l'obbligazione principale, ossia la stipula del contratto definitivo. Con un secondo argomento difensivo, la Convenuta ha sostenuto che si tratterebbe di un inadempimento non imputabile, in quanto riconducibile ad ipotesi di forza maggiore ed impossibilità temporanea della prestazione ex art. 1256 c.c. pagina 13 di 17 Il Tribunale osserva che si tratta di argomento privo di pregio. Come argomentato in precedenza non è riscontrabile alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta, sia prima dell'infortunio, avvenuto a luglio 2023, sia dopo, era nelle condizioni di CP_1 adempiere sia presentandosi per il rogito, sia provvedendo allo sgombero e alla rettifica catastale. Invero, può parlarsi di impossibilità sopravvenuta solo con riferimento a situazioni impeditive non superabili con lo sforzo normalmente esigibile dal debitore. Ebbene, tenuto conto del ritardo già accumulato rispetto al primo termine fissato per il rogito e dell'interesse dei creditori all'adempimento, la promittente venditrice avrebbe ben potuto servirsi di un procuratore speciale per il rogito, delegare l'impresa di traslochi allo sgombero e accogliere l'iniziativa del geometra di recarsi a casa sua per CP_2 provvedere alla rettifica del catasto. Ciò non è accaduto né a ridosso dell'infortunio, né nei mesi successivi in cui vi era stato, per stessa ammissione della Convenuta, un parziale recupero della autonomia negli spostamenti. I promissari acquirenti, a fronte dell'ennesimo rinvio della stipula, si sono così trovati costretti a procedere all'acquisto di un diverso immobile;
il venir meno del loro interesse all'adempimento è stato perciò determinato unicamente dal comportamento dilatorio della convenuta protrattosi per mesi e dimostrativo dell'imputabilità dell'inadempimento. La domanda principale, diretta ad accertare la risoluzione e alla condanna al pagamento del doppio della somma consegnata a titolo di caparra è dunque risultata fondata e deve essere accolta. La risoluzione del contratto preliminare comporta il diritto della parte non inadempiente, nel caso di specie l'Attore quale promissario acquirente, a ottenere la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, pari a complessivi € 100.000,00, essendo incontestato e documentale l'avvenuto pagamento della somma di € 50.000,00. Su tale sorte spettano all'Attore gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal dì successivo al 20.11.2023 previsto per l'adempimento dalla diffida stragiudiziale sino al giorno della notificazione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal dì successivo alla notificazione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, reputandosi l'art. 1284 co. 4 cc applicabile all'obbligazione pecuniaria contrattuale qui in esame.
8. Spese di lite Il Tribunale osserva che le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di soccombenza, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , che CP_1 deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite in favore di
[...]
e , non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della Pt_1 Pt_2 soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese degli Attori, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, pagina 14 di 17 sia con riferimento al procedimento cautelare sia con riferimento al giudizio di cognizione. Segnatamente, tenuto conto del valore della causa, compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, per la fase cautelare si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 10 del citato d.m. per la fase di studio e introduttiva, dimezzati per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, non svolta, onde il compenso è pari a complessivi € 4.339,00, mentre per la causa di merito, si reputano congrui i parametri medi pari delle fasi introduttiva, di studio e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria (svolta senza istruzione orale), previsti dalla tabella 2 del citato d.m., pari a complessivi € 11.268,00 per compenso. Spetta altresì il rimborso di complessivi € 1.278,87 per spese vive ex actis (marca da bollo, spese di notificazione e di contributo unificato) e gli accessori di legge.
9. Domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc L'art. 96 co.1 c.p.c. prevede che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che “in ogni caso, quando pronuncia sulla spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata”. Rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata di cui al comma 1 la Suprema Corte ha osservato che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21.10.2015 n. 21798): In senso conforme si è espressa anche Cass. sez. Lav., 15.04.2013 n. 9080, secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur o, comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” Con riferimento all'ipotesi di cui al terzo comma il giudice di legittimità ha riconosciuto che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza pagina 15 di 17 consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”. (Cass. civ. sez. 2, 03/05/2022, n. 13859). Con riferimento alle condotte da tenere in considerazione per valutare la sussistenza dei presupposti per pronunciare condanna ex art.96 cpc, la Corte di Cassazione ha sottolineato che
“L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuali ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso” (Cass. SSUU 16.09.2021 n. 25041). Preliminarmente è opportuno precisare che gli Attori non hanno espressamente qualificato la domanda svolta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni né ai sensi del primo comma, né ai sensi del terzo comma, e nemmeno hanno compiutamente motivato sul punto la loro richiesta, limitandosi ad allegare la ricostruzione dei fatti e le deduzioni in diritto già svolte in precedenza. Ad ogni modo, non ricorrono i presupposti per condannare al risarcimento dei danni rispetto a nessuna delle due ipotesi. Difatti, rispetto all'ipotesi di cui al primo comma le prospettazioni di parte Attrice risultano generiche ed inidonee a dimostrare nell'an e nel quantum il danno patito in conseguenza dell'abuso dello strumento processuale;
né è provato in alcun modo il nesso causale tra questo danno e l'attività processuale di difesa in giudizio espletata dalla convenuta. Con riferimento all'ipotesi di abuso dello strumento processuale di cui al comma 3 ci si limita ad osservare che nel caso di specie non sono riscontrabili né l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, né una condotta di resistenza pretestuosa rispetto alle domande attoree. Invero, il mero riferimento all'affermazione contenuta nella comparsa di risposta in cui ha affermato di aver rettificato il proprio codice fiscale presso il CP_1 catasto, salvo poi allegare documentazione relativa alla regolarizzazione delle pratiche urbanistiche non risulta indicativo né di consapevolezza dell'infondatezza della domanda né di carenza dell'ordinaria diligenza volta ad acquisire tale consapevolezza. Inoltre, la valutazione di cui all'art. 96 cpc presuppone che la prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria sia valutata con riferimento al comportamento processuale nel suo complesso. Ebbene, nonostante l'inadempimento di sia grave ed imputabile, CP_1 per quanto scritto, non è emersa sufficiente prova che la stessa abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave: la promittente venditrice si è limitata tramite la ricostruzione dei fatti, la produzione dei documenti e il richiamo di argomentazioni giuridiche ad offrire una prospettazione finalizzata ad ottenere il rigetto della domanda attorea. In definitiva, nel caso di specie non si ravvisano gli estremi dell'abuso dello strumento processuale.
pagina 16 di 17
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti il 19.12.2022; per l'effetto, condanna
a pagare a favore di e di Controparte_1 Parte_1 CP
, con solidarietà attiva tra i medesimi, la somma complessiva di € 100.000,00,
[...] pari al doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata dagli Attori alla Convenuta, oltre interessi legali calcolati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 20.11.2023 fino al 1^.06.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 2.06.2024 fino al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
a pagare a favore di e di Controparte_1 Parte_1 CP
, a titolo di refusione integrale delle spese della fase cautelare e della presente
[...] causa di merito, la complessiva somma di € 16.885,87, di cui € 15.607,00 per compenso ed € 1.278,87 per spese vive ex actis, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA;
letto l'art. 686 cpc, dispone la conversione dell'eseguito sequestro conservativo in pignoramento. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 2.09.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ. sez. 2 n. 18266 del 6.09.2011; conf.: Cass. civ. sez. 2 n. 21838 del 25.10.2010; 3 Cass. civ. SS.UU. 14.01.2009 n. 553, in parte motiva. pagina 8 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 18186/2024 R.G. il 17.05.2024, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 16.05.2024, promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in Milano, piazza Santa Maria alla Fontana 8, di seguito, per brevità:
“Attori” o “Promissari acquirenti”, ambedue rappresentati e difesi dall'avv. Monica MARAGNO del foro di Trapani e con la stessa elettivamente domiciliati in Milano, via Gian Galeazzo 3, presso e nello studio dell'avv. Tiziana MELISSANO, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione telematico;
-Attori-
contro
:
(C.F.: ), ammessa al gratuito Controparte_1 C.F._3 patrocinio, residente in [...], di seguito, per brevità: “SURDO”
o “Convenuta” o “Promittente venditrice”, rappresentata e difesa dall' avv. Davide LIVERANI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Abbadesse 20, presso e nello studio dello stesso difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * DATA di trattenimento della causa in decisione: 6.05.2025
* * * OGGETTO: compravendita immobiliare.
* * * pagina 1 di 17 CONCLUSIONI per gli Attori:
“Voglia l'On. Tribunale di Milano, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 19.12.2022 in conseguenza dell'inadempimento della sig.ra dovuto al mancato rispetto del termine ad adempiere del Controparte_1
20.11.2023 intimato dai sigg.ri e con atto Parte_1 Parte_2 notificato il 19.09.2023, condannare la stessa convenuta, ex art. 9 del contratto preliminare e art. 1385 c.c., a corrispondere in loro favore € 100.000,00, importo pari al doppio della caparra confirmatoria complessivamente versata, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto (20.11.2023) sino al soddisfo;
condannare, altresì, ex art. 96 cpc, la sig.ra per avere resistito Controparte_1 temerariamente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. Si insiste per l'ammissione, se ritenuta necessaria, dei mezzi istruttori articolati in atto di citazione e nella memoria ex art. 171ter n. 2 cpc e, in denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte, si reitera la richiesta di prova contraria formulata con la memoria ex art. 171ter n. 3 cpc. Con vittoria di spese e compensi”.
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: In via principale nel merito, per i motivi dedotti in narrativa dell'atto di costituzione e risposta, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata nel merito, accertare e dichiarare la scarsa importanza dell'inadempimento oppure che l'inadempimento della convenuta è giustificato da cause di forza maggiore e impossibilità temporanea della prestazione e, per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione e di condanna;
In via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della risoluzione del contratto, rigettare la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. per i motivi dedotti in narrativa dell'atto di costituzione e risposta o per qualsiasi altra motivazione;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: si chiede inoltre ammettere l'interrogatorio formale e la prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa dell'atto di costituzione e risposta, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte e precedute dal “Vero che”. Con riserva di ulteriormente dedurre e di articolare i capitoli di prova ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c.p.c, nel termine concesso dall'Ill.mo Giudice ex art. 171ter c.p.c.. Con riserva di indicare i testi. Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova dedotti da controparte o che controparte eventualmente dedurrà, con più ampia riserva di argomentare e dedurre sulla base di quanto ex adverso dedotto.” pagina 2 di 17 FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti e , con atto di citazione portato alla notificazione l'8.05.2024, Parte_1 Pt_2 con notifica perfezionata ex art. 140 c.p.c. il 1°.06.2024, hanno convenuto in giudizio
, svolgendo la domanda sopra riportata, a sostegno deducendo: CP_1
- il 27.10.2022 ha formulato proposta di acquisto (doc. 6), per il tramite Parte_1 dell'agenzia “Nonsolocasa” dell'immobile sito in Milano, viale Nazario Sauro 6, di proprietà della Convenuta al prezzo di € 390.000,00, versando € 10.000,00 a titolo di caparra a mezzo bonifico;
- la proposta è stata accettata il 2.11.2022;
- il 19.12.2022 le parti hanno stipulato presso lo studio del notaio
[...] in Milano un contratto preliminare di compravendita immobiliare con Per_1 corresponsione mediante assegno circolare n. 7405735062-11 di ulteriori € 40.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (per un totale di € 50.000,00);
- si è successivamente sottratta alla stipulazione del rogito, da compiersi CP_1 entro il 30.04.2023: nonostante l'appuntamento fissato per il 28.4.2023, la promittente venditrice ha dichiarato infatti di non aver sgomberato l'appartamento; erano inoltre emerse sia un'irregolarità urbanistica non dichiarata dalla promittente venditrice, poi sanata, sia un'irregolarità catastale mai emendata, consistente nella mancata rettifica del codice fiscale della proprietaria presso il catasto;
- ha avanzato ulteriori richieste di danaro sotto forma di proposta di vendita CP_1 di un soppalco e della cassaforte esistenti nell'appartamento, proposta che gli Attori hanno accettato, pensando di favorire la stipulazione del rogito prevista per il 31.05.2023; a tale data l'atto non è stato concluso per le stesse ragioni che avevano impedito la stipula alla data precedente;
- gli Attori, con raccomandata del 31.05.2023, spedita alla Convenuta il 1^.06.2023 nella sua residenza anagrafica e domicilio dichiarato nel contratto preliminare (restituita ai mittenti per compiuta giacenza) l'hanno invitata a comparire il 5.07.2023 per la stipula del contratto definitivo;
- il 4.07.2023 ha risposto che era impedita a causa di un infortunio (frattura CP_1 della caviglia sinistra), ammettendo di non avere ancora sgomberato l'appartamento;
- il 5.07.2023 gli Attori hanno invitato a stipulare il 13.09.2023 e a recarsi CP_1 presso il geom. per la rettifica del codice fiscale da inoltrare al catasto, CP_2 senza esito;
- il 19.09.2023 gli Attori hanno notificato alla Convenuta un atto di diffida extragiudiziale a adempiere a mezzo di Ufficiale Giudiziario, diffidandola a stipulare il 20.11.2023 ore 17.00 presso il notaio di Milano, ma la Convenuta Persona_1 ha risposto con un messaggio vocale, sostenendo di non poter presenziare perché si trovava su una sedia a rotelle e non era autonoma negli spostamenti;
- gli Attori, nutrendo sospetti in merito all'effettiva esistenza degli impedimenti lamentati da , hanno assunto un investigatore che ha documentato con fotografie CP_1 che la Convenuta passeggiava per Milano il 21.10.2023; pagina 3 di 17 - , dopo la richiesta di un ulteriore rinvio sine die, non ha comunicato di CP_1 avere sgomberato l'immobile, né di avere provveduto alla correzione del codice fiscale al catasto e nemmeno una data per rogitare, dimostrando così di non avere mai avuto l'intenzione di trasferire la proprietà dell'immobile, pur avendo percepito la caparra per complessivi € 50.000,00;
- gli Attori hanno venduto la loro abitazione di residenza per procurarsi la provvista per comprare l'appartamento della Convenuta, subendo quindi anche danni economici dovuti ai molteplici alloggi in affitto;
- ha continuato a pubblicizzare via internet la vendita dell'immobile almeno CP_1 fino all'udienza del procedimento per il sequestro conservativo del 19.06.2024.
si è tempestivamente costituita il 27.09.2024 rispetto a prima udienza fissata il CP_1
10.12.2024, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, a sostegno deducendo:
- l'inadempimento non è imputabile, in quanto non era a conoscenza né CP_1 dell'irregolarità urbanistica, che ha comunque sanato, né dell'errata registrazione del suo codice fiscale presso il catasto, che non è riuscita a rettificare entro la data fissata per il rogito, avvertendo comunque per tempo i promissari acquirenti;
- l'infortunio (frattura composta della base del secondo metatarso) ha determinato dapprima l'immobilizzazione e successivamente difficoltà nella deambulazione fino al giugno 2024 e tali complicazioni hanno impedito di sgomberare l'immobile e di recarsi dal notaio per il rogito;
- le riproduzioni fotografiche avversarie avallano la condizione di disabilità di che in quel periodo poteva alzarsi dalla carrozzina solo per qualche secondo e CP_1 aveva bisogno di farsi assistere per gli spostamenti dagli assistenti sociali del Comune.
- il 10.09.2024 ha formulato una proposta bonaria per giungere ad una composizione della vertenza insorta, rendendosi disponibile ad addivenire alla vendita per il giorno 11.11.2024 ma gli Attori non hanno dato riscontro;
- l'inadempimento lamentato è di scarsa importanza, in quanto ha riguardato solamente prestazioni secondarie ed ancillari quali lo sgombero dell'immobile e la rettifica del codice fiscale;
- ha sempre agito secondo buona fede, in quanto ha sempre manifestato la CP_1 sua disponibilità a concludere il contratto, comunicando ai promissari acquirenti le ragioni che le impedivano di partecipare all'atto notarile e conferendo incarico al tecnico per la rettifica del codice fiscale;
- l'infortunio subito ha comportato una situazione di forza maggiore o di impossibilità temporanea ex art. 1256 cc, tale da determinare non già la risoluzione del contratto, ma solo la sua sospensione;
- in ogni caso, una volta chiesta una pronuncia di risoluzione del contratto non può invocarsi in aggiunta il diritto a trattenere la caparra o a pretenderne il doppio, dal momento che la disciplina prevista dall'art. 1385 cc individua la risoluzione e il recesso come facoltà alternative del contraente adempiente.
pagina 4 di 17
2. Svolgimento del processo Il Giudice, fissata udienza il 4.07.2024 per discutere del sequestro conservativo depositato in corso di causa dagli Attori, dichiarata la contumacia della Resistente, con ordinanza riservata dell'8.07.2024, non reclamata, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili/mobili/crediti della Convenuta sino a concorrenza di € 120.000,00. L'ordinanza è stata notificata alla controparte dai Ricorrenti (doc. 51 fasc. Att.) e il sequestro risulta essere stato eseguito mediante trascrizione sul cespite immobiliare di (doc. 42 fasc. Att.). CP_1
Alla prima udienza di comparizione, tenuta il 13.03.2025 alla presenza personale delle parti, ambedue costituite, il Giudice ha espletato il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie ritualmente depositate ex art. 171ter cpc e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 6.05.2025, assegnando termine intermedio alle parti per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni e memoria conclusiva, dalle stesse ritualmente fruito. All'udienza del 06.05.2025, udita la discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies co. 3 cpc.
3. Thema decidendum Gli Attori hanno svolto contro la Convenuta:
- una domanda di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc in data 20.11.2023 del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes il 19.11.2022 per fatto e colpa della promittente venditrice;
- una conseguente domanda di condanna della promittente venditrice a pagare la somma di € 100.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi, ex art.9 del contratto preliminare. La Convenuta ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande, eccependo.
- si tratta di inadempimento di scarsa importanza in quanto attinente a prestazioni secondarie (quali lo sgombero dell'immobile e la rettificazione del proprio codice fiscale);
- si tratta di inadempimento non imputabile, in quanto giustificato da cause di forza maggiore e da impossibilità temporanea della prestazione dovuto alla frattura del piede accidentalmente subita;
- svolta la domanda di risoluzione del contratto, la domanda di condanna a pagare il doppio della caparra confirmatoria è incompatibile, in quanto tale pretesa è fondata solo in caso di recesso dal contratto ex art. 1385 cc.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti. In particolare, le parti hanno versato, tra gli altri, i seguenti documenti:
- proposta formulata da in qualità di promissario acquirente il Parte_1
27.10.2022, sottoscritta da in qualità di promittente venditrice il 2.11.2022, che CP_1 prevede la compravendita dell'immobile sito in Milano, via Nazario Sauro 6, al prezzo di pagina 5 di 17 € 390.000,00, con caparra di € 50.000,00 di cui € 10.000,00 pagati con assegno contestualmente alla presentazione della proposta e i restanti € 40.000,00 da pagarsi alla stipula del contratto preliminare e il saldo in sede di rogito (doc. 6 fasc. Att.);
- contratto preliminare di compravendita immobiliare, datato 19.12.2022 , sottoscritto dagli Attori in qualità di promissari acquirenti e da in qualità di CP_1 promittente venditrice, che prevede la compravendita dell'immobile sito in Milano, via Nazario Sauro 6, di proprietà di , al prezzo di € 390.000,00, con stipula del CP_1 rogito entro il 30.04.2023, con caparra di € 50.000,00, di cui € 10.000,00 già versati in precedenza ed € 40.000,00 versati all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare mediante assegno circolare non trasferibile e il saldo di € 340.000,00 da versarsi in sede di rogito notarile;
nel contratto preliminare, all'articolo 1 del contratto preliminare è indicato che “la parte promittente venditrice dichiara che la planimetria di quanto in oggetto non è conforme allo stato di fatto secondo le vigenti norme in materia catastale, per difformità che non incidono sulla commerciabilità e sulla rendita catastale. La parte promittente venditrice si obbliga a presentare, entro il rogito definitivo di compravendita, una nuova scheda catastale conforme allo stato di fatto, secondo le vigenti norme in materia catastale e a presentare, ove necessario, anche la corrispondente pratica edilizia”. All'art. 9 del contratto preliminare è previsto che “in caso di mancato rispetto del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo di vendita, potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria […] per la risoluzione del presente contratto con condanna della parte inadempiente alla perdita della caparra o alla restituzione del suo doppio, sempre salva la dimostrazione di un ulteriore maggior danno” (doc. 10 fasc. Att.);
- due assegni bancari e un bonifico attestanti il pagamento nel periodo 27.10.2022- 1.12.2022 dai promissari acquirenti a della caparra confirmatoria complessiva di CP_1
€ 50.000,00 (docc.
7-9 fasc. Att.);
- corrispondenza telematica intercorsa tra le parti, in cui gli Attori sollecitano la Convenuta a rogitare e quest'ultima comunica allo studio notarile l'impossibilità di rogitare nelle varie date fissate (docc. 17-31 e doc. 45 fasc. Att.);
- relazione di agenzia di investigazioni, corredata da materiale fotografico, in cui si riporta che il 21.10.2023 , accompagnata da una persona, si è recata al mercato CP_1 sito in via Sebenico, in parte a piedi e in parte su carrozzina spinta dall'altra persona;
- atto extragiudiziale di diffida a adempiere, sottoscritto dagli Attori, con cui gli stessi hanno diffidato la promittente venditrice a stipulare il contratto definitivo di compravendita dell'immobile entro il 20.11.2023, previa rettifica del suo codice fiscale presso il Catasto, con avviso che decorso inutilmente tale termine il contratto si sarebbe risolto ex art. 1454 cc e sarebbe stata obbligata a pagare il doppio della caparra CP_1
(doc. 4 fasc. Att.);
- visure catastali da cui emerge che alla data del 15.01.2025 non risulta al Catasto Fabbricati di Milano alcun immobile intestato alla persona fisica con il codice fiscale della Convenuta (doc. 36 fasc. Att);
- referti medici relativi all'infortunio subito dalla Convenuta e certificato del medico curante (docc.
2-4 fasc. Conv.);
pagina 6 di 17 - relazione di consulenza tecnica di parte attorea redatta dal medico legale dottor
, in ordine alla possibilità di di recarsi nello studio del Persona_2 CP_1 notaio per rogitare il 13.09.2023 (doc. 41 fasc. Att.). Il Tribunale reputa la copiosa istruzione documentale svolta ampiamente idonea a decidere la lite, osservandosi che i capitoli di prova articolati dalla parte Convenuta, già rigettati in fase istruttoria e riproposti dalla stessa all'udienza di precisazione delle conclusioni, sono superflui e irrilevanti.
5. Diritto L'istituto della caparra confirmatoria è previsto e regolato dall'art. 1385 cc: nella specie l'art. 1385 co. 2 cc prevede che, se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra;
il successivo comma dispone che, se la parte che non è inadempiente preferisce domandare la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. Autorevole giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come gli istituti del recesso di cui al comma 2 e della risoluzione di cui al comma 3 presentano tra loro affinità ed elementi comuni. Più precisamente, l'atto di recesso è un atto negoziale unilaterale recettizio e può essere espresso anche implicitamente, con contegno concludente: “Riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza.” (Cass. civ., sez. 2, n. 22657 del 27.09.2017; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 20232 del 1^.03.1994). Infatti, la Corte di cassazione ha sancito, con massime consolidate, come l'atto di recesso sia una forma speciale di risoluzione di diritto del contratto: “Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)”1 e “il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non 1 Cass. civ. sez. 2 n. 2969 del 31.01.2019; pagina 7 di 17 scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto”2. Inoltre, la Corte di legittimità in sede nomofilattica, nell'esaminare funditus il rapporto tra domanda di accertamento della legittimità del recesso e risoluzione e domanda di ritenzione della caparra o richiesta del doppio e domanda di risarcimento del danno ha affermato: “Va in premessa senz'altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento, cioè, imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Un inadempimento imputabile, poiché in assenza di esso viene meno il più generale presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 1218 affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria: la impossibilità dell'esecuzione della prestazione per causa non imputabile determina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.) e la conseguente caducazione dell'intera convenzione negoziale, ivi compresa quella, accessoria, istitutiva della caparra (in tal senso, la pressoché costante giurisprudenza di questa corte: Cass.23.1.1989 n. 398, ove si legge che la disciplina dettata dall'art.1385 c.c., comma 2 in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente.”3. In tema di coordinamento tra cessazione del contratto ex art. 1454 cc ovvero ex art. 1385 cc e domanda di condanna a pagare il doppio della caparra si evidenzia come -in ragione del fatto che il recesso è uno dei modi per determinare la risoluzione del contratto per fatto del contraente inadempiente- la Corte di legittimità, con orientamento maggioritario, ha sancito che la risoluzione di diritto del contratto non preclude alla parte adempiente di ritenere la caparra confirmatoria o esigere il doppio della caparra, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risarcimento del danno, onde possono essere proposte anche quando si sia verificata la risoluzione di diritto: “La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa” (Cass. civ. sez. 2 n. 14014 del 6.07.2017; conf.: Cass. 1 n. 5095 del 13.03.2015; Cass. sez. 2 n. 18392 dell'8.06.2022). E ancora sul punto il Giudice di legittimità ha riconosciuto che “la risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell'art. 1385 c.c., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell'an e nel quantum debeatur” (Cass. civ., sez. 2, 28.02.2012, n. 2999). Inoltre, in senso analogo si è osservato che “il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell'art. 1385 c.c. e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 c.c.. (Cass. civ., sez. 2, 27.10.2017 n. 2562). In definitiva, se è vero che l'attivazione del rimedio risolutorio consuma il potere di recedere dal contratto, tanto non impedisce tuttavia alla parte adempiente che abbia già versato la caparra di chiedere il doppio della stessa invece che domandare il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 cc. Una recente pronuncia della Suprema Corte ha infatti evidenziato che “in tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicché la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio” (Cass. civ., sez. 2, 8.06.2022, n. 18392). Quanto all'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., secondo il giudice di legittimità “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. civ., sez. 2, 27.05.2015, n. 10995).
pagina 9 di 17
6. Decisione della domanda di accertamento della risoluzione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, la domanda svolta dagli Attori, diretta ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare del 19.11.2022, è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. In primo luogo, quanto alla fonte dell'obbligazione contrattuale di trasferire la proprietà immobiliare -in tesi inadempiuta- risulta pacifica e documentale la sottoscrizione da parte di tanto della proposta di acquisto del 27.10.2022, quanto del successivo CP_1 contratto preliminare di compravendita immobiliare del 19.12.2022 (docc. 6 e 10 fasc. Att.). Tale seconda scrittura reca sottoscrizioni autenticate del notaio dott.ssa
[...]
e contiene l'assunzione dell'obbligazione in capo a di vendere Per_1 CP_1 agli Attori l'immobile sito in Milano, via Nazario Sauro 6, di sua proprietà, al prezzo di € 390.000,00, di cui € 50.000,00 pagate a titolo di caparra, con rogito da stipularsi entro il 30.04.2023 ed immissione in possesso entro la stessa data (doc. 10 fasc. Att.). Risulta altresì provato e incontestato l'adempimento degli Attori alle obbligazioni assunte prima della stipula del contratto definitivo;
in particolare, i promissari acquirenti hanno tempestivamente provveduto a versare la somma complessiva di € 50.000,00, come si ricava dalla documentazione contabile dimessa (docc.
7-9 fasc. Att.), come è del resto pure incontestato specificamente da parte di , oltre che emergente dal contratto CP_1 preliminare del 19.12.2022, recante, come scritto, sottoscrizioni autenticate delle parti. Gli Attori hanno allegato l'inadempimento della promittente venditrice, rappresentando che quest'ultima aveva più volte omesso di presentarsi a numerosi appuntamenti fissati dal notaio di loro fiducia, dott.ssa A sostegno, gli Attori hanno prodotto Per_1 due missive raccomandate del 31.05.2023 e del 15.07.2023, la prima recapitata il 1°.06.2023 e la seconda esitata in compiuta giacenza, dirette a chiedere l'adempimento di con convocazione davanti al notaio per le date del 5.07.2023 e del 13.09.2023 CP_1
(doc. 12 e 13 fasc. Att.), nonché plurimi scambi di corrispondenza telematica, da cui si evincono i numerosi dinieghi della promittente venditrice per asseriti problemi di salute (docc. 17-31 fasc. Att.). Gli Attori hanno poi dedotto e documentato di avere intimato a -mediante diffida CP_1 stragiudiziale notificata con Ufficiale Giudiziario il 19.09.2023- di adempiere entro il termine ultimo del 20.11.2023, pena la risoluzione del contratto (doc. 4 fasc. Att.), deducendo che anche tale termine è decorso senza adempimento, con conseguente risoluzione di diritto del contratto. Altresì, il Giudice evidenzia che il fatto della mancata esecuzione del contratto preliminare del 19.11.2022 è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa Convenuta, la quale non ha tuttavia offerto idonea prova liberatoria, né fornito prova di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile. In particolare, la circostanza che , a causa di un sinistro occorso nel mese di CP_1 luglio 2023 che le aveva provocato una frattura all'arto inferiore, aveva ancora nell'autunno 2023 problemi di mobilità e quindi si spostava in carrozzina, non integra certo un fatto impeditivo a recarsi dal notaio per rogitare: tanto è del resto comprovato pagina 10 di 17 anche dal fatto che la promittente venditrice usciva di casa e si recava al mercato, come risulta dalla relazione di un'agenzia di investigazioni incaricata dagli Attori (doc. 5 fasc. Att.), in cui si dà atto che la , pur uscendo di casa con una carrozzina e con una CP_1 persona apparentemente addetta ad assisterla, camminava senza necessità di alcun ausilio. L'osservazione in questione si è svolta in data 21.10.2023, ossia in una data, in cui, secondo la prospettazione della convenuta, quest'ultima avrebbe dovuto avere ancora significative difficoltà nella deambulazione. La documentazione prodotta da parte attrice dimostra invece che era in condizione di presentarsi per il rogito del 20.11.2023. CP_1
In questo senso si è espresso anche il CTP attoreo, dott. , medico Persona_2 legale, secondo cui era in condizione di recarsi dal notaio per rogitare alla data CP_1 del 20.11.2023, in quanto nel periodo successivo a quello in cui era stato prescritto il divieto di carico “vi fu una graduale ripresa della stazione eretta e della deambulazione” (doc. 41 fasc. Att.). Quanto precede a tacere che ben avrebbe potuto altrimenti rilasciare procura, se CP_1 del caso anche con atto compiuto al suo domicilio, a un terzo di sua fiducia per la stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare. Parimenti, manca prova che le problematiche di salute di abbiamo impedito lo CP_1 sgombero dell'appartamento, atteso che ben avrebbe potuto e dovuto rivolgersi a CP_1 terzi professionisti, incaricandoli dell'imballaggio e del trasporto delle sue cose al fine di liberare l'immobile per la data del rogito, in conformità alle obbligazioni sul punto assunte nel contratto preliminare. Orbene, da tutto quanto precede appare ampiamente evidente la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento per accertare la legittimità della risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 cc. L'inadempimento, consistito nella mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare (a cui le parti si erano obbligate in sede di stipula del preliminare) è imputabile esclusivamente a , dal momento che gli Attori hanno CP_1 sempre orientato il proprio comportamento al principio della buona fede in executivis di cui all'art. 1375 cc. Difatti, e hanno versato le somme previste a Parte_1 Pt_2 titolo di caparra nei termini pattuiti e hanno costantemente sollecitato alla CP_1 stipula, differendo più volte la data prevista in un'ottica collaborativa. Gli Attori si sono determinati a procedere ai sensi dell'art. 1454 cc solo a fronte dell'ennesima e ingiustificata richiesta di rinvio, mentre la parte Convenuta non si è recata a stipulare nemmeno a fronte della diffida extragiudiziale, manifestando già un mese prima della stipula di non poter presenziare perché immobilizzata (doc. 27 fasc. Att.). Inoltre, è risultato che a fronte di questo ennesimo rifiuto, gli Attori avevano ottenuto la disponibilità del loro tecnico di fiducia, geom. a recarsi presso il domicilio di CP_2
per raccogliere la firma richiesta per correggere il codice fiscale da inoltrare al CP_1 catasto, ma anche in questo caso la Convenuta ha opposto il 14.10.2023 a mezzo messaggio di posta elettronica un rifiuto assolutamente ingiustificato, manifestando ulteriormente la propria volontà di non adempiere (doc. 37 fasc. Att.). È altresì evidente il requisito della gravità dell'inadempimento di : tale gravità si CP_1 evince anzitutto dall'ampio lasso di tempo per cui lo stesso si è protratto. Difatti, pagina 11 di 17 nonostante il termine per stipulare il contratto definitivo fosse fissato per il 30.04.2023,
non si è presentata all'appuntamento per il rogito del 28.04.2023 e non si è CP_1 presentata neanche alle successive quattro date individuate sempre su proposta delle parti Attrici (31.05.2023, 05.07.2023, 13.09.2023, 20.11.2023), rendendosi inadempiente per diversi mesi. L'inadempimento è poi grave perché ha riguardato l'obbligazione principale, ossia quella relativa alla stipula del contratto definitivo necessario al trasferimento della proprietà dell'immobile. A questo proposito devono respingersi le eccezioni difensive della Convenuta, che circoscrive l'inadempimento degrada a mere prestazioni ancillari La condotta si può ritenere grave anche alla luce dell'interesse dei promissari acquirenti all'adempimento, interesse che emerge dall'ampia mole di solleciti inviati a con CP_1 svariate modalità e dai notevoli pregiudizi conseguenti dall'inadempimento. Sotto questo profilo si evidenzia che, facendo affidamento sull'adempimento della controparte, nelle more della stipula del contratto definitivo gli Attori, dopo aver corrisposto € 50.000,00 a titolo di caparra, hanno venduto la propria casa di abitazione per procurarsi la provvista necessaria ad acquistare il bene;
proprio l'assenza della disponibilità del bene menzionato ha costretto gli Attori a soggiornare in affitto e ad acquistare un nuovo immobile, come anche dimostrato dall'atto di compravendita dell'8.02.2024 versato in atti (doc. 39 fasc. Att.). Infine, l'inadempimento è grave tenuto conto anche delle modalità e delle concrete circostanze in cui si è svolto il rapporto contrattuale. Il comportamento di , CP_1 connotato fin dall'inizio da inaffidabilità e da ricorso a pretesti finalizzati a rimandare il più possibile il rogito, ha inciso in modo determinante sull'equilibrio sinallagmatico del contratto. A ben vedere, il contegno adottato dalla promittente venditrice successivamente alla stipula del contratto preliminare non rivela tanto la volontà di trasferire l'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare bensì quella di conservarne la disponibilità. Considerazioni di analogo tenore si possono svolgere con riferimento alla rettifica del codice fiscale presso il catasto, rispetto alla quale , pur essendovi CP_1 contrattualmente obbligata, non ha provveduto né tramite un soggetto delegato né sfruttando la collaborazione dello stesso professionista che aveva provveduto alla regolarizzazione urbanistica;
in definitiva, detto adempimento, prodromico e necessario al fine di compiere l'atto di trasferimento della proprietà, non risulta essere stato effettuato né prima dell'infortunio, né alla data del 15.01.2025 (cfr. visura catastale negativa di cui al doc. 36 fasc. Att.). In definitiva, anche l'infortunio e le sue complicazioni paiono inquadrabili più in una strategia dilatoria della Convenuta che ad un'oggettiva impossibilità di stipulare;
in questo senso, oltre alla consulenza tecnica di parte e alla relazione dell'agenzia investigativa, depone la circostanza che non abbia mai nominato un procuratore CP_1 speciale per provvedere alla stipula, né si sia mai recata in prima persona al rogito quando il miglioramento delle sue condizioni glielo consentiva. Vi è di più: la promittente venditrice non ha mai documentato le proprie condizioni patologiche alla controparte se non prima del presente giudizio, né ha mai proposto date per la stipula nonostante i continui rinvii le fossero esclusivamente addebitabili.
pagina 12 di 17 A fronte di elementi così concordanti nel qualificare l'imputabilità dell'inadempimento di
, risulta del tutto irrilevante, in quanto tardiva, la proposta transattiva rivolta agli CP_1
Attori in corso di causa, dal momento che alla data in cui tale proposta è stata presentata il contratto preliminare si era già risolto di diritto e e avevano già Parte_1 Pt_2 acquistato un nuovo appartamento e quindi non avevano più interesse all'adempimento. A ulteriore dimostrare dell'intenzione di non adempiere della promittente venditrice, è giusto il caso di rilevare che lo stesso immobile oggetto di contratto preliminare continuava ad essere disponibile per la vendita fino all'udienza del procedimento per il sequestro conservativo. Da tutto quanto precede discende che risultano integrati tutti i presupposti previsti dall'art. 1454 cc onde deve accertarsi la risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato tra le parti.
7. Decisione della domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, la domanda svolta dagli Attori, diretta alla condanna della Convenuta a pagare il doppio della caparra versatale, è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per i seguenti motivi. In particolare, una volta accertato che il 20.11.2023 è intervenuta la risoluzione per fatto della Convenuta del contratto preliminare del 19.11.2023, discende sia ai sensi dell'art. 1385 cc, sia ai sensi dell'art. 9 del contratto preliminare, il diritto della parte adempiente ad esigere il doppio della caparra versata e, quindi, considerato che la caparra versata è stata di € 50.000,00, di esigere il pagamento di complessivi € 100.000,00. Tale diritto, infatti, oltre che riconosciuto dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, i cui principi si condividono, in tema di ammissibilità della pretesa anche quando sia stato azionato il rimedio della risoluzione, è stato anche espressamente previsto dall'art. 9 del contratto preliminare sottoscritto da entrambe le parti, che menziona la risoluzione del contratto quale presupposto della “condanna della parte inadempiente alla perdita della caparra o alla restituzione del suo doppio”: la facoltà della parte adempiente di esigere il doppio della caparra ovvero trattenerla deve, pertanto, intendersi come nota e accettata da entrambe le parti nell'ambito del libero esercizio della loro autonomia contrattuale. Solo per completezza, a questo punto, il Tribunale osserva che gli argomenti difensivi spesi dalla convenuta sono inidonei a privare di fondamento le argomentazioni attoree. In particolare, la Convenuta ha assunto che l'inadempimento non sarebbe grave, in quanto riconducibile solamente a prestazioni ancillari quali la regolarizzazione del codice fiscale presso il catasto e lo sgombero dell'immobile. Orbene, premesso che dette prestazioni hanno un rilievo significativo in quanto funzionali a consentire il trasferimento di proprietà e l'immissione in possesso del bene, la convenuta trascura che in ogni caso l'inadempimento ha avuto ad oggetto l'obbligazione principale, ossia la stipula del contratto definitivo. Con un secondo argomento difensivo, la Convenuta ha sostenuto che si tratterebbe di un inadempimento non imputabile, in quanto riconducibile ad ipotesi di forza maggiore ed impossibilità temporanea della prestazione ex art. 1256 c.c. pagina 13 di 17 Il Tribunale osserva che si tratta di argomento privo di pregio. Come argomentato in precedenza non è riscontrabile alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta, sia prima dell'infortunio, avvenuto a luglio 2023, sia dopo, era nelle condizioni di CP_1 adempiere sia presentandosi per il rogito, sia provvedendo allo sgombero e alla rettifica catastale. Invero, può parlarsi di impossibilità sopravvenuta solo con riferimento a situazioni impeditive non superabili con lo sforzo normalmente esigibile dal debitore. Ebbene, tenuto conto del ritardo già accumulato rispetto al primo termine fissato per il rogito e dell'interesse dei creditori all'adempimento, la promittente venditrice avrebbe ben potuto servirsi di un procuratore speciale per il rogito, delegare l'impresa di traslochi allo sgombero e accogliere l'iniziativa del geometra di recarsi a casa sua per CP_2 provvedere alla rettifica del catasto. Ciò non è accaduto né a ridosso dell'infortunio, né nei mesi successivi in cui vi era stato, per stessa ammissione della Convenuta, un parziale recupero della autonomia negli spostamenti. I promissari acquirenti, a fronte dell'ennesimo rinvio della stipula, si sono così trovati costretti a procedere all'acquisto di un diverso immobile;
il venir meno del loro interesse all'adempimento è stato perciò determinato unicamente dal comportamento dilatorio della convenuta protrattosi per mesi e dimostrativo dell'imputabilità dell'inadempimento. La domanda principale, diretta ad accertare la risoluzione e alla condanna al pagamento del doppio della somma consegnata a titolo di caparra è dunque risultata fondata e deve essere accolta. La risoluzione del contratto preliminare comporta il diritto della parte non inadempiente, nel caso di specie l'Attore quale promissario acquirente, a ottenere la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, pari a complessivi € 100.000,00, essendo incontestato e documentale l'avvenuto pagamento della somma di € 50.000,00. Su tale sorte spettano all'Attore gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal dì successivo al 20.11.2023 previsto per l'adempimento dalla diffida stragiudiziale sino al giorno della notificazione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal dì successivo alla notificazione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, reputandosi l'art. 1284 co. 4 cc applicabile all'obbligazione pecuniaria contrattuale qui in esame.
8. Spese di lite Il Tribunale osserva che le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di soccombenza, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , che CP_1 deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite in favore di
[...]
e , non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della Pt_1 Pt_2 soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese degli Attori, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, pagina 14 di 17 sia con riferimento al procedimento cautelare sia con riferimento al giudizio di cognizione. Segnatamente, tenuto conto del valore della causa, compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, per la fase cautelare si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 10 del citato d.m. per la fase di studio e introduttiva, dimezzati per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, non svolta, onde il compenso è pari a complessivi € 4.339,00, mentre per la causa di merito, si reputano congrui i parametri medi pari delle fasi introduttiva, di studio e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria (svolta senza istruzione orale), previsti dalla tabella 2 del citato d.m., pari a complessivi € 11.268,00 per compenso. Spetta altresì il rimborso di complessivi € 1.278,87 per spese vive ex actis (marca da bollo, spese di notificazione e di contributo unificato) e gli accessori di legge.
9. Domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc L'art. 96 co.1 c.p.c. prevede che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che “in ogni caso, quando pronuncia sulla spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata”. Rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata di cui al comma 1 la Suprema Corte ha osservato che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21.10.2015 n. 21798): In senso conforme si è espressa anche Cass. sez. Lav., 15.04.2013 n. 9080, secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur o, comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” Con riferimento all'ipotesi di cui al terzo comma il giudice di legittimità ha riconosciuto che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza pagina 15 di 17 consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”. (Cass. civ. sez. 2, 03/05/2022, n. 13859). Con riferimento alle condotte da tenere in considerazione per valutare la sussistenza dei presupposti per pronunciare condanna ex art.96 cpc, la Corte di Cassazione ha sottolineato che
“L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuali ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso” (Cass. SSUU 16.09.2021 n. 25041). Preliminarmente è opportuno precisare che gli Attori non hanno espressamente qualificato la domanda svolta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni né ai sensi del primo comma, né ai sensi del terzo comma, e nemmeno hanno compiutamente motivato sul punto la loro richiesta, limitandosi ad allegare la ricostruzione dei fatti e le deduzioni in diritto già svolte in precedenza. Ad ogni modo, non ricorrono i presupposti per condannare al risarcimento dei danni rispetto a nessuna delle due ipotesi. Difatti, rispetto all'ipotesi di cui al primo comma le prospettazioni di parte Attrice risultano generiche ed inidonee a dimostrare nell'an e nel quantum il danno patito in conseguenza dell'abuso dello strumento processuale;
né è provato in alcun modo il nesso causale tra questo danno e l'attività processuale di difesa in giudizio espletata dalla convenuta. Con riferimento all'ipotesi di abuso dello strumento processuale di cui al comma 3 ci si limita ad osservare che nel caso di specie non sono riscontrabili né l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, né una condotta di resistenza pretestuosa rispetto alle domande attoree. Invero, il mero riferimento all'affermazione contenuta nella comparsa di risposta in cui ha affermato di aver rettificato il proprio codice fiscale presso il CP_1 catasto, salvo poi allegare documentazione relativa alla regolarizzazione delle pratiche urbanistiche non risulta indicativo né di consapevolezza dell'infondatezza della domanda né di carenza dell'ordinaria diligenza volta ad acquisire tale consapevolezza. Inoltre, la valutazione di cui all'art. 96 cpc presuppone che la prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria sia valutata con riferimento al comportamento processuale nel suo complesso. Ebbene, nonostante l'inadempimento di sia grave ed imputabile, CP_1 per quanto scritto, non è emersa sufficiente prova che la stessa abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave: la promittente venditrice si è limitata tramite la ricostruzione dei fatti, la produzione dei documenti e il richiamo di argomentazioni giuridiche ad offrire una prospettazione finalizzata ad ottenere il rigetto della domanda attorea. In definitiva, nel caso di specie non si ravvisano gli estremi dell'abuso dello strumento processuale.
pagina 16 di 17
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti il 19.12.2022; per l'effetto, condanna
a pagare a favore di e di Controparte_1 Parte_1 CP
, con solidarietà attiva tra i medesimi, la somma complessiva di € 100.000,00,
[...] pari al doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata dagli Attori alla Convenuta, oltre interessi legali calcolati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 20.11.2023 fino al 1^.06.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 2.06.2024 fino al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
a pagare a favore di e di Controparte_1 Parte_1 CP
, a titolo di refusione integrale delle spese della fase cautelare e della presente
[...] causa di merito, la complessiva somma di € 16.885,87, di cui € 15.607,00 per compenso ed € 1.278,87 per spese vive ex actis, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA;
letto l'art. 686 cpc, dispone la conversione dell'eseguito sequestro conservativo in pignoramento. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 2.09.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ. sez. 2 n. 18266 del 6.09.2011; conf.: Cass. civ. sez. 2 n. 21838 del 25.10.2010; 3 Cass. civ. SS.UU. 14.01.2009 n. 553, in parte motiva. pagina 8 di 17