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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12659/2023 promossa da:
LA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINARELLI ESTER, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI N. 59 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. FINARELLI ESTER
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CA SA, elettivamente domiciliato in VIA CAV. STELIO MANDRIOLI 3 40061
MINERBIO presso il difensore avv. CA SA
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3239/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
-Dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 3239/2023 emesso nella causa RG 9330/2023 dal Con Tribunale di Bologna nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore e quindi revocarlo per le motivazioni esposto in atto di citazione e in particolare in virtù del malfunzionamento della caldaia posizionata nella abitazione della sig.ra oggetto della Parte_2
pagina 1 di 7 fattura n. 358/2022 del 30.10.2022 di € 12.000, riferita al “cantiere Betti/Via Tombe” e quindi per inesistenza/inefficacia del fatto costitutivo del credito azionato da controparte con procedimento monitorio.
-Dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Società attrice con riferimento al documento n. 2 allegato al ricorso per ingiunzione in virtù del malfunzionamento della caldaia fornita e posizionata dalla Ditta di nell'immobile della sig.ra a Casalfiumanese CP_1 Controparte_1 Parte_2
(BO), via Tombe 1.
-Respingere ogni domanda proposta dalla Ditta opposta nei confronti della società opponente per tutte le motivazioni espresse, fermo restando che quest'ultima, alla udienza del 21.02.2024 ha adempiuto al pagamento delle fatture n. 253/2022 del 4.8.2022 di € 11.150,00 riferita al Cantiere Cavicchi e n.
68/2023 del 10.3.2023 di € 2.200,00 riferita al Cantiere Ostellato, avendo ricevuto il pagamento dai committenti.
-Con vittoria di spese e compensi di causa”.
L'opposta così conclude:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale rigettare integralmente tutte le domande ex adverso svolte, confermare il decreto il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme dovute e non ancora corrisposte Con dall'opponente debitore, relative agli interessi sulle fatture nr. 253/2022 del Parte_1
4.08.2022 – nr. 68/2023 del 10.03.2023 e nr. 358/2022 del 31.10.2022, oltre alle spese sostenute e compensi legali come da decreto ingiuntivo o in subordine condannare l'opponente al pagamento delle somme che all'esito dovessero risultare dovute alla ditta W – Tech di e non Controparte_1 ancora corrisposte da parte della Parte_3 in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo”.
FATTO E DIRITTO
1.
L'impresa conseguiva dal Tribunale di Bologna decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3239/2023 in data 16 luglio 2023 nei confronti di per l'importo Parte_3 di € 25.350,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, relativo alle fatture n. 235/2022 per
€ 11.150,00, n. 358/2022 per € 12.000,00 e n. 68/2023 per € 2.200,00, a titolo di corrispettivo per vendite e installazioni come descritte nelle citate fatture.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società , esponendo: Parte_3
- che con riferimento alle fatture n. 235/2022 e n. 68/2023 essa istante avrebbe provveduto quanto pagina 2 di 7 prima al pagamento dei relativi importi;
- che era, per contro, insussistente il credito di cui alla fattura n. 358/2022, per € 12.000,00, essendo l'oggetto di tale fattura una caldaia che non aveva mai funzionato e oggetto di continue riparazioni: caldaia da essa opponente venduta a nell'ambito di un intervento di ristrutturazione Parte_2
(con pratica di superbonus 110%);
- che tale caldaia era andata in avaria solo dopo un mese di funzionamento tanto che la , già CP_1 nel mese di maggio 2023, aveva sostituito una scheda elettronica al prezzo di € 423,50;
- che, in seguito al suddetto intervento, dopo circa due mesi, la caldaia aveva presentato ulteriori e gravi difetti di funzionamento, per cui aveva richiesto l'intervento del tecnico installatore che Parte_2 aveva prospettato una nuova spesa per la sostituzione di un'altra scheda elettronica;
- che nel mese di luglio 2023 essa opponente aveva contattato il proprio elettricista, ER IV, il quale aveva effettuato l'allacciamento alla linea elettrica di caldaia e pompa di calore, con una spesa per essa opponente di € 900,00.
Ciò premesso, l'opponente invocava la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e concludeva chiedendo la declaratoria di nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, relativamente alla fattura n.
358/2022 per “inesistenza del fatto costitutivo del credito” di € 12.000,00 vantato dalla , CP_1 riservandosi di provvedere al pagamento delle altre due fatture non appena avesse ricevuto il relativo pagamento da parte dei committenti.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'impresa individuale
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, della quale contestava il fondamento in Controparte_1 fatto e in diritto.
Rilevava, in particolare, l'opposta che essa aveva proceduto alla vendita all'opponente di una pompa di calore “ibrida a basamento alimentata a luce/gas metano”, che aveva installato presso l'abitazione di
(c.d. cantiere via Tombe) su commissione della stessa opponente, esecutrice dei lavori Parte_2 di efficientamento energetico (c.d. superbonus 110%).
Al riguardo precisava che l'installazione era avvenuta in data 24 marzo 2023 con il rilascio, in data 29 marzo, della dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte sia per la sezione gas sia per la parte termica, e che nella dichiarazione di cui al doc. 3 (del 29 marzo 2023 n. 008), riguardante il gas, era espressamente inserita “al quadro H” la seguente nota: “di provvedere alla copertura della caldaia
pagina 3 di 7 con idoneo mobile esterno entro 15 gg. Di fare eseguire linee dedicate da un elettricista qualificato entro 15 gg. come richiesto da casa madre”.
Aggiungeva l'opposta che la realizzazione della linea elettrica e del relativo quadro elettrico e del gabbiotto esterno non rientrava nella sua competenza, essendo essa mera installatrice, mentre era la società opponente, in quanto esecutrice del progetto di ristrutturazione/efficientamento energetico, ad indicare l'ordine di lavori da eseguire e programmarne la sequenza.
Contestava, quindi, l'esistenza di vizi o difetti della caldaia/pompa di calore e precisava che né la società opponente né la signora avevano dato seguito alla prescrizione – entro 15 giorni Parte_2 dalla installazione – di fornire la caldaia “di un quadro elettrico dedicato” e alla ulteriore prescrizione di “chiudere la macchina in un mobile da esterno”.
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la rifusione delle spese processuali.
4.
All'udienza del 21 febbraio 2024 venivano offerti banco iudicis due assegni bancari dell'importo rispettivamente di € 11.150,00 e di € 2.200,00 per il pagamento delle fatture 253 del 2022 e n. 68 del
2023, accettati salvo buon fine.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di € 12.000,00, ed ammesse ed espletate le prove orali (nei termini di cui all'ordinanza ammissiva), veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo un rinvio per esigenze organizzative, all'udienza del 10 ottobre 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
5.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio l'opponente, all'udienza del 21 febbraio 2024, ha provveduto al pagamento delle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023, mediante versamento di due assegni bancari rispettivamente di € 11.150,00 e di € 2.200,00.
Tema della controversia è, dunque, la debenza o meno, da parte della società opponente, dell'importo di € 12.000,00 di cui alla fattura n. 358 del 31 ottobre 2022, avente ad oggetto la vendita, da parte della pagina 4 di 7 impresa all'opponente, di una caldaia/pompa di calore, da installare (ed installata) presso CP_1
l'abitazione di , nell'ambito di un intervento di ristrutturazione di cui era esecutrice la Parte_2 società opponente.
L'assunto di quest'ultima è che la caldaia era risultata affetta da gravi difetti di funzionamento.
5.1
L'assunto è infondato.
Al riguardo va, in diritto, osservato che in tema di garanzia di cui all'art. 1490 c.c. (invocata dall'opponente) il riparto dell'onere della prova tra venditore e acquirente non segue i principi fissati in materia di inadempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di risoluzione e di risarcimento del danno.
L'acquirente, infatti, quando fa valere la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c., assumendo che il bene risulta viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, è gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio c.d. della vicinanza della prova (cfr. fra le più recenti, Cass. SSUU 11748/2019; 14895/2023).
5.2
Tanto premesso in diritto, va, in fatto, osservato che l'opponente non ha, né all'atto della denunzia degli asseriti vizi alla né nel corso del giudizio, indicato quali fossero i vizi dai quali CP_3 assumeva che fosse affetta la caldaia, limitandosi a contestare che la caldaia era “andata in avaria” dopo circa un mese dalla installazione;
e non ha, comunque, in alcun modo fornito la prova – come era suo onere – dell'esistenza di specifici vizi.
Prova che doveva essere tanto più rigorosa a fronte delle contestazioni mosse dall'opposta che, in relazione alla bruciatura di una scheda elettronica (unica lagnanza specifica mossa dall'opponente), ha correttamente rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che la predisposizione del quadro elettrico non era di sua competenza ma della società opposta (quale esecutrice del progetto di ristrutturazione e di efficientamento energetico) e che la stessa andava eseguita nei termini stabiliti dalla casa madre (doc. 3 dell'opposta).
Inoltre, il teste ER, elettricista incaricato dall'opponente di realizzare l'allacciamento elettrico alla caldaia e alla pompa di calore, ha confermato di avere realizzato il lavoro presso l'abitazione della che la macchina è stata collaudata ed è “partita” regolarmente;
e ciò è avvenuto solo il 4 luglio Pt_2
2023 (come risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta: cfr. doc. 6).
pagina 5 di 7 In difetto, dunque, di prova dei vizi e difetti lamentati dall'opponente, l'opposizione proposta deve ritenersi infondata.
5.3
Ne consegue, dato atto dell'intervenuto pagamento spontaneo della somma di complessivi € 13.350,00 nel corso del giudizio (relativa alle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023), il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3239/2023 in data 18 luglio 2023, che va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., limitatamente ai soli interessi di cui al decreto ingiuntivo stesso (dalle scadenze delle singole fatture all'avvenuto saldo) ed alle spese del procedimento monitorio, essendo già stata, per contro, concessa la provvisoria esecuzione parziale con ordinanza in data 21 maggio 2024 in relazione alla (sola) somma capitale di € 12.000,00; con la precisazione che l'intervenuto pagamento, solo parziale, nel corso del giudizio delle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023 non comporta la revoca del decreto ingiuntivo, potendo semmai rilevare solo sotto il profilo della data di scadenza degli interessi dovuti in relazione a tali fatture.
6.
Le spese processuali (del presente giudizio di opposizione) seguono la soccombenza e vanno liquidate
– tenuto conto dei parametri medi relativi allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000, quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con la riduzione massima quanto alla fase trattazione/istruttoria, per la limitata entità dell'istruttoria svolta – in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dato atto dell'intervenuto pagamento spontaneo della somma di complessivi € 13.350,00 nel corso del giudizio (relativa alle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023), rigetta l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3239/2023 in data 18 luglio 2023, che dichiara Parte_3 esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., limitatamente ai soli interessi di cui al decreto ingiuntivo stesso
(dalle scadenze delle singole fatture all'avvenuto saldo) ed alle spese del procedimento monitorio, essendo già stata, per contro, concessa la provvisoria esecuzione parziale con ordinanza in data 21 maggio 2024 in relazione alla (sola) somma capitale di € 12.000,00;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta impresa individuale
[...]
, delle spese processuali (del presente giudizio di opposizione) che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come pagina 6 di 7 per legge.
Bologna, così deciso il 21 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12659/2023 promossa da:
LA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINARELLI ESTER, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI N. 59 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. FINARELLI ESTER
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CA SA, elettivamente domiciliato in VIA CAV. STELIO MANDRIOLI 3 40061
MINERBIO presso il difensore avv. CA SA
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3239/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
-Dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 3239/2023 emesso nella causa RG 9330/2023 dal Con Tribunale di Bologna nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore e quindi revocarlo per le motivazioni esposto in atto di citazione e in particolare in virtù del malfunzionamento della caldaia posizionata nella abitazione della sig.ra oggetto della Parte_2
pagina 1 di 7 fattura n. 358/2022 del 30.10.2022 di € 12.000, riferita al “cantiere Betti/Via Tombe” e quindi per inesistenza/inefficacia del fatto costitutivo del credito azionato da controparte con procedimento monitorio.
-Dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Società attrice con riferimento al documento n. 2 allegato al ricorso per ingiunzione in virtù del malfunzionamento della caldaia fornita e posizionata dalla Ditta di nell'immobile della sig.ra a Casalfiumanese CP_1 Controparte_1 Parte_2
(BO), via Tombe 1.
-Respingere ogni domanda proposta dalla Ditta opposta nei confronti della società opponente per tutte le motivazioni espresse, fermo restando che quest'ultima, alla udienza del 21.02.2024 ha adempiuto al pagamento delle fatture n. 253/2022 del 4.8.2022 di € 11.150,00 riferita al Cantiere Cavicchi e n.
68/2023 del 10.3.2023 di € 2.200,00 riferita al Cantiere Ostellato, avendo ricevuto il pagamento dai committenti.
-Con vittoria di spese e compensi di causa”.
L'opposta così conclude:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale rigettare integralmente tutte le domande ex adverso svolte, confermare il decreto il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme dovute e non ancora corrisposte Con dall'opponente debitore, relative agli interessi sulle fatture nr. 253/2022 del Parte_1
4.08.2022 – nr. 68/2023 del 10.03.2023 e nr. 358/2022 del 31.10.2022, oltre alle spese sostenute e compensi legali come da decreto ingiuntivo o in subordine condannare l'opponente al pagamento delle somme che all'esito dovessero risultare dovute alla ditta W – Tech di e non Controparte_1 ancora corrisposte da parte della Parte_3 in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo”.
FATTO E DIRITTO
1.
L'impresa conseguiva dal Tribunale di Bologna decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3239/2023 in data 16 luglio 2023 nei confronti di per l'importo Parte_3 di € 25.350,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, relativo alle fatture n. 235/2022 per
€ 11.150,00, n. 358/2022 per € 12.000,00 e n. 68/2023 per € 2.200,00, a titolo di corrispettivo per vendite e installazioni come descritte nelle citate fatture.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società , esponendo: Parte_3
- che con riferimento alle fatture n. 235/2022 e n. 68/2023 essa istante avrebbe provveduto quanto pagina 2 di 7 prima al pagamento dei relativi importi;
- che era, per contro, insussistente il credito di cui alla fattura n. 358/2022, per € 12.000,00, essendo l'oggetto di tale fattura una caldaia che non aveva mai funzionato e oggetto di continue riparazioni: caldaia da essa opponente venduta a nell'ambito di un intervento di ristrutturazione Parte_2
(con pratica di superbonus 110%);
- che tale caldaia era andata in avaria solo dopo un mese di funzionamento tanto che la , già CP_1 nel mese di maggio 2023, aveva sostituito una scheda elettronica al prezzo di € 423,50;
- che, in seguito al suddetto intervento, dopo circa due mesi, la caldaia aveva presentato ulteriori e gravi difetti di funzionamento, per cui aveva richiesto l'intervento del tecnico installatore che Parte_2 aveva prospettato una nuova spesa per la sostituzione di un'altra scheda elettronica;
- che nel mese di luglio 2023 essa opponente aveva contattato il proprio elettricista, ER IV, il quale aveva effettuato l'allacciamento alla linea elettrica di caldaia e pompa di calore, con una spesa per essa opponente di € 900,00.
Ciò premesso, l'opponente invocava la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e concludeva chiedendo la declaratoria di nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, relativamente alla fattura n.
358/2022 per “inesistenza del fatto costitutivo del credito” di € 12.000,00 vantato dalla , CP_1 riservandosi di provvedere al pagamento delle altre due fatture non appena avesse ricevuto il relativo pagamento da parte dei committenti.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'impresa individuale
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, della quale contestava il fondamento in Controparte_1 fatto e in diritto.
Rilevava, in particolare, l'opposta che essa aveva proceduto alla vendita all'opponente di una pompa di calore “ibrida a basamento alimentata a luce/gas metano”, che aveva installato presso l'abitazione di
(c.d. cantiere via Tombe) su commissione della stessa opponente, esecutrice dei lavori Parte_2 di efficientamento energetico (c.d. superbonus 110%).
Al riguardo precisava che l'installazione era avvenuta in data 24 marzo 2023 con il rilascio, in data 29 marzo, della dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte sia per la sezione gas sia per la parte termica, e che nella dichiarazione di cui al doc. 3 (del 29 marzo 2023 n. 008), riguardante il gas, era espressamente inserita “al quadro H” la seguente nota: “di provvedere alla copertura della caldaia
pagina 3 di 7 con idoneo mobile esterno entro 15 gg. Di fare eseguire linee dedicate da un elettricista qualificato entro 15 gg. come richiesto da casa madre”.
Aggiungeva l'opposta che la realizzazione della linea elettrica e del relativo quadro elettrico e del gabbiotto esterno non rientrava nella sua competenza, essendo essa mera installatrice, mentre era la società opponente, in quanto esecutrice del progetto di ristrutturazione/efficientamento energetico, ad indicare l'ordine di lavori da eseguire e programmarne la sequenza.
Contestava, quindi, l'esistenza di vizi o difetti della caldaia/pompa di calore e precisava che né la società opponente né la signora avevano dato seguito alla prescrizione – entro 15 giorni Parte_2 dalla installazione – di fornire la caldaia “di un quadro elettrico dedicato” e alla ulteriore prescrizione di “chiudere la macchina in un mobile da esterno”.
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la rifusione delle spese processuali.
4.
All'udienza del 21 febbraio 2024 venivano offerti banco iudicis due assegni bancari dell'importo rispettivamente di € 11.150,00 e di € 2.200,00 per il pagamento delle fatture 253 del 2022 e n. 68 del
2023, accettati salvo buon fine.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di € 12.000,00, ed ammesse ed espletate le prove orali (nei termini di cui all'ordinanza ammissiva), veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo un rinvio per esigenze organizzative, all'udienza del 10 ottobre 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
5.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio l'opponente, all'udienza del 21 febbraio 2024, ha provveduto al pagamento delle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023, mediante versamento di due assegni bancari rispettivamente di € 11.150,00 e di € 2.200,00.
Tema della controversia è, dunque, la debenza o meno, da parte della società opponente, dell'importo di € 12.000,00 di cui alla fattura n. 358 del 31 ottobre 2022, avente ad oggetto la vendita, da parte della pagina 4 di 7 impresa all'opponente, di una caldaia/pompa di calore, da installare (ed installata) presso CP_1
l'abitazione di , nell'ambito di un intervento di ristrutturazione di cui era esecutrice la Parte_2 società opponente.
L'assunto di quest'ultima è che la caldaia era risultata affetta da gravi difetti di funzionamento.
5.1
L'assunto è infondato.
Al riguardo va, in diritto, osservato che in tema di garanzia di cui all'art. 1490 c.c. (invocata dall'opponente) il riparto dell'onere della prova tra venditore e acquirente non segue i principi fissati in materia di inadempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di risoluzione e di risarcimento del danno.
L'acquirente, infatti, quando fa valere la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c., assumendo che il bene risulta viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, è gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio c.d. della vicinanza della prova (cfr. fra le più recenti, Cass. SSUU 11748/2019; 14895/2023).
5.2
Tanto premesso in diritto, va, in fatto, osservato che l'opponente non ha, né all'atto della denunzia degli asseriti vizi alla né nel corso del giudizio, indicato quali fossero i vizi dai quali CP_3 assumeva che fosse affetta la caldaia, limitandosi a contestare che la caldaia era “andata in avaria” dopo circa un mese dalla installazione;
e non ha, comunque, in alcun modo fornito la prova – come era suo onere – dell'esistenza di specifici vizi.
Prova che doveva essere tanto più rigorosa a fronte delle contestazioni mosse dall'opposta che, in relazione alla bruciatura di una scheda elettronica (unica lagnanza specifica mossa dall'opponente), ha correttamente rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che la predisposizione del quadro elettrico non era di sua competenza ma della società opposta (quale esecutrice del progetto di ristrutturazione e di efficientamento energetico) e che la stessa andava eseguita nei termini stabiliti dalla casa madre (doc. 3 dell'opposta).
Inoltre, il teste ER, elettricista incaricato dall'opponente di realizzare l'allacciamento elettrico alla caldaia e alla pompa di calore, ha confermato di avere realizzato il lavoro presso l'abitazione della che la macchina è stata collaudata ed è “partita” regolarmente;
e ciò è avvenuto solo il 4 luglio Pt_2
2023 (come risulta dalla documentazione prodotta dall'opposta: cfr. doc. 6).
pagina 5 di 7 In difetto, dunque, di prova dei vizi e difetti lamentati dall'opponente, l'opposizione proposta deve ritenersi infondata.
5.3
Ne consegue, dato atto dell'intervenuto pagamento spontaneo della somma di complessivi € 13.350,00 nel corso del giudizio (relativa alle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023), il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3239/2023 in data 18 luglio 2023, che va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., limitatamente ai soli interessi di cui al decreto ingiuntivo stesso (dalle scadenze delle singole fatture all'avvenuto saldo) ed alle spese del procedimento monitorio, essendo già stata, per contro, concessa la provvisoria esecuzione parziale con ordinanza in data 21 maggio 2024 in relazione alla (sola) somma capitale di € 12.000,00; con la precisazione che l'intervenuto pagamento, solo parziale, nel corso del giudizio delle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023 non comporta la revoca del decreto ingiuntivo, potendo semmai rilevare solo sotto il profilo della data di scadenza degli interessi dovuti in relazione a tali fatture.
6.
Le spese processuali (del presente giudizio di opposizione) seguono la soccombenza e vanno liquidate
– tenuto conto dei parametri medi relativi allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000, quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con la riduzione massima quanto alla fase trattazione/istruttoria, per la limitata entità dell'istruttoria svolta – in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dato atto dell'intervenuto pagamento spontaneo della somma di complessivi € 13.350,00 nel corso del giudizio (relativa alle fatture n. 253/2022 e n. 68/2023), rigetta l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3239/2023 in data 18 luglio 2023, che dichiara Parte_3 esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., limitatamente ai soli interessi di cui al decreto ingiuntivo stesso
(dalle scadenze delle singole fatture all'avvenuto saldo) ed alle spese del procedimento monitorio, essendo già stata, per contro, concessa la provvisoria esecuzione parziale con ordinanza in data 21 maggio 2024 in relazione alla (sola) somma capitale di € 12.000,00;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta impresa individuale
[...]
, delle spese processuali (del presente giudizio di opposizione) che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come pagina 6 di 7 per legge.
Bologna, così deciso il 21 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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