TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6539/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Ignazio Ballai Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giovanna CP_1 C.F._2
Zuncheddu
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 7 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“1. Gli esponenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale è nato: Per_1
nato a [...] il [...] (Doc.
2 - Estratto dell'atto di nascita);
[...]
2. La convivenza tra i ricorrenti è cessata e gli stessi intendono regolare consensualmente gli aspetti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore;
3. I ricorrenti, pertanto, hanno maturato la concorde volontà di adire codesto Ill.mo Tribunale
al fine di disciplinare l'affidamento, il collocamento, i tempi di permanenza e il mantenimento del figlio minore, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, secondo le condizioni che qui di seguito espongono e sottopongono all'approvazione dell'Autorità Giudiziaria adita;
4. I genitori, nell'esclusivo e superiore interesse del figlio minore , hanno concordato le Per_2
seguenti condizioni, conformi ai principi normativi e giurisprudenziali in materia;
5. I ricorrenti concordano che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi Per_2
i genitori, in ossequio al principio della bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c. Tale regime
è ritenuto dalla giurisprudenza il più idoneo a garantire un armonico sviluppo psico-fisico della prole, consentendo ad entrambi i genitori di partecipare attivamente alla crescita ed educazione dei figli (Cass. Civ., Sez. 1, N. 5738 del 24-02-2023);
6. Il figlio avrà il suo collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, IG.ra , sita in Cagliari, Piazza della Medaglia Miracolosa n.10. Parte_1
Tale scelta è motivata dall'esigenza di garantire al minore la continuità delle abitudini di vita e dell'ambiente domestico in cui è cresciuto, in linea con il principio della conservazione dell'ambiente domestico;
Pag. 2 a 7 7. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente durante i rispettivi tempi di permanenza con i figli;
8. Al fine di assicurare un rapporto continuativo ed equilibrato del figlio con il padre, IG.
, i genitori concordano che quest'ultimo potrà tenere con sé i figli, salvo diversi e CP_1
migliori accordi da raggiungersi nell'interesse del piccolo e compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici e le attività extrascolastiche, secondo le seguenti modalità:
- ogni martedì e giovedì della settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, sarà cura del padre prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna, secondo accordi;
- a settimane alterne il sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica, sarà cura del padre prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna secondo accordi;
Inoltre, come da prassi consolidata e nell'ottica di garantire un'effettiva condivisione dei momenti significativi della vita dei figli, si concorda quanto segue, salvo diversi accordi:
vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivi, anche non continuativi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
vacanze natalizie: il minore trascorrerà con i genitori periodi alternati, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno. Il giorno di Natale e Capodanno saranno trascorsi con il genitore presso cui i figli si trovano in base all'alternanza; vacanze pasquali: il minore trascorrerà le vacanze pasquali
(dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni con ciascun genitore. Altre festività:
Pag. 3 a 7 (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ) saranno trascorse ad anni alterni Per_3
con ciascun genitore;
trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, ove possibile allestendo una Per_2
festicciola comune, o qualora questo non sia possibile trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
starà con ciascuno dei propri genitori il giorno del compleanno di questi ultimi;
Su accordo delle parti il calendario sopra riportato è suscettibile di modifiche e i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e a concordare modalità
alternative per il recupero degli incontri, sempre nel primario interesse dei figli;
9. Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , quale genitore collocatario, un CP_1 Pt_1
assegno mensile di Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore . L'assegno dovrà essere versato direttamente alla IG.ra Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente che verrà Pt_1
indicato dalla stessa, e sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
Le spese straordinarie relative ai figli (mediche non coperte dal SSN, scolastiche – es. tasse di iscrizione a scuole private, università, ripetizioni, viaggi studio –, sportive, ludiche, ricreative,
culturali, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali
spese, ad eccezione di quelle sanitarie urgenti per le quali non è richiesto il preventivo accordo,
dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori (anche via e-mail o messaggistica istantanea con risposta entro un termine ragionevole, es. 10 giorni, decorso il quale il silenzio varrà come assenso per le spese di modesta entità o già preventivate) e debitamente documentate. Il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto al rimborso della quota a carico dell'altro genitore entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa. Per una più agevole individuazione e gestione di tali spese, i genitori potranno fare riferimento, ove esistente e condiviso, al protocollo d'intesa in uso presso codesto Ill.mo
Pag. 4 a 7 Tribunale o alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense (attualmente quello del
29.11.2017);
Tutto ciò premesso e considerato, i signori e , come sopra Parte_1 CP_1
rappresentati, difesi e domiciliati,
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, che si chiede venga sostituita con il deposito di note scritte ex art. 473 bis. 51, comma 3, c.p.c., e,
acquisito il parere del P.M., Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_4
esercizio della responsabilità genitoriale secondo le modalità indicate in premessa;
2) Stabilire il collocamento prevalente del minore presso la madre, IG.ra Per_2 [...]
, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Cagliari, Piazza della Pt_1
Medaglia Miracolosa n. 10;
3) Regolamentare il diritto di visita del padre, IG. , secondo le seguenti modalità: CP_1
- ogni martedì e giovedì della settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, e sarà cura del padre prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna, secondo accordi;
- a settimane alterne il sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica, e sarà cura del padre prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna, secondo accordi;
- il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni consecutivi, anche non continuativi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie, le trascorrerà con i genitori a periodi alternati, dal 23 dicembre Per_2
al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore,
alternandosi di anno in anno. Il giorno di Natale e Capodanno saranno trascorsi con il genitore presso cui i figli si trovano in base all'alternanza;
Pag. 5 a 7 - Le vacanze pasquali (dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo), saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
- Le altre festività: (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti, ) saranno Per_3
trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
- trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, ove possibile allestendo Per_2
una festicciola comune, o qualora questo non sia possibile trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
starà con ciascuno dei propri genitori il giorno del compleanno di questi ultimi;
- Su accordo delle parti il calendario sopra riportato è suscettibile di modifiche e i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e a concordare modalità
alternative per il recupero degli incontri, sempre nel primario interesse dei figli.
4) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di Euro 300,00, da versarsi entro Per_2
il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT;
5) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) relative al figlo, da concordarsi preventivamente (salvo quelle sanitarie urgenti) e da documentarsi, secondo le modalità
indicate in premessa, come disciplinate dal protocollo del CNF in vigore al momento dell'assunzione delle spese, attualmente quello del 29.11.2017;
6) Dichiarare compensate integralmente tra le parti le spese del presente procedimento, stante la natura congiunta della domanda.”.
Pag. 6 a 7 Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e CP_1
Gli accordi tra e devono essere omologati non essendo in Parte_1 CP_1
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.10.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7