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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/09/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4304/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a HORGEN - Parte_1 C.F._1 1970 con l'avv. LUIGI ANTONIO MASCHIO
e
(c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il Controparte_1 C.F._2
con l'avv. NATASCIA LALANNE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/07/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a HORGEN - SVIZZERA, il 3/09/1970 Parte_1 e nato/a a VENEZIA (VE), il 24/09/1972, Controparte_1 uniti in matrimonio il 14/02/1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VENEZIA dell'anno 1999, n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 9, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, anche all'estero; 2) Ciascun coniuge, stante l'indipendenza economica, provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3) I figli minori e IO rimarranno affidati congiuntamente ai genitori, Per_1 mantenendo il loro collocamento prevalente presso la madre;
4) La casa coniugale, cointestata ai coniugi al 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità della moglie che continuerà ad abitarvi con i figli. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Signor si impegna Pt_1
a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie a semplice richiesta di quest'ultima, dandosi atto i coniugi che, in ogni caso, il trasferimento avverrà in esecuzione degli accordi di separazione ed a definizione una tantum di ogni pretesa inerente all'intercorso rapporto matrimoniale;
5) Il padre, durante il periodo del lavoro stagionale, potrà incontrare e tenere i figli con sé quando lo voglia, compatibilmente ai propri impegni ed orari di lavoro, salvo preavviso.
Nei periodi liberi dal lavoro stagionale, il padre terrà i figli con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, fatti salvi gli interessi e i desideri dei figli e nel rispetto degli impegni e delle esigenze di vita di ciascuno dei genitori.
Per le vacanze estive, natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, in dipendenza degli impegni di ciascuno, avendo cura di alternare la permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori in occasione delle principali feste di calendario e dei compleanni dei ragazzi.
6) Il padre, anche in considerazione di un possibile futuro incremento della propria attività lavorativa, concorrerà al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla Signora dell'importo mensile complessivo di € Controparte_1
1.300,00: l'assegno sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in applicazione degli indici Istat.
I genitori provvederanno alle spese straordinarie necessarie per i ragazzi, da individuarsi sulla base del Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso, in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
L'assegno unico per i figli verrà percepito per l'intero dalla Signora CP_1
e nella stessa misura del concorso al pagamento delle spese
[...] straordinarie per i figli i genitori si suddivideranno le detrazioni per i medesimi.
7) I coniugi convengono che ciascuno continuerà ad utilizzare l'autovettura attualmente in uso, mentre il marito continuerà ad onorare la rata del finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autovettura BMW in uso alla Signora
[...]
sino a sua completa estinzione. CP_1
8) I coniugi, a seguito della sottoscrizione del ricorso, provvederanno ad estinguere il conto corrente acceso presso Banca Intesa – Filiale di Orsago, dividendone a metà il relativo saldo.
9) I coniugi, in relazione ad un contenzioso giudiziario radicato nei confronti del condominio di cui fa parte la casa coniugale dal titolare di una gelateria ubicata nelle immediate vicinanze, convengono di ripartire in ragione del 50% ciascuno l'eventuale quota parte degli importi inerenti al risarcimento dei danni e le spese legali liquidate in sede giudiziale a favore di controparte.
10) Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto contenuto nel presente ricorso, i coniugi null'altro avranno reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale e ai beni comuni”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4304/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a HORGEN - Parte_1 C.F._1 1970 con l'avv. LUIGI ANTONIO MASCHIO
e
(c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il Controparte_1 C.F._2
con l'avv. NATASCIA LALANNE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/07/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a HORGEN - SVIZZERA, il 3/09/1970 Parte_1 e nato/a a VENEZIA (VE), il 24/09/1972, Controparte_1 uniti in matrimonio il 14/02/1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VENEZIA dell'anno 1999, n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 9, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, anche all'estero; 2) Ciascun coniuge, stante l'indipendenza economica, provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3) I figli minori e IO rimarranno affidati congiuntamente ai genitori, Per_1 mantenendo il loro collocamento prevalente presso la madre;
4) La casa coniugale, cointestata ai coniugi al 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità della moglie che continuerà ad abitarvi con i figli. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Signor si impegna Pt_1
a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale alla moglie a semplice richiesta di quest'ultima, dandosi atto i coniugi che, in ogni caso, il trasferimento avverrà in esecuzione degli accordi di separazione ed a definizione una tantum di ogni pretesa inerente all'intercorso rapporto matrimoniale;
5) Il padre, durante il periodo del lavoro stagionale, potrà incontrare e tenere i figli con sé quando lo voglia, compatibilmente ai propri impegni ed orari di lavoro, salvo preavviso.
Nei periodi liberi dal lavoro stagionale, il padre terrà i figli con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, fatti salvi gli interessi e i desideri dei figli e nel rispetto degli impegni e delle esigenze di vita di ciascuno dei genitori.
Per le vacanze estive, natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, in dipendenza degli impegni di ciascuno, avendo cura di alternare la permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori in occasione delle principali feste di calendario e dei compleanni dei ragazzi.
6) Il padre, anche in considerazione di un possibile futuro incremento della propria attività lavorativa, concorrerà al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla Signora dell'importo mensile complessivo di € Controparte_1
1.300,00: l'assegno sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in applicazione degli indici Istat.
I genitori provvederanno alle spese straordinarie necessarie per i ragazzi, da individuarsi sulla base del Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso, in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
L'assegno unico per i figli verrà percepito per l'intero dalla Signora CP_1
e nella stessa misura del concorso al pagamento delle spese
[...] straordinarie per i figli i genitori si suddivideranno le detrazioni per i medesimi.
7) I coniugi convengono che ciascuno continuerà ad utilizzare l'autovettura attualmente in uso, mentre il marito continuerà ad onorare la rata del finanziamento ottenuto per l'acquisto dell'autovettura BMW in uso alla Signora
[...]
sino a sua completa estinzione. CP_1
8) I coniugi, a seguito della sottoscrizione del ricorso, provvederanno ad estinguere il conto corrente acceso presso Banca Intesa – Filiale di Orsago, dividendone a metà il relativo saldo.
9) I coniugi, in relazione ad un contenzioso giudiziario radicato nei confronti del condominio di cui fa parte la casa coniugale dal titolare di una gelateria ubicata nelle immediate vicinanze, convengono di ripartire in ragione del 50% ciascuno l'eventuale quota parte degli importi inerenti al risarcimento dei danni e le spese legali liquidate in sede giudiziale a favore di controparte.
10) Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto contenuto nel presente ricorso, i coniugi null'altro avranno reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale e ai beni comuni”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi