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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1798 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a Gravina in [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avvocato Debora Francesca Lambertini del Foro di Milano (c.f.
– , con Studio in Milano C.F._3 Email_1
– Corso Venezia n. 35, presso il quale hanno eletto domicilio telematico.
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta (MI) il 17/04/2017 (il relativo atto risulta trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2017, Numero 2, Parte II, Serie A), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni,
separati consensualmente con verbale in data 20/09/2021, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 01/10/2021, con i seguenti due figli: nato a [...], in data [...], cittadino Controparte_1 italiano, c.f. e nata a [...], in data [...], C.F._4 Parte_3 cittadina italiana, c.f. C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in Magenta (MI), in data 17/04/2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del medesimo Comune di provvedere alla annotazione della emananda sentenza ed ai successivi incombenti di legge;
2- confermi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei due figli minori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. Dia atto che le decisioni di maggiore interesse per i due figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi;
3- dia atto che il padre, fatte salve le diverse ed anche più ampie facoltà di incontro che i genitori volessero di volta in volta concordemente attuare, potrà continuare a vedere e tenere con sé i due figli tutti i mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e tutti i sabati, dalle ore 13:30 alle ore 21:00, nonché
a weekend alternati, dalle ore 16:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento. Ed ancora che il padre potrà trascorrere con i minori 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive (in periodo da concordarsi con la madre entro il 31/05 di ogni anno), una settimana durante le festività natalizie (dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, in via alternata), le festività pasquali (Pasqua o Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni) ed i periodi di ponte corrispondenti alle varie festività civili e religiose cadenti durante l'anno, sempre in via alternata;
4. dia atto che verserà a tramite bonifico bancario, un Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori e di € 300,00 (€ 150,00 per CP_1 Pt_3 ciascuno) mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5. dia ancora atto che i genitori divideranno al 50% tutte le spese straordinarie inerenti i minori, come da seguente schema (di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano):
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus, organizzate da scuole pubbliche e da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy –scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6- dia altresì atto che l'assegno unico erogato dall'Inps per i due figli sarà percepito al 100% dalla madre;
7- dia ancora atto che le Parti confermano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento;
8- dia pure atto che le Parti manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse dei minori, che risultano muniti di autonomi documenti;
9- dia infine atto che le Parti confermano di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico diverso da quelli qui indicati e regolamentati, per cui dichiarano di non avere ulteriori pretese l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione;
10- le spese relative al presente procedimento verranno pagate da Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Magenta (MI) in data
17/04/2017 tra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG