TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 luglio 2025 nel procedimento unitario n. 72-1/2025, promosso da
con sede legale in Milano, via Prospero n. 4, codice fiscale, partita Parte_1
iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi e, per essa, P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta, nei confronti di
con sede in Palermo, via Principe di Granatelli Controparte_1
n. 28, codice fiscale e partita iva n. , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., N. REA – PA 159683, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di formazione, riqualificazione, addestramento professionale e formazione continua in qualunque ambito dell'economia e del lavoro (cfr. visura camerale in atti).
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società sopra indicata;
1 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica - eseguita a mezzo pec a cura della Cancelleria in data 7/3/2025 – del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di audizione;
considerato che
all'udienza del 16/4/2025, 25/6/2025 e del 18/7/2025 nessuno è comparso per la parte resistente, nonostante la regolare notifica;
rilevato che non è emersa la pendenza di altre procedure concorsuali anche alla luce della nota dell'Assessorato per le attività produttive acquisita d'Ufficio il 16 luglio 2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che il creditore istante vanta un credito nei confronti della società resistente di complessivi euro 38.325,79, oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista nel contratto di finanziamento sottoscritto con
Santander ME NK in data 30.06.2009 (allegati nn. 5 e 6 al ricorso introduttivo); rilevato che la parte ricorrente, a seguito delle integrazioni depositate in data 23/5/2025, ha fornito adeguata prova della legittimazione attiva;
rilevato, infatti, che la ricorrente nel contesto di un'operazione Parte_1
di cartolarizzazione, in data 26 luglio 2024 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n.
130/1999 con il cui avviso è stato pubblicato in G.U.R.I. Parte Controparte_2
Seconda n. 91 del 3/08/2024; rilevato che, tra i crediti ricompresi nella cessione – ritualmente comunicata alla ceduta a mezzo pec del 7/11/2024 - è presente il credito, unitamente a tutti i suoi accessori, già vantato dalla originaria cedente nei confronti di (contrassegnato con codici TTI- Controparte_1
pag. 2 di 11 IT10202042 pag. 70, rigo sesto dell'Elenco dei crediti ceduti, depositato da parte ricorrente il 23/05/2025); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che
, dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla ricorrente, emerge: i) lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, ii) la mancata prova da parte della società debitrice del possesso dei requisiti dimensionale di cui all'art. 2 lett. d) del CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, in particolare, che la società (come da Controparte_1 visura camerale in atti) svolge attività di formazione, riqualificazione, addestramento professionale e formazione continua in qualunque ambito dell'economia e del lavoro (con particolare riguardo ai settori dell'agricoltura, industria, commercio e servizi), avente natura commerciale, non emergendo infatti elementi da cui poter desumere l'assenza di lucro oggettivo;
rilevato che a tale conclusione può giungersi tanto in ragione forma societaria, tanto dalla mancanza di evidenze di segno contrario, essendo la società rimasta contumace;
considerato che
, quanto ai requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 lettera d) CCII, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 121 CCII, sul debitore nei confronti del quale sia stata presentata istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
in particolare, costui deve fornire la prova di non avere superato nel periodo di riferimento del triennio antecedente il deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale nessuna delle soglie di fallibilità (ex multis, in materia fallimentare - Cass. 24548/2016); considerato che deve richiamarsi sul punto il pacifico orientamento della giurisprudenza formatisi nel corso della vigenza della legge fallimentare - dal cui principio non v'è motivo di discostarsi essendo stata riprodotta nel CCII
pag. 3 di 11 analoga disposizione prevista in seno alla previgente disciplina - secondo cui
“l'imprenditore commerciale fallisce se supera almeno una delle tre soglie dimensionali indicate dall'art. 1 L.F., anche se il detto superamento è relativo ad uno soltanto degli esercizi di riferimento (cfr. Tribunale di Imperia 29.11.2010, Tribunale di Roma
18.6.2008) già conclusi alla data della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. App.
Milano 30.8.2007). Il debitore che vuole sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha quindi l'onere di provare di non avere superato nel periodo di riferimento nessuna delle soglie di cui all'art. 1 l.f.”; rilevato che, quanto alla prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, il cui onere incombe expressis verbis sul debitore, va osservato che a far data dal 2007 non risulta che la società debitrice abbia depositato bilanci e scritture contabili (cfr. visura camerale in atti); rilevato che, a fronte del mancato deposito della documentazione contabile e della situazione patrimoniale aggiornata relative all'ultimo triennio, non può dirsi assolto il relativo onere probatorio, dovendosi altresì precisare che, stante la contumacia della società debitrice, non si è dato seguito all'attivazione da parte del tribunale di ulteriori poteri officiosi;
rilevato che la documentazione in atti ha dato conto del superamento del limite minimo di indebitamento di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, circostanza questa che può evincersi non soltanto dalla esposizione debitoria prospettata dal creditore (euro 38.325,79, oltre interessi), ma altresì dalla nota dell'ADER che, a seguito della richiesta da parte dell' procedure CP_3
concorsuali, ha esposto un indebitamento di euro 1.795.661,15 per debiti erariali iscritti a ruolo (cfr. doc. acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII e nota integrativa dell'ADER del 25.3.2025); ritenuto che la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto deve risultare sia con riferimento ai singoli inadempimenti, sia con riguardo ad altri fatti esteriori, dai quali si evince che il pag. 4 di 11 debitore non è in grado di garantire con regolarità l'attività solutoria nel suo complesso;
considerato che
la documentazione acquisita dimostra la sussistenza del requisito dell'insolvenza giacché: i) l'esposizione debitoria nei confronti del creditore ricorrente e dei precedenti creditori cedenti è risalente nel tempo e permane nonostante la lettera di messa in mora del 2/10/2020 da parte dell'allora titolare del credito ( ; ii) il mancato deposito di Controparte_4
bilanci e di adeguata documentazione contabile e fiscale a far data dal 2007 è sintomatico di un esercizio discontinuo e non regolare dell'impresa, circostanza idonea a incidere negativamente sull'affidamento che i terzi creditori possono riporre nel fatto che la società sia in grado di garantire un esercizio di impresa in continuità e con regolari flussi di cassa;
iii) l'ingente e risalente esposizione debitoria erariale nei confronti dell'ADER denota il mancato assolvimento da diversi anni degli obblighi impositivi;
ritenuto che
il quadro finanziario sopra rappresentato sulla base della documentazione in questa sede disponibile dimostra che la società non è in grado di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con regolarità e continuità, denotando quindi una impossibilità ed una irreversibilità della situazione di insolvenza;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede in Palermo, via Principe di Granatelli n. 28, codice fiscale e
[...] partita iva n. , N. REA – PA 159683, avente ad oggetto lo P.IVA_2
pag. 5 di 11 svolgimento di attività di formazione, riqualificazione, addestramento professionale e formazione continua in qualunque ambito dell'economia e del lavoro (cfr. visura camerale in atti). nomina la dott.ssa Alessia Giampietro, Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Livio Mangiaracina, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi pag. 6 di 11 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
pag. 7 di 11 - al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
pag. 8 di 11 b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. stabilisce il giorno 27 novembre 2025 ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio pag. 9 di 11 per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del tribunale di Palermo e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota di polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del . CP_5 Controparte_6
Il Giudice estensore Il Presidente
pag. 10 di 11 Alessia Giampietro
Gianfranco Pignataro
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 luglio 2025 nel procedimento unitario n. 72-1/2025, promosso da
con sede legale in Milano, via Prospero n. 4, codice fiscale, partita Parte_1
iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi e, per essa, P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta, nei confronti di
con sede in Palermo, via Principe di Granatelli Controparte_1
n. 28, codice fiscale e partita iva n. , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., N. REA – PA 159683, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di formazione, riqualificazione, addestramento professionale e formazione continua in qualunque ambito dell'economia e del lavoro (cfr. visura camerale in atti).
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società sopra indicata;
1 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica - eseguita a mezzo pec a cura della Cancelleria in data 7/3/2025 – del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di audizione;
considerato che
all'udienza del 16/4/2025, 25/6/2025 e del 18/7/2025 nessuno è comparso per la parte resistente, nonostante la regolare notifica;
rilevato che non è emersa la pendenza di altre procedure concorsuali anche alla luce della nota dell'Assessorato per le attività produttive acquisita d'Ufficio il 16 luglio 2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che il creditore istante vanta un credito nei confronti della società resistente di complessivi euro 38.325,79, oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista nel contratto di finanziamento sottoscritto con
Santander ME NK in data 30.06.2009 (allegati nn. 5 e 6 al ricorso introduttivo); rilevato che la parte ricorrente, a seguito delle integrazioni depositate in data 23/5/2025, ha fornito adeguata prova della legittimazione attiva;
rilevato, infatti, che la ricorrente nel contesto di un'operazione Parte_1
di cartolarizzazione, in data 26 luglio 2024 ha concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n.
130/1999 con il cui avviso è stato pubblicato in G.U.R.I. Parte Controparte_2
Seconda n. 91 del 3/08/2024; rilevato che, tra i crediti ricompresi nella cessione – ritualmente comunicata alla ceduta a mezzo pec del 7/11/2024 - è presente il credito, unitamente a tutti i suoi accessori, già vantato dalla originaria cedente nei confronti di (contrassegnato con codici TTI- Controparte_1
pag. 2 di 11 IT10202042 pag. 70, rigo sesto dell'Elenco dei crediti ceduti, depositato da parte ricorrente il 23/05/2025); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che
, dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla ricorrente, emerge: i) lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, ii) la mancata prova da parte della società debitrice del possesso dei requisiti dimensionale di cui all'art. 2 lett. d) del CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, in particolare, che la società (come da Controparte_1 visura camerale in atti) svolge attività di formazione, riqualificazione, addestramento professionale e formazione continua in qualunque ambito dell'economia e del lavoro (con particolare riguardo ai settori dell'agricoltura, industria, commercio e servizi), avente natura commerciale, non emergendo infatti elementi da cui poter desumere l'assenza di lucro oggettivo;
rilevato che a tale conclusione può giungersi tanto in ragione forma societaria, tanto dalla mancanza di evidenze di segno contrario, essendo la società rimasta contumace;
considerato che
, quanto ai requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 lettera d) CCII, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 121 CCII, sul debitore nei confronti del quale sia stata presentata istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
in particolare, costui deve fornire la prova di non avere superato nel periodo di riferimento del triennio antecedente il deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale nessuna delle soglie di fallibilità (ex multis, in materia fallimentare - Cass. 24548/2016); considerato che deve richiamarsi sul punto il pacifico orientamento della giurisprudenza formatisi nel corso della vigenza della legge fallimentare - dal cui principio non v'è motivo di discostarsi essendo stata riprodotta nel CCII
pag. 3 di 11 analoga disposizione prevista in seno alla previgente disciplina - secondo cui
“l'imprenditore commerciale fallisce se supera almeno una delle tre soglie dimensionali indicate dall'art. 1 L.F., anche se il detto superamento è relativo ad uno soltanto degli esercizi di riferimento (cfr. Tribunale di Imperia 29.11.2010, Tribunale di Roma
18.6.2008) già conclusi alla data della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. App.
Milano 30.8.2007). Il debitore che vuole sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha quindi l'onere di provare di non avere superato nel periodo di riferimento nessuna delle soglie di cui all'art. 1 l.f.”; rilevato che, quanto alla prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, il cui onere incombe expressis verbis sul debitore, va osservato che a far data dal 2007 non risulta che la società debitrice abbia depositato bilanci e scritture contabili (cfr. visura camerale in atti); rilevato che, a fronte del mancato deposito della documentazione contabile e della situazione patrimoniale aggiornata relative all'ultimo triennio, non può dirsi assolto il relativo onere probatorio, dovendosi altresì precisare che, stante la contumacia della società debitrice, non si è dato seguito all'attivazione da parte del tribunale di ulteriori poteri officiosi;
rilevato che la documentazione in atti ha dato conto del superamento del limite minimo di indebitamento di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, circostanza questa che può evincersi non soltanto dalla esposizione debitoria prospettata dal creditore (euro 38.325,79, oltre interessi), ma altresì dalla nota dell'ADER che, a seguito della richiesta da parte dell' procedure CP_3
concorsuali, ha esposto un indebitamento di euro 1.795.661,15 per debiti erariali iscritti a ruolo (cfr. doc. acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII e nota integrativa dell'ADER del 25.3.2025); ritenuto che la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto deve risultare sia con riferimento ai singoli inadempimenti, sia con riguardo ad altri fatti esteriori, dai quali si evince che il pag. 4 di 11 debitore non è in grado di garantire con regolarità l'attività solutoria nel suo complesso;
considerato che
la documentazione acquisita dimostra la sussistenza del requisito dell'insolvenza giacché: i) l'esposizione debitoria nei confronti del creditore ricorrente e dei precedenti creditori cedenti è risalente nel tempo e permane nonostante la lettera di messa in mora del 2/10/2020 da parte dell'allora titolare del credito ( ; ii) il mancato deposito di Controparte_4
bilanci e di adeguata documentazione contabile e fiscale a far data dal 2007 è sintomatico di un esercizio discontinuo e non regolare dell'impresa, circostanza idonea a incidere negativamente sull'affidamento che i terzi creditori possono riporre nel fatto che la società sia in grado di garantire un esercizio di impresa in continuità e con regolari flussi di cassa;
iii) l'ingente e risalente esposizione debitoria erariale nei confronti dell'ADER denota il mancato assolvimento da diversi anni degli obblighi impositivi;
ritenuto che
il quadro finanziario sopra rappresentato sulla base della documentazione in questa sede disponibile dimostra che la società non è in grado di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con regolarità e continuità, denotando quindi una impossibilità ed una irreversibilità della situazione di insolvenza;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede in Palermo, via Principe di Granatelli n. 28, codice fiscale e
[...] partita iva n. , N. REA – PA 159683, avente ad oggetto lo P.IVA_2
pag. 5 di 11 svolgimento di attività di formazione, riqualificazione, addestramento professionale e formazione continua in qualunque ambito dell'economia e del lavoro (cfr. visura camerale in atti). nomina la dott.ssa Alessia Giampietro, Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Livio Mangiaracina, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi pag. 6 di 11 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
pag. 7 di 11 - al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
pag. 8 di 11 b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. stabilisce il giorno 27 novembre 2025 ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio pag. 9 di 11 per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del tribunale di Palermo e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota di polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del . CP_5 Controparte_6
Il Giudice estensore Il Presidente
pag. 10 di 11 Alessia Giampietro
Gianfranco Pignataro
pag. 11 di 11