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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
Valeria Monti Giudice
TT RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3174/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/06/2025
DA
rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere 2 separati, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
2) L'immobile adibito a residenza coniugale, attualmente cointestato, verrà assegnato alla Sig.ra unitamente al mobilio che lo correda. Il Sig. Controparte_1
ha già lasciato l'abitazione coniugale in accordo con la moglie. Egli ha Parte_1 già consegnato le chiavi dell'immobile alla SI . Il Sig. CP_1 Parte_1 provvederà a prelevare i suoi restanti effetti personali previo accordo con la moglie entro 30 gg dal deposito del presente ricorso. Sempre entro tale termine egli provvederà a chiedere il trasferimento della propria residenza presso altro riferimento abitativo;
3) I figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso la residenza materna. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore. Salvo diverso accordo i figli trascorreranno con il padre, fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 18,45 allorquando il padre andrà a prenderli presso la residenza materna fino alla domenica alle 21,00 allorquando li riaccompagnerà presso la madre oltre a due giorni infrasettimanali ogni settimana da concordarsi ma attualmente individuati nei
3 giorni di martedì e giovedì dalle 18,30 allorquando il padre andrà a prendere i figli presso la residenza materna, tenendoli con sé fino alle 21,00 allorquando li accompagnerà presso la residenza materna;
Fatti salvi impedimenti lavorativi (da comunicare alla moglie con congruo preavviso) il padre si impegna ad accompagnare uno dei figli all'attività sportiva dallo stesso frequentata per due giorni infrasettimanali da concordarsi, attualmente individuati nelle giornate di lunedì e venerdì e di riaccompagnarlo a casa al termine dell'attività sportiva.
4) Vacanze estive : durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Per le vacanze scolastiche natalizie i genitori si accorderanno entro il 30 novembre di ogni anno per trascorrere in via alternata i giorni di festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio). Per le altre festività o giorni extrascolastici previsti dal calendario scolastico i genitori suddivideranno equamente i giorni di permanenza dei figli, dato che tali periodi derogano alla permanenza settimanale sopra prevista. Le vacanze di ciascun genitore assieme ai figli potranno essere trascorse in Italia, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'altro genitore, bensì di una semplice comunicazione sulla destinazione del viaggio, mentre per le vacanze od i viaggi all'estero in un Paese dell'Unione Europea,
o fuori territorio della U.E. servirà sempre la preventiva autorizzazione dell'altro genitore. 5) Dirsi obbligato il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, un assegno mensile dell'importo di Euro 650,00 (325,00 euro per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli e Per_1
, entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto Per_2 corrente della Sig.ra , con decorrenza dal mese di maggio 2025, Controparte_1 assegno da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat, con decorrenza dall'anno successivo secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. L'assegno unico universale verrà fruito al 100% dalla Sig.ra sempre con decorrenza dal mese di maggio CP_1 2025. Ella percepirà e tratterrà anche eventuali arretrati;
I genitori concorreranno, nella misura del 30/70%, ovvero del 30 % per quanto riguarda la madre e 70% per quanto riguarda il padre alle spese straordinarie necessarie per entrambi i figli secondo le modalità ed i termini del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui di seguito viene trascritto : “Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione
2 del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche : - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica : occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/ cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e, quindi, non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche : - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connessi con il programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teorica, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo : spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc… Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla
3 spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”. 5) La casa familiare, sita in Curtatone (MN), Via C. Monteverdi, 6, resterà assegnata alla Sig.ra e nella sua esclusiva disponibilità: Il Controparte_1 Sig. si obbliga a trasferire, alla Sig.ra , che Parte_1 Controparte_1 si obbliga ad accettare, la sua quota (cosicché la Sig.ra divenga Controparte_1 piena proprietaria) della casa adibita a residenza coniugale e quindi dell'immobile di seguito descritto: - unità immobiliare in Curtatone il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Curtatone (MN); • Foglio 10 mappali: • 409 sub 1 Via W.A. Mozart n. CM, piano T-1, categoria A/2, classe terza, vani 6, rendita € 418,33• 409 sub 2 Via W.A. Mozart n. CM, piano T, categoria C/6, classe terza, vani 16, rendita
€ 19,83 come meglio identificato nell'allegato rogito notarile;
• L'atto definitivo con il quale sarà data attuazione a tale impegno preliminare sarà redatto entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui verrà pronunciata la separazione con spese a carico della Sig.ra , la quale avrà cura di Controparte_1 comunicare al Sig. il nominativo del Notaio e la data fissata Parte_1 per l'atto. Il suddetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza C. Cost. n. 154/1999. Ogni bene ed il mobilio inseriti nell'abitazione resteranno di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
. La Sig.ra si impegna a volturare le utenze domestiche CP_1 Controparte_1 a suo nome. L'Immobile viene trasferito nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. La Sig.ra si attiverà al fine di ottenere Controparte_1 dall'Istituto bancario, liberatoria nei confronti del Sig. , e Parte_1 quest'ultimo si obbliga, contestualmente, a compiere tutte le attività che saranno richieste dall'Istituto al fine di consentire il buon fine dell'operazione; Lo svincolo dalla posizione di garanzia del marito è condizione sospensiva per il trasferimento della quota indivisa. In ogni caso fino al trasferimento della quota i coniugi continueranno a suddividere i ratei del mutuo al 50%. Nel caso in cui l'istituto di credito non acconsenta alla liberazione del coobbligato (Sig. ) nella Parte_2 posizione di cogarante del mutuo, i coniugi continueranno a dividere equamente i ratei del mutuo cointestato ferma restando l'assegnazione dell'immobile coniugale alla moglie.
6) Con il corretto adempimento delle sopra indicate condizioni le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, né a titolo di assegno di mantenimento né nessun altro titolo.
7) Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 22/05/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 15, parte II, serie A, anno 2010) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
4 Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025
La Giudice relatrice
TT RI
Il Presidente
IO RT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO RT Presidente
Valeria Monti Giudice
TT RI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3174/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/06/2025
DA
rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere 2 separati, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
2) L'immobile adibito a residenza coniugale, attualmente cointestato, verrà assegnato alla Sig.ra unitamente al mobilio che lo correda. Il Sig. Controparte_1
ha già lasciato l'abitazione coniugale in accordo con la moglie. Egli ha Parte_1 già consegnato le chiavi dell'immobile alla SI . Il Sig. CP_1 Parte_1 provvederà a prelevare i suoi restanti effetti personali previo accordo con la moglie entro 30 gg dal deposito del presente ricorso. Sempre entro tale termine egli provvederà a chiedere il trasferimento della propria residenza presso altro riferimento abitativo;
3) I figli minori e siano affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso la residenza materna. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore. Salvo diverso accordo i figli trascorreranno con il padre, fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 18,45 allorquando il padre andrà a prenderli presso la residenza materna fino alla domenica alle 21,00 allorquando li riaccompagnerà presso la madre oltre a due giorni infrasettimanali ogni settimana da concordarsi ma attualmente individuati nei
3 giorni di martedì e giovedì dalle 18,30 allorquando il padre andrà a prendere i figli presso la residenza materna, tenendoli con sé fino alle 21,00 allorquando li accompagnerà presso la residenza materna;
Fatti salvi impedimenti lavorativi (da comunicare alla moglie con congruo preavviso) il padre si impegna ad accompagnare uno dei figli all'attività sportiva dallo stesso frequentata per due giorni infrasettimanali da concordarsi, attualmente individuati nelle giornate di lunedì e venerdì e di riaccompagnarlo a casa al termine dell'attività sportiva.
4) Vacanze estive : durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Per le vacanze scolastiche natalizie i genitori si accorderanno entro il 30 novembre di ogni anno per trascorrere in via alternata i giorni di festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio). Per le altre festività o giorni extrascolastici previsti dal calendario scolastico i genitori suddivideranno equamente i giorni di permanenza dei figli, dato che tali periodi derogano alla permanenza settimanale sopra prevista. Le vacanze di ciascun genitore assieme ai figli potranno essere trascorse in Italia, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'altro genitore, bensì di una semplice comunicazione sulla destinazione del viaggio, mentre per le vacanze od i viaggi all'estero in un Paese dell'Unione Europea,
o fuori territorio della U.E. servirà sempre la preventiva autorizzazione dell'altro genitore. 5) Dirsi obbligato il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, un assegno mensile dell'importo di Euro 650,00 (325,00 euro per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli e Per_1
, entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto Per_2 corrente della Sig.ra , con decorrenza dal mese di maggio 2025, Controparte_1 assegno da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat, con decorrenza dall'anno successivo secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. L'assegno unico universale verrà fruito al 100% dalla Sig.ra sempre con decorrenza dal mese di maggio CP_1 2025. Ella percepirà e tratterrà anche eventuali arretrati;
I genitori concorreranno, nella misura del 30/70%, ovvero del 30 % per quanto riguarda la madre e 70% per quanto riguarda il padre alle spese straordinarie necessarie per entrambi i figli secondo le modalità ed i termini del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui di seguito viene trascritto : “Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione
2 del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche : - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica : occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/ cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e, quindi, non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche : - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connessi con il programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teorica, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo : spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc… Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla
3 spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”. 5) La casa familiare, sita in Curtatone (MN), Via C. Monteverdi, 6, resterà assegnata alla Sig.ra e nella sua esclusiva disponibilità: Il Controparte_1 Sig. si obbliga a trasferire, alla Sig.ra , che Parte_1 Controparte_1 si obbliga ad accettare, la sua quota (cosicché la Sig.ra divenga Controparte_1 piena proprietaria) della casa adibita a residenza coniugale e quindi dell'immobile di seguito descritto: - unità immobiliare in Curtatone il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Curtatone (MN); • Foglio 10 mappali: • 409 sub 1 Via W.A. Mozart n. CM, piano T-1, categoria A/2, classe terza, vani 6, rendita € 418,33• 409 sub 2 Via W.A. Mozart n. CM, piano T, categoria C/6, classe terza, vani 16, rendita
€ 19,83 come meglio identificato nell'allegato rogito notarile;
• L'atto definitivo con il quale sarà data attuazione a tale impegno preliminare sarà redatto entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui verrà pronunciata la separazione con spese a carico della Sig.ra , la quale avrà cura di Controparte_1 comunicare al Sig. il nominativo del Notaio e la data fissata Parte_1 per l'atto. Il suddetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza C. Cost. n. 154/1999. Ogni bene ed il mobilio inseriti nell'abitazione resteranno di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
. La Sig.ra si impegna a volturare le utenze domestiche CP_1 Controparte_1 a suo nome. L'Immobile viene trasferito nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. La Sig.ra si attiverà al fine di ottenere Controparte_1 dall'Istituto bancario, liberatoria nei confronti del Sig. , e Parte_1 quest'ultimo si obbliga, contestualmente, a compiere tutte le attività che saranno richieste dall'Istituto al fine di consentire il buon fine dell'operazione; Lo svincolo dalla posizione di garanzia del marito è condizione sospensiva per il trasferimento della quota indivisa. In ogni caso fino al trasferimento della quota i coniugi continueranno a suddividere i ratei del mutuo al 50%. Nel caso in cui l'istituto di credito non acconsenta alla liberazione del coobbligato (Sig. ) nella Parte_2 posizione di cogarante del mutuo, i coniugi continueranno a dividere equamente i ratei del mutuo cointestato ferma restando l'assegnazione dell'immobile coniugale alla moglie.
6) Con il corretto adempimento delle sopra indicate condizioni le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, né a titolo di assegno di mantenimento né nessun altro titolo.
7) Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 22/05/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 15, parte II, serie A, anno 2010) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
4 Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025
La Giudice relatrice
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Il Presidente
IO RT
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