Articolo 9 della Legge 6 agosto 1926, n. 1365
Articolo 8
Versione
3 settembre 1926
Art. 9.

Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con tutte le altre vigenti in materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 3 settembre 1926