Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 308
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza dei contributi consortili per difetto del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'esistenza del perimetro di contribuenza costituisce atto presupposto definitivo e che, in assenza di impugnazione di tale atto, grava sul consorziato l'onere di dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario. La Corte ha inoltre chiarito che, nel caso di opere di difesa idraulica, il beneficio si considera intrinseco e specifico, giustificando l'obbligo contributivo.

  • Rigettato
    Contestazione della pianificazione consortile e inversione dell'onere della prova

    La Corte ha ritenuto che l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica. In assenza di impugnazione specifica del piano, tale presunzione deve essere superata dal consorziato con onere della prova a suo carico. La Corte ha escluso violazioni dell'onere probatorio e del principio di disponibilità della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 308
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 308
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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