Articolo 4 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 3Articolo 5
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28 aprile 1989
Art. 4. Certificato di conformita' 1. Il certificato di conformita', rilasciato da uno degli organismi autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attesta che il tipo di materiale elettrico cui si riferisce e' conforme alle norme armonizzate. Esso deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato D annesso alla presente legge.
2. Entro un mese dalla data del rilascio, una copia del certificato di conformita' e' trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione delle Comunita' europee.
3. L'organismo autorizzato all'esame del materiale elettrico compila un verbale che e' tenuto a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
4. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico sono conservati dall'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato e sono messi a disposizione, in caso di necessita', della Commissione delle Comunita' europee e delle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza. Il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.
5. Il certificato di conformita' puo' essere revocato, con atto motivato, dall'organismo autorizzato che lo ha rilasciato qualora qualcuna delle condizioni imposte non sia stata soddisfatta o il fabbricante immetta nel mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale e' stato rilasciato.
6. Copia dell'atto di revoca e' trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione delle Comunita' europee.
7. Il rifiuto e la revoca del certificato di conformita' sono comunicati immediatamente agli interessati.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989