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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2024, n. 34380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34380 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla: Curatela del Fallimento della DEDANET S.p.A.; avverso la ordinanza del Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 23/02/2024; nell'ambito del procedimento relativo a: PE AR nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO MI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34380 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. emessa in data 17 luglio 2023 (depositata il 22 agosto 2023), il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l' istanza presentata il 27 aprile 2023 dall'imputato MA PE - condannato, con sentenza del medesimo Tribunale pronunciata il 3 luglio 2020, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per bancarotta in relazione al fallimento della DEDANET S.p.A. (decisione confermata in sede di appello) a causa della tardività dell'appello proposto dall'imputato - e, per l'effetto, dichiarava la non esecutività della sentenza della Corte di appello di Genova del 22 gennaio 2022 e la conseguente nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, concedendo al PE la restituzione nel termine per la proposizione dell'appello contro la sopra indicata sentenza del Tribunale di Savona del 3 luglio 2020, decorrente dalla data della notifica della medesima ordinanza. In particolare, il giudice dell'esecuzione riteneva che l'imputato aveva offerto la prova del controllo esperito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al precedente difensore di fiducia, il quale aveva invece proposto il gravame fuori termine. 1.1.Avverso tale ordinanza la Curatela del Fallimento della DEDANET S.p.A. (costituitasi parte civile nel procedimento penale) proponeva incidente di esecuzione (poi qualificato dal Tribunale come opposizione ai sensi del quarto comma dell' art. 667 del codice di rito) in data 25 gennaio 2024, chiedendo che ne venisse dichiarata la non esecutività (o non definitività) sia in quanto essa era stata emessa 'de plano' senza la fissazione della apposita udienza in camera di consiglio e, quindi, senza la notifica alle parti tra cui la medesima curatela, sia per la sua mancata notifica una volta emessa. 1.2. Il Tribunale di Savona, con la ordinanza in epigrafe, dopo avere riconosciuto che sulla istanza del condannato si era erroneamente provveduto 'de plano' anziché previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio, ha comunque dichiarato inammissibile la opposizione della Curatela in quanto presentata soltanto il giorno 25 gennaio 2024, vale a dire oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del nuovo ricorso in appello di MA PE effettuata alla stessa curatela ed al suo difensore, a mezzo p.e.c., il giorno 14 ottobre 2023. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che all'atto di gravame era allegata anche la ordinanza del 17 luglio 2023 (depositata il 22 agosto 2023), di talché la curatela ne aveva avuto piena conoscenza giuridica, atteso che tale notifica era da considerarsi equipollente alla notifica della ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art.585 cod. proc. pen. 2 2. Avverso la sopra indicata ordinanza la Curatela del Fallimento della DEDANET S.p.A., in persona del curatore Simone Nuti, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.670, comma 3, e 175 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione ed osserva che MA PE, nella sua originaria istanza del 27 aprile 2023, aveva eccepito unicamente il difetto di conoscenza legale ed effettiva del provvedimento esecutivo, senza porre alcuna questione rispetto alla non correttezza della formazione del giudicato sulla sentenza di condanna. Per tale ragione, secondo la ricorrente, vertendosi unicamente in tema di restituzione nel termine la competenza funzionale apparteneva alla Corte di appello di Genova in quanto giudice dell'impugnazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Savona del 3 luglio 2020; inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato di avere esaminato anche la questione relativa alla esecutività del titolo ex art. 670 cod. proc. pen. con il precedente provvedimento del 17 luglio 2023. 2.2. Con il secondo motivo la Curatela deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, 667, comma 4, 178 e ss. del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione per avere considerato la notifica dell'appello (cui era allegata la sopra indicata ordinanza del 17 luglio 2023) atto equipollente alla notifica della ordinanza in questione, nonostante la curatela non conoscesse gli atti depositati nel relativo incidente di esecuzione al quale non aveva potuto partecipare dato che esso si era svolto 'de plano'. Il giudice dell'esecuzione avrebbe, quindi, illegittimamente dichiarato tardiva la richiesta in oggetto, nonostante la omessa notifica della precedente ordinanza impediva la decorrenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 3. Sia la ricorrente che l'imputato MA PE hanno depositato articolate memorie difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ma per ragioni diverse rispetto a quelle sostenute dalla Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. .r\ 3 2. Va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso;
l'atto proposto dal condannato MA PE risulta articolato sotto un duplice profilo nel senso che egli ha contestato la formazione del giudicato e ha lamentato l'impossibilità di una tempestiva proposizione dell'appello, facoltà per la quale ha chiesto anche di essere rimesso in termini. La pluralità di domande fonda la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. Ciò posto, questa Corte rileva che il Tribunale di Savona ha erroneamente qualificato l'incidente di esecuzione - proposto dalla odierna ricorrente avverso la ordinanza pronunciata il 17 luglio 2023 - come opposizione ai sensi del quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen., poiché esso doveva essere qualificato, in realtà, come ricorso per cassazione dato che contro le ordinanze ex art. 670 cod. proc. pen. è previsto unicamente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, del codice di rito. Al contrario, l'opposizione di cui al quarto comma del citato art. 667 è esperibile nei casi espressamente previsti dall'art. 676 cod. proc. pen., tra i quali non è ricompreso quello oggetto del presente procedimento. 2.2. Ne consegue che il Tribunale di Savona avrebbe dovuto qualificare l'incidente di esecuzione della Curatela come ricorso per cassazione e non già pronunciarsi su di esso come, invece, avvenuto;
per tale ragione l'ordinanza pronunciata il 23 febbraio 2024 deve essere annullata senza rinvio. 3. Premesso quanto sopra, si osserva che il ricorso per cassazione - così qualificato l'atto della curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. - avverso l'ordinanza del 17 luglio 2023 è inammissibile in quanto proposto tardivamente il giorno 25 gennaio 2024. Invero, è circostanza pacifica il fatto che la citata ordinanza del 17 luglio 2023 era stata notificata alla odierna ricorrente ed al suo difensore, a mezzo p.e.c., il giorno 14 ottobre 2023 - unitamente all'appello dell'imputato MA PE - di talché essa era legalmente conosciuta da parte sia della Curatela che del suo difensore, con la conseguente decorrenza da tale momento del relativo termine per proporre impugnazione. In sostanza, l'avvenuta notifica del gravame assieme alla ordinanza in questione deve considerarsi, a tutti gli effetti, atto equipollente alla comunicazione dell'avvenuto deposito della ordinanza anche rispetto alla decorrenza del termine di quindici giorni di cui all'art.585, comma 1, lett. a), del codice di rito (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, Rv. 265670 - 01). 4. In conclusione, l'incidente di esecuzione proposto dalla odierna ricorrente avverso l'ordinanza del 17 luglio 2023 deve essere qualificato come ricorso er 4 cassazione, che va dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. L'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Savona il 23 febbraio 2024 deve, invece, essere annullata senza rinvio avendo erroneamente qualificato l'impugnazione della Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. come opposizione, anziché come ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Qualificato l'incidente di esecuzione proposto dalla Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. come ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Savona del 17 luglio 2023, annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Savona del 23 febbraio 2024. Dichiara inammissibile il predetto ricorso della Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO MI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34380 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. emessa in data 17 luglio 2023 (depositata il 22 agosto 2023), il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l' istanza presentata il 27 aprile 2023 dall'imputato MA PE - condannato, con sentenza del medesimo Tribunale pronunciata il 3 luglio 2020, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per bancarotta in relazione al fallimento della DEDANET S.p.A. (decisione confermata in sede di appello) a causa della tardività dell'appello proposto dall'imputato - e, per l'effetto, dichiarava la non esecutività della sentenza della Corte di appello di Genova del 22 gennaio 2022 e la conseguente nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, concedendo al PE la restituzione nel termine per la proposizione dell'appello contro la sopra indicata sentenza del Tribunale di Savona del 3 luglio 2020, decorrente dalla data della notifica della medesima ordinanza. In particolare, il giudice dell'esecuzione riteneva che l'imputato aveva offerto la prova del controllo esperito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al precedente difensore di fiducia, il quale aveva invece proposto il gravame fuori termine. 1.1.Avverso tale ordinanza la Curatela del Fallimento della DEDANET S.p.A. (costituitasi parte civile nel procedimento penale) proponeva incidente di esecuzione (poi qualificato dal Tribunale come opposizione ai sensi del quarto comma dell' art. 667 del codice di rito) in data 25 gennaio 2024, chiedendo che ne venisse dichiarata la non esecutività (o non definitività) sia in quanto essa era stata emessa 'de plano' senza la fissazione della apposita udienza in camera di consiglio e, quindi, senza la notifica alle parti tra cui la medesima curatela, sia per la sua mancata notifica una volta emessa. 1.2. Il Tribunale di Savona, con la ordinanza in epigrafe, dopo avere riconosciuto che sulla istanza del condannato si era erroneamente provveduto 'de plano' anziché previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio, ha comunque dichiarato inammissibile la opposizione della Curatela in quanto presentata soltanto il giorno 25 gennaio 2024, vale a dire oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del nuovo ricorso in appello di MA PE effettuata alla stessa curatela ed al suo difensore, a mezzo p.e.c., il giorno 14 ottobre 2023. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che all'atto di gravame era allegata anche la ordinanza del 17 luglio 2023 (depositata il 22 agosto 2023), di talché la curatela ne aveva avuto piena conoscenza giuridica, atteso che tale notifica era da considerarsi equipollente alla notifica della ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art.585 cod. proc. pen. 2 2. Avverso la sopra indicata ordinanza la Curatela del Fallimento della DEDANET S.p.A., in persona del curatore Simone Nuti, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.670, comma 3, e 175 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione ed osserva che MA PE, nella sua originaria istanza del 27 aprile 2023, aveva eccepito unicamente il difetto di conoscenza legale ed effettiva del provvedimento esecutivo, senza porre alcuna questione rispetto alla non correttezza della formazione del giudicato sulla sentenza di condanna. Per tale ragione, secondo la ricorrente, vertendosi unicamente in tema di restituzione nel termine la competenza funzionale apparteneva alla Corte di appello di Genova in quanto giudice dell'impugnazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Savona del 3 luglio 2020; inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato di avere esaminato anche la questione relativa alla esecutività del titolo ex art. 670 cod. proc. pen. con il precedente provvedimento del 17 luglio 2023. 2.2. Con il secondo motivo la Curatela deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, 667, comma 4, 178 e ss. del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione per avere considerato la notifica dell'appello (cui era allegata la sopra indicata ordinanza del 17 luglio 2023) atto equipollente alla notifica della ordinanza in questione, nonostante la curatela non conoscesse gli atti depositati nel relativo incidente di esecuzione al quale non aveva potuto partecipare dato che esso si era svolto 'de plano'. Il giudice dell'esecuzione avrebbe, quindi, illegittimamente dichiarato tardiva la richiesta in oggetto, nonostante la omessa notifica della precedente ordinanza impediva la decorrenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 3. Sia la ricorrente che l'imputato MA PE hanno depositato articolate memorie difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ma per ragioni diverse rispetto a quelle sostenute dalla Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. .r\ 3 2. Va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso;
l'atto proposto dal condannato MA PE risulta articolato sotto un duplice profilo nel senso che egli ha contestato la formazione del giudicato e ha lamentato l'impossibilità di una tempestiva proposizione dell'appello, facoltà per la quale ha chiesto anche di essere rimesso in termini. La pluralità di domande fonda la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. Ciò posto, questa Corte rileva che il Tribunale di Savona ha erroneamente qualificato l'incidente di esecuzione - proposto dalla odierna ricorrente avverso la ordinanza pronunciata il 17 luglio 2023 - come opposizione ai sensi del quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen., poiché esso doveva essere qualificato, in realtà, come ricorso per cassazione dato che contro le ordinanze ex art. 670 cod. proc. pen. è previsto unicamente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, del codice di rito. Al contrario, l'opposizione di cui al quarto comma del citato art. 667 è esperibile nei casi espressamente previsti dall'art. 676 cod. proc. pen., tra i quali non è ricompreso quello oggetto del presente procedimento. 2.2. Ne consegue che il Tribunale di Savona avrebbe dovuto qualificare l'incidente di esecuzione della Curatela come ricorso per cassazione e non già pronunciarsi su di esso come, invece, avvenuto;
per tale ragione l'ordinanza pronunciata il 23 febbraio 2024 deve essere annullata senza rinvio. 3. Premesso quanto sopra, si osserva che il ricorso per cassazione - così qualificato l'atto della curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. - avverso l'ordinanza del 17 luglio 2023 è inammissibile in quanto proposto tardivamente il giorno 25 gennaio 2024. Invero, è circostanza pacifica il fatto che la citata ordinanza del 17 luglio 2023 era stata notificata alla odierna ricorrente ed al suo difensore, a mezzo p.e.c., il giorno 14 ottobre 2023 - unitamente all'appello dell'imputato MA PE - di talché essa era legalmente conosciuta da parte sia della Curatela che del suo difensore, con la conseguente decorrenza da tale momento del relativo termine per proporre impugnazione. In sostanza, l'avvenuta notifica del gravame assieme alla ordinanza in questione deve considerarsi, a tutti gli effetti, atto equipollente alla comunicazione dell'avvenuto deposito della ordinanza anche rispetto alla decorrenza del termine di quindici giorni di cui all'art.585, comma 1, lett. a), del codice di rito (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, Rv. 265670 - 01). 4. In conclusione, l'incidente di esecuzione proposto dalla odierna ricorrente avverso l'ordinanza del 17 luglio 2023 deve essere qualificato come ricorso er 4 cassazione, che va dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. L'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Savona il 23 febbraio 2024 deve, invece, essere annullata senza rinvio avendo erroneamente qualificato l'impugnazione della Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. come opposizione, anziché come ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Qualificato l'incidente di esecuzione proposto dalla Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. come ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Savona del 17 luglio 2023, annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Savona del 23 febbraio 2024. Dichiara inammissibile il predetto ricorso della Curatela del Fallimento DEDANET S.p.A. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.