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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4491/2023 tra le parti:
ATTORE cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. FIORIO ANASTASIA, cf C.F._1
- domicilio: Indirizzo Telematico presso il difensore
CONVENUTO cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. GUASTELLA FRANCESCO, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni:
Attore: NE RI
I. accertare e dichiarare che sig. residente in [...], Modica Controparte_1
(RG) è obbligato alla corresponsione e/o rimborso delle somme anticipate e/o prestate di €
95.600,20.= dal Geom. e per l'effetto; Parte_1 II. condannare al pagamento della somma di € 95.600,20 a favore Controparte_1 dell'attore, oltre interessi legali dalla odierna richiesta al saldo effettivo, oltre il maggior danno derivante da svalutazione monetaria ex art.1224 c.c., emanando ogni altro conseguente provvedimento di ragione e di legge;
III. Accertare e dichiarare che nulla deve il Geom. in favore del Sig. Parte_1
e condannare quest'ultimo per responsabilità ex art.96 c.p.c.. Controparte_1
IV. in ogni caso: porre le spese, diritti ed onorari del giudizio a carico del convenuto, spese e compensi di lite rifusi con rimborso spese generali ex art.15 T.F e CPA;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi le prove come richieste alla memoria istruttoria depositata ex art.171 ter n.2 c.p.c..
Convenuto:
- Respingere integralmente la domanda proposta dal Geom. in quanto Parte_1 totalmente infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. al Geom. Controparte_1 Parte_1 per la causale di cui al presente giudizio, essendo il credito, ove mai esistito,
[...] ampiamente estinto.
- Condannare l'attore, Geom. per responsabilità processuale aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dal convenuto, da liquidarsi in via equitativa.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fatto e processo
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il sig. ha adito l'intestato Tribunale, al Parte_1 fine di sentir accertare e dichiarare che sig. è obbligato alla Controparte_1 corresponsione e/o rimborso delle somme anticipate e/o prestate per € 95.600,20 e per l'effetto sentirlo condannare alla restituzione di quanto dovuto, oltre interessi legali dalla odierna richiesta al saldo effettivo, oltre il maggior danno derivante da svalutazione monetaria ex art.1224 c.c. In particolare, il ricorrente ha dichiarato che, anche in considerazione della costante e profonda amicizia che lo legava alla sig. (madre del , aveva Persona_1 CP_1 bonificato, a far data dal mese di marzo 2020, delle somme al resistente per sostenerlo pecuniariamente in quanto in difficoltà economiche, nonostante l'ingente patrimonio immobiliare derivantegli da una successione mortis-causa.
Il ricorrente ha dichiarato di aver, poi, scoperto che il aveva stipulato, il 4.04.2023 CP_1 avanti il Notaio , un atto preliminare di vendita del valore di euro 700.000,00 Persona_2 dell'unico bene immobile significativo sito in Venezia, ricevendo l'acconto di euro
100.000,00.
Si è costituito il sig. , eccependo il difetto di procedibilità, non essendo Controparte_1 stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
ancora in via preliminare, ha chiesto la conversione del rito, non sussistendo i presupposti per procedere con il rito semplificato;
nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente per lite temeraria.
Il resistente ha dichiarato che, unitamente alla propria madre, in data 15/07/2020, aveva rilasciato la “Procura Speciale a più atti” a per amministrare i beni siti in Parte_1
Verona; il 28/07/2021 era stata rilasciata dalla sig.ra “Procura Speciale” a Persona_3
per vendere due stanze;
il 03/11/2021, aveva venduto le suddette Parte_1 Pt_1 stanze di proprietà , incassando la somma di € 38.500,00 senza alcun Persona_4 rendiconto;
il 02/05/2022 il aveva stipulato “Stralcio in esecuzione all'accordo di Pt_1 mediazione”; nel mese di Maggio 2022, il aveva stipulato un contratto preliminare Pt_1 per la vendita di immobile in Verona con la Sig.ra senza avvisare i Persona_5 sigg.ri e e senza alcun rendiconto. In particolare, il resistente ha CP_1 Persona_4 dichiarato che tale preliminare prevedeva un incasso di € 200.000.00 ed il trasferimento di una società immobiliare attiva, stimata in € 196.000,00 e che il 01/06/2022 il aveva Pt_1 stipulato il rogito dell'immobile con la sig.ra incassando, oltre alle somme Per_5 bonificate al terzo comproprietario , ulteriori € 95.000,00 di spettanza Persona_6 [...]
, senza rendicontare nulla sul proprio operato. Persona_4
Per_ Inoltre, sempre nello stesso giorno, il e la di lui figlia erano divenuti proprietari Pt_1 della società TICHE SAS, ceduta dai sigg.ri secondo le modalità indicate nel Per_5 preliminare di cui sopra.
Ciò posto, il resistente ha, poi, dichiarato che il con mail del 19.09.2022 avrebbe Pt_1 riconosciuto di aver incassato la somma di € 366.000,00 (epoca storica successiva alle spese sostenute nell'interesse ), indicando un presunto (e contestato) credito Persona_8 pari ad € 29.758,00 “ancora in atto”.
In definitiva, parte resistente ha dichiarato che tra le parti sarebbe esistito un rapporto di debito-credito; ha contestato la molteplicità delle operazioni dedotte per assenza di una specifica causale;
ha, infine, dedotto l'estraneità ad ogni pretesa per restituzione somme corrisposte dal per la madre del resistente. Pt_1
Nelle more del giudizio è stata svolta la mediazione, sia pure con esito negativo.
Con ordinanza del 9/5/2024, il giudice ha ordinato la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 281 duodecies co. 1 c.p.c.
Depositate le memorie 171 ter cpc, all'udienza del 9/1/25 le parti hanno argomentato le rispettive difese.
La causa è stata istruita documentalmente e, con ordinanza del 10/3/25 è stata fissata udienza di rimessione in decisione ex art. 189 cpc, previa concessione dei termini per le relative memorie.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, per i medesimi motivi di inammissibilità e irrilevanza già ritenuti dal precedente giudice istruttore.
Ancora in via preliminare va dichiarata inammissibile la domanda di parte ricorrente, svolta in memoria 171 ter cpc n. 1 e volta a far “Accertare e dichiarare che nulla deve il Geom.
in favore del Sig. ”, in quanto trattasi di domanda Parte_1 Controparte_1 nuova che non costituisce conseguenza di domanda riconvenzionale o eccezioni svolte dal convenuto.
Infatti, quest'ultimo non ha chiesto la condanna del al pagamento di alcunché. Pt_1
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione e, quindi, secondo i termini che seguono.
Ora, in punto di diritto occorre osservare che, secondo la giurisprudenza costante della
Suprema Corte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. E infatti, una somma di denaro può essere consegnata per varie causali, per cui se pure ne è certa la consegna, non può – solo su tale base – ritenersi dovuta, sempre e comunque, la restituzione del denaro consegnato.
La giurisprudenza sopra richiamata ha evidenziato, inoltre, che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, idonea a determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass. 14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642), restando a carico dell'asserito mutuante, l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda tra i quali, appunto, anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
(Cass. 6295/13).
Nel caso di specie sussistono agli atti le prove documentali dei dedotti pagamenti, di cui tuttavia occorre sottolineare che solo euro 42.821,80 sono stati versati al convenuto, mentre i restanti euro 39.121,40 sono stati versati a soggetti terzi, che l'attore afferma essere comunque collegati al CP_1
Ciò posto, è documentale che tra le parti siano intercorsi rapporti tutt'altro che di semplice amicizia, come attesta la “Procura Speciale a più atti” che il , unitamente Controparte_1 alla propria madre ha rilasciato al per amministrare i beni siti in Persona_4 Pt_1
Verona.
Sussiste, poi, una ulteriore procura rilasciata dalla sola al che tuttavia Persona_3 Pt_1 ai fini del presente giudizio risulta irrilevante.
Il rapporto gestorio ha dato origine a tre diversi procedimenti, di cui uno intentato dalla stessa contro il per il rimborso di euro 355.800,00 oltre interessi, che ha Persona_3 Pt_1 costituito oggetto del decreto ingiuntivo n. 2921/2023 (R.G. n.6319/2023) emesso da questo
Ufficio il 23.11.2023.
Sussiste un ulteriore giudizio, intentato dal contro il a mezzo del decreto Pt_1 CP_1 ingiuntivo n. 1836/2023 (R.G. 4223/23) emesso da questo Ufficio il 20.06.2023 per euro
99.918,14, oltre interessi e opposto dal Tale giudizio è recentemente esitato nella CP_1 sentenza di questo Tribunale n. 1759/2025 pubblicata il 08/08/2025.
Tale giudizio ha avuto ad oggetto il credito maturato dal verso il in ragione Pt_1 CP_1 di altra e diversa procura notarile con la quale era stato attribuito al primo il potere di gestire la successione della sig.ra . Persona_9 Ora, nel caso di specie, vengono invece in rilievo una serie di versamenti che il Pt_1 avrebbe fatto al in ragione prevalentemente delle spese di cura dovute da CP_1 quest'ultimo per la madre . Persona_3
In effetti, la maggior parte dei versamenti riportano come causale “rimborso spese” o “spese”
e, pertanto, tenuto conto del complesso rapporto in cui si inseriscono tali pagamenti, delle causali addotte e, da ultimo, dalle contestazioni svolte dal convenuto (per vero generiche), non vi è dubbio circa il dovere di restituzione degli esborsi in questione, sia pure nei termini che seguono.
Del resto, non ha pregio la deduzione del convenuto, per cui il avrebbe incassato Pt_1 ingenti somme giovandosi illegittimamente delle procure a lui rilasciate dal e dalla CP_1
e precisamente: € 38.500, € 196.000, € 100.000, € 100.000 e € 95.000. Persona_4
Il convenuto fa infatti riferimento alla pratica che ha dato origine al preliminare di vendita del maggio 2022 (doc. 6 convenuto) e di cui si trova traccia nella email del 19/9/22 (doc. 14 convenuto).
In sintesi, si tratta di un affare compiuto dal in virtù delle procure citate e che ha Pt_1 portato alla vendita di un complesso immobiliare, per la cifra di euro 816.000,00.
Tale affare non ha, tuttavia, nulla a che vedere con i versamenti della presente causa, tenuto conto che già dalla email del 19/9/22 (dalla quale il convenuto vorrebbe far conseguire gli effetti di un riconoscimento di debito in capo al emerge che tale importo spetta per Pt_1 euro 453.300 al per euro 317.300,00 a e solo per euro Persona_6 Persona_3
45.400,00 al (rectius 450.000,00 a e 366.000,00 a . CP_1 Per_6 Persona_10
A prescindere dalle somme che il si sarebbe visto accreditare per tale affare, resta Per_6 fermo il fatto che il potrebbe al più richiedere la propria quota di spettanza che CP_1 ammonta ad euro 45.400,00 e, tuttavia, sempre dalla email del 19/9/22 emerge altresì una rendicontazione delle spese avute dall'odierno attore per l'importo di euro 398.758,00, con un asserito credito a favore del di euro 29.758,00. Per_6
Si tratta, quindi, di un atto che non costituisce ricognizione di debito in capo al Pt_1 posto che quest'ultimo si dice anzi creditore, sia pure della limitata somma di euro 29.758,00.
Ultima questione attiene alla presenza di versamenti (per l'importo di euro 39.121,40) che sarebbero stati effettuati dal a soggetti terzi rispetto al Pt_1 CP_1
In particolare, si tratta dei seguenti bonifici: a) 9/8/2021 fatto a tale Borra;
b) bonifico dell'8/11/2021 fatto a GO, c) bonifico del 24/11/2021 fatto per la mediazione, d) bonifico del 16/12/2021 fatto per notifiche, e) bonifico del 28/3/22 fatto alla Tesoreria, f) bonifico del
26/4/22 fatto per GO, g) bonifico ulteriore del 26/4/22 fatto sempre a GO, h) bonifico del 4/5/22 fatto a Bitri, i) bonifico del 10/6/22 fatto ad AM, l) bonifico del 10/6/22 fatto a GO, m) bonifico del 13/6/22 fatto a Mazzai, n) bonifico del 21/7/22 fatto a Pinello;
o) p) bonifico tratto dal conto Unicredit, del 30/3/22.
Ora, per i seguenti bonifici sussiste un collegamento con il CP_1
- bonifici sub c), d), e) sono collegati ad attività gestoria connessa alle procure in atti;
- bonifico sub h) da intendersi versato a favore del Notaio per l'attività Persona_11 di cui alla fattura 763 del 2/5/22 per l'operazione di stralcio della quota divisionale, operata a favore del come si evince dal doc. 5 del convenuto;
CP_1
- bonifico sub n) del 21/7/22 fatto all'avv. Pinello è collegato a fattura proforma del professionista n. 43 -2 del 5/7/22 intestata a CP_1
- bonifico sub o), relativo alla successione collegata al che di Persona_9 CP_1 quest'ultima è risultato legatario (cfr. doc. atto di compravendita allegato dall'attore in memoria 171 ter cpc n.2);
- bonifico sub p), svolto per la mediazione n. 1440/21, di cui si ha conferma della riferibilità anche al (oltre che a ) dal doc. 5 di parte convenuta, CP_1 Persona_3 relativo all'operazione di “stralcio” della quota divisionale.
Rimangono i seguenti bonifici da valutare se imputare a debito del o meno: CP_1
- bonifico sub a) a favore di;
Parte_2
- bonifico sub b), f), g), l) a favore di GO srl;
- bonifico sub i), svolto a favore di AM;
- bonifico sub m) a favore di . CP_2
Ora per quanto attiene al Borra, non emerge traccia di un collegamento con il né, del CP_1 resto, il ha articolato prove orali al riguardo. Pt_1
Si osserva, peraltro, che l'attore ha dedotto solo in nota di precisazione delle conclusioni del
16/6/25 che il gli avrebbe inviato una email in data 22/7/2021 alle ore 14:58, avente CP_1 ad oggetto “Paralisi di mia madre” in cui il convenuto ha dichiarato che: “Cari
Geom. e , purtroppo, vista la situazione, mia madre ha Per_12 Controparte_3 Per_13 ceduto e non si muove più, mi è difficilissimo spostarla dalla casa del Sig. , il Persona_14 quale, questa volta a buon diritto, reclama lo sgombero immediato della casa e, contemporaneamente, il versamento di 6000 euro per il rimborso dell'IMU, causata dal mio perseverare nel mantenere la residenza pur non avendo alcun titolo per averla… Io non ce la faccio più, anche se mi sono organizzato non riesco a spostare mia madre… non ho nemmeno Per_1 più voglia di riempire il di stronzate che non si avverano mai… chiedo se potete chiamarlo e vedere se, ovviamente pagando cifre pazzesche, si può trovare una soluzione… io non riesco a fare più niente per ora… facciano quello che riterranno opportuno… tanto ho ben capito che quella maledetta eredità non la vedremo neppure col binocolo… mi fermo perché non ho più forze… e nemmeno la macchina… quindi fare a piedi 70 km al giorno mi viene un po' difficile…”.
Si tratta, tuttavia, di una allegazione tardiva e di cui, pertanto, non si può tenere conto.
Quanto ai bonifici rivolti a GO srl non è dato evincersi alcun collegamento con il e CP_1 le prove articolate dall'attore in memoria 171 ter cpc n. 2 (capp. 10 e 11) si limitano:
- l'uno a fotografare la dazione (fatto di per sé che è documentale) e ad inserire un elemento valutativo laddove asserisce che il pagamento sarebbe stato genericamente svolto a favore del (non si sa a che titolo); CP_1
- l'altro a fotografare ancora una volta il versamento (fatto di per sé documentale) asserendo che sarebbe stato svolto su richiesta del senza dedurre ancora una CP_1 volta a che titolo (oneroso o donativo).
Quanto al bonifico svolto ad AM (10/6/22) basta qui osservare che sebbene quest'ultimo risulti essere un procuratore speciale del sig. e, quindi, soggetto non CP_1 estraneo a quest'ultimo, nulla è stato provato in merito al presunto prestito infruttifero che il convenuto avrebbe contratto con il beneficiario del versamento.
Del resto, i capp. 7 e 8 che parte attrice ha articolato in memoria 171 ter cpc n. 2 si limitano a confermare la sussistenza del versamento (cap. 7) e la causa della dazione, facendo in tale ultimo caso riferimento a messaggi WhatsApp che non sono stati nemmeno allegati in causa.
Infine, alcun capitolo o documento è stato prodotto per giustificare la restituzione dell'importo che il ha versato a Mazzai. Pt_1
In conclusione, la somma che l'attore ha diritto a vedersi riconosciuta è pari a euro 58.434,20
(euro 95.592,20 – euro 37.158).
La somma si considera già rivalutata trattandosi di rapporto di valuta.
Su tale somma decorrono – come richiesto dall'attore – gli interessi legali ex art. 1284 I c.c. dal deposito del ricorso (26/6/23) al saldo. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico del convenuto, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Sono dovute all'attore le spese esenti (CU e marca) per euro 785,00.
Vanno, infine, rigettate le domande di condanna ex art. 96 cpc svolte sia da parte convenuta che da parte attrice, stante la soccombenza del primo e la mancanza di presupposti per quanto riguarda l'istanza di quest'ultimo, non risultando che il abbia resistito con mala fede CP_1
o colpa grave.
Infine, alcunché deve essere disposto in merito alla domanda di autorizzazione alla trascrizione del presente titolo, formulata dall'attore in memoria 171 ter cpc n. 1 in seno alle istanze istruttorie e che deve intendersi abbia assorbito la precedente domanda svolta in ricorso (con cui si chiedeva l'autorizzazione alla trascrizione del presente atto da intendersi come il ricorso e per la quale peraltro non sussistevano i presupposti, in quanto la domanda svolta non rientra tra quelle di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c.), posto che non sussistono i presupposti di legge ex art. 2653 e ss. c.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA inammissibile la domanda attorea volta a far “Accertare e dichiarare che nulla deve il Geom. in favore del Sig. ; Parte_1 Controparte_1
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto ND
[...]
a corrispondere a la somma, da intendersi già rivalutata, di CP_1 Parte_1 euro 58.434,20 oltre interessi legali ex art. 1284 I c.c. dal 26/6/23 al saldo effettivo.
ND a corrispondere a le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA oltre spese esenti per euro
785.
Verona, 23/10/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello