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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 15 gennaio 2025
Alla udienza del 15 gennaio 2025, alle ore 14,40, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su 9 facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 22654 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 22654 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posto in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 15 gennaio 2025 e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via Cicerone n. 90 presso lo studio dell'avv.
Roberto Iacovacci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato al ricorso in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura Pt_2
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Castiglioni giusta procura generale alle lii per atto di , notaio in in data 9 luglio 2024, rep 22954 racc. Persona_1 Pt_2
12378
APPELLATA
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello la società ha proposto impugnazione per la Parte_1
riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14565/2023 in data 17 novembre -1
dicembre 2023 con la quale era stata respinta la opposizione con compensazione delle spese di lite essendo stato ritenuto sussistente l'inadempimento dell'obbligo di comunicare la generalità dell'utilizzatore del veicolo in relazione alla sanzione elevata con il verbale
317876/2023/1/1/1 per la elevazione della ulteriore sanzione con il verbale di accertamento notificato ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada.
A sostegno del ricorso aveva dedotto di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento 317876/2023/1/1/1 e di aver comunicato detta circostanza alla Polizia
Municipale che aveva, egualmente notificato il verbale 1193049/2023/00/1/1 ai sensi dell'articolo 126 bis del cds per non aver comunicato le generalità del soggetto alla guida del veicolo al momento della infrazione ritenendo che la Amministrazione in presenza di impugnazione potesse procedere ad elevare la sanzione solo all'esito della impugnazione proposta avverso il verbale presupposto.
Si era costituita deducendo che la sanzione di cui all'articolo 126 bis del cds Parte_2
era una violazione diversa ed autonoma rispetto alla sanzione presupposta in quanto
RGAC 22564 ANNO 2024 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva dedotto la tardività della notifica del verbale in questione per non incorrere nella sanzione, trattandosi di sanzione che comportano la sottrazione di punti per la validità della patente in quanto il proprietario del veicolo deve essere sempre in grado di poter identificare chi si trovi alla guida del veicolo di sua proprietà.
Il giudice di pace con la sentenza 14565/2023 ha respinto la opposizione ritenendo che si trattava di un autonomo comportamento posto in essere in violazione della norma in quanto l'obbligo di comunicazione era sempre valido anche nel caso al volante del veicolo vi fosse lo stesso proprietario avendo lo stesso l'obbligo di collaborare indipendentemente dall'esito della impugnazione proposta quale coobbligato in solido.
Avverso la sentenza 19931/20234 ha proposto appello la società Parte_1
deducendo che aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere irrilevante la presentazione del ricorso avverso il verbale presupposto in quanto come indicato da recenti pronunzia della corte di cassazione in merito nel caso di impugnazione del verbale presupposto non sussisteva l'obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente del veicolo, obbligo che insorgeva solo al momento della definitività della impugnazione proposta ritenendo che la Amministrazione in tal caso sia obbligata ad inviare un ulteriore invito al contravventore di comunicare le generalità del conducente.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che l'articolo Parte_2
196 del codice della Strada individuava nel proprietario del veicolo un coobbligato in solido in relazione alla sanzione amministrativa nel caso che non ometta, senza giustificato e documentato motivo di fornire le informazioni richieste.
Nel caso di specie, trattandosi di un illecito autonomo rispetto alla commissione della infrazione da parte del proprietario del veicolo, illecito punito con una autonoma sanzione in quanto diretto ad evitaste la applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida del contravventore., ricordando l'orientamento della corte di cassazione che ha più volte
RGAC 22564 ANNO 2024 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
indicato che la sanzione non era collegata all'esito dell'eventuale ricorso proposto alla sanzione presupposta in quanto era diretta a sanzionare una autonoma violazione conseguente alla violazione dell'obbligo di collaborazione posto a carico del proprietario del veicolo, trovando il suo limite solo nel caso che non fosse provata la notifica del verbale di accertamento presupposto e la contestazione proposta vertesse su tale aspetto.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa dopo la discussione ex articolo 437 cpc avvenuta all'udienza del 15 gennaio 2025, ove sono state precisate le conclusioni come in atti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che il codice della strada prevede che vi sia l'obbligo del proprietario o del responsabile della circolazione del veicolo di comunicare l'eventuale nominativo della persona alla guida del veicolo o le ragioni per le quali non fosse stato possibile ottemperare a tale obbligo – ragioni che non possono consistere nella omissione dell'obbligo di custodia del veicolo da parte del responsabile - al fine di consentire alla pubblica amministrazione di valutarne la validità, essendo diretta la procedura a consentire il corretto controllo delle modalità di guida da parte dei conducenti e consentire di inibire la guida ai soggetti che incorrano in una pluralità di infrazioni al codice della strada punite con la perdita di punti della patente, anche al fine di rendere più sicura la circolazione essendo prevista la sottrazione dei punti solo in relazione alle condotte di guida che maggiormente incidano sulla sicurezza del traffico.
Nel caso di specie dalla comunicazione trasmessa dall'odierno appellante risulta che lo stesso si era limitato a dedurre di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale presupposto, non contestando di aver ricevuto il verbale presupposto ove era contenuta la richiesta.
RGAC 22564 ANNO 2024 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza la società proprietaria del veicolo non ha assolto al suo obbligo di collaborazione indicando il conducente del veicolo adducendo quale giustificazione il fatto di aver scelto di proporre ricorso al Prefetto avverso detto verbale – senza peraltro che sia stato allegato il ricorso stesso al fine di valutare se sussistevano motivi specifici che giustificassero la mancata indicazione del nominativo del conducente per la applicazione della sanzione quale obbligato principale con decurtazione dei punti della patente, vendo tale soggetto la facoltà di impugnare il verbale notificatogli.
Al riguardo la stessa norma prevede la esistenza di un limite al dovere di collaborazione del privato con la pubblica amministrazione ed è indicata nella presenza di un giustificato motivo che impedisca al responsabile per la circolazione del veicolo di indicare il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo stesso al momento della infrazione.
Tale questione è giunta alla attenzione della corte di cassazione al fine di individuare in che cosa si dovesse sostanziare il giustificato motivo che il coobbligato in solido è tenuto a documentare per evitare la seconda sanzione prevista per la mancata collaborazione con la pubblica amministrazione nella individuazione dell'autore della infrazione al quale applicare la decurtazione dei punti della patente.
Sotto questo aspetto la cassazione ha ritenuto che in tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2,
penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito. (Cass. Sez. II, 18 aprile 2018, n. 9555)
RGAC 22564 ANNO 2024 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
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Tale affermazione discende dall'orientamento, sempre formulato dalla corte di cassazione,
secondo cui In tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, della circolazione dello stesso, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un'infrazione amministrativa, rispondendo, per l'inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento. (Cass. Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 29593)
In questa ottica la cassazione ha ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2,
codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del
2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la
S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione). (Cass. Sez. II, 29
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novembre 2019, n. 30939)
Di conseguenza, secondo la cassazione, il privato si libera dalla obbligazione solo in presenza di situazioni che escludano la sua custodia sul bene prima della commissione dell'illecito, o la insorgenza di situazioni imprevedibili e incoercibili atte ad impedire che potesse essere a conoscenza di chi fosse l'utilizzatore al momento della commissione della infrazione pur avendo dimostrato di aver apprestato le misure esigibili, secondo la ordinaria diligenza, ad assolvere il suo obbligo di custodia.
Il giudicante è a conoscenza della formazione di un contrastante orientamento espresso dalla corte di cassazione che con la sentenza della sezione II, 3 agosto 2022, n. 24012,
pur prendendo atto della presenza di un orientamento giurisprudenziale maggioritario contrario, ha ritenuto di dover decidere in difformità, senza procedere ad investire della questione le sezioni unite civili deputate proprio al componimento di eventuali contrasti giurisprudenziali, nel quale è stato ritenuto che sia prevalente, nel caso di proposizione di impugnazione avverso il verbale presupposto, l'interesse al rispetto della privacy del soggetto che avrebbe commesso la infrazione ed ha ritenuto che il termine per la notifica dell'avviso decorresse dalla definizione della impugnazione prevendo un secondo avviso,
non previsto dalla normativa in materia, dal quale far decorrere un nuovo termine per la richiesta dei dati del conducente.
In tale modo, tuttavia, si opera una lesione del diritto di difesa del conducente del veicolo il quale si troverebbe notificato un verbale, sulla base della comunicazione dei dati da parte del proprietario, con applicazione della decurtazione dei punti della patente, in relazione al quale non potrebbe esercitare le sue facoltà di difesa essendo già passata in giudicato la decisioen sulla validità del verbale stesso e non potendo l'ordinamento consentire una nuova impugnazioen in contrasto con il giudicato già formatosi.
Inoltre detto giudicato impedirebnbe dio fatrto anche una difesa da parte del conducte in
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relazione alla decurtazione dei punti della patente, propria per la presenza del giudicato sulla infrazione, residuando la sola possibilità di contestare il fatto di essere stato alla guida del veicolo deducendo la erroneità della comunicazione operata, a distanza di anni, dal proprietario del veicolo.
Ritiene il giudicante che la interpretazione proposta, ai fini di tutelare la privacy del conducente, da un lato osti al pubblico interesse che soggetti la cui guida abbia determinato pericolo per la collettività, siano destinatari di tempestivi provvedimenti quali la inibizione alla ulteriore guida o alla frequenza di corsi nei quali vengano ricordate le corrette modalità di guida, al fine di contribuire a prevenire possibili incidenti, e dall'altro determini una lesione del diritto di difesa dell'asserito conducente, che non sarebbe stato posto in concreto nella condizioni di difendersi in relazione alla contestazione della sanzione ed alla decurtazione dei punti, essendo già passata in giudicato il provvedimento che abbia eventualmente confermato la sanzione stessa, ponendolo nella condizione di poter eventualmente provare, a distanza di anni, la circostanza che la dichiarazione del proprietario era errata e non era lui alla guida del veicolo in quella occasione.
Non ritiene, pertanto, in giudicante di potersi adeguare alle ultime decisione adottate da un collegio di una sezione della corte di cassazione, all'interno della quale esiste anche un diverso orientamento prevalente, ritenendo che detta interpretazione confligga con la interpretazione e le finalità della normativa in questione.
Ritiene il giudicante che la decisione del giudice di pace oggetto di appello sia corretta dal momento che la proposizione del ricorso non giustifica la omessa comunciazioen delle generalità dell'utilizzatore.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e, per l'effetto confermata la sentenza del giudice di pace n. 14565/2023 previa integrazione della motivazione.
Ritiene il giudicante che , in considerazioen della esistenza di un contrasto
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giurisprudenziale all'interno della corte di cassazione sul punto non ancora composta nei modi previsti, debbano essere compensate le spese del presente giudizio.
Ritiene, tuttavia, il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
PQM
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di pace di n. 14565/2023 previa integrazione Pt_2
della motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente decisione ai sensi dell'articolo 429 e 437
cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
Alla udienza del 15 gennaio 2025, alle ore 14,40, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su 9 facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 22654 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 22654 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posto in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 15 gennaio 2025 e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via Cicerone n. 90 presso lo studio dell'avv.
Roberto Iacovacci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato al ricorso in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura Pt_2
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Castiglioni giusta procura generale alle lii per atto di , notaio in in data 9 luglio 2024, rep 22954 racc. Persona_1 Pt_2
12378
APPELLATA
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello la società ha proposto impugnazione per la Parte_1
riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14565/2023 in data 17 novembre -1
dicembre 2023 con la quale era stata respinta la opposizione con compensazione delle spese di lite essendo stato ritenuto sussistente l'inadempimento dell'obbligo di comunicare la generalità dell'utilizzatore del veicolo in relazione alla sanzione elevata con il verbale
317876/2023/1/1/1 per la elevazione della ulteriore sanzione con il verbale di accertamento notificato ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada.
A sostegno del ricorso aveva dedotto di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento 317876/2023/1/1/1 e di aver comunicato detta circostanza alla Polizia
Municipale che aveva, egualmente notificato il verbale 1193049/2023/00/1/1 ai sensi dell'articolo 126 bis del cds per non aver comunicato le generalità del soggetto alla guida del veicolo al momento della infrazione ritenendo che la Amministrazione in presenza di impugnazione potesse procedere ad elevare la sanzione solo all'esito della impugnazione proposta avverso il verbale presupposto.
Si era costituita deducendo che la sanzione di cui all'articolo 126 bis del cds Parte_2
era una violazione diversa ed autonoma rispetto alla sanzione presupposta in quanto
RGAC 22564 ANNO 2024 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva dedotto la tardività della notifica del verbale in questione per non incorrere nella sanzione, trattandosi di sanzione che comportano la sottrazione di punti per la validità della patente in quanto il proprietario del veicolo deve essere sempre in grado di poter identificare chi si trovi alla guida del veicolo di sua proprietà.
Il giudice di pace con la sentenza 14565/2023 ha respinto la opposizione ritenendo che si trattava di un autonomo comportamento posto in essere in violazione della norma in quanto l'obbligo di comunicazione era sempre valido anche nel caso al volante del veicolo vi fosse lo stesso proprietario avendo lo stesso l'obbligo di collaborare indipendentemente dall'esito della impugnazione proposta quale coobbligato in solido.
Avverso la sentenza 19931/20234 ha proposto appello la società Parte_1
deducendo che aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere irrilevante la presentazione del ricorso avverso il verbale presupposto in quanto come indicato da recenti pronunzia della corte di cassazione in merito nel caso di impugnazione del verbale presupposto non sussisteva l'obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente del veicolo, obbligo che insorgeva solo al momento della definitività della impugnazione proposta ritenendo che la Amministrazione in tal caso sia obbligata ad inviare un ulteriore invito al contravventore di comunicare le generalità del conducente.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che l'articolo Parte_2
196 del codice della Strada individuava nel proprietario del veicolo un coobbligato in solido in relazione alla sanzione amministrativa nel caso che non ometta, senza giustificato e documentato motivo di fornire le informazioni richieste.
Nel caso di specie, trattandosi di un illecito autonomo rispetto alla commissione della infrazione da parte del proprietario del veicolo, illecito punito con una autonoma sanzione in quanto diretto ad evitaste la applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida del contravventore., ricordando l'orientamento della corte di cassazione che ha più volte
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indicato che la sanzione non era collegata all'esito dell'eventuale ricorso proposto alla sanzione presupposta in quanto era diretta a sanzionare una autonoma violazione conseguente alla violazione dell'obbligo di collaborazione posto a carico del proprietario del veicolo, trovando il suo limite solo nel caso che non fosse provata la notifica del verbale di accertamento presupposto e la contestazione proposta vertesse su tale aspetto.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa dopo la discussione ex articolo 437 cpc avvenuta all'udienza del 15 gennaio 2025, ove sono state precisate le conclusioni come in atti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che il codice della strada prevede che vi sia l'obbligo del proprietario o del responsabile della circolazione del veicolo di comunicare l'eventuale nominativo della persona alla guida del veicolo o le ragioni per le quali non fosse stato possibile ottemperare a tale obbligo – ragioni che non possono consistere nella omissione dell'obbligo di custodia del veicolo da parte del responsabile - al fine di consentire alla pubblica amministrazione di valutarne la validità, essendo diretta la procedura a consentire il corretto controllo delle modalità di guida da parte dei conducenti e consentire di inibire la guida ai soggetti che incorrano in una pluralità di infrazioni al codice della strada punite con la perdita di punti della patente, anche al fine di rendere più sicura la circolazione essendo prevista la sottrazione dei punti solo in relazione alle condotte di guida che maggiormente incidano sulla sicurezza del traffico.
Nel caso di specie dalla comunicazione trasmessa dall'odierno appellante risulta che lo stesso si era limitato a dedurre di aver proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale presupposto, non contestando di aver ricevuto il verbale presupposto ove era contenuta la richiesta.
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Di conseguenza la società proprietaria del veicolo non ha assolto al suo obbligo di collaborazione indicando il conducente del veicolo adducendo quale giustificazione il fatto di aver scelto di proporre ricorso al Prefetto avverso detto verbale – senza peraltro che sia stato allegato il ricorso stesso al fine di valutare se sussistevano motivi specifici che giustificassero la mancata indicazione del nominativo del conducente per la applicazione della sanzione quale obbligato principale con decurtazione dei punti della patente, vendo tale soggetto la facoltà di impugnare il verbale notificatogli.
Al riguardo la stessa norma prevede la esistenza di un limite al dovere di collaborazione del privato con la pubblica amministrazione ed è indicata nella presenza di un giustificato motivo che impedisca al responsabile per la circolazione del veicolo di indicare il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo stesso al momento della infrazione.
Tale questione è giunta alla attenzione della corte di cassazione al fine di individuare in che cosa si dovesse sostanziare il giustificato motivo che il coobbligato in solido è tenuto a documentare per evitare la seconda sanzione prevista per la mancata collaborazione con la pubblica amministrazione nella individuazione dell'autore della infrazione al quale applicare la decurtazione dei punti della patente.
Sotto questo aspetto la cassazione ha ritenuto che in tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2,
penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito. (Cass. Sez. II, 18 aprile 2018, n. 9555)
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Tale affermazione discende dall'orientamento, sempre formulato dalla corte di cassazione,
secondo cui In tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, della circolazione dello stesso, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un'infrazione amministrativa, rispondendo, per l'inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento. (Cass. Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 29593)
In questa ottica la cassazione ha ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2,
codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del
2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la
S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione). (Cass. Sez. II, 29
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novembre 2019, n. 30939)
Di conseguenza, secondo la cassazione, il privato si libera dalla obbligazione solo in presenza di situazioni che escludano la sua custodia sul bene prima della commissione dell'illecito, o la insorgenza di situazioni imprevedibili e incoercibili atte ad impedire che potesse essere a conoscenza di chi fosse l'utilizzatore al momento della commissione della infrazione pur avendo dimostrato di aver apprestato le misure esigibili, secondo la ordinaria diligenza, ad assolvere il suo obbligo di custodia.
Il giudicante è a conoscenza della formazione di un contrastante orientamento espresso dalla corte di cassazione che con la sentenza della sezione II, 3 agosto 2022, n. 24012,
pur prendendo atto della presenza di un orientamento giurisprudenziale maggioritario contrario, ha ritenuto di dover decidere in difformità, senza procedere ad investire della questione le sezioni unite civili deputate proprio al componimento di eventuali contrasti giurisprudenziali, nel quale è stato ritenuto che sia prevalente, nel caso di proposizione di impugnazione avverso il verbale presupposto, l'interesse al rispetto della privacy del soggetto che avrebbe commesso la infrazione ed ha ritenuto che il termine per la notifica dell'avviso decorresse dalla definizione della impugnazione prevendo un secondo avviso,
non previsto dalla normativa in materia, dal quale far decorrere un nuovo termine per la richiesta dei dati del conducente.
In tale modo, tuttavia, si opera una lesione del diritto di difesa del conducente del veicolo il quale si troverebbe notificato un verbale, sulla base della comunicazione dei dati da parte del proprietario, con applicazione della decurtazione dei punti della patente, in relazione al quale non potrebbe esercitare le sue facoltà di difesa essendo già passata in giudicato la decisioen sulla validità del verbale stesso e non potendo l'ordinamento consentire una nuova impugnazioen in contrasto con il giudicato già formatosi.
Inoltre detto giudicato impedirebnbe dio fatrto anche una difesa da parte del conducte in
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relazione alla decurtazione dei punti della patente, propria per la presenza del giudicato sulla infrazione, residuando la sola possibilità di contestare il fatto di essere stato alla guida del veicolo deducendo la erroneità della comunicazione operata, a distanza di anni, dal proprietario del veicolo.
Ritiene il giudicante che la interpretazione proposta, ai fini di tutelare la privacy del conducente, da un lato osti al pubblico interesse che soggetti la cui guida abbia determinato pericolo per la collettività, siano destinatari di tempestivi provvedimenti quali la inibizione alla ulteriore guida o alla frequenza di corsi nei quali vengano ricordate le corrette modalità di guida, al fine di contribuire a prevenire possibili incidenti, e dall'altro determini una lesione del diritto di difesa dell'asserito conducente, che non sarebbe stato posto in concreto nella condizioni di difendersi in relazione alla contestazione della sanzione ed alla decurtazione dei punti, essendo già passata in giudicato il provvedimento che abbia eventualmente confermato la sanzione stessa, ponendolo nella condizione di poter eventualmente provare, a distanza di anni, la circostanza che la dichiarazione del proprietario era errata e non era lui alla guida del veicolo in quella occasione.
Non ritiene, pertanto, in giudicante di potersi adeguare alle ultime decisione adottate da un collegio di una sezione della corte di cassazione, all'interno della quale esiste anche un diverso orientamento prevalente, ritenendo che detta interpretazione confligga con la interpretazione e le finalità della normativa in questione.
Ritiene il giudicante che la decisione del giudice di pace oggetto di appello sia corretta dal momento che la proposizione del ricorso non giustifica la omessa comunciazioen delle generalità dell'utilizzatore.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e, per l'effetto confermata la sentenza del giudice di pace n. 14565/2023 previa integrazione della motivazione.
Ritiene il giudicante che , in considerazioen della esistenza di un contrasto
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giurisprudenziale all'interno della corte di cassazione sul punto non ancora composta nei modi previsti, debbano essere compensate le spese del presente giudizio.
Ritiene, tuttavia, il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
PQM
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di pace di n. 14565/2023 previa integrazione Pt_2
della motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente decisione ai sensi dell'articolo 429 e 437
cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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