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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei giudici:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente est.
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile De Santis - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale degli affari civili con- tenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1508, avente per oggetto modifica delle condizioni di divorzio,
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Mesoraca, via C.F._1
Roma, n. 10, presso lo studio dell'avv. Rosina Lombardo (cod. fisc.
, pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e di- Email_1 fende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
1 E
nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Petilia Polica- C.F._3
stro (KR), alla Via Adua, n. 18, presso lo studio dell'avv. Nerina Ie- rardi (cod. fisc. , pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e di- Email_2
fende per mandato in atti;
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio , depositato il 07.11.2024, , premesso: Parte_1
- Di aver contratto matrimonio con in regime Controparte_1 di separazione dei beni in data 2.5.2015, dalla cui unione na- sceva il 6.4.2016; Per_1
- che, dopo un periodo di stabile convivenza, i predetti giun- gevano alla determinazione di separarsi ed in data 2.7.2019 firmavano un accordo di separazione personale al fine di di- sciplinare i rapporti economici tra i coniugi ed il diritto di visita per il minore;
- che nel successivo accordo di divorzio le parti disponevano che il figlio minore venisse affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con diritto del padre di incontrarlo e di tenerlo pres- so di sé ogniqualvolta lo volesse e che trascorresse con il pa- dre almeno due giorni a settimana e /o mezze giornate fino a quando avrebbe svolto la propria attività lavorativa nella provincia di Crotone, due fine settimana alternati ogni mese ed un contatto telefonico almeno una volta al giorno, e che,
2 relativamente al periodo estivo, i coniugi avrebbero concor- dato i rispettivi periodi di permanenza con il figlio per un periodo di 15 giorni entro l'anno e, in alternativa, avrebbero dovuto contribuire nella misura del 50% ai costi sostenuti, il tutto sempre compatibilmente con ferie e/o impegni di cia- scuno, salvo diverse ulteriori modalità eventualmente pattui- te congiuntamente dai medesimi;
- che all'epoca della stipula dell'accordo, il sig. lavorava Pt_1 presso la Praia Art resort Praialonga con il ruolo di Pt_2
, quarto livello, percependo uno stipendio di euro
[...]
1.800,00;
- che dal mese di novembre 2020 egli si era trasferito a Milano ed aveva iniziato a lavorare con il ruolo di assistente tecnico di laboratorio informatica ar02 (Precario), presso l'istituto
I.S. Eugenio Montale via Massimo Gorki 100, 20092 Cinisello
Balsamo (MI), percependo uno stipendio pari ad euro
1.222,08 relativo al mese di settembre 2024 ed euro 1 .411,74 per il mese di ottobre;
- che, inoltre, da un pario di anni, egli soffriva di vari proble- mi di salute, in particolare, dermatologici, problemi al colon, al sistema endocrino ed a livello ortopedico, motivo per cui stava sostenendo ingenti spese per poter sottoporsi a visite specialistiche e per poter intraprendere le terapie farmacolo- giche necessarie a fronteggiare le varie patologie;
- che in data 20 settembre 2024 il suddetto stipulava un con- tratto di locazione regolarmente registrato con decorrenza dal 01/10/2024 presso l'unità immobiliare sito in Via Stelvio,
9- 20026 Novate Milanese (MI), della durata biennale, con ca- none mensile pari ad euro 500,00;
- che la permanenza per ragioni lavorative a Milano, conside-
3 rati gli ingenti costi di vita attuale sugli alimenti, trasporti, gas, corrente elettrica, ecc., comportava la richiesta di contri- buto economico ai propri genitori, i quali per i mesi di set- tembre ed ottobre provvedevano , in sua sostituzione, al ver- samento dell' assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio minore Per_1
- che, proprio in considerazione delle mutate condizioni eco- nomiche e patrimoniali del sig. , nonché delle precarie Pt_1 condizioni di salute, peraltro aggravatesi, veniva richiesto, durante l'incontro svoltosi in data 19 giugno 2024 tra i due ex coniugi, presso lo studio legale dell'Avv. Rosina Lombardo, alla presenza dei legali, Avv. Nerina Ierardi e Avv. Francesco
Garofalo, la modifica dell'assegno di mantenimento in favore del figlio da euro 300,00 ad euro 200,00 mensili e ri- Per_1
chiesto altresì l'assegno familiare al 50%, richiesta che non trovava accoglimento;
- che, comunque, da quanto sopra esposto, si evinceva che par- te ricorrente, sig. , non era più in grado di Parte_1 pagare l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore di euro 300,00; Per_1
tutto ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di voler così provvedere: modificare le condizioni di accordo di negoziazione assistita di Divorzio, ponendo a carico della sig.ra CP_1
un assegno mensile pari ad euro 200,00 e l'Assegno fami-
[...] liare al 50% ed inoltre concordare congiuntamente ogni decisio- ne inerente al minore come stabilito da accordo di Persona_2 negoziazione assistita di Divorzio.
II. Con decreto del 27.11.2024 era disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 18.02.2025, ponendo a carico del ri- corrente l'onere della notificazione del ricorso e del decreto alla
4 resistente.
III. Si costituiva la resistente deducendo: Controparte_1
- che nell'accordo di divorzio, pronunciato su domanda con- giunta dei coniugi, era stato previsto un contributo del Fuoco al mantenimento del figlio minore e affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con diritto di visita del padre , di complessivi euro 300, 00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, ed erano state concordate le modalità di ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie e che era stata stabilita la collocazione prevalente del minore presso la di lui madre, il diritto di visita del padre per due weekend al mese previo accordo ad avviso alla stessa, oltre al periodi di 15 giorni per le ferie estive e le festività come pre- viste da calendario;
- Che a fondamento della richiesta di revisione della misura del contributo al mantenimento del figlio e della ri- Per_1 chiesta nella misura del 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS, il ricorrente deduceva il peggioramento della pro- pria condizione economica (contrazione dei redditi e maggio- ri spese), ma le sue deduzioni erano infondate mentre erano aumentate le esigenze del figlio minore , del quale il padre non si occupava.
Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto del ricorso;
sempre in via principale di voler disporre che il Fuoco ver- sasse un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad euro 350,00 (rivalutato) oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, educative, sportive e ricreative , di cui il minore necessitava, a titolo di concorso per il mantenimento, da concordarsi preventivamente e previa esibizione delle ri- cevute e/o fatture;
5 di voler disporre, altresì, che l'assegno unico erogato dall'INPS per il minore fosse integralmente corrisposto alla medesima sig.ra ; CP_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal- la predetta, di ritenere e dichiarare il sig. tenuto al pa- Pt_1 gamento dell'importo di euro 850,00, dovuti a titolo di riva- lutazione istat sin dalla data della separazione (02.07.2019) a quella attuale, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
infine, la conferma dei provvedimenti adottati nell'accordo di divorzio per il diritto di visita.
IV. All'udienza di prima comparizione delle parti del 18.02.2025 venivano sentiti rispettivamente parte ricorrente, CP_2
e parte resistente, d il G.I., preso atto della
[...] Controparte_3
pendenza di trattative di bonario componimento della lite, rinviava il presente procedimento all'udienza del 18.03.2025 per eventuale composizione bonaria della controversia o, in alternativa, per di- scussione e decisione.
Pertanto, nel corso della successiva udienza del 18.03.2025, il G.I., dopo ampia discussione, tratteneva la causa in decisione , riservan- do di riferire al Collegio.
V. In data 09.12.2024, il P.M. interveniva con il “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VI. In via preliminare si osserva che la possibilità di ottenere, ex art. 710 c.p.c., la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e/o la prole adottati con la sentenza di divorzio è subordi- nata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimen- ti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 9
6 della L. n. 898/1970 che, in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natu- ra non di revisio prioris instantiae e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divor- zio, bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (anche economici) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modifica- zione concretamente incida sulle loro condizioni anche patrimonia- li, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, im- pongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo muta- mento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (C. App.
Roma, Sez. persone e famiglia, n. 600/2003 ).
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito sul punto che il giudice, per valutare se la domanda di modifica può essere accol- ta, deve considerare il momento in cui le condizioni economiche sono peggiorate rispetto al tempo del divorzio: se il mutamento è avvenuto successivamente alla pronuncia di divorzio, la domanda verrà accolta senz'altro ed il Giudice potrà stabilire una riduzione dell'importo del mantenimento o addirittura, nei casi più eclatanti, anche una sua revoca. (Cass. Civ., Ordinaza n. 5055 del
24/02/2021).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di
7 giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussi- stenza dei presupposti per la modifica delle precedenti statuizioni deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (Cass., n. 13863/2002).
Ne deriva che, la ratio dell'ammissibilità/inammissibilità del ri- corso dovrà individuarsi sostanzialmente nella sussisten- za/mancanza di circostanze sopravvenute tali da incidere signifi- cativamente sull'assetto economico dei coniugi definito al momen- to del divorzio. (Cass. Civ., Sez. I., Ordinanza n. 3554/2025; in tal senso anche Cass. Civ., n. 354/2023, Cass. Civ., n. 7666/2022 e
Cass. Civ., n. 14160/2022).
Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'ar t. 13 della l. n. 74 del
1987),come ritenuto anche dalla giurisprudenza più recente, le sen- tenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", ri- manendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuri- diche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedot- to ed il deducibile (Cass., 3.2.2017, n. 2953).
VII. Ciò premesso in punto di diritto, può procedersi alla deliba- zione della domanda proposta dal ricorrente.
Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni dell'accordo di negoziazione assistita di divorzio con conseguenziale obbligo a suo carico di versare un assegno mensile per il figlio di importo pari ad euro 200,00 e che le parti percepiscano l'assegno familiare al 50%.
Tuttavia, va rilevato al riguardo che parte ricorrente, nel corso dell'udienza di discussione e decisione del 18.03.2025, si è dichia- rato disponibile a corrispondere la somma di 250,00 euro mensili in
8 favore del figlio ed a lasciare l'intero assegno unico alla contropar- te.
Orbene, sulla scorta delle circostanze di fatt o, rilevato che il red- dito di parte ricorrente abbia subito delle modifiche “in peius” tali da poter comunque consentire allo stesso di provvedere, sebbene con assegno di importo lievemente ridotto ad euro 250,00, al man- tenimento del figlio in ragione del fatto che non vi è stata la perdi- ta involontaria del lavoro del predetto, da ritenersi il presupposto principale per poter avanzare richiesta di modifica dell'assegno, bensì si è verificata una situazione di incremento delle spese gene- rali a suo carico, sia quelle necessarie per vivere, considerato il trasferimento a Milano, sia le sopravvenute spese mediche;
deve dunque rilevarsi che sussistono elementi per modificare, allo stato, le condizioni di divorzio, ponendo a carico di parte ricorrente, sig.
, un assegno di € 250,00 mensili da versare alla Parte_1
madre, sig.ra a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1 minore collocato presso la madre;
si può prevedere inoltre Per_1
che l'intero assegno unico sia percepito dalla . CP_1
Pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente deve ritenersi allo stato fondata e deve essere parzialmente accolta.
VIII. La domanda riconvenzionale formulata dalla di CP_1 aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio dev'essere con- seguentemente rigettata;
dev'essere dichiarata inammissibile, inol- tre, la domanda di pagamento degli arretrati dell'assegno di man- tenimento, in quanto esulante dalle questioni oggetto del presente giudizio.
IX. Le spese del procedimento possono essere compen sate tra le parti, considerata la peculiarità del caso di specie ed in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
9 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, con ricorso depositato il 07.11.2024, nei con- C.F._1
fronti di nata a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc. , così provvede: C.F._3
1. A parziale modifica delle condizioni di divorzio dispone che il padre versi direttamente alla madre, a titolo di con- tributo per il mantenimento del minore la somma Per_1 di € 250,00 mensili, oltre aggiornamento Istat annuale , con decorrenza dalla data della presente decisione;
2. Dispone che l'Assegno unico erogato dall'INPS per il mi- nore sia integralmente corrisposto alla madre, sig.ra
[...]
, con decorrenza dalla data del la presente Parte_3 decisione;
3. Rigetta tutte le altre domande;
4. Compensa le spese del procedimento;
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civi- le del Tribunale, il giorno 24.7.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
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