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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 18-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2600-24 RGAC, vertente
TRA
(avv.ti Pierluigi Nazzaro e Giorgia Villani) Parte_1
parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt (avv. Rosario Novaco)
parte appellata
1 E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pt (avv. Paola Tortato)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare all'
[...]
le spese del presente grado, che Controparte_2 si liquidano in euro 1.350, oltre oneri riflessi;
condanna la parte appellante a rimborsare all' Controparte_3
le spese del presente grado, che si liquidano in euro
[...]
1.350, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 19-9-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 26-3-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memorie di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 13.10.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 26.9.2023 la notifica da parte dell' di un preavviso di CP_4 fermo, relativo all'avviso di addebito n. 397 2021 0016057625 000, per crediti contributivi previdenziali afferenti alla Gestione
Separata dell'anno 2014. CP_2
Deduceva: 1) la nullità del preavviso di fermo in mancanza di notifica dell'avviso di addebito;
2) la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito, in mancanza di notifica dell'avviso stesso e di successivi atti interruttivi;
3) che, anche ove fosse stata provata la notifica dell'avviso di addebito, l'ente previdenziale, per poter procedere all'iscrizione del fermo amministrativo tramite il concessionario, avrebbe dovuto formare un altro titolo esecutivo e che così facendo avrebbe operato un'illegittima duplicazione di titoli esecutivi.
Concludeva chiedendo di accertare la nullità del preavviso di fermo e dell'avviso di addebito e di dichiarare non dovute le somme portate e insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituivano in giudizio l' e l' , eccependo il difetto CP_2 CP_4 di legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
3 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in euro 2.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il contribuente.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha rigettato l' eccezione di prescrizione ritenendo che, stante l'intervenuta sospensione ex lege dei relativi termini, introdotta dalla normativa emergenziale, pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al
30.6.2020 ad opera del DL.18-20 convertito in L. 27/2020, il termine di prescrizione del credito sia maturato il 12.11.2020 (6.7.2020 +
129 giorni) e che, prima dello spirare del termine di prescrizione,
l' abbia ritualmente notificato l'avviso bonario datato CP_2
10.9.2020 relativo proprio al credito contributivo oggetto del contendere, laddove: a) ai sensi del combinato disposto degli artt.68 del DL n.18-20 e dell' art.12 D.Lvo n.159-15, non trovava applicazione la suddetta sospensione del termine di prescrizione, non avendo avuto luogo la corrispondente sospensione del termine di versamento, che non ricadeva nel periodo temporale considerato dal
Legislatore emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021); b) l'avviso bonario non poteva essere ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione per non essere lo stesso mai stato notificato al destinatario, atteso che il fronte dell'avviso di ricevimento non appariva riconducibile al retro e che, in ogni caso, recava una sottoscrizione non leggibile, a sua volta disconosciuta in quanto apocrifa e non apposta dal destinatario/ricorrente, sicchè non operava la presunzione di conoscenza invocata dal Giudice di prime cure, essendo stato l'atto consegnato a un soggetto del tutto estraneo al destinatario;
-2 ha statuito che la procedura di riscossione si era svolta correttamente, senza duplicazione di titoli, laddove: l'ente previdenziale, per poter procedere a mezzo di alla riscossione CP_4 mediante ruolo, unica che consente l'iscrizione del fermo
4 amministrativo, avrebbe dovuto ulteriormente provvedere alla successiva formazione di un altro titolo esecutivo afferente i medesimi pretesi diritti;
ove, al contrario, venisse provata l'esistenza di tale titolo, si verificherebbe un' illegittima duplicazione di titoli esecutivi.
-5 Si è costituito l' , che ha reiterato l' eccezione di CP_2 inammissibilità dell' opposizione per tardività in relazione alla prescrizione asseritamente maturata nel periodo anteriore alla conoscenza dell' avviso di addebito ed ha resistito al gravame nel merito.
Si è costituita l' , che ha eccepito Controparte_1
l' inammissibilità dell' appello per genericità dei motivi e la propria carenza di legittimazione, resistendo per il resto nel merito.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice,
5 per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
4.1 L' eccezione di inammissibilità parziale dell' opposizione reiterata dall' nel gravame è fondata. CP_2
Con l' opposizione al ruolo è consentito contestare il solo “merito” della pretesa contributiva, come espressamente disposto dall' art.24
D.Lvo n.46-99 (v. Cass.9912-01, Cass.21863-04).
Ai sensi dell' art.24 comma 5° del D.Lvo. n.46 del 1999 l'opposizione avverso il ruolo deve essere proposta dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Questo termine deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore
(Cass.8931-11).
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle Controparte_3 società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consiste nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo. Esso rappresenta un atto autonomamente impugnabile, anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, ed è atto funzionale a portare a conoscenza
6 dell' obbligato una determinata pretesa dell' Amministrazione. Sia il preavviso di fermo che lo stesso fermo amministrativo non costituiscono, pertanto, atti di espropriazione forzata.
In particolare, l' art. 86 DPR n.602-73 (Fermo di beni mobili registrati) statuisce, ai fini che qui interessano, che: decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza;
la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all' attivita' di impresa o della professione.
Tale disciplina va estesa alla riscossione dei crediti contributivi a norma dell' art.18 D.Lvo n.46-99.
L' opposizione al preavviso di fermo, che costituisce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito (Cass.28509-22), può essere proposta, al fine di contestare il merito della pretesa contributiva, ove la notifica detto preavviso non sia stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito. Si verifica, infatti, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge e quindi una invalidità derivata del preavviso stesso.
Riportando questo tutti gli elementi essenziali della cartella o dell' avviso di addebito, esso costituisce, in questo caso, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di avere legale conoscenza della cartella o dell' avviso e quindi di esercitare validamente il suo diritto di difesa (arg. da Cass.7156-23, Cass.24506-16).
7 Quando è contestato il merito della pretesa contributiva, pertanto, si configura un' opposizione ai sensi dell' art.24 citato, da proporre, nel termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso (v.
Cass.11338-10, Cass.27019-08).
Ove la notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito sia stata invece ritualmente effettuata non possono, dunque, essere proposte, oltre il suddetto termine, decorrente tuttavia da tale notifica, le censure sul merito che avrebbero potuto essere tempestivamente formulate.
Il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento o l' avviso di addebito non notificato o invalidamente notificato, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un preavviso di fermo, ma si tratta in questo caso di tutela giustificata dall' esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione, avverso l' atto impositivo, non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza od invalidità della notifica (sent.2038-21).
L' omessa od invalida notifica dell' atto impositivo consente, dunque, di agire in “funzione recuperatoria” dei termini, altrimenti scaduti, per proporre la prescritta opposizione, venendo a restituire all' opponente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se l' originaria notifica fosse stata validamente effettuata, ma non comporta, di per sé, alcun tipo di invalidità della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito oggetto di notifica né, di riflesso, del relativo preavviso di fermo (arg. anche da Cass.3318-21, Cass.12412-16).
L' opposizione fondata sulla prescrizione della pretesa contributiva maturata prima della notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito integra una contestazione sul merito della pretesa creditoria ai sensi dell' art.24 citato, in quanto tale da proporre nel termine perentorio di 40 giorni da tale notifica. Solo l'
8 opposizione fondata sulla prescrizione o su fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica suddetta integra l'azione generale prevista dall'art.615 cpc, la cui proposizione non
è soggetta a termine di decadenza, non essendo preclusa dalla definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi per effetto della mancata opposizione a norma dell' art.24 (Cass.10584-20, Cass.5446-19, Cass.2428-19, Cass.16024-16).
Nella specie, il primo giudice ha accertato l' infondatezza della doglianza con cui il contribuente aveva censurato il preavviso di fermo, sostenendone l' illegittimità per mancata notifica dell' avviso di addebito presupposto. Tale accertamento non è stato oggetto di specifico motivo di appello, sicchè esso è da ritenere coperto da giudicato.
Consegue che la notifica dell' avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo è da individuare alla data indicata in tale ultimo atto, e cioè al 4-2-2022 (v. anche avviso di addebito n. 397 2021
00160576 25 000, inviato con raccomandata 68486103722-5 ed avviso di compiuta giacenza in data 4-2-2022 che riporta il medesimo numero di raccomandata, entrambi prodotti dall' in primo grado CP_2 rispettivamente sub.3 e 4).
L' opposizione è stata instaurata il 13-10-2023, e dunque ben oltre il termine di legge di 40 giorni.
Il motivo di appello inerente alla prescrizione non va pertanto accolto.
-4.2 La stessa parte appellante assume che l' iscrizione a ruolo consente di procedere al preavviso di fermo amministrativo. Ed infatti, gli artt.49, 50 e 86 DPR n.602-73 prevedono, ai fini che qui interessano, che: il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento;
decorso tale termine, il concessionario può, altresì, procedere al
9 fermo, mediante la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri del relativo preavviso.
L' iscrizione a ruolo avviene per le somme da pagare. Il ruolo viene formato dall'ente creditore e trasmesso all' Controparte_3
, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di
[...] pagamento ai fini della riscossione di dette somme.
In sintesi, l' iscrizione al ruolo è il presupposto per l' emissione della cartella di pagamento, la cui notifica è, a sua volta, il presupposto per avviare la procedura destinata all' emissione del fermo.
L' art.30 del DL n.78-10, come convertito, prevede, ai fini che qui interessano, che: a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è CP_2 effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;
ai fini dell'espropriazione forzata,
l'esibizione dell'estratto dell'avviso, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza;
i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' CP_2 al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
Dunque, la notifica dell' avviso di addebito equivale alla notifica della cartella di pagamento e quindi integra, come la notifica della cartella di pagamento, il legittimo presupposto per avviare la procedura di emissione del fermo, senza necessità per l' ente impositore di procurarsi un ulteriore titolo. Ne deriva l'assenza di qualsiasi duplicazione di titoli, non richiesta dalla legge.
10 Il motivo non va, pertanto, accolto.
-8 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
-9 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad euro 5.200), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
11
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 18-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2600-24 RGAC, vertente
TRA
(avv.ti Pierluigi Nazzaro e Giorgia Villani) Parte_1
parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt (avv. Rosario Novaco)
parte appellata
1 E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pt (avv. Paola Tortato)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare all'
[...]
le spese del presente grado, che Controparte_2 si liquidano in euro 1.350, oltre oneri riflessi;
condanna la parte appellante a rimborsare all' Controparte_3
le spese del presente grado, che si liquidano in euro
[...]
1.350, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 19-9-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 26-3-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memorie di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 13.10.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 26.9.2023 la notifica da parte dell' di un preavviso di CP_4 fermo, relativo all'avviso di addebito n. 397 2021 0016057625 000, per crediti contributivi previdenziali afferenti alla Gestione
Separata dell'anno 2014. CP_2
Deduceva: 1) la nullità del preavviso di fermo in mancanza di notifica dell'avviso di addebito;
2) la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito, in mancanza di notifica dell'avviso stesso e di successivi atti interruttivi;
3) che, anche ove fosse stata provata la notifica dell'avviso di addebito, l'ente previdenziale, per poter procedere all'iscrizione del fermo amministrativo tramite il concessionario, avrebbe dovuto formare un altro titolo esecutivo e che così facendo avrebbe operato un'illegittima duplicazione di titoli esecutivi.
Concludeva chiedendo di accertare la nullità del preavviso di fermo e dell'avviso di addebito e di dichiarare non dovute le somme portate e insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituivano in giudizio l' e l' , eccependo il difetto CP_2 CP_4 di legittimazione passiva, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
3 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in euro 2.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il contribuente.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha rigettato l' eccezione di prescrizione ritenendo che, stante l'intervenuta sospensione ex lege dei relativi termini, introdotta dalla normativa emergenziale, pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al
30.6.2020 ad opera del DL.18-20 convertito in L. 27/2020, il termine di prescrizione del credito sia maturato il 12.11.2020 (6.7.2020 +
129 giorni) e che, prima dello spirare del termine di prescrizione,
l' abbia ritualmente notificato l'avviso bonario datato CP_2
10.9.2020 relativo proprio al credito contributivo oggetto del contendere, laddove: a) ai sensi del combinato disposto degli artt.68 del DL n.18-20 e dell' art.12 D.Lvo n.159-15, non trovava applicazione la suddetta sospensione del termine di prescrizione, non avendo avuto luogo la corrispondente sospensione del termine di versamento, che non ricadeva nel periodo temporale considerato dal
Legislatore emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021); b) l'avviso bonario non poteva essere ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione per non essere lo stesso mai stato notificato al destinatario, atteso che il fronte dell'avviso di ricevimento non appariva riconducibile al retro e che, in ogni caso, recava una sottoscrizione non leggibile, a sua volta disconosciuta in quanto apocrifa e non apposta dal destinatario/ricorrente, sicchè non operava la presunzione di conoscenza invocata dal Giudice di prime cure, essendo stato l'atto consegnato a un soggetto del tutto estraneo al destinatario;
-2 ha statuito che la procedura di riscossione si era svolta correttamente, senza duplicazione di titoli, laddove: l'ente previdenziale, per poter procedere a mezzo di alla riscossione CP_4 mediante ruolo, unica che consente l'iscrizione del fermo
4 amministrativo, avrebbe dovuto ulteriormente provvedere alla successiva formazione di un altro titolo esecutivo afferente i medesimi pretesi diritti;
ove, al contrario, venisse provata l'esistenza di tale titolo, si verificherebbe un' illegittima duplicazione di titoli esecutivi.
-5 Si è costituito l' , che ha reiterato l' eccezione di CP_2 inammissibilità dell' opposizione per tardività in relazione alla prescrizione asseritamente maturata nel periodo anteriore alla conoscenza dell' avviso di addebito ed ha resistito al gravame nel merito.
Si è costituita l' , che ha eccepito Controparte_1
l' inammissibilità dell' appello per genericità dei motivi e la propria carenza di legittimazione, resistendo per il resto nel merito.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice,
5 per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
4.1 L' eccezione di inammissibilità parziale dell' opposizione reiterata dall' nel gravame è fondata. CP_2
Con l' opposizione al ruolo è consentito contestare il solo “merito” della pretesa contributiva, come espressamente disposto dall' art.24
D.Lvo n.46-99 (v. Cass.9912-01, Cass.21863-04).
Ai sensi dell' art.24 comma 5° del D.Lvo. n.46 del 1999 l'opposizione avverso il ruolo deve essere proposta dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Questo termine deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore
(Cass.8931-11).
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle Controparte_3 società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consiste nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo. Esso rappresenta un atto autonomamente impugnabile, anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, ed è atto funzionale a portare a conoscenza
6 dell' obbligato una determinata pretesa dell' Amministrazione. Sia il preavviso di fermo che lo stesso fermo amministrativo non costituiscono, pertanto, atti di espropriazione forzata.
In particolare, l' art. 86 DPR n.602-73 (Fermo di beni mobili registrati) statuisce, ai fini che qui interessano, che: decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza;
la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all' attivita' di impresa o della professione.
Tale disciplina va estesa alla riscossione dei crediti contributivi a norma dell' art.18 D.Lvo n.46-99.
L' opposizione al preavviso di fermo, che costituisce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito (Cass.28509-22), può essere proposta, al fine di contestare il merito della pretesa contributiva, ove la notifica detto preavviso non sia stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito. Si verifica, infatti, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge e quindi una invalidità derivata del preavviso stesso.
Riportando questo tutti gli elementi essenziali della cartella o dell' avviso di addebito, esso costituisce, in questo caso, il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di avere legale conoscenza della cartella o dell' avviso e quindi di esercitare validamente il suo diritto di difesa (arg. da Cass.7156-23, Cass.24506-16).
7 Quando è contestato il merito della pretesa contributiva, pertanto, si configura un' opposizione ai sensi dell' art.24 citato, da proporre, nel termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso (v.
Cass.11338-10, Cass.27019-08).
Ove la notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito sia stata invece ritualmente effettuata non possono, dunque, essere proposte, oltre il suddetto termine, decorrente tuttavia da tale notifica, le censure sul merito che avrebbero potuto essere tempestivamente formulate.
Il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento o l' avviso di addebito non notificato o invalidamente notificato, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un preavviso di fermo, ma si tratta in questo caso di tutela giustificata dall' esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione, avverso l' atto impositivo, non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza od invalidità della notifica (sent.2038-21).
L' omessa od invalida notifica dell' atto impositivo consente, dunque, di agire in “funzione recuperatoria” dei termini, altrimenti scaduti, per proporre la prescritta opposizione, venendo a restituire all' opponente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se l' originaria notifica fosse stata validamente effettuata, ma non comporta, di per sé, alcun tipo di invalidità della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito oggetto di notifica né, di riflesso, del relativo preavviso di fermo (arg. anche da Cass.3318-21, Cass.12412-16).
L' opposizione fondata sulla prescrizione della pretesa contributiva maturata prima della notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di addebito integra una contestazione sul merito della pretesa creditoria ai sensi dell' art.24 citato, in quanto tale da proporre nel termine perentorio di 40 giorni da tale notifica. Solo l'
8 opposizione fondata sulla prescrizione o su fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica suddetta integra l'azione generale prevista dall'art.615 cpc, la cui proposizione non
è soggetta a termine di decadenza, non essendo preclusa dalla definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi per effetto della mancata opposizione a norma dell' art.24 (Cass.10584-20, Cass.5446-19, Cass.2428-19, Cass.16024-16).
Nella specie, il primo giudice ha accertato l' infondatezza della doglianza con cui il contribuente aveva censurato il preavviso di fermo, sostenendone l' illegittimità per mancata notifica dell' avviso di addebito presupposto. Tale accertamento non è stato oggetto di specifico motivo di appello, sicchè esso è da ritenere coperto da giudicato.
Consegue che la notifica dell' avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo è da individuare alla data indicata in tale ultimo atto, e cioè al 4-2-2022 (v. anche avviso di addebito n. 397 2021
00160576 25 000, inviato con raccomandata 68486103722-5 ed avviso di compiuta giacenza in data 4-2-2022 che riporta il medesimo numero di raccomandata, entrambi prodotti dall' in primo grado CP_2 rispettivamente sub.3 e 4).
L' opposizione è stata instaurata il 13-10-2023, e dunque ben oltre il termine di legge di 40 giorni.
Il motivo di appello inerente alla prescrizione non va pertanto accolto.
-4.2 La stessa parte appellante assume che l' iscrizione a ruolo consente di procedere al preavviso di fermo amministrativo. Ed infatti, gli artt.49, 50 e 86 DPR n.602-73 prevedono, ai fini che qui interessano, che: il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento;
decorso tale termine, il concessionario può, altresì, procedere al
9 fermo, mediante la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri del relativo preavviso.
L' iscrizione a ruolo avviene per le somme da pagare. Il ruolo viene formato dall'ente creditore e trasmesso all' Controparte_3
, che provvede ad elaborare e notificare la cartella di
[...] pagamento ai fini della riscossione di dette somme.
In sintesi, l' iscrizione al ruolo è il presupposto per l' emissione della cartella di pagamento, la cui notifica è, a sua volta, il presupposto per avviare la procedura destinata all' emissione del fermo.
L' art.30 del DL n.78-10, come convertito, prevede, ai fini che qui interessano, che: a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è CP_2 effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;
ai fini dell'espropriazione forzata,
l'esibizione dell'estratto dell'avviso, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza;
i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' CP_2 al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
Dunque, la notifica dell' avviso di addebito equivale alla notifica della cartella di pagamento e quindi integra, come la notifica della cartella di pagamento, il legittimo presupposto per avviare la procedura di emissione del fermo, senza necessità per l' ente impositore di procurarsi un ulteriore titolo. Ne deriva l'assenza di qualsiasi duplicazione di titoli, non richiesta dalla legge.
10 Il motivo non va, pertanto, accolto.
-8 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
-9 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad euro 5.200), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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