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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 371/2021 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) Dr. Natalino Sapone Presidente
2) Dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) Dr.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 371/2021 R.G.A.C., vertente tra
(CF: ) in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via San Pt_2 C.F._2
Francesco da Paola n. 14 presso e nello studio dell'avv. Francesco Federico, da cui sono rappresentati congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Panuccio Alberto, giusta procura in atti. APPELLANTE
e
(CF: ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._3 disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Tavilla e Silvana Cannizzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Reggio Calabria Via Grottello, 26/A, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: assicurazione contro danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
Con atto di appello del 29.6.2021, impugnava la sentenza n. 645/2021 emessa in Parte_1
primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria in data 10.5.2021, chiedendone la riforma.
In data 28.12.2021 si costituiva . Controparte_1
Dopo taluni differimenti d'ufficio, né all'udienza già fissata per il giorno 13 marzo 2025, né alla successiva udienza del 18 settembre 2025, quest'ultima fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante avessero ricevuto tempestiva e rituale comunicazione dei differimenti delle udienze e delle modalità di trattazione.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
La norma non distingue fra processi iniziati precedentemente o anteriormente la novella dettata dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.
133 (che solo per i processi iniziati dopo il 25.6.2008 consentiva la declaratoria di estinzione d'ufficio dopo la mancata comparizione alla udienza fissata ex art 309 cpc), evidentemente riconducendo l'estinzione alla condotta processuale delle parti, reiteratamente assenti alle udienze fissate in modalità cartolare (come nel caso di specie), senza che abbia rilevanza la data di inizio del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e n.q. contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Visto l'art 127 ter comma IV cod proc civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 21 novembre
2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) Dr. Natalino Sapone Presidente
2) Dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) Dr.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 371/2021 R.G.A.C., vertente tra
(CF: ) in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via San Pt_2 C.F._2
Francesco da Paola n. 14 presso e nello studio dell'avv. Francesco Federico, da cui sono rappresentati congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Panuccio Alberto, giusta procura in atti. APPELLANTE
e
(CF: ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._3 disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Tavilla e Silvana Cannizzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Reggio Calabria Via Grottello, 26/A, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: assicurazione contro danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
Con atto di appello del 29.6.2021, impugnava la sentenza n. 645/2021 emessa in Parte_1
primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria in data 10.5.2021, chiedendone la riforma.
In data 28.12.2021 si costituiva . Controparte_1
Dopo taluni differimenti d'ufficio, né all'udienza già fissata per il giorno 13 marzo 2025, né alla successiva udienza del 18 settembre 2025, quest'ultima fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante avessero ricevuto tempestiva e rituale comunicazione dei differimenti delle udienze e delle modalità di trattazione.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
La norma non distingue fra processi iniziati precedentemente o anteriormente la novella dettata dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.
133 (che solo per i processi iniziati dopo il 25.6.2008 consentiva la declaratoria di estinzione d'ufficio dopo la mancata comparizione alla udienza fissata ex art 309 cpc), evidentemente riconducendo l'estinzione alla condotta processuale delle parti, reiteratamente assenti alle udienze fissate in modalità cartolare (come nel caso di specie), senza che abbia rilevanza la data di inizio del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e n.q. contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Visto l'art 127 ter comma IV cod proc civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 21 novembre
2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone