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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE in persona del giudice Ettore Di Roberto, all'udienza del 18.6.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2005/2024 R.G.A.C. promossa da:
nato alla Spezia il 4.2.1979, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marianelli
RICORRENTE
CONTRO nato alla Spezia il 28.9.1962, cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per parte ricorrente:
“chiede che la S.V. Ill.ma, previo l'espletamento degli incombenti di rito, in accoglimento del presente ricorso e per le causali in esso esposte, voglia, dato atto del fatto che sussistono le condizioni previste dall'art. 3 lettera a) della L. 431/98, dichiarare cessata la locazione relativa all'immobile per cui è causa alla data del 31.12.2025, determinando altresì la data del rilascio ex art. 56 L.392/78 eventualmente concedendo un termine quanto più possibile ridotto, considerate le ragioni sopra esposte e l'abbondante anticipo del preavviso di diniego del rinnovo contrattuale”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
agisce nella presente sede quale proprietario dell'appartamento sito alla Spezia, Via Lunigiana, Pt_1
650 p.1°, int. 4 (catastalmente censito al Fg.19, Part.177, Sub.5).
L'immobile è stato concesso in locazione per uso di abitazione all'odierno convenuto in forza di contratto, regolarmente registrato, con effetti a decorrere dall'1.1.2023 e prima scadenza al
31.12.2025.
Il ricorrente ha quindi dedotto: di aver inviato al conduttore, con lettera raccomandata in data
1.7.2024, la comunicazione di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) L.431/98, avendo intenzione e necessità di adibire il bene a propria abitazione;
a seguito del mancato ritiro di tale missiva da parte del destinatario, di aver reiterato l'invio mediante notifica affidata all'Ufficiale Giudiziario della Spezia, con esito analogo;
di aver già risieduto nell'immobile in oggetto, per poi essere andato a convivere con tale trasferendosi presso la di lei abitazione in La Spezia, Via della Persona_1
Lobbia, 31; che tuttavia nel corso di detta coabitazione si sono verificati dissidi tali da sconsigliarne la prosecuzione;
con la conseguente necessità di riacquisire la disponibilità dell'immobile locato, per trasferirvisi appena possibile.
, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio ed è già stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata ritenuta matura per la decisone senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Tanto premesso, si tratta nel merito di accertare se nella specie la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza sia stata correttamente esercitata dal locatore.
La risposta deve essere positiva.
Non vi è dubbio sul fatto che il motivo della disdetta sia stato espresso in modo chiaro (cfr. Cass. ord.
3938/2023), così da consentire al conduttore di controllare la serietà e realizzabilità dell'intento (e, dopo il rilascio, l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato).
Non vi sono elementi sulla cui base, poi, ritenere, in ipotesi, la pretestuosità della motivazione addotta o la non serietà e/o irrealizzabilità dell'intento manifestato.
In materia, la Suprema Corte, afferma che il proprietario non è tenuto a fornire “la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso” (cfr. Cass. 25808/2009) e osserva, altresì, che
“il meccanismo sanzionatorio predisposto dall'art. 3 della legge n. 431 del 1998 con riferimento al diniego di rinnovo alla prima scadenza è da considerarsi tale, sia per la sua automaticità sia per la sua gravità (avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli che subisce il locatore in caso di inadempimento, come previste dal comma terzo dello stesso art. 3 della citata legge), da lasciar presumere che il locatore, il quale deduca una delle intenzioni ritenute dalla suddetta legge (come contemplate nel primo comma del medesimo articolo 3) meritevoli di considerazione, non invochi maliziosamente e superficialmente la particolare intenzione addotta a sostegno del formulato diniego, a meno che non emergano concreti elementi che inducano il giudice a ritenere l'intenzione dedotta irrealizzabile” (cfr. Cass. 12127/2010); la serietà dell'intenzione del locatore, giustificante il diniego di rinnovazione, dunque, potendo ritenersi presunta per il solo fatto che sia manifestata.
Resta evidentemente fermo il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non adibisca l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi dalla data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità.
In conclusione, la comunicazione dell'1.7.24 in atti deve ritenersi valida, riconoscendosi realizzato il diniego di rinnovo alla prima scadenza del 31.12.2025. Il conduttore va quindi condannato al rilascio dell'immobile.
Si ritiene di non concedere termine dilatorio per l'esecuzione, tenuto conto del tempo, superiore all'anno, intercorrente tra la data della disdetta e quella della futura scadenza.
Le spese di lite possono essere dichiarate non ripetibili, considerata la natura della causa e la mancata opposizione del convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che il contratto di locazione relativo all'appartamento sito in sito alla Spezia, Via Lunigiana,
650 p.1°, int. 4, scadrà al 31.12.2015 e condanna al rilascio entro tale data Controparte_1 dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di;
Parte_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 18.6.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto