Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco
- Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. Michele De Maria
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62/2023 promossa in grado di appello da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e Parte_1 '
difesa dall'Avv. Gianluca Vivona
-APPELLANTE-
Contro
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo
-APPELLATO-
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 566/2022 del 22/12/2022 il Tribunale di Trapani- premessa l'analisi del quadro normativo in materia- ha rigettato la domanda promossa da Parte_1 ritenendo legittimi i provvedimenti di reiezione del "reddito di cittadinanza” dell' CP_1 del
03/05/2021, 29/09/2021 nonché del 31/01/2022 per "...Mancanza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), 2), del decreto legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, ovvero 'essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo...".
Più nel dettaglio, il G.L. ha osservato che correttamente l'CP_1 aveva negato la sussistenza del requisito della residenza in Italia nel biennio antecedente alla domanda -richiesto dalla norma ai fini del beneficio- poiché dalla documentazione prodotta dall'Istituto
Parte_1Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello censurando l'iter logico -giuridico seguito dal Tribunale del quale lamenta l'omesso esame delle prove documentali che dimostrerebbero l'integrazione del requisito della residenza sul territorio italiano nel biennio antecedente alle domande amministrative.
Ha resistito all'appello l'CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenuta la necessità di acquisire il certificato storico di residenza della Pt_1, la Corte ha onerato l'appellante di provvedere al deposito di quanto richiesto e rinviato per la decisione all'odierna udienza di discussione.
Ciò premesso l'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Dalla legge istitutiva del benefico in discussione (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) si ricava il carattere complesso della procedura volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza -beneficio di sostegno economico- che si concretizza in una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale corrisposto in presenza di determinati requisiti economici nonché anagrafici.
Per quel che qui rileva, l'art. 2 comma 1 del d.l. 4/2019 prevede:
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La res controversa oggi oggetto di causa attiene alla sussistenza del requisito della residenza, intesa come stabile dimora nel territorio italiano, nel biennio antecedente alle domande amministrative come richiesto dal predetto art. 2 lettera 2 n. 2.
Orbene, incontestato l'argomento presuntivo che procede dalle certificazioni anagrafiche intese come elementi idonei a suffragare, salvo prova contraria, il requisito richiesto dalla legge, dalla documentazione agli atti emerge che relativamente alle domande amministrative del 3 maggio 2021 e del 29 settembre 2021 il requisito della residenza biennale richiesto dalla norma non risulta integrato, con consequenziale declaratoria di legittimità dei provvedimenti di reiezione dell' CP_1 Accertamento diametralmente opposto segue relativamente alla domanda di reddito di cittadinanza del 31 gennaio 2022 rispetto alla quale, sulla base della medesima documentazione, è sussistente il requisito della residenza biennale sul territorio italiano
(09/12/2019-09/12/2021).
In particolare, a fronte della equivoca indicazione promanante dalla scheda dell'anagrafe nazionale, laddove si riferisce di un trasferimento della Pt_1 ad Hannover (Germania) dal dicembre 2020 al luglio 2021, valore fidefaciente deve tributarsi al certificato rilasciato dallo stesso Comune di Hannover che, concordemente a quanto allegato dalla stessa appellante, riferisce di una residenza della Pt_1 nel Comune tedesco cessata in data
9/12/2019 a seguito di migrazione per rientro in Italia.
Di talché, risultando integrato il requisito richiesto dalla legge, il provvedimento di rigetto del 18/02/2022 di cui alla domanda del 31/02/2022 va dichiarato illegittimo, e conseguentemente, in difetto di ulteriori e diverse contestazioni, deve ritenersi accertato il diritto della Pt_1 alla percezione del reddito di cittadinanza in contestazione a far data dalla richiesta amministrativa del 31 gennaio 2022.
Tanto basta per pronunciare la riforma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell'CP_1 e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 566/2022 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 22 dicembre 2022, dichiara che ha diritto al Parte_1 reddito di cittadinanza a decorrere dalla domanda amministrativa presentata in data 31 gennaio 2022 e per l'effetto condanna l'CP_1 all'erogazione della prestazione predetta oltre gli accessori di legge. Condanna l'CP_1 al pagamento in favore dell'erario delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 900,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.050,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Palermo 24 aprile 2025
Il Consigliere est.
Michele De Maria
Il Presidente
Maria G. Di Marco