Articolo 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1359
Articolo 2
Versione
23 dicembre 1951
Art. 1.
Il termine previsto dall' art. 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346 , che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564 , e' prorogato dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956.
Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge stessa.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1951