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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10175 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 15591/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Colella, con cui C.F._2 elettivamente domicilia in Avellino, alla via C. Colombo, n. 2/b;
- OPPONENTI -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Vincenzo Cinquegrana, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al viale Augusto n. 148;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 26 giugno 2024
Conclusioni: all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le germane e Pt_1 Parte_2 hanno opposto l'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 26 giungo 2024 unicamente a ad istanza di altra germana, Parte_1 Controparte_1 intimante l'esecuzione dell'obbligo di fare incorporato nel verbale di mediazione e pedissequo accordo di conciliazione, siglato innanzi all' a Controparte_2 conclusione del procedimento recante n. 173/2023, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in Napoli alla P.tta Arenella, caduto in successione a seguito del decesso della madre, nonché il pagamento di € 698,13 per onorario ed accessori dell'atto di precetto. Le istanti hanno richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto;
nel merito dichiarare che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in Controparte_1 premessa;
annullare, revocare, comunque porre nel nulla il titolo esecutivo ed il precetto azionati dalla ‐ condannare la al pagamento delle Controparte_1 Controparte_1 spese, competenze di lite, rimborso forfettario ed accessori di legge del giudizio”.
Nello specifico, con il verbale di media-conciliazione azionato, le parti si obbligavano a porre in vendita l'immobile caduto in successione mediante conferimento di incarico a due Agenzia immobiliari secondo un ordine di progressione, per la durata e per un prezzo progressivamente decrescente fino ad un minimo inderogabile, secondo quanto ivi pattuito.
Con lo strumento di reazione azionato le opponenti hanno dedotto la violazione del principio del ne bis in idem per essere stata rinnovata l'intimazione opposta allorquando un precedente precetto risultava ancora efficace. Hanno eccepito, inoltre, l'ineseguibilità e la nullità del titolo azionato perché indicante l'agenzia immobiliare “Vaggella” inesistente, nonché l'invalidità del verbale medesimo perché privo dell'attestazione di conformità all'originale del titolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 474 e 475 c.p.c. Su tali premesse hanno richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concludendo come innanzi.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva di cui non era stato notificato il precetto in Parte_2 rinnovazione opposto. Nel merito, ha sostenuto la legittimità della rinnovazione del precetto che non comporti incrementi di spese. Ha evidenziato l'inammissibilità della doglianza di ineseguibilità del titolo, perché mirante a sollevare contestazioni di merito inammissibili in sede di opposizione, ed ha dedotto l'esistenza dell'agenzia
, peraltro individuata e richiesta in sede di mediazione proprio dalle parti Pt_3 opponenti. Infine, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di mancata attestazione di conformità all'originale del verbale perché l'accordo di conciliazione è stato integralmente trascritto nel precetto e perché detta attestazione era presente sia nella relata di notifica del primo precetto che in quella del precetto in rinnovazione opposto. Ha quindi concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione, priva dei relativi presupposti, per la declaratoria di carenza di legittimazione in capo
- 2 - all'opponente e per il rigetto della domanda siccome inammissibile Parte_2 ed infondata, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 è stata rigettata l'istanza inibitoria con rinvio del giudizio all'udienza per la rimessione della causa in decisione del 22 ottobre 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza, trattata in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Parte opponente ha contestato la legittimità del precetto e il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendo l'abuso del diritto e la violazione del principio del ne bis in idem, l'ineseguibilità del titolo esecutivo per inesistenza dell'agenzia immobiliare indicata e la carenza di attestazione di conformità del titolo azionato.
I motivi, in parte sussumibili nell'opposizione agli atti esecutivi, sebbene ammissibili risultano infondati.
In via del tutto preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a cui non è stato notificato il precetto in rinnovazione odiernamente Parte_2 opposto, bensì il precedente atto di precetto dell'11 aprile 2024.
La circostanza è pacifica tra le parti e, anzi, precisata dalla stessa parte opponente che giustifica la propria legittimazione evidenziando che l'intimazione di cui al precetto è indirizzata anche a Parte_2
Senonché, il precetto per assolvere alla propria funzione deve, per espressa previsione di legge, essere notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e ss. c.p.c. e produce effetto solo in virtù di detta notifica (artt. 480 e 481 c.p.c.).
In difetto di notifica, pertanto, non si rinviene l'interesse ad agire che giustifica in astratto la proponibilità dell'opposizione pre-esecutiva, atteso che l'atto impugnato non sortisce effetti per l'intimato cui non viene notificato.
Venendo al merito dei motivi esposti, va disattesa l'eccezione di violazione del ne bis in idem e di abuso del diritto, divisata da parte opponente in ragione dell'avvenuta rinnovazione dell'atto di precetto allorché era ancora efficace il precedente atto di precetto.
- 3 - Va difatti condiviso il principio ripetutamente espresso in seno alla giurisprudenza di legittimità, ovvero che “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente: Cass. 5 gennaio 1966, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n. 10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili” (Cass. civ., sent. n. 790/2023; Cass. civ., sent. n. 19876/2013). La Suprema Corte di Cassazione, ancora di recente, ha ribadito inoltre che “non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. civ., ord. n. 12195/2023).
Nella fattispecie, il precetto in rinnovazione non contiene alcuna duplicazione di voci di spesa, né rivendica le competenze per la redazione del precedente atto di precetto, con conseguente legittimità dell'intimazione stessa.
Quanto alla dedotta nullità del titolo azionato perché indicante l'inesistente agenzia immobiliare “Vaggella” come prima agenzia cui conferire il mandato ad alienare l'immobile in comunione ereditaria, l'eccezione si rivela infondata e pretestuosa.
Al riguardo, va in primo luogo ritenuta l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalle parti in quanto il disconoscimento delle copie reciprocamente operato in ordine alla documentazione rispettivamente prodotta risulta generico, finanche preventivo per parte opponente, ed inidoneo a minare l'efficacia probatoria della documentazione disconosciuta perché non conforme alla prescrizione di cui all'art. 2719 c.c.
È principio acquisito che “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. civ., sent. n. 28096/2009, conf. Cass. civ., sent. n. 14416/2013; Cass. civ., sent. n. 7175/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia
- 4 - degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Cass. civ., sent. n.
24323/18; Cass. civ., sent. nn. 22967 e 22968 del 2021).
Ebbene, proprio dalla disamina della folta corrispondenza intrattenuta a mezzo mail tra le germane e l'agente , titolare dell'omonima agenzia Parte_2 Controparte_3 immobiliare, in data successiva all'accordo ed anteriore ai due precetti (allegata da entrambe le parti), emerge la prova del mero errore materiale contenuto nell'accordo di conciliazione in cui veniva indicata la denominazione “Vaggella” anziché
“ ”, per la prima agenzia a cui conferire l'incarico a vendere l'immobile Pt_3 caduto in successione.
Il tenore delle mail è univoco (vedi segnatamente e-mail del 5.12.2023) e dalle stesse è certamente ricavabile la piena consapevolezza che le parti stessero agendo in esecuzione degli accordi raggiuti in mediazione, senza che mai fosse stato posta in dubbio la legittimazione dell'intermediario interpellato, con il quale si procedeva alla definizione del contenuto del mandato e senza che mai venisse in rilievo la necessità di interpellare la diversa agenzia Vaggella, inesistente proprio perché frutto di uno svarione nella stesura dell'accordo.
Il titolo sotteso all'intimazione opposta – accordo di conciliazione - ha difatti natura contrattuale e, come tale, soggiace alla disciplina dei vizi del consenso propria degli accordi negoziali.
Ed è allora evidente che non può dirsi sussistente nella fattispecie un errore essenziale (art.1429-1431 c.c.) che legittimerebbe la richiesta di annullamento del contratto, vertendosi - come innanzi precisato - in ipotesi di mero errore materiale non ostativo alla volontà negoziale espressa. In merito la giurisprudenza ha chiarito che “L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve alienere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio. (Fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire)” (Cass. civ., sent. n. 5139/2003).
- 5 - Infine, va rigettata anche l'ultima doglianza con cui le opponenti si dolgono del vizio formale ex art. 475 c.p.c. dell'intimazione, ovvero della mancanza dell'attestazione di conformità all'originale del verbale di mediazione.
La parte non contesta la mancata apposizione della formula esecutiva oramai abrogata e, peraltro, non prevista per titoli esecutivi stragiudiziali, ma lamenta l'insussistenza di attestazione di conformità del titolo notificato all'originale.
La censura è infondata.
L'attuale disciplina in materia di efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo di mediazione, contenuta nell'art. 12 del d. lgs. 28/2010 (modificato da ultimo dal d. lgs. 216/2024), stabilisce che nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8 bis (mediazione in modalità telematica) costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così concluso e sottoscritto dovrà poi essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, del codice di procedura civile (art. 12, co. 1, D.lgs. n. 28/2010). Nell'ipotesi in cui, invece, le parti non siano tutte assistite dagli avvocati, l'accordo potrà costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, soltanto se omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale competente, il quale ne dovrà previamente accertare la regolarità formale e il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (art. 12, commi 2 e 1-bis del D. lgs. n. 28/2010).
Il legislatore, quindi, nell'introdurre un nuovo titolo esecutivo (avente carattere negoziale) tra quelli già espressamente previsti dall'art. 474 c.p.c., qual è appunto l'accordo di mediazione, ne stabilisce i presupposti, ossia: la necessità che tutte le parti siano assistite dagli avvocati;
che l'accordo sia sottoscritto dalle parti e dagli avvocati;
che gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Nella fattispecie ricorrono tutti i menzionati requisiti: l'accordo di conciliazione è stato redatto con l'assistenza dei rispettivi legali che l'hanno sottoscritto, unitamente alle parti, “per accettazione della compensazione integrale delle spese, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale, attestando che il presente accordo
è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico in ossequio all'art. 11 D.lgs. n.
- 6 - 28/2010 e costituisce titolo esecutivo per legge”; l'accordo, inoltre, è stato integralmente trascritto nell'avversato precetto.
Tanto precisato, non v'è dubbio che l'avvocato abbia il potere di certificare la conformità all'originale del verbale di media-conciliazione azionato, ciò che nella specie risulta avvenuto chiaramente nella relazione di notifica a mezzo pec dell'intimazione opposta, smentendo l'assunto di parte opponente la cui doglianza, per quanto innanzi, si rivela infondata in fatto e diritto.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata perché destituita di fondamento, con conferma della validità ed efficacia del precetto opposto, ferma l'attribuzione esclusiva del giudice dell'esecuzione del vaglio di eseguibilità e coercibilità del facere consistente in un'attività negoziale e, più in generale, nel compimento di atti giuridici.
Non di meno, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Nella specie, lo stesso avvio dell'esecuzione forzata milita in senso contrario alla sussistenza di pregiudizi concreti in capo alla parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa) e dell'effettiva attività processuale espletata, nei minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse, con attribuzione all'avv. Vincenzo Cinquegrana dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 nei confronti di iscritta al n. 15591/2024 R.G., Parte_2 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_2
2. rigetta l'opposizione;
3. condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge con attribuzione all'Avv. Vincenzo Cinquegrana che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 6 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 15591/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Colella, con cui C.F._2 elettivamente domicilia in Avellino, alla via C. Colombo, n. 2/b;
- OPPONENTI -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Vincenzo Cinquegrana, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al viale Augusto n. 148;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 26 giugno 2024
Conclusioni: all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le germane e Pt_1 Parte_2 hanno opposto l'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 26 giungo 2024 unicamente a ad istanza di altra germana, Parte_1 Controparte_1 intimante l'esecuzione dell'obbligo di fare incorporato nel verbale di mediazione e pedissequo accordo di conciliazione, siglato innanzi all' a Controparte_2 conclusione del procedimento recante n. 173/2023, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in Napoli alla P.tta Arenella, caduto in successione a seguito del decesso della madre, nonché il pagamento di € 698,13 per onorario ed accessori dell'atto di precetto. Le istanti hanno richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto;
nel merito dichiarare che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in Controparte_1 premessa;
annullare, revocare, comunque porre nel nulla il titolo esecutivo ed il precetto azionati dalla ‐ condannare la al pagamento delle Controparte_1 Controparte_1 spese, competenze di lite, rimborso forfettario ed accessori di legge del giudizio”.
Nello specifico, con il verbale di media-conciliazione azionato, le parti si obbligavano a porre in vendita l'immobile caduto in successione mediante conferimento di incarico a due Agenzia immobiliari secondo un ordine di progressione, per la durata e per un prezzo progressivamente decrescente fino ad un minimo inderogabile, secondo quanto ivi pattuito.
Con lo strumento di reazione azionato le opponenti hanno dedotto la violazione del principio del ne bis in idem per essere stata rinnovata l'intimazione opposta allorquando un precedente precetto risultava ancora efficace. Hanno eccepito, inoltre, l'ineseguibilità e la nullità del titolo azionato perché indicante l'agenzia immobiliare “Vaggella” inesistente, nonché l'invalidità del verbale medesimo perché privo dell'attestazione di conformità all'originale del titolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 474 e 475 c.p.c. Su tali premesse hanno richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concludendo come innanzi.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva di cui non era stato notificato il precetto in Parte_2 rinnovazione opposto. Nel merito, ha sostenuto la legittimità della rinnovazione del precetto che non comporti incrementi di spese. Ha evidenziato l'inammissibilità della doglianza di ineseguibilità del titolo, perché mirante a sollevare contestazioni di merito inammissibili in sede di opposizione, ed ha dedotto l'esistenza dell'agenzia
, peraltro individuata e richiesta in sede di mediazione proprio dalle parti Pt_3 opponenti. Infine, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di mancata attestazione di conformità all'originale del verbale perché l'accordo di conciliazione è stato integralmente trascritto nel precetto e perché detta attestazione era presente sia nella relata di notifica del primo precetto che in quella del precetto in rinnovazione opposto. Ha quindi concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione, priva dei relativi presupposti, per la declaratoria di carenza di legittimazione in capo
- 2 - all'opponente e per il rigetto della domanda siccome inammissibile Parte_2 ed infondata, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 è stata rigettata l'istanza inibitoria con rinvio del giudizio all'udienza per la rimessione della causa in decisione del 22 ottobre 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza, trattata in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Parte opponente ha contestato la legittimità del precetto e il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta deducendo l'abuso del diritto e la violazione del principio del ne bis in idem, l'ineseguibilità del titolo esecutivo per inesistenza dell'agenzia immobiliare indicata e la carenza di attestazione di conformità del titolo azionato.
I motivi, in parte sussumibili nell'opposizione agli atti esecutivi, sebbene ammissibili risultano infondati.
In via del tutto preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a cui non è stato notificato il precetto in rinnovazione odiernamente Parte_2 opposto, bensì il precedente atto di precetto dell'11 aprile 2024.
La circostanza è pacifica tra le parti e, anzi, precisata dalla stessa parte opponente che giustifica la propria legittimazione evidenziando che l'intimazione di cui al precetto è indirizzata anche a Parte_2
Senonché, il precetto per assolvere alla propria funzione deve, per espressa previsione di legge, essere notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e ss. c.p.c. e produce effetto solo in virtù di detta notifica (artt. 480 e 481 c.p.c.).
In difetto di notifica, pertanto, non si rinviene l'interesse ad agire che giustifica in astratto la proponibilità dell'opposizione pre-esecutiva, atteso che l'atto impugnato non sortisce effetti per l'intimato cui non viene notificato.
Venendo al merito dei motivi esposti, va disattesa l'eccezione di violazione del ne bis in idem e di abuso del diritto, divisata da parte opponente in ragione dell'avvenuta rinnovazione dell'atto di precetto allorché era ancora efficace il precedente atto di precetto.
- 3 - Va difatti condiviso il principio ripetutamente espresso in seno alla giurisprudenza di legittimità, ovvero che “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente: Cass. 5 gennaio 1966, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n. 10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili” (Cass. civ., sent. n. 790/2023; Cass. civ., sent. n. 19876/2013). La Suprema Corte di Cassazione, ancora di recente, ha ribadito inoltre che “non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. civ., ord. n. 12195/2023).
Nella fattispecie, il precetto in rinnovazione non contiene alcuna duplicazione di voci di spesa, né rivendica le competenze per la redazione del precedente atto di precetto, con conseguente legittimità dell'intimazione stessa.
Quanto alla dedotta nullità del titolo azionato perché indicante l'inesistente agenzia immobiliare “Vaggella” come prima agenzia cui conferire il mandato ad alienare l'immobile in comunione ereditaria, l'eccezione si rivela infondata e pretestuosa.
Al riguardo, va in primo luogo ritenuta l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalle parti in quanto il disconoscimento delle copie reciprocamente operato in ordine alla documentazione rispettivamente prodotta risulta generico, finanche preventivo per parte opponente, ed inidoneo a minare l'efficacia probatoria della documentazione disconosciuta perché non conforme alla prescrizione di cui all'art. 2719 c.c.
È principio acquisito che “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. civ., sent. n. 28096/2009, conf. Cass. civ., sent. n. 14416/2013; Cass. civ., sent. n. 7175/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia
- 4 - degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Cass. civ., sent. n.
24323/18; Cass. civ., sent. nn. 22967 e 22968 del 2021).
Ebbene, proprio dalla disamina della folta corrispondenza intrattenuta a mezzo mail tra le germane e l'agente , titolare dell'omonima agenzia Parte_2 Controparte_3 immobiliare, in data successiva all'accordo ed anteriore ai due precetti (allegata da entrambe le parti), emerge la prova del mero errore materiale contenuto nell'accordo di conciliazione in cui veniva indicata la denominazione “Vaggella” anziché
“ ”, per la prima agenzia a cui conferire l'incarico a vendere l'immobile Pt_3 caduto in successione.
Il tenore delle mail è univoco (vedi segnatamente e-mail del 5.12.2023) e dalle stesse è certamente ricavabile la piena consapevolezza che le parti stessero agendo in esecuzione degli accordi raggiuti in mediazione, senza che mai fosse stato posta in dubbio la legittimazione dell'intermediario interpellato, con il quale si procedeva alla definizione del contenuto del mandato e senza che mai venisse in rilievo la necessità di interpellare la diversa agenzia Vaggella, inesistente proprio perché frutto di uno svarione nella stesura dell'accordo.
Il titolo sotteso all'intimazione opposta – accordo di conciliazione - ha difatti natura contrattuale e, come tale, soggiace alla disciplina dei vizi del consenso propria degli accordi negoziali.
Ed è allora evidente che non può dirsi sussistente nella fattispecie un errore essenziale (art.1429-1431 c.c.) che legittimerebbe la richiesta di annullamento del contratto, vertendosi - come innanzi precisato - in ipotesi di mero errore materiale non ostativo alla volontà negoziale espressa. In merito la giurisprudenza ha chiarito che “L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve alienere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio. (Fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire)” (Cass. civ., sent. n. 5139/2003).
- 5 - Infine, va rigettata anche l'ultima doglianza con cui le opponenti si dolgono del vizio formale ex art. 475 c.p.c. dell'intimazione, ovvero della mancanza dell'attestazione di conformità all'originale del verbale di mediazione.
La parte non contesta la mancata apposizione della formula esecutiva oramai abrogata e, peraltro, non prevista per titoli esecutivi stragiudiziali, ma lamenta l'insussistenza di attestazione di conformità del titolo notificato all'originale.
La censura è infondata.
L'attuale disciplina in materia di efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo di mediazione, contenuta nell'art. 12 del d. lgs. 28/2010 (modificato da ultimo dal d. lgs. 216/2024), stabilisce che nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8 bis (mediazione in modalità telematica) costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così concluso e sottoscritto dovrà poi essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, del codice di procedura civile (art. 12, co. 1, D.lgs. n. 28/2010). Nell'ipotesi in cui, invece, le parti non siano tutte assistite dagli avvocati, l'accordo potrà costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, soltanto se omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale competente, il quale ne dovrà previamente accertare la regolarità formale e il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (art. 12, commi 2 e 1-bis del D. lgs. n. 28/2010).
Il legislatore, quindi, nell'introdurre un nuovo titolo esecutivo (avente carattere negoziale) tra quelli già espressamente previsti dall'art. 474 c.p.c., qual è appunto l'accordo di mediazione, ne stabilisce i presupposti, ossia: la necessità che tutte le parti siano assistite dagli avvocati;
che l'accordo sia sottoscritto dalle parti e dagli avvocati;
che gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Nella fattispecie ricorrono tutti i menzionati requisiti: l'accordo di conciliazione è stato redatto con l'assistenza dei rispettivi legali che l'hanno sottoscritto, unitamente alle parti, “per accettazione della compensazione integrale delle spese, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale, attestando che il presente accordo
è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico in ossequio all'art. 11 D.lgs. n.
- 6 - 28/2010 e costituisce titolo esecutivo per legge”; l'accordo, inoltre, è stato integralmente trascritto nell'avversato precetto.
Tanto precisato, non v'è dubbio che l'avvocato abbia il potere di certificare la conformità all'originale del verbale di media-conciliazione azionato, ciò che nella specie risulta avvenuto chiaramente nella relazione di notifica a mezzo pec dell'intimazione opposta, smentendo l'assunto di parte opponente la cui doglianza, per quanto innanzi, si rivela infondata in fatto e diritto.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata perché destituita di fondamento, con conferma della validità ed efficacia del precetto opposto, ferma l'attribuzione esclusiva del giudice dell'esecuzione del vaglio di eseguibilità e coercibilità del facere consistente in un'attività negoziale e, più in generale, nel compimento di atti giuridici.
Non di meno, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Nella specie, lo stesso avvio dell'esecuzione forzata milita in senso contrario alla sussistenza di pregiudizi concreti in capo alla parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa) e dell'effettiva attività processuale espletata, nei minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse, con attribuzione all'avv. Vincenzo Cinquegrana dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 nei confronti di iscritta al n. 15591/2024 R.G., Parte_2 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_2
2. rigetta l'opposizione;
3. condanna e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge con attribuzione all'Avv. Vincenzo Cinquegrana che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 6 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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