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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2072/2018
Successivamente, all'udienza del 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Anna
Zaccaria, Giudice Unico del Tribunale di Matera, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Vitantonio
Ripoli; per parte convenuta l'avv. Gianluca Mercorella. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. All'esito della Camera di Consiglio, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2072/2018, avente ad oggetto
“risarcimento danni;
concorrenza sleale”, promossa da:
(P. IVA TE
), con il patrocinio dell'avv. Vitantonio Ripoli, per mandato in calce P.IVA_1 all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Gianluca Mercorella, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio
[...]
, dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo in sintesi quanto Controparte_1
segue:
- il sig. svolge sin dal 1988 attività di disbrigo pratiche TE
automobilistiche e annesso settore assicurativo, prima in forma individuale sotto la denominazione “ , successivamente con TE
scrittura privata del 18 maggio 2005, insieme al coniuge Persona_1 costituiva con quote paritarie la TE
(di seguito, per brevità, l'Agenzia o la Società); con rogito del 28 settembre 2005
[...]
la sig.ra cedeva le proprie quote sociali pari al 50% al sig. Per_1 Controparte_1
il quale acquisiva la medesima qualifica di socio ed amministratore
[...] dell'Agenzia;
- il rapporto fra i due soci proseguiva per ben otto anni, fino a quando, poco prima dell'estate del 2013, il comunicava al la propria volontà di CP_1 Pt_1
dismettere la qualità di socio ed amministratore della Società, invece sottacendo quella ulteriore di avviare un'attività commerciale avente ad oggetto le medesime competenze già esercitate dalla il tuttavia, aveva già Pt_1 TE Pt_1 intuito tale proposito, sia perché ne era stato informato da clienti dell' già Pt_1 contatti dall'ormai concorrente commerciale, sia perché dette intenzioni emergevano dalle stesse condotte del il quale non solo non formalizzava il proprio CP_1 recesso a norma dell'art. 12 dello statuto, ma a partire dal giugno 2013 si disinteressava completamente dell'attività sociale;
- con atto per Notaio del 18 novembre 2013, il donava la Per_2 CP_1
propria quota sociale alla moglie . Appariva allora più che Parte_2
chiaro il disegno del socio uscente, ovvero essere libero di iniziare la propria attività commerciale in società di fatto con il coniuge, garantendo nel contempo la presenza pagina 2 di 8 della stessa di lui moglie all'interno dell'organigramma societario dell'Agenzia, così da poter attingere dalla ormai concorrente Società i clienti fidelizzati con la stessa, in palese violazione dell'art. 2598 c.c.;
- in data 06.06.2013 veniva iscritta nel registro imprese della C.C.I.I.A. di
Matera la ditta individuale , che in data 07.01.2014 riceveva Controparte_1 apposita licenza per svolgere l'attività di disbrigo pratiche automobilistiche;
- in data 26.06.2013 il conferiva mandato professionale all'agenzia Pt_1
“Appio Investigazioni” perché indagasse sulla condotta del all'epoca CP_1 ancora socio dell'Agenzia, e successivamente anche della di lui moglie;
avendo le indagini così espletate confermato i timori e i sospetti dell'odierno istante, lo stesso con atto notarile del 30.12.2013, insieme all'altro socio Controparte_2
(divenuto tale in forza di atto di donazione di quote sociali del 18.12.20213), deliberava l'esclusione dalla compagine sociale della per violazione degli artt. Pt_2
2301 c.c. e 7 dell'Atto costitutivo;
- avverso il provvedimento di esclusione la proponeva opposizione ex art. Pt_2
2287 c.c. dinanzi al Tribunale di Matera, dichiaratosi però incompetente in ragione della clausola arbitrale contenuta nello statuto dell'Agenzia; successivamente, la avanzava domanda di arbitrato per il riconoscimento del diritto alla Pt_2
liquidazione della quota, in conseguenza della deliberata esclusione;
in sede di arbitrato si costituiva l' spiegando domanda riconvenzionale per la Pt_1
condanna della al risarcimento dei danni subiti per violazione degli artt. 2301 Pt_2
c.c. e 7 dell'Atto costitutivo;
con provvedimento del 23.11.2015 l'Arbitro unico dott. accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando la sussistenza della Per_3 violazione del divieto di concorrenza ex artt. 2301 c.c. e 7 dell'Atto costitutivo, e riconoscendo all'Agenzia la somma di € 16.514,15 per risarcimento danni.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, parte attrice concludeva chiedendo a questo Giudice di accertare l'illegittima sottrazione, sviamento e/o storno di clientela perseguito dal in danno della Controparte_1 [...]
e, conseguentemente, condannare il convenuto al TE TE risarcimento del danno in suo favore per il complessivo importo di € 86.021,88, ovvero per la somma maggiore o minore accertata in corso di causa anche a mezzo di ctu o ritenuta equa e di giustizia.
pagina 3 di 8 Il convenuto, costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva la nullità dell'atto di citazione e l'improcedibilità del giudizio per litispendenza in relazione al giudizio n. r.g. 93/2016 pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza;
ancora in rito, ma in subordine, chiedeva di dichiarare la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del medesimo giudizio;
nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, in subordine, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale e prove testimoniali, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, viene decisa nell'udienza odierna.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nella fattispecie per cui è causa, parte attrice lamenta di aver subito danni in conseguenza dell'illegittima sottrazione, sviamento e/o storno di clientela perseguito dal in suo danno. Controparte_1
In particolare, ciò che parte attrice contesta consiste sostanzialmente nel fatto che il dopo aver donato la sua quota sociale alla moglie , CP_1 Parte_2 abbia iniziato ad operare in autonomia ed in concorrenza con l' TE
arrivando a sottrarle la clientela, in società di fatto con la stessa moglie, la quale è stata poi esclusa dalla compagine sociale, per violazione degli artt. 2301 c.c. e 7 dell'Atto costitutivo.
Una corretta impostazione del tema in discussione richiede anzitutto che si tengano distinte due ipotesi in sè ben diverse: quella della violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c. e quella della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
È chiaro che, nel primo caso, l'illiceità della condotta imputata a chi violi quel divieto sta nel fatto stesso di svolgere un'attività concorrenziale non consentita. Prescinde, quindi, da qualsiasi ricerca di una specifica intenzionalità nociva e dipende dalla mera violazione del divieto, legale o convenzionale: onde da essa si genera una responsabilità di natura contrattuale.
Nel secondo caso, viceversa, l'attività può essere in sè del tutto lecita, ma è il modo del suo svolgimento che la rende sleale, e dunque illegittima, generandosi da essa una forma di responsabilità assimilabile a quella aquiliana. Si tratta, quindi, di ipotesi diverse, cui corrispondono azioni diverse.
La fattispecie in esame è sussumibile nell'ambito applicativo di cui all'art. 2598 numero 3) c.c., al quale è possibile pacificamente ricondurre la fattispecie dello pagina 4 di 8 sviamento di clientela, atteso che al momento della proposizione della domanda giudiziale, il convenuto non era socio della società attrice. Controparte_1
E' pacifico, infatti, che il divieto di concorrenza previsto per il socio di società collettive dall'art. 2301 c.c. cessa naturalmente con il venir meno della qualità di socio;
e solo una diversa e specifica pattuizione tra le parti - che nessuno afferma essere però intervenuta nel presente caso - potrebbe giustificarne l'ulteriore vigenza quando il socio abbia cessato di esser tale. La rilevanza dell'avviamento dell'azienda sociale e l'incidenza su di esso dell'apporto del socio uscente sono, del resto, tra gli elementi che naturalmente concorrono a determinare la misura della liquidazione della quota spettante al socio che recede, ed è semmai in quel contesto che è dunque presumibile le parti tengano conto di un tale aspetto (v. Cass. n. 6169/2003).
La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 numero 3) c.c., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi generali della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Sul punto occorre ricordare come appartenga alla libera scelta ed autodeterminazione di ciascun cliente la decisione di rivolgersi ad una determinata impresa piuttosto che ad un'altra. D'altronde, le decisioni e valutazioni che portano il cliente ad avvalersi dei servizi di una impresa sono insindacabili e non si possono, a ciò, porre limitazioni.
La ricostruzione della fattispecie illecita è dunque incentrata sulla presenza dell'animus nocendi e conferisce specifico rilievo agli effetti pregiudizievoli per il soggetto passivo della concorrenza sleale, rendendoli oggetto specifico dell'intenzione dell'agente e non solo conseguenze dell'atto di concorrenza.
E' il caso inoltre di puntualizzare che la concorrenza sleale per “illecito sviamento di clientela” è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, ecc.).
Il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598,
n.3, e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o pagina 5 di 8 indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito nello svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.
Nel caso di specie, ritiene il decidente che nè le risultanze acquisite agli atti nè la prova testimoniale espletata siano idonee a dimostrare l'esistenza di un particolare animus nocendi nel comportamento tenuto dal dopo la donazione al CP_1
coniuge della sua quota sociale, e che l'attività concorrenziale da lui svolta - in sè legittima - non sia perciò caratterizzata da slealtà.
Difetta, in sostanza, la prova di un'attiva sollecitazione da parte del convenuto alla clientela a non avvalersi più dei servizi dell'odierna attrice TE
; in generale, in tema di concorrenza sleale, va rammentato
[...]
che quel che è inibito non è la concorrenza –anzi doverosa in un'economia di mercato
–, ma solo la concorrenza sleale, sicchè la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale.
Al riguardo, la relazione redatta dalla “Appio Investigazioni” prodotta dall'attrice
(doc. 2 allegato all'atto di citazione) non è di certo sufficiente per dimostrare l'illiceità della condotta con cui il convenuto avrebbe indotto i clienti a interrompere il loro rapporto con l' per rivolgersi alla propria agenzia, avendo TE
tale relazione valore meramente indiziario e non essendo emersi altri elementi di prova a riscontro (cfr., tra le tante, Cass. civ. sez. I, 14.2.2024, n. 4038: “La relazione investigativa redatta da un investigatore privato può essere utilizzata come prova atipica nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile. Tale prova atipica ha valore indiziario e può essere valutata dal giudice insieme ad altri elementi di prova acquisiti in modo regolare”.
All'esito delle prove orali, invero, non si riscontrano elementi dai quali emerga chiaramente il tentativo subdolo o denigratorio del convenuto per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
pagina 6 di 8 L'unico teste di parte attrice, (udienza 13.10.2021) ha dichiarato: Testimone_1
“Da quando il sig. si è distaccato dall' , io ho continuato CP_1 TE
a rivolgermi a questa per il disbrigo delle pratiche, e in alcuni occasioni anche all'agenzia del sig. , precisando che “ho sempre continuato a rivolgermi CP_1 esclusivamente all' per le pratiche inerenti la mia attività, mentre TE mi rivolgo all'agenzia del sig. o ad altre agenzie quando me lo richiede il CP_1 cliente, nel caso di vendita delle macchine ai privati”, e che “… quando ho incontrato il sig. per strada, questi mi ha detto: <se ti serve qualcosa puoi cp_1>
venire da me>; questo in quanto si era creato tra di noi un rapporto di amicizia>; non c'è stata nessuna opera di convincimento da parte del sig. nei miei CP_1 confronti;
me l'ha chiesto perché sapeva quello che facevo”.
I testi di parte convenuta hanno dichiarato di non aver mai ricevuto pressioni dal
[...]
affinchè si rivolgessero alla sua agenzia, alla quale si erano rivolti liberamente, CP_1
che quest'ultimo non aveva mai prospettato particolari agevolazioni sul costo delle pratiche, e che i prezzi applicati dalla medesima agenzia erano allineati a quelli di mercato.
In particolare, il teste (udienza 13.10.2021), ha riferito: “Non è vero Testimone_2
che ho ricevuto pressioni dal sig. perché mi rivolgessi presso Controparte_1 la sua agenzia”; “il sig. non mi ha mai prospettato particolari agevolazioni CP_1
sul costo delle pratiche, né sono mai intercorse tra di noi trattative sui prezzi» e, quindi, che «i prezzi applicati dall'agenzia del sig. erano quelli standard, CP_1
allineati a quelli delle altre agenzie;
preciso che i costi delle pratiche che richiedevo all'agenzia, prevalentemente passaggi di proprietà, sono per la maggior parte costi fissi».
La teste (udienza 131.10.2021), ha riferito: “Non ho ricevuto Testimone_3
pressioni dal sig. affinché mi rivolgessi alla sua agenzia;
ho saputo che il CP_1
sig. aveva aperto una sua agenzia dallo stesso, perché ci conosciamo, CP_1 siamo amici di famiglia” e, quindi: “ho scelto liberamente di rivolgermi all'agenzia del sig. , il quale “applicava prezzi su per giù allineati a quelli CP_1 normalmente praticati sul mercato e dell'agenzia ”. TE
Analoghe circostanze, infine, sono state riferite dagli ulteriori testi di parte convenuta, e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
. Tes_7
pagina 7 di 8 In conclusione, deve escludersi che sia stata raggiunta la prova della slealtà della condotta tenuta dal convenuto per realizzare l'asserito illecito Controparte_1
sviamento.
È proprio sulla base di tali argomentazioni che è stato, del resto, ritenuto superfluo l'espletamento della c.t.u. contabile sollecitata da parte attrice e finalizzata a quantificare i danni subiti dalla stessa subiti “a causa dell'altrui illecita condotta”, giacché chiaramente esplorativa, in assenza di prova del requisito della slealtà della condotta concorrenziale del convenuto.
Alla luce di quanto precede la domanda di parte attrice deve essere rigettata in quanto infondata, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che liquida in
€ 14.000,00 per compensi professionalo, spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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