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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3504 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco D'Angelo
(c.f. ), presso il suo studio elett.te domiciliato in Pignataro Maggiore, alla via C.F._2
Redipuglia n. 23, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
P. Iva - c.f. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._3 ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia (SP), alla Via Fontevivo n. C.F._4
21/N e domicilio eletto in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025, le parti concludevano come da verbale, chiedendo assegnarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva formale e tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 178/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
19/01/2022 e notificatogli in data 09/02/2022, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della complessiva somma di euro 25.040,00, oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di finanziamento n. 2604653, originariamente intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
L'opponente, in particolare, contestava la titolarità, in capo alla cessionaria, del credito azionato in giudizio;
disconosceva la documentazione versata in atti;
rilevava l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, in assenza di validi atti interruttivi;
evidenziava l'inidoneità probatoria dei documenti offerti a comprovare l'an ed il quantum debeatur; denunciava la vessatorietà degli interessi applicati.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta, la quale, contestando l'avversa domanda, siccome infondata in fatto e destituita di pregio giuridico, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Denegata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di conciliazione e spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 24/10/2024, poi del
27/03/2025 ed infine del 10/04/2025.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, reso in attuazione del decreto n. 38/2025 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla udienza del 15/04/2025, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 28/02/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
3. In via di metodo, si principia dal premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a
2 cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È, dunque, l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto, trovandosi così onerato della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
4. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Costituisce indirizzo esegetico stabilmente acquisito alla tradizione giurisprudenziale, quello secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Sottolinea, peraltro, la Corte Regolatrice che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., l'onere di provare le vicende traslative del credito e l'inclusione del credito litigioso nelle varie operazioni di cartolarizzazione succedutesi nel tempo (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
5. La creditrice ingiungente ha dedotto di essere divenuta cessionaria del credito originariamente vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da in forza di contratto di cessione del 16/01/2017, versato in atti unitamente Controparte_3 all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 21 del 18/02/2017, alla lista dei crediti ceduti, alla missiva di comunicazione dell'avvenuta cessione, notificata al debitore con racc. AR del 19/06/2019, ed al verbale notarile di deposito del contratto di cessione e dei relativi allegati del giorno 11/10/2021.
3 A detto credito sarebbe, a sua volta, pervenuto in forza di pregressi e non meglio Controparte_3 precisati contratti di cessione, dei quali viene proposto, sia nel ricorso monitorio che nell'estratto di
G.U., un corposo elenco, costituito dalla mera e lapidaria trascrizione di date e nomi di società cedenti, senza che sia possibile specificamente ricondurre l'acquisto de quo ad una delle vicende circolatorie ivi indicate, mancando, sul punto, qualsivoglia allegazione assertiva, prima ancora che probatoria, con la conseguenza che deve considerarsi interrotta la prova della catena di cessioni intervenute a monte.
Non essendo possibile ricostruire a ritroso la serie delle vicende traslative aventi ad oggetto il credito azionato in giudizio e comprendere quale tra le elencate cessioni costituisca il prodromo contrattuale della postuma successione intercorsa tra ed deve ritenersi non Controparte_3 Controparte_1 provata la legittimazione ex latere creditoris della odierna opposta.
In caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo l'antico brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, sicché il creditore opposto deve dimostrare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato all'interno delle specifiche operazioni negoziali, mediante idonea produzione documentale, riferita a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale (cfr. Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798 e Cass. 10518/2016).
La ricostruzione ricognitiva della catena dei trasferimenti si disarticola, infatti, attraverso un meccanismo di transitività giuridica, tale per cui l'eventuale vulnus probatorio afferente alla operazione cronologicamente precedente si ripercuote su quella temporalmente successiva, generando incertezza in ordine alla effettiva titolarità del credito azionato in capo alla società ultima cessionaria (cfr. Tribunale Napoli Nord, 04/08/2023, n. 3548).
Ciò rende del tutto superflua l'indagine relativa alla cessione in favore di che si pone Controparte_1
a valle di una catena di cessioni non documentate.
Ne discende, pertanto, l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità, in capo alla opposta, del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito proposte in via gradata dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opponente, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 178/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19/01/2022;
2. Condanna l'opposta in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle Controparte_1 spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosene antistatario, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato, se versati.
Aversa, 15/07/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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