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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo ordinario di cognizione di primo ed unico grado di merito iscritto al n. 4681/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Nando Rendina (codice fiscale ) - attore in riassunzione - C.F._2
E il (codice fiscale ), con sede in , alla Via Sarno n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, ing. , e rappresentato e difeso Controparte_2
dagli avv.ti Rosangela Boccia (codice fiscale ) e Ciro Amato (codice fi- C.F._3
scale ) - convenuto in riassunzione - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con un atto denominato «Comparsa in riassunzione», ma sostanzialmente conte- nente tutti gli elementi di una citazione, e notificato al il 19 settembre 2018, Controparte_1
riassumeva tempestivamente innanzi a questa Corte la causa da lui pro- Parte_1
mossa nel corso del 2017 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – ed in ordine alla quale il medesimo Tribunale, con un'ordinanza pronunciata il 14 giugno 2018, s'era dichiarato incom- petente in favore di questa Corte – allegando di aver condotto, in forza di un contratto stipulato il 2 gennaio 2001 e registrato il 6 novembre 2007, il fondo rustico della superficie complessiva
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di 5.451 mq individuato dalle p.lle 148, 348 e 349 del f.lio 3 della mappa catastale dei terreni siti nel comune di e del quale la Agro Invest S.p.A., quale soggetto attuatore del piano CP_1
per gli investimenti produttivi (cd. PIP) il cui progetto definitivo era stato approvato con la deli- berazione del Consiglio Comunale di n. 58 del 17 luglio 2001, aveva, con il decreto prot. CP_1
n. 4633 del 15 luglio 2011, disposto l'espropriazione in favore del predetto Comune e chie- dendo pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che l'attore, nella spiegata qualità di fittavolo, è conduttore del fondo rustico in N.C.T. a foglio 3 particelle 148, 348 e 349, per complessivi mq 5.451;
2) Dichiarare che, per la qualità accertata e per essere stato spogliato del possesso di mq 5.451 di fondo rustico, è destinatario dell'indennità prevista dall'art. 17 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, normativa applicabile ratione temporis della dichiarazione di pubblica uti- lità intervenuta in data 17 luglio 2001,
e per l'effetto condannare il convenuto Ente
3) al pagamento in favore dell'attore delle giuste indennità (opere sul fondo, danni da perdita dei frutti pendenti, esproprio permanente della superficie impiegata, ecc.), da quantifi- care a mezzo consulenza tecnica d'ufficio;
4) al pagamento in favore dell'istante della giusta indennità di occupazione temporanea, protratta sul fondo in N.C.T. a foglio 3 particelle 148, 348 e 349 per complessivi mq 5.451, dal
15 luglio 2011 al 31 agosto 2014;
5) il tutto riconoscendo all'istante gli interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme in misura e decorrenza di legge;
6) vinte le spese e competenze, di lite con attribuzone al procuratore antistatario.
Con riserva di articolare in sede istruttoria le proprie richieste, anticipando la richiesta di nominarsi C.T.U. perché proceda alla descrizione ed alla individuazione dei beni espropriati ed accerti tutto quanto lamentato in narrativa, quantificando tutte le indennità dovute ex art. 17 legge 865/1971».
I.2. Costituendosi tardivamente innanzi a questa Corte il 22 febbraio 2019, il CP_1
contestava l'ammissibilità dell'avversa domanda, poiché proposta con una citazione
[...]
anziché con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione, e la sua fondatezza,
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
non avendo l'attore provato la sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 e, in particolare, di coltivare il fondo espropriato da almeno un anno prima della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera in funzione della cui realizzazione tale fondo era stato espropriato, risalente al 17 luglio 2001, posto che il contratto di affitto da lui invocato e prodotto recava la data del 2 gennaio 2001 ed era stato registrato solo il 6 novembre 2007, né comunque diritto di ottenere alcun ristoro «per la perdita dei frutti e dei presunti impianti presenti sul fondo», le relative indennità essendo com- prese in quelle spettanti al proprietario espropriato.
I.3. Il Domatore, quindi, con la memoria da lui depositata il 28 marzo 2019, nel primo dei termini di cui all'allora vigente art. 183, co. 6, c.p.c., replicava alle contestazioni avversarie, al- legando, tra l'altro, per la prima volta, di essere conduttore del fondo espropriato sin dal 1984,
e, con la memoria da lui depositata il 26 aprile 2019, nel secondo dei termini di cui all'allora vigente art. 183, co. 6, c.p.c., chiedeva l'ammissione, oltre che della consulenza tecnica d'uffi- cio già da lui richiesta, delle testimonianze di e «sui seguenti Testimone_1 Testimone_2
capi preceduti dalla locuzione “è vero che”:
a) il sig. ha condotto il fondo rustico in agro di RI (Na), in N.C.E.U. Parte_1
a foglio 3 particelle 148, 348 e 349, sito in località Saudone sin dal 1984;
b) il sig. ha sempre coltivato il fondo in maniera continuativa;
Parte_1
c) il sig. viveva del lavoro svolto sul campo sito in RI (NA) alla loc. Parte_1
Saudone;
d) il sig. subiva, materialmente, lo spossessamento del fondo colti- Parte_1
vato in affitto in data 2 aprile 2012;
e) il fondo coltivato dal sig. , il 2 aprile 2012, era coltivato con diverse Parte_1
colture orticole».
I.4. Questa Corte, con un'ordinanza depositata il 13 novembre 2019, non ammetteva però tali testimonianze, «siccome dirette a provare circostanze introdotte nel corso delle dedu- zioni ex art. 183, comma 6, c.p.c., aventi carattere di novità rispetto all'originaria domanda e comunque integranti mutamento della causa petendi», ed invitava le parti a precisare le loro conclusioni.
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.5. Non avendo nessuna delle parti aderito a tale invito e, dopo che l'attore aveva chie- sto la revoca dell'ordinanza depositata il 23 novembre 2019, la causa veniva infine, con un'or- dinanza depositata il 4 e comunicata alle parti il 7 gennaio 2025, assunta in decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Va innanzitutto osservato che, al contrario di quanto sostenuto dal CP_1
, la domanda del Domatore è stata correttamente introdotta, riassunta e trattata nelle
[...]
forme del cd. rito ordinario di cognizione previste in via generale dal codice procedura civile all'epoca della sua proposizione, non essendo nella specie applicabile il testo unico delle di- sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il cui art. 54, co. 1, nella versione all'epoca vigente, assog- gettava le controversie aventi ad oggetto la determinazione giudiziale delle indennità dovute per l'espropriazione – e, in forza di quanto disposto dall'art. 50, co. 3, del medesimo testo unico, per l'occupazione – di beni per ragioni di pubblica utilità alla disciplina dettata dall'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n 150, e dunque, obbligatoriamente, a quella dello speciale procedi- mento sommario di cognizione risultante dalla combinazione delle disposizioni dettate dagli ora abrogati artt. 702-bis e ss. c.p.c. con quelle del medesimo decreto legislativo.
Infatti, in forza del comb. disp. degli artt. 57 e 59 del testo unico approvato con il d.P.R.
n. 327 del 2001, le disposizioni del medesimo testo unico (fatte salve le eccezioni ivi previste)
«non si applicano ai progetti per i quali», alla data del 30 giugno 2003, «sia intervenuta la dichia- razione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza», e dunque nemmeno alle controversie aventi ad oggetto la determinazione giudiziale delle indennità dovute per l'espropriazione e l'oc- cupazione temporanea di beni finalizzate alla realizzazione di detti progetti, e nella specie il pro- getto definitivo del piano per gli insediamenti produttivi (cd. PIP) per la cui realizzazione il terreno cui si riferisce la domanda formulata dall'attore venne espropriato era stato dal Consiglio Co- munale di approvato il 17 luglio 2001 e – in forza del comb. disp. degli artt. 27, co. 3 e 4, CP_1
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 16, co. 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 9, co. 3, della legge 18 aprile 1962, n. 167 – la sua approvazione equivaleva alla dichiarazione della pub- blica utilità, dell'indifferibilità e dell'urgenza delle opere in esso previste.
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Comune Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2. La domanda del Domatore va tuttavia, in tutte le sue articolazioni, respinta.
Invero, per le ragioni che si sono precedentemente esposte, le norme cui occorre far nella specie riferimento ratione temporis sono quelle dettate dall'art. 17, co. 2 e 3, della legge n. 865 del 1971, che attribuivano «al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, costretto ad abbandonare» un terreno espropriato per ragioni di pubblica utilità, da lui coltivato
«almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10» della stessa legge, il diritto ad un'«indennità aggiuntiva» rispetto a quella spettante al proprietario del medesimo terreno e da determinare «in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16» della stessa legge, «corrispondente al tipo di coltura ef- fettivamente praticato».
Pertanto, per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire tale indennità l'attore avrebbe dovuto tempestivamente allegare i relativi fatti costitutivi, cioè di essere stato costretto ad abbandonare un terreno espropriato per ragioni di pubblica utilità da lui, in forza di un con- tratto di affitto agrario, di mezzadria, di colonia o di compartecipazione stipulato con il proprie- tario fondiario1, coltivato direttamente2 – e dunque impiegando prevalentemente il lavoro pro- prio o di persone della propria famiglia3 e traendone la principale fonte del sostentamento pro- prio e della propria famiglia4 – da almeno un anno prima della data del deposito nella Segreteria del Comune di della relazione esplicativa delle opere previste dal progetto definitivo del CP_1
PIP, corredata dalle mappe catastali contenenti l'individuazione delle aree da espropriare ai fini della loro realizzazione e dall'elenco di coloro che di tali aree erano, secondo le risultanze ca- tastali, i proprietari;
deposito che, secondo quanto può desumersi dalle premesse della delibe- razione del Consiglio Comunale di n. 58 del 17 luglio 2001, con la quale detto progetto CP_1
venne approvato, era stato eseguito nel giugno del 2001.
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Il invece ha, come s'è detto, per la prima volta allegato che conduceva il pre- Pt_1
detto fondo «sin dal 1984» con la memoria da lui depositata entro il primo dei termini allora previsti dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c., dopo aver inizialmente asserito di aver condotto il fondo cui si riferisce la sua domanda «sino all'esproprio in modo continuativo ed interrotto» in forza di un «contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 2 gennaio 2001 e registrato il 6 no- vembre 2007», ed inoltre non ha mai specificamente allegato che di tale fondo egli era il colti- vatore diretto, nel senso dianzi precisato, o comunque i dati di fatto sulla base dei quali egli avrebbe potuto essere qualificato tale, essendo in proposito limitato a chiedere, con la memoria da lui depositata nel secondo dei suddetti termini, di essere ammesso a provare mediante i te- stimoni da lui indicati che egli «viveva del lavoro svolto sul campo sito in RI (NA) alla loc.
Saudone»; circostanza, questa, peraltro certamente non sufficiente per poter affermare che egli coltivava prevalentemente con il lavoro proprio o dei proprio familiari il predetto fondo e dunque ne era il coltivatore diretto.
Pertanto, anche a voler ritenere che la suddetta modifica della data a partire dalla quale e del contratto sulla base del quale egli sostiene di aver condotto il predetto fondo non integri un'inammissibile mutatio libelli, è evidente che la prova testimoniale della quale l'attore ha chiesto ed insiste nel chiedere l'ammissione, oltre che vertente su fatti dal medesimo non tem- pestivamente allegati, come già rilevato da questa Corte, è in definitiva irrilevante, non essendo idonea a dimostrare che coltivava direttamente quel fondo. Parte_1
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'attore a rifondere al
[...]
le spese della fase del presente processo svoltasi innanzi a questa Corte Controparte_3
(quelle della fase precedente essendo già state regolate dal Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza con il quale ha declinato la propria competenza) e che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rap- portando le risultanze processuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spet- tanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, per es- sere poi distratte in favore dei difensori del predetto che ne hanno fatto richiesta, an- CP_1
che se, in mancanza di diverse indicazioni degli istanti, nella misura della metà ciascuno.
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , la rigetta e con- Parte_1
danna l'attore a rifondere al le spese della fase del processo svoltasi dopo la sua Controparte_1
riassunzione, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 € per il totale dei com- pensi e 900,00 € per il rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa, e distrae in favore degli avv.ti Rosangela Boccia e Ciro Amato per la metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 7 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 17972/2015, secondo la cui massima ufficiale: «L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della l. n. 865 del 1971 non spetta a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi, sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma, lo coltivava all'epoca del procedimento espropriativo». 2 Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'indennità in questione spetta soltanto a chi possa essere qualificato coltivatore diretto del fondo espropriato (v. Cass. 2225/1981, 3548/1985, 3887/1988, 8577/1998, 12306/2008, 4191/2009, 3706/2015 e 20658/2019). 3 Cfr. Cass. 3706/2015 e 20658/2019. 4 Cfr. Cass. 12306/2008 e 4191/2009.
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo ordinario di cognizione di primo ed unico grado di merito iscritto al n. 4681/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Nando Rendina (codice fiscale ) - attore in riassunzione - C.F._2
E il (codice fiscale ), con sede in , alla Via Sarno n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, ing. , e rappresentato e difeso Controparte_2
dagli avv.ti Rosangela Boccia (codice fiscale ) e Ciro Amato (codice fi- C.F._3
scale ) - convenuto in riassunzione - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con un atto denominato «Comparsa in riassunzione», ma sostanzialmente conte- nente tutti gli elementi di una citazione, e notificato al il 19 settembre 2018, Controparte_1
riassumeva tempestivamente innanzi a questa Corte la causa da lui pro- Parte_1
mossa nel corso del 2017 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – ed in ordine alla quale il medesimo Tribunale, con un'ordinanza pronunciata il 14 giugno 2018, s'era dichiarato incom- petente in favore di questa Corte – allegando di aver condotto, in forza di un contratto stipulato il 2 gennaio 2001 e registrato il 6 novembre 2007, il fondo rustico della superficie complessiva
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 1 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di 5.451 mq individuato dalle p.lle 148, 348 e 349 del f.lio 3 della mappa catastale dei terreni siti nel comune di e del quale la Agro Invest S.p.A., quale soggetto attuatore del piano CP_1
per gli investimenti produttivi (cd. PIP) il cui progetto definitivo era stato approvato con la deli- berazione del Consiglio Comunale di n. 58 del 17 luglio 2001, aveva, con il decreto prot. CP_1
n. 4633 del 15 luglio 2011, disposto l'espropriazione in favore del predetto Comune e chie- dendo pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che l'attore, nella spiegata qualità di fittavolo, è conduttore del fondo rustico in N.C.T. a foglio 3 particelle 148, 348 e 349, per complessivi mq 5.451;
2) Dichiarare che, per la qualità accertata e per essere stato spogliato del possesso di mq 5.451 di fondo rustico, è destinatario dell'indennità prevista dall'art. 17 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, normativa applicabile ratione temporis della dichiarazione di pubblica uti- lità intervenuta in data 17 luglio 2001,
e per l'effetto condannare il convenuto Ente
3) al pagamento in favore dell'attore delle giuste indennità (opere sul fondo, danni da perdita dei frutti pendenti, esproprio permanente della superficie impiegata, ecc.), da quantifi- care a mezzo consulenza tecnica d'ufficio;
4) al pagamento in favore dell'istante della giusta indennità di occupazione temporanea, protratta sul fondo in N.C.T. a foglio 3 particelle 148, 348 e 349 per complessivi mq 5.451, dal
15 luglio 2011 al 31 agosto 2014;
5) il tutto riconoscendo all'istante gli interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme in misura e decorrenza di legge;
6) vinte le spese e competenze, di lite con attribuzone al procuratore antistatario.
Con riserva di articolare in sede istruttoria le proprie richieste, anticipando la richiesta di nominarsi C.T.U. perché proceda alla descrizione ed alla individuazione dei beni espropriati ed accerti tutto quanto lamentato in narrativa, quantificando tutte le indennità dovute ex art. 17 legge 865/1971».
I.2. Costituendosi tardivamente innanzi a questa Corte il 22 febbraio 2019, il CP_1
contestava l'ammissibilità dell'avversa domanda, poiché proposta con una citazione
[...]
anziché con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione, e la sua fondatezza,
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
non avendo l'attore provato la sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 e, in particolare, di coltivare il fondo espropriato da almeno un anno prima della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera in funzione della cui realizzazione tale fondo era stato espropriato, risalente al 17 luglio 2001, posto che il contratto di affitto da lui invocato e prodotto recava la data del 2 gennaio 2001 ed era stato registrato solo il 6 novembre 2007, né comunque diritto di ottenere alcun ristoro «per la perdita dei frutti e dei presunti impianti presenti sul fondo», le relative indennità essendo com- prese in quelle spettanti al proprietario espropriato.
I.3. Il Domatore, quindi, con la memoria da lui depositata il 28 marzo 2019, nel primo dei termini di cui all'allora vigente art. 183, co. 6, c.p.c., replicava alle contestazioni avversarie, al- legando, tra l'altro, per la prima volta, di essere conduttore del fondo espropriato sin dal 1984,
e, con la memoria da lui depositata il 26 aprile 2019, nel secondo dei termini di cui all'allora vigente art. 183, co. 6, c.p.c., chiedeva l'ammissione, oltre che della consulenza tecnica d'uffi- cio già da lui richiesta, delle testimonianze di e «sui seguenti Testimone_1 Testimone_2
capi preceduti dalla locuzione “è vero che”:
a) il sig. ha condotto il fondo rustico in agro di RI (Na), in N.C.E.U. Parte_1
a foglio 3 particelle 148, 348 e 349, sito in località Saudone sin dal 1984;
b) il sig. ha sempre coltivato il fondo in maniera continuativa;
Parte_1
c) il sig. viveva del lavoro svolto sul campo sito in RI (NA) alla loc. Parte_1
Saudone;
d) il sig. subiva, materialmente, lo spossessamento del fondo colti- Parte_1
vato in affitto in data 2 aprile 2012;
e) il fondo coltivato dal sig. , il 2 aprile 2012, era coltivato con diverse Parte_1
colture orticole».
I.4. Questa Corte, con un'ordinanza depositata il 13 novembre 2019, non ammetteva però tali testimonianze, «siccome dirette a provare circostanze introdotte nel corso delle dedu- zioni ex art. 183, comma 6, c.p.c., aventi carattere di novità rispetto all'originaria domanda e comunque integranti mutamento della causa petendi», ed invitava le parti a precisare le loro conclusioni.
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.5. Non avendo nessuna delle parti aderito a tale invito e, dopo che l'attore aveva chie- sto la revoca dell'ordinanza depositata il 23 novembre 2019, la causa veniva infine, con un'or- dinanza depositata il 4 e comunicata alle parti il 7 gennaio 2025, assunta in decisione.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Va innanzitutto osservato che, al contrario di quanto sostenuto dal CP_1
, la domanda del Domatore è stata correttamente introdotta, riassunta e trattata nelle
[...]
forme del cd. rito ordinario di cognizione previste in via generale dal codice procedura civile all'epoca della sua proposizione, non essendo nella specie applicabile il testo unico delle di- sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il cui art. 54, co. 1, nella versione all'epoca vigente, assog- gettava le controversie aventi ad oggetto la determinazione giudiziale delle indennità dovute per l'espropriazione – e, in forza di quanto disposto dall'art. 50, co. 3, del medesimo testo unico, per l'occupazione – di beni per ragioni di pubblica utilità alla disciplina dettata dall'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n 150, e dunque, obbligatoriamente, a quella dello speciale procedi- mento sommario di cognizione risultante dalla combinazione delle disposizioni dettate dagli ora abrogati artt. 702-bis e ss. c.p.c. con quelle del medesimo decreto legislativo.
Infatti, in forza del comb. disp. degli artt. 57 e 59 del testo unico approvato con il d.P.R.
n. 327 del 2001, le disposizioni del medesimo testo unico (fatte salve le eccezioni ivi previste)
«non si applicano ai progetti per i quali», alla data del 30 giugno 2003, «sia intervenuta la dichia- razione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza», e dunque nemmeno alle controversie aventi ad oggetto la determinazione giudiziale delle indennità dovute per l'espropriazione e l'oc- cupazione temporanea di beni finalizzate alla realizzazione di detti progetti, e nella specie il pro- getto definitivo del piano per gli insediamenti produttivi (cd. PIP) per la cui realizzazione il terreno cui si riferisce la domanda formulata dall'attore venne espropriato era stato dal Consiglio Co- munale di approvato il 17 luglio 2001 e – in forza del comb. disp. degli artt. 27, co. 3 e 4, CP_1
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 16, co. 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 9, co. 3, della legge 18 aprile 1962, n. 167 – la sua approvazione equivaleva alla dichiarazione della pub- blica utilità, dell'indifferibilità e dell'urgenza delle opere in esso previste.
N. 4681/2018 r.g.aa.cc. c. Comune Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2. La domanda del Domatore va tuttavia, in tutte le sue articolazioni, respinta.
Invero, per le ragioni che si sono precedentemente esposte, le norme cui occorre far nella specie riferimento ratione temporis sono quelle dettate dall'art. 17, co. 2 e 3, della legge n. 865 del 1971, che attribuivano «al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, costretto ad abbandonare» un terreno espropriato per ragioni di pubblica utilità, da lui coltivato
«almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10» della stessa legge, il diritto ad un'«indennità aggiuntiva» rispetto a quella spettante al proprietario del medesimo terreno e da determinare «in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16» della stessa legge, «corrispondente al tipo di coltura ef- fettivamente praticato».
Pertanto, per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire tale indennità l'attore avrebbe dovuto tempestivamente allegare i relativi fatti costitutivi, cioè di essere stato costretto ad abbandonare un terreno espropriato per ragioni di pubblica utilità da lui, in forza di un con- tratto di affitto agrario, di mezzadria, di colonia o di compartecipazione stipulato con il proprie- tario fondiario1, coltivato direttamente2 – e dunque impiegando prevalentemente il lavoro pro- prio o di persone della propria famiglia3 e traendone la principale fonte del sostentamento pro- prio e della propria famiglia4 – da almeno un anno prima della data del deposito nella Segreteria del Comune di della relazione esplicativa delle opere previste dal progetto definitivo del CP_1
PIP, corredata dalle mappe catastali contenenti l'individuazione delle aree da espropriare ai fini della loro realizzazione e dall'elenco di coloro che di tali aree erano, secondo le risultanze ca- tastali, i proprietari;
deposito che, secondo quanto può desumersi dalle premesse della delibe- razione del Consiglio Comunale di n. 58 del 17 luglio 2001, con la quale detto progetto CP_1
venne approvato, era stato eseguito nel giugno del 2001.
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Il invece ha, come s'è detto, per la prima volta allegato che conduceva il pre- Pt_1
detto fondo «sin dal 1984» con la memoria da lui depositata entro il primo dei termini allora previsti dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c., dopo aver inizialmente asserito di aver condotto il fondo cui si riferisce la sua domanda «sino all'esproprio in modo continuativo ed interrotto» in forza di un «contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 2 gennaio 2001 e registrato il 6 no- vembre 2007», ed inoltre non ha mai specificamente allegato che di tale fondo egli era il colti- vatore diretto, nel senso dianzi precisato, o comunque i dati di fatto sulla base dei quali egli avrebbe potuto essere qualificato tale, essendo in proposito limitato a chiedere, con la memoria da lui depositata nel secondo dei suddetti termini, di essere ammesso a provare mediante i te- stimoni da lui indicati che egli «viveva del lavoro svolto sul campo sito in RI (NA) alla loc.
Saudone»; circostanza, questa, peraltro certamente non sufficiente per poter affermare che egli coltivava prevalentemente con il lavoro proprio o dei proprio familiari il predetto fondo e dunque ne era il coltivatore diretto.
Pertanto, anche a voler ritenere che la suddetta modifica della data a partire dalla quale e del contratto sulla base del quale egli sostiene di aver condotto il predetto fondo non integri un'inammissibile mutatio libelli, è evidente che la prova testimoniale della quale l'attore ha chiesto ed insiste nel chiedere l'ammissione, oltre che vertente su fatti dal medesimo non tem- pestivamente allegati, come già rilevato da questa Corte, è in definitiva irrilevante, non essendo idonea a dimostrare che coltivava direttamente quel fondo. Parte_1
II.3. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'attore a rifondere al
[...]
le spese della fase del presente processo svoltasi innanzi a questa Corte Controparte_3
(quelle della fase precedente essendo già state regolate dal Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza con il quale ha declinato la propria competenza) e che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rap- portando le risultanze processuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spet- tanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, per es- sere poi distratte in favore dei difensori del predetto che ne hanno fatto richiesta, an- CP_1
che se, in mancanza di diverse indicazioni degli istanti, nella misura della metà ciascuno.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , la rigetta e con- Parte_1
danna l'attore a rifondere al le spese della fase del processo svoltasi dopo la sua Controparte_1
riassunzione, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 € per il totale dei com- pensi e 900,00 € per il rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa, e distrae in favore degli avv.ti Rosangela Boccia e Ciro Amato per la metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 17972/2015, secondo la cui massima ufficiale: «L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della l. n. 865 del 1971 non spetta a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi, sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma, lo coltivava all'epoca del procedimento espropriativo». 2 Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'indennità in questione spetta soltanto a chi possa essere qualificato coltivatore diretto del fondo espropriato (v. Cass. 2225/1981, 3548/1985, 3887/1988, 8577/1998, 12306/2008, 4191/2009, 3706/2015 e 20658/2019). 3 Cfr. Cass. 3706/2015 e 20658/2019. 4 Cfr. Cass. 12306/2008 e 4191/2009.