TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/10/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
11475 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa EF AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11475/2025 VG promossa
DA ata il 17/09/1992 a FOGGIA (FG), residente a [...]
ES n. 4/R e nato il [...] a [...], residente a [...]
Legnago (VR), via Amerigo ES n. 4/R, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. APOSTOLI
PA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 fissazione della residenza presso l'abitazione della madre in Legnago, Piazzetta Alcide de Gasperi n.
2.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore con il quale ella sarà in quel momento convivente. I genitori avranno l'obbligo di mantenerla, educarla, istruirla, nonché di informarsi e comunicarsi vicendevolmente notizie sulle sue condizioni di salute e su ogni altra questione la dovesse riguardare.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minorenne con ciascuno di loro e con le rispettive famiglie di origine, al fine di soddisfarne l'esigenza di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
2 – Diritto di visita e frequentazione del padre
Il padre avrà il diritto di avere e tenere con sé la figlia quando lo desidera, Parte_2 Per_1 previo accordo con la madre, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
I genitori si impegnano ad attenersi, comunque, alle modalità minime di seguito precisate:
Lunedì: la figlia starà con il padre, pernottando presso di lui, dal termine delle attività scolastiche/pomeridiane fino al giorno successivo. Il padre la accompagnerà quindi alle attività scolastiche o educative del giorno seguente.
Mercoledì e Venerdì: la figlia starà con il padre dal termine delle attività scolastiche/pomeridiane per almeno tre ore, con rientro presso la madre in serata.
Sabato: la figlia starà con il padre, pernottando presso di lui, dalle ore 9:00 fino alle ore 10:00 della domenica mattina.
Vacanze estive:
La figlia trascorrerà con il padre almeno due settimane consecutive nei mesi di luglio e/o agosto, in periodo che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno in relazione alle rispettive esigenze lavorative e alle future esigenze scolastiche della figlia.
I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente le destinazioni e gli itinerari delle vacanze che trascorreranno con la figlia, ad operare scelte che – per durata, destinazione e/o tipologia della vacanza - non siano in alcun modo per essa pregiudizievoli e a fattivamente collaborare affinché in tali periodi sia primariamente assicurato il diritto della figlia di conservare regolari contatti con entrambi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza.
Vacanze natalizie: Negli anni pari la figlia trascorrerà con la madre la vigilia, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, e trascorrerà con il padre il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno.
Negli anni dispari le turnazioni saranno invertite.
Vacanze pasquali: Negli anni pari la figlia trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo. Negli anni dispari le turnazioni saranno invertite.
Festività:
La figlia trascorrerà con il padre la Festa del papà, e con la madre la Festa della mamma.
Il giorno del suo compleanno sarà trascorso auspicabilmente con entrambi i genitori, o in subordine con l'uno o con l'altro ad anni alterni. Indipendentemente dal calendario minimo sopra illustrato, resta ferma la possibilità per i genitori di concordare tra loro, in maniera elastica e tenendo conto del benessere della minore, eventuali variazioni di orario o giornate aggiuntive di permanenza presso il padre.
I genitori si impegnano a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, agevolando anche i contatti telefonici o in videochiamata nei giorni di non permanenza.
3 – Contributo al mantenimento della figlia
A partire dal mese di settembre 2025 il padre, corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00,
[...] Per_1 da versarsi tramite bonifico bancario continuativo sul conto corrente della medesima entro il giorno
10 di ogni mese. Tale somma dovrà essere aggiornata annualmente in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, a far data dal mese di gennaio 2026.
4 – Spese accessorie
Le spese accessorie per la figlia vengono poste a carico di entrambi i genitori, con Persona_1 conseguente reciproca rifusione della quota parte di ½ a favore di quello che le avrà anticipate per intero.
Per l'individuazione di tali spese i ricorrenti richiamano espressamente le previsioni del Protocollo del Tribunale di Verona siglato in data 13/12/2024, di seguito riportate:
I spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal
SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica (come, a mero titolo di esempio, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa di € 150,00), tutori e plantari ortopedici);
II spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione;
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario
V spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II, IV, VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Alla fine del mese di riferimento il genitore che avrà anticipato per intero una o più delle spese accessorie sopra descritte trasmetterà i relativi giustificativi di spesa all'altro, che provvederà al rimborso della quota di ½ entro i due giorni successivi, mediante bonifico bancario alle coordinate che ciascuno avrà cura di specificare.
In ipotesi di spese medico-sanitarie che a causa del carattere di urgenza non sia stato possibile concordare previamente, vige fra i genitori l'obbligo di reciproca, tempestiva comunicazione.
5 – Assegno unico e carico fiscale
Dell'assegno unico universale per i figli a carico (che verrà richiesto da uno dei genitori) beneficeranno in egual misura entrambi i genitori.
A fini fiscali la figlia risulterà integralmente a carico del padre.
6 – Ex casa familiare
Stante l'intervenuto trasferimento della sig.ra presso l'abitazione sita in Legnago, Parte_1
Piazzetta Alcide De Gasperi n. 2, l'ex casa familiare sita in Legnago, via Amerigo ES n. 4/R, di proprietà del Sig. resterà nel godimento esclusivo di quest'ultimo. Parte_2
7 – Contributo straordinario temporaneo a favore della sig.ra Pt_1
A decorrere dall'1 settembre 2025 e per una durata massima di 12 mesi il sig. corrisponderà Pt_2 alla sig.ra un contributo mensile di € 150,00, che verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che tale contributo ha natura transitoria e non è da intendersi come contributo ordinario al mantenimento della sig.ra essendo dettato unicamente dalla Pt_1 finalità di agevolare il nuovo assetto abitativo della stessa nella fase iniziale di esso, e dunque ha natura di sostegno economico temporaneo.
8 – Godimento della vettura Peugeot 107 targata DV986LX
concede la propria autovettura Peugeot 107 targata DV986LX in comodato Parte_2 gratuito e senza determinazione di durata a , che sarà tenuta a restituirla dietro Parte_1 semplice richiesta del proprietario (salvo il rispetto di un termine di preavviso non inferiore a sei mesi). Per tutta la durata della concessione del godimento del bene ogni spesa relativa all'utilizzo di esso
(ad esempio carburante, assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria) sarà ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, diritto di
[...] visita e mantenimento della figlia minore nata il [...]. Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti:
Dispone che il regime di affidamento/collocamento/mantenimento e calendario delle visite della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_1 riportati;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 7/10/25.
La Giudice relatrice
EF AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa EF AP Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11475/2025 VG promossa
DA ata il 17/09/1992 a FOGGIA (FG), residente a [...]
ES n. 4/R e nato il [...] a [...], residente a [...]
Legnago (VR), via Amerigo ES n. 4/R, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. APOSTOLI
PA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 fissazione della residenza presso l'abitazione della madre in Legnago, Piazzetta Alcide de Gasperi n.
2.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore con il quale ella sarà in quel momento convivente. I genitori avranno l'obbligo di mantenerla, educarla, istruirla, nonché di informarsi e comunicarsi vicendevolmente notizie sulle sue condizioni di salute e su ogni altra questione la dovesse riguardare.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minorenne con ciascuno di loro e con le rispettive famiglie di origine, al fine di soddisfarne l'esigenza di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
2 – Diritto di visita e frequentazione del padre
Il padre avrà il diritto di avere e tenere con sé la figlia quando lo desidera, Parte_2 Per_1 previo accordo con la madre, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
I genitori si impegnano ad attenersi, comunque, alle modalità minime di seguito precisate:
Lunedì: la figlia starà con il padre, pernottando presso di lui, dal termine delle attività scolastiche/pomeridiane fino al giorno successivo. Il padre la accompagnerà quindi alle attività scolastiche o educative del giorno seguente.
Mercoledì e Venerdì: la figlia starà con il padre dal termine delle attività scolastiche/pomeridiane per almeno tre ore, con rientro presso la madre in serata.
Sabato: la figlia starà con il padre, pernottando presso di lui, dalle ore 9:00 fino alle ore 10:00 della domenica mattina.
Vacanze estive:
La figlia trascorrerà con il padre almeno due settimane consecutive nei mesi di luglio e/o agosto, in periodo che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno in relazione alle rispettive esigenze lavorative e alle future esigenze scolastiche della figlia.
I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente le destinazioni e gli itinerari delle vacanze che trascorreranno con la figlia, ad operare scelte che – per durata, destinazione e/o tipologia della vacanza - non siano in alcun modo per essa pregiudizievoli e a fattivamente collaborare affinché in tali periodi sia primariamente assicurato il diritto della figlia di conservare regolari contatti con entrambi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza.
Vacanze natalizie: Negli anni pari la figlia trascorrerà con la madre la vigilia, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, e trascorrerà con il padre il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno.
Negli anni dispari le turnazioni saranno invertite.
Vacanze pasquali: Negli anni pari la figlia trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo. Negli anni dispari le turnazioni saranno invertite.
Festività:
La figlia trascorrerà con il padre la Festa del papà, e con la madre la Festa della mamma.
Il giorno del suo compleanno sarà trascorso auspicabilmente con entrambi i genitori, o in subordine con l'uno o con l'altro ad anni alterni. Indipendentemente dal calendario minimo sopra illustrato, resta ferma la possibilità per i genitori di concordare tra loro, in maniera elastica e tenendo conto del benessere della minore, eventuali variazioni di orario o giornate aggiuntive di permanenza presso il padre.
I genitori si impegnano a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, agevolando anche i contatti telefonici o in videochiamata nei giorni di non permanenza.
3 – Contributo al mantenimento della figlia
A partire dal mese di settembre 2025 il padre, corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00,
[...] Per_1 da versarsi tramite bonifico bancario continuativo sul conto corrente della medesima entro il giorno
10 di ogni mese. Tale somma dovrà essere aggiornata annualmente in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, a far data dal mese di gennaio 2026.
4 – Spese accessorie
Le spese accessorie per la figlia vengono poste a carico di entrambi i genitori, con Persona_1 conseguente reciproca rifusione della quota parte di ½ a favore di quello che le avrà anticipate per intero.
Per l'individuazione di tali spese i ricorrenti richiamano espressamente le previsioni del Protocollo del Tribunale di Verona siglato in data 13/12/2024, di seguito riportate:
I spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal
SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica (come, a mero titolo di esempio, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa di € 150,00), tutori e plantari ortopedici);
II spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione;
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario
V spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II, IV, VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Alla fine del mese di riferimento il genitore che avrà anticipato per intero una o più delle spese accessorie sopra descritte trasmetterà i relativi giustificativi di spesa all'altro, che provvederà al rimborso della quota di ½ entro i due giorni successivi, mediante bonifico bancario alle coordinate che ciascuno avrà cura di specificare.
In ipotesi di spese medico-sanitarie che a causa del carattere di urgenza non sia stato possibile concordare previamente, vige fra i genitori l'obbligo di reciproca, tempestiva comunicazione.
5 – Assegno unico e carico fiscale
Dell'assegno unico universale per i figli a carico (che verrà richiesto da uno dei genitori) beneficeranno in egual misura entrambi i genitori.
A fini fiscali la figlia risulterà integralmente a carico del padre.
6 – Ex casa familiare
Stante l'intervenuto trasferimento della sig.ra presso l'abitazione sita in Legnago, Parte_1
Piazzetta Alcide De Gasperi n. 2, l'ex casa familiare sita in Legnago, via Amerigo ES n. 4/R, di proprietà del Sig. resterà nel godimento esclusivo di quest'ultimo. Parte_2
7 – Contributo straordinario temporaneo a favore della sig.ra Pt_1
A decorrere dall'1 settembre 2025 e per una durata massima di 12 mesi il sig. corrisponderà Pt_2 alla sig.ra un contributo mensile di € 150,00, che verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che tale contributo ha natura transitoria e non è da intendersi come contributo ordinario al mantenimento della sig.ra essendo dettato unicamente dalla Pt_1 finalità di agevolare il nuovo assetto abitativo della stessa nella fase iniziale di esso, e dunque ha natura di sostegno economico temporaneo.
8 – Godimento della vettura Peugeot 107 targata DV986LX
concede la propria autovettura Peugeot 107 targata DV986LX in comodato Parte_2 gratuito e senza determinazione di durata a , che sarà tenuta a restituirla dietro Parte_1 semplice richiesta del proprietario (salvo il rispetto di un termine di preavviso non inferiore a sei mesi). Per tutta la durata della concessione del godimento del bene ogni spesa relativa all'utilizzo di esso
(ad esempio carburante, assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria) sarà ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, diritto di
[...] visita e mantenimento della figlia minore nata il [...]. Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti:
Dispone che il regime di affidamento/collocamento/mantenimento e calendario delle visite della minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_1 riportati;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 7/10/25.
La Giudice relatrice
EF AP
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra