TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.13494/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Annalisa Papa
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Annalisa Papa
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3 .11.25 depositate il 27.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3.Il sig. potrà vederli e tenerli con sè quando vorrà compatibilmente alle esigenze dei Parte_2 minori ed ai suoi turni di lavoro e comunque almeno 2 pomeriggi a settimana concordando con la moglie i giorni a seconda dei turni lavorativi;
nonchè il fine settimana alternato con la madre sempre compatibilmente ai turni lavorativi, riportandoli dalla madre la domenica sera. Inoltre, sempre compatibilmente ai turni lavorativi del padre, durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi o non consecutivi da suddividersi nei mesi da giugno ad agosto che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
per metà delle vacanze natalizie compatibilmente ai turni lavorativi del padre e invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno, per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni, il giorno di pasqua o di pasquetta.
4. La casa coniugale di via Nicola Spedalieri n. 7, Roma, di proprietà di entrambi i coniugi, nelle more della separazione, è stata venduta provvedendo i ricorrenti alla estinzione totale del mutuo. I figli abitano con la madre nella vicina abitazione locata di via Dessì n. 9, Roma.
5. Il sig. a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della moglie verserà la somma rivalutata di € 202,60 entro il giorno 11 di ogni mese, importo da rivalutarsi come per legge secondo indice Istat, alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN IT52 R031 0403 2000 0000 0823 228. 6. Il sig. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà l'importo di € 350,00 al mese per Parte_2 ciascun figlio, complessivamente 700,00 €, entro il giorno 11 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2024, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat e oggi determinato in € 709,10, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolamentate dal protocollo del Tribunale
Ordinario di Roma del 17 Dicembre 2014, versando l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN IT52 R031 0403 2000 0000 0823 228 7. Il sig. in Parte_1 Parte_2 occasione della riscossione della 13esima mensilità verserà alla sig.ra , a titolo di ulteriore Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e l'importo di € 500,00. 8. I Per_1 Persona_3
CP_ ricorrenti convengono che l'assegno unico erogato dall' sia versato in misura del 100 % alla sig.ra a partire dalla data di omologazione delle presenti condizioni di separazione” e il Parte_1 procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il 10.5.2003 alle condizioni Controparte_2 come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.00309, parte 1, serie 02;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.13494/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Annalisa Papa
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Annalisa Papa
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3 .11.25 depositate il 27.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3.Il sig. potrà vederli e tenerli con sè quando vorrà compatibilmente alle esigenze dei Parte_2 minori ed ai suoi turni di lavoro e comunque almeno 2 pomeriggi a settimana concordando con la moglie i giorni a seconda dei turni lavorativi;
nonchè il fine settimana alternato con la madre sempre compatibilmente ai turni lavorativi, riportandoli dalla madre la domenica sera. Inoltre, sempre compatibilmente ai turni lavorativi del padre, durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi o non consecutivi da suddividersi nei mesi da giugno ad agosto che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
per metà delle vacanze natalizie compatibilmente ai turni lavorativi del padre e invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno, per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni, il giorno di pasqua o di pasquetta.
4. La casa coniugale di via Nicola Spedalieri n. 7, Roma, di proprietà di entrambi i coniugi, nelle more della separazione, è stata venduta provvedendo i ricorrenti alla estinzione totale del mutuo. I figli abitano con la madre nella vicina abitazione locata di via Dessì n. 9, Roma.
5. Il sig. a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della moglie verserà la somma rivalutata di € 202,60 entro il giorno 11 di ogni mese, importo da rivalutarsi come per legge secondo indice Istat, alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN IT52 R031 0403 2000 0000 0823 228. 6. Il sig. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà l'importo di € 350,00 al mese per Parte_2 ciascun figlio, complessivamente 700,00 €, entro il giorno 11 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2024, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat e oggi determinato in € 709,10, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolamentate dal protocollo del Tribunale
Ordinario di Roma del 17 Dicembre 2014, versando l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN IT52 R031 0403 2000 0000 0823 228 7. Il sig. in Parte_1 Parte_2 occasione della riscossione della 13esima mensilità verserà alla sig.ra , a titolo di ulteriore Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e l'importo di € 500,00. 8. I Per_1 Persona_3
CP_ ricorrenti convengono che l'assegno unico erogato dall' sia versato in misura del 100 % alla sig.ra a partire dalla data di omologazione delle presenti condizioni di separazione” e il Parte_1 procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il 10.5.2003 alle condizioni Controparte_2 come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n.00309, parte 1, serie 02;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi