Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 10864/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
______________________________________________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/01/2025
Alle ore 10.42 sono presenti:
-l'avv.to MARRA MICHELE per l'attore ; Parte_1
-l'avv.to CHAMBERY ERMANDO per i convenuti.
I difensori discutono la causa oralmente ex art. 281 sexies cpc, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed alle note conclusionali depositate.
Il giudice preso atto, a seguito della discussione, si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula.
Il giudice, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Gabriella Martone
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato, dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente:
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nella causa iscritta al n. 10864/2019 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
Altri contratti d'opera, vertente: tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Michele Marra, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Caserta alla via Dorso, n. 16;
ATTORE
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] – Sommana, CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), nata il [...] a [...],
[...] C.F._4 Parte_4
(C.F. , nato il [...] a [...], tutti rappresentati e difesi, come da procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Ermando Chambery, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Caserta al Largo Nicola Ferrari n. 1;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 7.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
*****
muratore artigiano, ha dedotto che nel mese di ottobre del 2002 stipulava un Parte_1 contratto (verbale) con i coniugi e (successivamente deceduto) per CP_1 Persona_1
l'esecuzione di lavori edili relativi al fabbricato sito in Caserta-Sommana alla via Tiglio.
2 Secondo la prospettazione attorea, i lavori in oggetto (che consistevano in “lavori di costruzione del fabbricato, solai, pilastri, previa posa in opera di ponteggio, copertura del manufatto, lavori di cunetta e tubazioni esterne, griglie di cemento davanti all'ingresso, guaina intorno all'abitazione, telone costruzione di due vasche per raccolta acqua piovana, tubi di scarico, massetto in cemento cornicioni” –
v. atto introduttivo, pag. 2) proseguivano fino al febbraio 2008, quando gli stessi venivano interrotti su disposizione dei proprietari.
Sospesi i lavori, dopo diversi colloqui con le parti, l'architetto – che supervisionava i lavori in Pt_5 oggetto – determinava gli importi dovuti al D'Avico nella somma pari ad euro 25.272,00 (tale somma veniva calcolata tenendo conto del fatto che, nel corso degli anni, il committente aveva già versato acconti per i lavori eseguiti); l'odierno istante specificava che tale prospetto veniva definito tra le parti senza alcuna formalizzazione e sottoscrizione.
L'attore, dopo vari tentativi bonari inviava, tramite il suo legale, in data 26.8.2016, una raccomandata a.r. con la quale richiedeva il pagamento del saldo agli odierni convenuti.
Le parti, non raggiungendo alcuna intesa, conferivano incarico congiunto all'arch. di stabilire il Pt_5 quantum ancora dovuto, anche con una dilazione di pagamento in relazione alla somma spettante.
Dopo aver eseguito il conteggio e dopo aver determinato anche la somma, le parti stabilivano che il
, per ottenere il pagamento, doveva procedere a liberare il cantiere dal materiale residuo ancora Pt_1 esistente ripulendolo. Sostiene l'attore che, nonostante l'impegno verbale assunto tra le parti, i coniugi e non gli hanno corrisposto alcuna somma, arrecandogli l'ulteriore danno pari al costo Parte_2 CP_1 sostenuto per l'assunzione della ditta che si è occupata della pulizia del cantiere.
L'attore, con atto di citazione del 7.12.2019, ha dunque convenuto in giudizio CP_1 [...]
e (questi ultimi quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
, e ha concluso come segue: “In via principale preso atto della validità ed efficacia dei prospetti
[...] contabili di cui in atti che si allegano in copia con riserva, dichiarare il diritto del D'Avico ad ottenere il pagamento della prestazione d'opera come si accerterà nel corso del giudizio ,nonché anche a titolo di risarcimento del danno ex. art 1218 e per gli effetti condannare ii convenuti al pagamento della somma di euro 25.232,00 per i lavori commissionati eseguiti ma mai saldati, e per spese sostenute per la pulizia
e liberazione del cantiere, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. In via gradata, accogliere la domanda di ingiustificato arricchimento della controparte per non aver liquidato le prestazioni indicate e per l'effetto dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere a tale titolo e quale indennizzo la somma di euro 20.000,00 e\o quella equa che accerterà il Giudice nel corso del giudizio con la condanna dei convenuti al pagamento come per legge” (v. atto introduttivo, pag. 5-6).
Si sono costituiti in giudizio , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, i quali hanno eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato
[...] esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132 del 12/09/2014 nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, co. 3, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.; i convenuti hanno inoltre eccepito la prescrizione di ogni domanda avanzata da . Pt_1
Nel merito, i convenuti hanno invocato il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
per quanto attiene alla domanda avanzata dall'attore ex art. 2041 c.c., previo accertamento dell'assenza dei presupposti fondamentali di legge,
3 hanno chiesto di dichiarare la stessa inammissibile e improponibile e, in ogni caso, di rigettare la richiesta di indennizzo in quanto infondata in fatto ed in diritto.
*****
Le domande non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. ha assunto di aver stipulato un contratto (verbale) con i coniugi e Parte_1 CP_1 per l'esecuzione di lavori di costruzione relativi al fabbricato sito in Caserta- Persona_1
Sommana alla via Tiglio;
tali lavori proseguivano fino al febbraio 2008, quando essi venivano interrotti per volontà dei proprietari.
L'istante ha altresì rappresentato che, dopo aver atteso alcuni anni per arrivare alla contabilizzazione finale degli importi dovuti, aveva – inutilmente – sollecitato in varie occasioni il a concludere Parte_2 il rapporto con il pagamento della somma di euro 25.272,00; difatti, inviava agli odierni convenuti una raccomandata datata 26.8.2015 con cui chiedeva un incontro per tentare un bonario componimento della controversia (v. atto introduttivo, pag.2). Non sortendo alcun effetto anche tale tentativo, in data
7.12.2019, il conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale gli odierni convenuti per Pt_1 conseguire il pagamento del corrispettivo dovuto.
In via del tutto preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, per avere l'attore provveduto ad invitare la controparte (in corso di causa) alla stipula di negoziazione assistita (v. verbale di mancato accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dai difensori, depositato il 22.5.2022).
Si osserva, inoltre, che i convenuti hanno eccepito la prescrizione dei diritti azionati dal . Pt_1
Tale eccezione non merita accoglimento.
La Suprema Corte ha precisato che il termine di prescrizione decennale dell'azione per il pagamento del prezzo decorre dal giorno dell'accettazione dell'opera da parte del committente (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. 2, Sentenza n. 23556 del 27/10/2020).
Inoltre, è la parte che eccepisce la prescrizione ad avere l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine (Cass., sez. III, 18/07/2016, n. 14662)
Nel caso in esame non emerge prova del momento in cui i lavori sono stati consegnati ed accettati dal committente (né vi è prova di quando sarebbe stata eseguita la liberazione del cantiere e le attività di pulizia).
Il difetto di prova di tale circostanza ricade in danno di chi avrebbe dovuto fornire la dimostrazione,
ovvero dei convenuti che hanno eccepito la prescrizione.
Per quanto concerne l'azione di ingiustificato arricchimento, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la relativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte
(Cass., sez. III, 29/03/2005, n. 6570).
Anche sulla individuazione di tale momento non vi è tuttavia prova (non essendo stato dimostrato quando le opere sono state consegnate, ovvero utilizzate dai committenti).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, si rammenta che in tema di contratto d'opera,
l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., sez. II, 23/09/2024, n.
25410).
4 Costituisce dunque onere dell'appaltatore indicare in modo dettagliato le opere contrattualmente pattuite ed eseguite, per le quali è richiesto il pagamento del corrispettivo.
Orbene, nel caso in esame sussiste il difetto di allegazione di un fatto costituivo della domanda attorea, non essendo stati specificamente indicati i lavori oggetto dell'appalto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “una cosa è l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, prescritta dall'art. 414 c.p.c., n. 4, la cui mancanza determina, ove non sanata, la nullità del ricorso con una pronuncia processuale, altro è, invece, un ricorso che, definibile per causa petendi e petitum quanto alla identificazione di cosa si chieda
e perché, non contenga l'allegazione di uno dei fatti costitutivi necessari per la fondatezza della medesima, cui consegue una pronuncia di rigetto nel merito” (Cassazione civile sez. lav., 23/03/2020,
n.7487).
La genericità dell'atto introduttivo, qualora non sia tale da sfociare in nullità, non implica dunque un'automatica sufficienza dello stesso.
Nella fattispecie, si ritiene che l'atto di citazione, nonostante sia generico, non possa essere colpito da nullità, considerando che è stato delineato chiaramente il thema decidendum (diritto dell'appaltatore al conseguimento del corrispettivo dovuto in ragione dell'esecuzione di un appalto); tuttavia, la domanda non risulta sorretta da un'adeguata allegazione dei fatti costituitivi, non essendo state tempestivamente specificate le dettagliate tipologie delle opere eseguite e le relative quantità e/o misure.
Nell'atto introduttivo l'attore si è infatti limitato ad indicare, in modo del tutto sintetico, categorie generali di lavori: “I lavori consistevano nella esecuzione di lavori di costruzione del fabbricato, solai, pilastri, previa posa in opera di ponteggio, copertura del manufatto , lavori di cunetta e tubazioni esterne, griglie di cemento davanti all'ingresso, guaina intorno all'abitazione, telone costruzione di due vasche per raccolta acqua piovana ,tubi di scarico , massetto in cemento cornicioni”; analogamente, con riferimento alla liberazione del cantiere, l'attore si è limitato a dedurre di aver provveduto alla “pulizia del cantiere e liberazione del medesimo dal materiale residuo ed alcuni elementi del ponteggio” (v. atto di citazione).
Lo stesso è stato ribadito dal D'Avico nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc.
Sul punto i convenuti hanno eccepito più volte la genericità delle allegazioni attoree, assumendo: “Nel giudizio promosso dal D'Avico, trattandosi di un diritto di credito, il medesimo ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni e delle prove, di descrivere i fatti costitutivi della domanda che dovrebbero essere rappresentati dalla esistenza di un contratto di appalto, che dovrebbe essere pedissequamente individuato, ovvero dall'esatta individuazione delle opere svolte anche in termini quantitativi ai fini di una precisa e compiuta determinazione.”; ed ancora “non chiarisce né quali siano i lavori per i quali rivendica il pagamento né tantomeno illustra le modalità di quantificazione” (v. comparsa di costituzione e risposta).
Non sono stati neppure depositati dall'attore, nei termini di legge fissati per le attività assertive, documenti da cui si evincessero i predetti fatti costituitivi.
L'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto dalla produzione in giudizio dal computo metrico - estimativo dei lavori depositato in data 5.1.2023, atteso che lo stesso risulta tardivamente prodotto, oltre lo spirare dei termini fissati dalla legge a pena di decadenza.
5 Tale computo metrico, infatti, contenendo un'elencazione dettagliata delle opere (per tipologia, misura / quantità) avrebbe dovuto essere prodotto dall'attore entro il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc.
Non solo, infatti, non sono ammissibili le prove aventi ad oggetto fatti non tempestivamente allegati, ma il documento in questione potrebbe assumere solo una rilevanza assertiva, non probatoria, essendo stato redatto in data 2.1.2023 (dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc) e recando la sola sottoscrizione dell'attore (trattasi quindi di documento di formazione unilaterale, proveniente dalla stessa parte interessata).
Né l'attore potrebbe invocare l'espletamento di una c.t.u. ricognitiva delle opere oggetto dell'appalto, in quanto, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni assertive ed istruttorie, il c,t,u,, nello svolgimento delle proprie attività, non potrebbe - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare d'ufficio su fatti non tempestivamente e ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova (Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, n. 31886).
In definitiva, le domande attoree non meritano accoglimento, essendo affette da un insanabile difetto di allegazione dei fatti costitutivi delle pretese.
Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., tale responsabilità presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza della controparte e quello soggettivo, di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quanto meno nelle linee essenziali dell'an e del quantum, del danno subito: è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13355 del
19/07/2004, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005).
Nella specie, la resistente non ha neppure dedotto l'esistenza del danno, mai evidenziando in cosa esso sarebbe consistito. Né sarebbe possibile desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, facendo riferimento anche al solo pregiudizio che la parte convenuta abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa ingiustificata dell'avversario, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, come costantemente richiesto dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7583 del 20/04/2004; Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 1140 del 19/01/2007).
Non sembra inoltre rinvenirsi nelle condotte processuali dell'attore contegni finalizzati all'abusivo utilizzo dello strumento processuale, non ravvisandosi in nessuna quella “mala fede” o “colpa grave” che sono invece indispensabili per l'integrazione della fattispecie di illecito di cui all'art. 96 c.p.c.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, come in dispositivo, in favore di parte convenuta, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio basso dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'oggetto e della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide:
§- rigetta le domande attoree;
§- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro
2.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 07.01.2025
Il giudice
Gabriella Martone
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