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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli, alla udienza con trattazione scritta del 5.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6106/2023 R.G.L.,
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bartolomeo Emilio Biuso, Maria Parte_1
Michela Cammarino e Velia Scarnecchia
-RICORRENTE-
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo Sedda) CP_1
-RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo, per i periodi indicati in atti, alle dipendenze dell' azienda agricola “San Gerardo Società cooperativa agricola”, lamentando la cancellazione del rapporto di lavoro denunciato in suo favore da parte CP_ dell' e chiedendone l' accertamento.
Costituitosi in giudizio, l'Ente resistente ha contestato integralmente la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone pertanto il rigetto. Con note depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all' azione, depositando la dichiarazione relativa.
Orbene, si ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia all' azione sottoscritta dagli stessi, così manifestando il sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
Si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della modalità di definizione del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 5.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli