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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 23/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento n. 1471/2017 R.G. pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1773 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Crocamo Stefano e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Vallo della Lucania, via Santa Maria di Loreto n. 10;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. Boccia Riccardo e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania via L. Rinaldi n. 16;
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Vallo della Lucania, al fine di sentirlo condannare, previa Controparte_1
1 declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'atto di fideiussione n. 108714180407.15, alla restituzione della somma di € 2.200,00 con interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì del pagamento sino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, subiti e subiendi, quantificati nella somma di € 1.800,00 o nella minor somma da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa. In subordine chiedeva condannarsi la convenuta ad indennizzarla nei limiti dell'arricchimento ottenuto ex art. 2041 c.c., pari ad € 2.200,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Esponeva, in particolare, l'attrice di aver stipulato, in data 27/4/2007, con la Controparte_2
un contratto di affitto di ramo di azienda, impegnandosi a garantire il pagamento dei canoni
[...] mediante polizza fideiussoria e di essersi rivolta, a tal fine e su indicazione dello stesso CP_2 al sig. titolare dell'Agenzia Generale Sai Fondiaria, il quale, successivamente, Controparte_1 le aveva consegnato l'atto di fideiussione n. 108714180407.15, apparentemente LA Parte_2
AR PA, con validità dal 19/4/2007 al 28/2/2011 per un massimale di € 30.000,00.
Deduceva di aver corrisposto al la somma di € 2.200,00 - di cui € 2.000,00 Controparte_1 per il premio e € 200,00 per commissioni - mediante assegno bancario, successivamente girato e incassato dal fratello del Rappresentava, ancora, che, in data 4/2/2009, le Controparte_1 parti risolvevano anticipatamente il contratto di affitto al 28/2/2009 e che, ritenendo di avere diritto al rimborso del premio non goduto, aveva inviato raccomandata alla società finanziaria, restituita al mittente con la dicitura “trasferito”. Rappresentava, allora, di aver diffidato, in data
10/11/2009, il sig. alla restituzione delle somme ricevute, ma che questi aveva negato CP_1 ogni coinvolgimento, affermando di non aver sottoscritto la polizza, né svolto attività di intermediazione e che, da successive verifiche presso la Banca d'Italia, era emerso che LA
AR PA non era iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., con conseguente nullità dell'atto per contrarietà a norme imperative.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'azione, sostenendo che l'attrice, per evitare l'insinuazione al passivo del fallimento di LA AR PA, aveva coinvolto un soggetto estraneo alla stipula del contratto, l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità, essendo nella fattispecie concreta esperibile altra azione specifica, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo parte del contratto. Nel merito contestava ogni addebito, precisando di aver fornito soltanto informazioni, in via amichevole, al negava di aver incassato CP_2 assegni o somme di denaro e disconosceva formalmente ogni sottoscrizione invocata ex adverso
2 come a lui appartenente.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale del convenuto ed escussione di cinque testimoni, con sentenza n. 207/2017, il Giudice di prime cure rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , che chiedeva l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, in via istruttoria, insisteva per l'ammissione delle istanze già formulate e non accolte dal primo giudice.
L'appellante, in particolare, lamentava un'errata valutazione da parte del primo giudice sia della prova documentale versata in atti, sia della prova orale espletata. Assumeva di aver provato i contatti avuti con il l'avvenuta consegna dell'assegno bancario n. 0001339052, Controparte_1 la mancata emissione della polizza da parte di LA finanziaria S.p.A. e il mancato incasso della somma di euro 2.000,00 da parte della predetta società.
Si costituiva in giudizio il quale, una volta eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione sia dell'art. 342 c.p.c., sia dell'art. 345 c.p.c., concludeva nel merito per il rigetto del gravame reiterando ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le difese ed eccezioni formulate in primo grado e chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, in subordine, al pagamento quantomeno delle spese del grado di appello.
La causa, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, era differita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/12/2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Non meritano accoglimento le eccezioni sollevate dalla difesa del a norma Controparte_1 degli artt. 342 e 345 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. introdotto dalla l. n. 134/12 prevede che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ebbene, ritiene questo giudicante che, nel caso di specie, dall'atto di appello si evinca chiaramente il capo della sentenza impugnato (“La domanda attorea non può essere accolta, perché non provata adeguatamente e sufficientemente. La non ha provato che il Pt_1 CP_1 titolare dell'Agenzia Sai Fondiaria, ha procurato con la sua agenzia polizza fideiussoria stipulata dalla Pt_1
3 in favore della società v. pag. 3 dell'atto di appello;
“dalla documentazione Parte_3 in atti, che l'emittente della polizza fideiussoria n. 108714180407.15 datata 18.04.2007 a favore di Pt_3
è la LA AR S.p.A. che ha riscosso l'importo di € 2.000,00” v. pag. 5 dell'atto di appello),
[...] la modifica richiesta allo stesso (ritenere provati, a seguito dell'istruttoria espletata, tutti i fatti così come dedotti dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio), le ragioni di dissenso (errata valutazione delle prove ammesse) e la rilevanza ai fini della decisione (la diversa valutazione del materiale probatorio raccolto, secondo quanto sostenuto dall'istante, avrebbe condotto all'accoglimento della domanda da parte del primo giudice). Tali elementi soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza (cfr. ex multis
Cass. n. 36481/2022).
L'art. 345 c.p.c. pone il divieto di proporre in appello domande o eccezioni nuove – che non siano rilevabili d'ufficio – dovendo il gravame avere carattere devolutivo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla” (v. Cass. n.
17582/2017; in tal senso anche Cass. n. 723/2021).
La Corte di Cassazione ha poi, di recente, precisato che “la domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande “diverse” che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale” (v. Cass. n. 15880/2025).
Nel merito l'appello non merita accoglimento.
L'attrice ha proposto, in via principale, un'azione volta a far valere la responsabilità del convenuto, assumendo che questi, pur non essendo parte del contratto di fideiussione, avrebbe svolto attività di intermediazione e di gestione della pratica finalizzata all'ottenimento della polizza, ricevendo il pagamento del relativo premio e compenso personale, e deducendo la nullità o annullabilità della fideiussione quale presupposto per la richiesta restitutoria e risarcitoria.
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze dell'istruttoria espletata non può affermarsi che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c..
4 In particolare, riesaminando le risultanze dell'istruttoria espletata si osserva che la deposizione del teste pur confermando contatti intercorsi con il convenuto, si caratterizza per CP_2
l'incertezza e la genericità delle dichiarazioni, frequentemente accompagnate da espressioni quali
“non ricordo” e “può darsi”, e non consente, pertanto, di ricostruire con precisione né il contenuto, né tantomeno l'estensione di un eventuale incarico conferito al Dalle Controparte_1
deposizioni dei testi e , dipendenti e collaboratori del Testimone_1 Testimone_2 convenuto, emerge invece in modo concorde che non era legittimato a Controparte_1 stipulare polizze fideiussorie, che l'Agenzia Fondiaria Sai non operava in tale ramo assicurativo e che il medesimo si sarebbe limitato a fornire informazioni di carattere generale ed in via amichevole al indirizzandolo verso altra società operante nel settore. Entrambi CP_2 riferivano, poi, di non aver mai visto la sig.ra in agenzia. Parte_1
Parimenti non risulta adeguatamente provata la ricezione, da parte del convenuto, della somma di € 2.200,00 asseritamente versata dall'attrice a titolo di premio e commissioni. La deposizione della teste che riferisce di aver assistito alla consegna di un assegno a un Testimone_3 soggetto identificato come il convenuto (“signore presente in aula del quale non ricordo il nome”), non appare idonea, da sola, a fornire prova piena del fatto, in quanto isolata, priva di riscontri documentali e caratterizzata da incertezze quanto al momento della consegna, oltre che alla destinazione finale del titolo. Il teste ex coniuge dell'attrice, invece, ha Testimone_4 dichiarato di non aver assistito personalmente alla consegna dell'assegno, limitandosi a riferire circostanze apprese successivamente, sicché la sua deposizione assume natura meramente indiretta e, come tale, non idonea a dimostrare il fatto storico della ricezione della somma da parte del convenuto.
A fronte di tali dichiarazioni, non è emerso alcun elemento documentale univoco idoneo a collegare l'incasso dell'assegno al convenuto: lo stesso, anzi, risulta pacificamente incassato dal e non dal Controparte_3 Controparte_1
In definitiva, parte attrice non ha adeguatamente provato né l'esistenza di un rapporto diretto di intermediazione o gestione della pratica fideiussoria con il né la ricezione da Controparte_1 parte di quest'ultimo della somma di € 2.200,00 né il nesso causale tra tale attività e il danno lamentato.
Tale carenza probatoria ha reso e rende superflua ogni ulteriore indagine sulla vicenda de quo, ivi compresa la nomina di un ctu grafologico al fine di accertare la paternità della sottoscrizione dell'assegno asseritamente consegnato al ed esclude che possa essere accolta Controparte_1
5 anche la domanda formulata in via subordinata.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Nel caso in esame non vi è riforma della sentenza di primo grado, parte appellata non ha proposto alcun appello incidentale in ordine alle spese e, dunque, vanno regolamentate le spese unicamente del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non emergendo dagli atti e dal comportamento processuale della controparte elementi idonei a integrare gli estremi della responsabilità aggravata. In particolare, non risulta che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, né che abbia abusato dello strumento processuale in modo da arrecare danno alla controparte. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la condanna richiesta.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 207/2017 emessa dal Giudice di Pace di Vallo della
Lucania dalla sig.ra , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Parte_1 provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
6 - condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1773 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Crocamo Stefano e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Vallo della Lucania, via Santa Maria di Loreto n. 10;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. Boccia Riccardo e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania via L. Rinaldi n. 16;
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Vallo della Lucania, al fine di sentirlo condannare, previa Controparte_1
1 declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'atto di fideiussione n. 108714180407.15, alla restituzione della somma di € 2.200,00 con interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì del pagamento sino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, subiti e subiendi, quantificati nella somma di € 1.800,00 o nella minor somma da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa. In subordine chiedeva condannarsi la convenuta ad indennizzarla nei limiti dell'arricchimento ottenuto ex art. 2041 c.c., pari ad € 2.200,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Esponeva, in particolare, l'attrice di aver stipulato, in data 27/4/2007, con la Controparte_2
un contratto di affitto di ramo di azienda, impegnandosi a garantire il pagamento dei canoni
[...] mediante polizza fideiussoria e di essersi rivolta, a tal fine e su indicazione dello stesso CP_2 al sig. titolare dell'Agenzia Generale Sai Fondiaria, il quale, successivamente, Controparte_1 le aveva consegnato l'atto di fideiussione n. 108714180407.15, apparentemente LA Parte_2
AR PA, con validità dal 19/4/2007 al 28/2/2011 per un massimale di € 30.000,00.
Deduceva di aver corrisposto al la somma di € 2.200,00 - di cui € 2.000,00 Controparte_1 per il premio e € 200,00 per commissioni - mediante assegno bancario, successivamente girato e incassato dal fratello del Rappresentava, ancora, che, in data 4/2/2009, le Controparte_1 parti risolvevano anticipatamente il contratto di affitto al 28/2/2009 e che, ritenendo di avere diritto al rimborso del premio non goduto, aveva inviato raccomandata alla società finanziaria, restituita al mittente con la dicitura “trasferito”. Rappresentava, allora, di aver diffidato, in data
10/11/2009, il sig. alla restituzione delle somme ricevute, ma che questi aveva negato CP_1 ogni coinvolgimento, affermando di non aver sottoscritto la polizza, né svolto attività di intermediazione e che, da successive verifiche presso la Banca d'Italia, era emerso che LA
AR PA non era iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., con conseguente nullità dell'atto per contrarietà a norme imperative.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'azione, sostenendo che l'attrice, per evitare l'insinuazione al passivo del fallimento di LA AR PA, aveva coinvolto un soggetto estraneo alla stipula del contratto, l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto di residualità, essendo nella fattispecie concreta esperibile altra azione specifica, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo parte del contratto. Nel merito contestava ogni addebito, precisando di aver fornito soltanto informazioni, in via amichevole, al negava di aver incassato CP_2 assegni o somme di denaro e disconosceva formalmente ogni sottoscrizione invocata ex adverso
2 come a lui appartenente.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale del convenuto ed escussione di cinque testimoni, con sentenza n. 207/2017, il Giudice di prime cure rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , che chiedeva l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, in via istruttoria, insisteva per l'ammissione delle istanze già formulate e non accolte dal primo giudice.
L'appellante, in particolare, lamentava un'errata valutazione da parte del primo giudice sia della prova documentale versata in atti, sia della prova orale espletata. Assumeva di aver provato i contatti avuti con il l'avvenuta consegna dell'assegno bancario n. 0001339052, Controparte_1 la mancata emissione della polizza da parte di LA finanziaria S.p.A. e il mancato incasso della somma di euro 2.000,00 da parte della predetta società.
Si costituiva in giudizio il quale, una volta eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione sia dell'art. 342 c.p.c., sia dell'art. 345 c.p.c., concludeva nel merito per il rigetto del gravame reiterando ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le difese ed eccezioni formulate in primo grado e chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, in subordine, al pagamento quantomeno delle spese del grado di appello.
La causa, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, era differita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/12/2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Non meritano accoglimento le eccezioni sollevate dalla difesa del a norma Controparte_1 degli artt. 342 e 345 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. introdotto dalla l. n. 134/12 prevede che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ebbene, ritiene questo giudicante che, nel caso di specie, dall'atto di appello si evinca chiaramente il capo della sentenza impugnato (“La domanda attorea non può essere accolta, perché non provata adeguatamente e sufficientemente. La non ha provato che il Pt_1 CP_1 titolare dell'Agenzia Sai Fondiaria, ha procurato con la sua agenzia polizza fideiussoria stipulata dalla Pt_1
3 in favore della società v. pag. 3 dell'atto di appello;
“dalla documentazione Parte_3 in atti, che l'emittente della polizza fideiussoria n. 108714180407.15 datata 18.04.2007 a favore di Pt_3
è la LA AR S.p.A. che ha riscosso l'importo di € 2.000,00” v. pag. 5 dell'atto di appello),
[...] la modifica richiesta allo stesso (ritenere provati, a seguito dell'istruttoria espletata, tutti i fatti così come dedotti dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio), le ragioni di dissenso (errata valutazione delle prove ammesse) e la rilevanza ai fini della decisione (la diversa valutazione del materiale probatorio raccolto, secondo quanto sostenuto dall'istante, avrebbe condotto all'accoglimento della domanda da parte del primo giudice). Tali elementi soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude la necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza (cfr. ex multis
Cass. n. 36481/2022).
L'art. 345 c.p.c. pone il divieto di proporre in appello domande o eccezioni nuove – che non siano rilevabili d'ufficio – dovendo il gravame avere carattere devolutivo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla” (v. Cass. n.
17582/2017; in tal senso anche Cass. n. 723/2021).
La Corte di Cassazione ha poi, di recente, precisato che “la domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande “diverse” che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale” (v. Cass. n. 15880/2025).
Nel merito l'appello non merita accoglimento.
L'attrice ha proposto, in via principale, un'azione volta a far valere la responsabilità del convenuto, assumendo che questi, pur non essendo parte del contratto di fideiussione, avrebbe svolto attività di intermediazione e di gestione della pratica finalizzata all'ottenimento della polizza, ricevendo il pagamento del relativo premio e compenso personale, e deducendo la nullità o annullabilità della fideiussione quale presupposto per la richiesta restitutoria e risarcitoria.
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze dell'istruttoria espletata non può affermarsi che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c..
4 In particolare, riesaminando le risultanze dell'istruttoria espletata si osserva che la deposizione del teste pur confermando contatti intercorsi con il convenuto, si caratterizza per CP_2
l'incertezza e la genericità delle dichiarazioni, frequentemente accompagnate da espressioni quali
“non ricordo” e “può darsi”, e non consente, pertanto, di ricostruire con precisione né il contenuto, né tantomeno l'estensione di un eventuale incarico conferito al Dalle Controparte_1
deposizioni dei testi e , dipendenti e collaboratori del Testimone_1 Testimone_2 convenuto, emerge invece in modo concorde che non era legittimato a Controparte_1 stipulare polizze fideiussorie, che l'Agenzia Fondiaria Sai non operava in tale ramo assicurativo e che il medesimo si sarebbe limitato a fornire informazioni di carattere generale ed in via amichevole al indirizzandolo verso altra società operante nel settore. Entrambi CP_2 riferivano, poi, di non aver mai visto la sig.ra in agenzia. Parte_1
Parimenti non risulta adeguatamente provata la ricezione, da parte del convenuto, della somma di € 2.200,00 asseritamente versata dall'attrice a titolo di premio e commissioni. La deposizione della teste che riferisce di aver assistito alla consegna di un assegno a un Testimone_3 soggetto identificato come il convenuto (“signore presente in aula del quale non ricordo il nome”), non appare idonea, da sola, a fornire prova piena del fatto, in quanto isolata, priva di riscontri documentali e caratterizzata da incertezze quanto al momento della consegna, oltre che alla destinazione finale del titolo. Il teste ex coniuge dell'attrice, invece, ha Testimone_4 dichiarato di non aver assistito personalmente alla consegna dell'assegno, limitandosi a riferire circostanze apprese successivamente, sicché la sua deposizione assume natura meramente indiretta e, come tale, non idonea a dimostrare il fatto storico della ricezione della somma da parte del convenuto.
A fronte di tali dichiarazioni, non è emerso alcun elemento documentale univoco idoneo a collegare l'incasso dell'assegno al convenuto: lo stesso, anzi, risulta pacificamente incassato dal e non dal Controparte_3 Controparte_1
In definitiva, parte attrice non ha adeguatamente provato né l'esistenza di un rapporto diretto di intermediazione o gestione della pratica fideiussoria con il né la ricezione da Controparte_1 parte di quest'ultimo della somma di € 2.200,00 né il nesso causale tra tale attività e il danno lamentato.
Tale carenza probatoria ha reso e rende superflua ogni ulteriore indagine sulla vicenda de quo, ivi compresa la nomina di un ctu grafologico al fine di accertare la paternità della sottoscrizione dell'assegno asseritamente consegnato al ed esclude che possa essere accolta Controparte_1
5 anche la domanda formulata in via subordinata.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Nel caso in esame non vi è riforma della sentenza di primo grado, parte appellata non ha proposto alcun appello incidentale in ordine alle spese e, dunque, vanno regolamentate le spese unicamente del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non emergendo dagli atti e dal comportamento processuale della controparte elementi idonei a integrare gli estremi della responsabilità aggravata. In particolare, non risulta che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, né che abbia abusato dello strumento processuale in modo da arrecare danno alla controparte. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la condanna richiesta.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 207/2017 emessa dal Giudice di Pace di Vallo della
Lucania dalla sig.ra , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Parte_1 provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
6 - condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Vallo della Lucania, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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