TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice Dottoressa Francesca Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 2623 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2023, vertente tra (codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Omar Cantaluppi del foro di Brescia in forza di mandato in atti, attore opponente, contro (codice fiscale ) tramite la Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Barbaro del foro di CP_2
Messina, Mario Anzà del foro di Milano e Patrizia Campisi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 6 novembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta ha ottenuto da questo Tribunale decreto di ingiunzione all'attore della somma di 8.081,55 euro.
Con gli accessori del credito e la vittoria delle spese del monitorio.
La convenuta ha ottenuto il decreto affermando l'avvenuta stipulazione tra Banca Popolare di
Sondrio Società cooperativa per azioni (sua dante causa) e l'attore di un contratto di finanziamento.
Ha poi assunto l'inadempimento di con riferimento agli obblighi nascenti dal Pt_1
contratto de quo.
Assume l'attore come non siano dovute le somme de quibus e chiede la revoca del decreto.
Con vittoria di spese.
Conclude in via istruttoria chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta opposta insta per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Conclude per la vittoria in punto spese.
1 Ciò posto, osserva il Giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Devesi premettere che l'attore afferma di aver stipulato con l'originaria contraente (la Banca
Popolare di Sondrio) in primo luogo un contratto di conto corrente bancario e, a seguito di difficoltà economiche che trovarono ripercussione anche sull'andamento del conto corrente sopra indicato, il contratto di finanziamento azionato dalla convenuta in via monitoria.
Evidenzia che, nel corso della gestione dei rapporti, la banca si sarebbe resa artefice dell'accreditamento, a suo favore, di poste del tutto illegittime, operate a titolo di interessi, commissioni e spese.
Con illegittimo anatocismo e, addirittura, con usura.
Ora, devesi evidenziare in primis che, in linea di principio, ai sensi del dettato normativo dell'articolo 2697 del codice civile, parte attrice ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa;
parte convenuta ha invece l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'aliena pretesa.
In ordine alla tematica in esame non può che evidenziarsi che la convenuta opposta, in qualità di cessionaria della banca originariamente contraente, è attrice in senso sostanziale;
l'attore opponente è invece convenuto in senso sostanziale, non avendo proposto, tra l'altro, alcuna domanda riconvenzionale ma solo eccezioni, pur se fondate (anche) su un titolo diverso (il sunnominato contratto di conto corrente).
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, giova ripeterlo, ha assolto l'onere su di lei incombente.
La convenuta opposta ha infatti depositato sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento sostanziante l'unico titolo azionato a fondamento del suo credito, dimostrando anche di aver erogato la somma pattuita.
In forza di tale piena e documentata prova del fatto costitutivo della sua pretesa era onere dell'attore opponente, convenuto in senso sostanziale, dimostrare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea.
L'opponente, peraltro, non ha assolto l'onere su di lui incombente: in particolare, e in primis, non ha depositato alcuna documentazione attestante il tenore delle pattuizioni poste a fondamento della sua pretesa.
Posto che l'opposta non ha azionato né il contratto di conto corrente stipulato inter partes né i debiti nascenti dal medesimo, considerato che è stato invece l'attore opponente ad affermare
2 l'illegittimità delle pattuizioni e degli addebiti operati dalla banca, era onere di quest'ultimo provare il tenore di tali pattuizioni e ricostruire l'intero andamento del rapporto, depositando tutti gli estratti del conto corrente dall'inizio della sua accensione.
E' pacifica la mancanza in atti del contratto di conto corrente originario e di gran parte degli estratti conto, tant'è vero che l'attore opponente medesimo, onde supplire a tale vacuum, chiede di ricollocare la causa sul ruolo onde ottenere, tramite ordine di esibizione da formularsi ai sensi del disposto dell'articolo 210 del codice di procedura civile, la documentazione mancante.
Ora, però, come ha affermato la Suprema Corte in occasione della disamina di una fattispecie assimilabile (si esamini la pronuncia numero 38062 del 2021), la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ai sensi dell'articolo 210 sunnominato,
l'esibizione di documentazione non può essere esercitata nel caso in cui l'ordine del giudice sopperisca all'inerzia della parte richiedente l'ordine medesimo, essendo la facoltà del giudicante ricollegabile all'impossibilità di acquisizione della documentazione per iniziativa della parte richiedente medesima.
Nel caso di specie la parte richiedente era in grado di acquisire autonomamente la documentazione de qua e di produrla in causa, tramite proposizione di richiesta, magari anche in via giudiziale, o esercizio del diritto di accesso.
La parte richiedente non ha provato (né offerto di provare) di aver tentato di ottenere la documentazione de qua.
Non ha provato, né offerto di provare, di non aver ricevuto gli estratti conto e la copia del contratto stipulato (come usualmente accade), di talché l'impossibilità di produrre quanto indispensabile ai fini dell'accoglimento della sua pretesa non può che presumersi che sia dovuta a sua incuria, non giustificabile nemmeno dal fatto che trattasi di documentazione risalente nel tempo.
Onde supplire agli oneri probatori su di lei incombenti ha chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, in assenza degli indispensabili presupposti fattuali, non può di certo essere svolta, avendo natura meramente valutativa e non potendo supplire al mancato assolvimento degli oneri probatori.
Cosicché, ad avviso di questo giudice, non potrà che applicarsi la pronuncia più significativa resa per caso assimilabile dalla Suprema Corte.
Trattasi della pronuncia numero 2435 del 2020 (Giudice Relatore Dottoressa Giulia Iofrida) che ha ribadito quanto già espresso superiormente e in precedenti arresti, stabilendo la
3 necessità, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, della produzione in giudizio della documentazione atta a ricostruire il rapporto controverso.
In tale pronuncia la Corte ha poi statuito che, nel caso in cui non venga prodotta la documentazione completa e conseguentemente non sia possibile procedere a una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa automaticamente la reiezione della domanda o dell'eccezione dell'onerato, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dall'attore medesimo o dalla controparte.
In sostanza, l'assenza di documentazione prodotta dalla parte onerata, di per sé sola, non può apoditticamente costituire argomento esclusivo di reiezione della domanda.
Occorre dunque verificare, da parte del giudicante, se, malgrado tale lacuna, sia comunque possibile operare la ricostruzione con gli strumenti probatori previsti dal Titolo Secondo del
Libro Sesto del codice civile (documenti, testimoni, confessione, presunzioni e giuramento).
Nel caso di specie, stante l'assenza di documentazione, l'impraticabilità della prova testimoniale (non richiesta per ovvi motivi), il mancato deferimento del giuramento e la mancata sottoposizione all'attenzione del giudicante di alcun elemento presuntivo atto a ricostruire il contenuto delle clausole contrattuali e l'andamento del rapporto di conto corrente, non si può che propendere per il mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell'attore opponente.
Ciò anche in considerazione del contegno della convenuta, che nulla ha ammesso, e che dunque non può rilevare a fini confessori.
In conclusione, l'opposizione non potrà essere accolta e dovrà essere confermato in toto il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'attore opponente.
Le spese, infine, seguiranno la soccombenza e andranno liquidate prendendo a riferimento i parametri minimi: devesi infatti valorizzare la natura non particolarmente complessa della controversia e il fatto che la convenuta non ha depositato gli scritti difensivi finali (malgrado ciò dovendo comunque essere liquidati gli onorari per la fase decisionale, che comprende anche altri adempimenti, quali, a titolo esemplificativo, la collazione di questo provvedimento).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attore opponente alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
4 forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 23 aprile 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
5