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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13137/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 03.07.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 13137/2021 vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lacerenza
[...]
RICORRENTI
E
1 Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Santochirico
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2021 parte istante in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, , dott.ssa e ), trattata la causa CP_6 CP_7 Per_2 CP_8
dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd e da ultimo dell'art. 127 ter
2 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, i ricorrenti premettono di prestare servizio alle dipendenze della a far tempo dal 01.03.2016 con Controparte_9 le mansioni di ausiliario/assistente domiciliare livello B/1 part time
78.96%; precisano che le prestazioni lavorative eseguite presso il domicilio degli assistiti si inseriscono nell'ambito di un appalto di servizi A.D.I. (assistenza domiciliare integrata) e S.A.D. (servizio di assistenza domiciliare) bandito dal Comune di Bari ed aggiudicato
[... dall' in ATI con la “Sirio e “Occupazione CP_9 CP_10
” (subentrando alla Genesi Controparte_11 società coop. soc., precedente appaltatore); soggiungono che con ricorso ex art. 28, l. n. 300/1970, r.g. n. 10332/2019, la Funzione
Pubblica CGIL e la Federazione Lavoratori Commercio Turismo
Servizi CISL avevano contestato una condotta antisindacale da parte della predetta ATI, in violazione della clausola sociale sul cambio di appalto;
aggiungono che il Giudice nel rigettare con decreto n.
18645/2020 aveva di fatto accolto uno dei motivi di doglianza nei seguenti termini: “5. Va però affrontato anche l'ulteriore motivo di ricorso derivante dalla mancata applicazione tout court della contrattazione integrativa e di secondo livello, in asserita violazione dell'art. 30, d.lgs. n. 50/2016.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza “al singolo datore di lavoro…non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori
(Cass. civ., Sez. Lav., 19.04.2011, n. 8994 e già prima, Cass. Civ.,
3 Sez. Lav., 3296/2002, entrambe richiamate da Cass. Civ., Sez. Lav.,
07.11.2013, n. 25062).
Nel caso di specie, a ben vedere, non vi è stato recesso;
piuttosto,
l'ATI convenuta ha pacificamente omesso di applicare talune clausole del contratto collettivo e del contratto integrativo regionale.
A tal proposito, deve tuttavia evidenziarsi che, nei casi in cui il diritto leso non appartiene al sindacato, ma al singolo lavoratore, quest'ultimo potrà rivolgersi al giudice del lavoro nelle forme ordinarie”.
In virtù di tanto chiedevano: “a) Accertarsi e dichiararsi da parte della in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. la:
- Violazione e/o mancata applicazione degli art. 30, com. 4, d.lgs.
08.04.2016, n. 50;
- Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 19 del Capitolato
Speciale di appalto, in atti;
- Violazione e/o mancata applicazione del CCNL Cooperative Sociali
Lavoratori Dipendenti dalle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo del 16.12.2011 e succ. integrazioni e modificazioni, e del relativo art. 37 (cambio di gestione);
- Mancata applicazione del contratto integrativo per le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa sociali del 29.07.2013;
- Mancata applicazione dell'integrazione al contratto secondo livello cooperative sociali del 29.07.2013 del 19.01.2015;
- Violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., il tutto per i motivi di cui alla lettera A) della narrativa che precede;
b) accertarsi e dichiararsi che essendo i ricorrenti propri dipendenti la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale li ha assunti applicando loro gli istituti del CCNL Cooperative Sociali, era tenuta,
4 come in effetti è tenuta alla applicazione della contrattazione collettiva, integrativa e di secondo livello di cui alla lettera a) che precede in virtù dell'Accordo Quadro con il Comune di Bari, meglio indicato nel corpo del ricorso, trattandosi di appalto pubblico e come tale assoggettato alla normativa in tema di appalti pubblici, meglio innanzi indicata;
c) conseguentemente e per l'effetto, condannarsi la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t a riconoscere come dovuti in favore dei ricorrenti gli emolumenti di cui agli art. 10 (tempi di vestizione) – 12 (utilizzo mezzo proprio) [“Rimborsi viaggi e trasferimenti”]- 13 (Elemento
Retributivo Territoriale) di cui al Contratto integrativo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del 29.07.2013, per i motivi di cui alla normativa che precede, la cui quantificazione sarà rimessa al separato giudizio;
nonché riconoscersi in favore dei ricorrenti come dovuti gli scatti di anzianità già maturati al momento del cambio d'appalto, ex art. 37 CCNL di categoria.
d) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare, occorre soffermarsi a considerare la disciplina ratione temporis prevista in tema di clausola sociale.
L'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi sostituito con l'art. 57 del nuovo codice degli Appalti) così recita: “ 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da
5 parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.
Sul punto, “Palazzo DA ha, in più occasioni, rimarcato: “Nelle gare pubbliche, deve consentirsi un'applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2024, n.
3144).
Ed ancora: “La c.d. "clausola sociale", qualunque sia la fonte da cui derivi, e quindi anche ove prevista dal CCNL, dev'essere armonizzata con l'organizzazione aziendale dell'imprenditore subentrante. Infatti, la libertà di iniziativa economica implica, di necessità, che a ciascun imprenditore sia consentito, nei limiti segnati dall'ordinamento, di organizzare la propria impresa come meglio ritiene e ciò si oppone ad un'interpretazione delle clausole di riassorbimento che sia tale da compromettere la detta prerogativa e che privilegi invece una scelta fatta a monte, sia anche appunto in sede di contrattazione collettiva, inevitabilmente generalizzata ed avulsa dal contesto specifico della singola organizzazione aziendale.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
17/01/2018, n. 272).
Nel caso di specie, l'art. 19 del Capitolato Speciale D'Appalto relativo all'Accordo Quadro stipulato tra il Comune di Bari e la convenuta così dispone: “In linea con le Direttive di CP_1
Giunta n. 165 del 12.03.2015, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n.
6 50/2016, i concorrenti si impegnano prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da almeno
1 anno nel servizio di che trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.
Per l'individuazione dei contratti di lavoro da applicare si richiama quanto disposto dall'art. 30, com. 4, d.lgs. n. 50/2016, ove applicabile.
A tal fine si precisa che: - il contratto applicato dall'impresa cessante
è il CCNL “Cooperative Sociali”; - la mansione, il livello contrattuale, il monte ore lavorativo e la data di assunzione del personale attualmente impiegato nel servizio sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante dal presente Capitolato”.
Dal canto suo, l'art. 37 CCNL Cooperative Sociali del 16.12.2011, rubricato “cambi di gestione”, prevede:“ B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.
[…] D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro,
7 l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL”.
Ciò posto, la convenuta sostiene che non sarebbe CP_1 configurabile nel caso di specie una procedura di cambio appalto con conseguente applicazione della c.d. clausola sociale, in quanto
“l'accordo quadro e relativo contratto attuativo è già attivo dal 2018
(monte ore SAD ADI a gennaio 58819,05 per 168 utenti)”.
A sostegno di tale assunto soggiunge che il servizio prestato dalla cooperativa Genesi, aggiudicato con procedura ristretta, era regolato da un contratto d'appalto che predefiniva durata e corrispettivo, mentre l'ATI “ Controparte_12
”, aggiudicataria del servizio appaltato in
[...] forza di procedura aperta, si era vista di volta in volta determinare la prestazione mediante i contratti attuativi dell'Accordo quadro e fino all'esaurimento delle ore richieste.
Sul punto, il Giudicante ritiene di condividere quanto rappresentato nell'ambito del giudizio ex art. 28, l. n. 300/1970, r.g. n.
10332/2019, laddove nell'escludere la sussistenza di condotta Part antisindacale da parte di tale il Tribunale ha così statuito: “Ora, la diversità dell'organizzazione del servizio offerto dalla Stazione
Appaltante, così come posta in evidenza dalla Sirio Cooperativa
Sociale, non può essere trascurata.
Pertanto, indiscussa la costante (ed invero ampiamente documentata) interlocuzione tra, da un lato, le organizzazioni sindacali ricorrenti e, dall'altro lato, la mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, con tutto ciò che ne consegue circa l'assolvimento dell'onere di informazione derivante dal CCNL del 16.12.2011, deve ritenersi dirimente il rilievo che, a fronte di 5.385,05 ore erogate nel semestre maggio – ottobre 2018, le stesse ore risultavano di ammontare inferiore nei mesi da marzo 2019 in poi.
8 In presenza di tali fluttuazioni della domanda dell'utenza con – rispettivamente- riduzione delle prestazioni richieste e concentrazione delle stesse nelle medesime fasce orarie ad esaurimento (al giugno
2019) delle risorse del P.A.C. le determinazioni dell'ATI aggiudicataria risultano immuni da censure, sia per ciò che riguarda la decurtazione dei turni lavorativi, sia per quanto concerne gli scatti di anzianità e le indennità di vacanza contrattuale. Parte Il fatto che l abbia riproporzionato il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori in relazione alla quantità del servizio da prestare all'utenza non può, quindi, ritenersi illegittimo
(antisindacale), essendo comunque rispettato lo standard di adeguatezza e congruità dei livelli retributivi, così come richiesto dalla giurisprudenza.
Più a monte, in assenza di una predeterminazione costante e fissa delle attività da rendere in favore dell'utenza (e dei relativi corrispettivi), è immune da censure la scelta del RTI di rimodulare in peius il trattamento riservato dei lavoratori transitati alle proprie dipendenze”.
In merito agli scatti di anzianità rivendicati da parte ricorrente il
Giudicante ritiene non sussistente il diritto al loro ottenimento in virtù dell'art. 37 CCNL Cooperative Sociali, stante la conclamata diversità circa le modalità di esecuzione dell'appalto aggiudicato alla convenuta rispetto all'esecutore precedente. CP_1
In merito alla domanda volta ad ottenere l'elemento retributivo territoriale non merita accoglimento, attesa la sua genericità e la mancata dimostrazione dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
Quanto alla pretesa del riconoscimento del c.d. tempo tuta il
Giudicante rileva che nell'ambito dell'espletata istruttoria il teste
, Dirigente delle Risorse Umane e Personale della Testimone_1
ha dichiarato: “Confermo che i ricorrenti per effettuare le CP_1
9 visite domiciliari dovevano indossare D.P.I. normativamente previste ossia camice, maschere e guanti. Il tempo di vestizione era considerato tempo di lavoro”. Ad ogni buon conto, tale pretesa non risulta assistita dal necessario substrato probatorio.
Con riferimento alla richiesta di rimborso per utilizzo del mezzo proprio da parte del lavoratore onde raggiungere il domicilio dei pazienti, non è stata fornita prova di tale circostanza. Di contro, va valorizzata la deposizione resa sul punto dal teste Testimone_1
laddove ha riferito: “le residenze degli utenti erano raggiungibili a piedi […] Se utilizzavano un mezzo di locomozione proprio ne sopportavano le relative spese;
non hanno mai richiesto alcun rimborso, né documentato spese. […] Non esiste un modulo specifico per le richieste di rimborso spese presso l' nel momento in cui, CP_1 ad esempio, ci veniva richiesta una pre- autorizzazione all'uso del mezzo proprio, bastava la presentazione di un semplice scontrino che veniva altresì valutato in termini di congruità per l'eventuale rimborso della spesa”.
Dal canto suo, il teste segretario territoriale Testimone_2
della Fisascat CISL di Bari ha dichiarato genericamente di aver seguito le trattative sindacali intercorse con le tre cooperative CP_12
, Occupazione e e e che l'oggetto
[...] CP_11 Controparte_9
di tali trattative riguardava il rimborso chilometrico del carburante,
l'elemento di retribuzione variabile aggiuntiva e il mancato riconoscimento dell'orario di lavoro, precisando tuttavia che non esistono verbali in merito ma solo la conferma di partecipazione all'incontri sindacali da parte delle cooperative interessate.
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, il ricorso va rigettato.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
10 Le spese di giudizio stante l'incertezza della lite vengono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Bari, 03.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
11
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 03.07.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 13137/2021 vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lacerenza
[...]
RICORRENTI
E
1 Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Santochirico
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2021 parte istante in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, , dott.ssa e ), trattata la causa CP_6 CP_7 Per_2 CP_8
dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd e da ultimo dell'art. 127 ter
2 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, i ricorrenti premettono di prestare servizio alle dipendenze della a far tempo dal 01.03.2016 con Controparte_9 le mansioni di ausiliario/assistente domiciliare livello B/1 part time
78.96%; precisano che le prestazioni lavorative eseguite presso il domicilio degli assistiti si inseriscono nell'ambito di un appalto di servizi A.D.I. (assistenza domiciliare integrata) e S.A.D. (servizio di assistenza domiciliare) bandito dal Comune di Bari ed aggiudicato
[... dall' in ATI con la “Sirio e “Occupazione CP_9 CP_10
” (subentrando alla Genesi Controparte_11 società coop. soc., precedente appaltatore); soggiungono che con ricorso ex art. 28, l. n. 300/1970, r.g. n. 10332/2019, la Funzione
Pubblica CGIL e la Federazione Lavoratori Commercio Turismo
Servizi CISL avevano contestato una condotta antisindacale da parte della predetta ATI, in violazione della clausola sociale sul cambio di appalto;
aggiungono che il Giudice nel rigettare con decreto n.
18645/2020 aveva di fatto accolto uno dei motivi di doglianza nei seguenti termini: “5. Va però affrontato anche l'ulteriore motivo di ricorso derivante dalla mancata applicazione tout court della contrattazione integrativa e di secondo livello, in asserita violazione dell'art. 30, d.lgs. n. 50/2016.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza “al singolo datore di lavoro…non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori
(Cass. civ., Sez. Lav., 19.04.2011, n. 8994 e già prima, Cass. Civ.,
3 Sez. Lav., 3296/2002, entrambe richiamate da Cass. Civ., Sez. Lav.,
07.11.2013, n. 25062).
Nel caso di specie, a ben vedere, non vi è stato recesso;
piuttosto,
l'ATI convenuta ha pacificamente omesso di applicare talune clausole del contratto collettivo e del contratto integrativo regionale.
A tal proposito, deve tuttavia evidenziarsi che, nei casi in cui il diritto leso non appartiene al sindacato, ma al singolo lavoratore, quest'ultimo potrà rivolgersi al giudice del lavoro nelle forme ordinarie”.
In virtù di tanto chiedevano: “a) Accertarsi e dichiararsi da parte della in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. la:
- Violazione e/o mancata applicazione degli art. 30, com. 4, d.lgs.
08.04.2016, n. 50;
- Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 19 del Capitolato
Speciale di appalto, in atti;
- Violazione e/o mancata applicazione del CCNL Cooperative Sociali
Lavoratori Dipendenti dalle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo del 16.12.2011 e succ. integrazioni e modificazioni, e del relativo art. 37 (cambio di gestione);
- Mancata applicazione del contratto integrativo per le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa sociali del 29.07.2013;
- Mancata applicazione dell'integrazione al contratto secondo livello cooperative sociali del 29.07.2013 del 19.01.2015;
- Violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., il tutto per i motivi di cui alla lettera A) della narrativa che precede;
b) accertarsi e dichiararsi che essendo i ricorrenti propri dipendenti la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale li ha assunti applicando loro gli istituti del CCNL Cooperative Sociali, era tenuta,
4 come in effetti è tenuta alla applicazione della contrattazione collettiva, integrativa e di secondo livello di cui alla lettera a) che precede in virtù dell'Accordo Quadro con il Comune di Bari, meglio indicato nel corpo del ricorso, trattandosi di appalto pubblico e come tale assoggettato alla normativa in tema di appalti pubblici, meglio innanzi indicata;
c) conseguentemente e per l'effetto, condannarsi la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t a riconoscere come dovuti in favore dei ricorrenti gli emolumenti di cui agli art. 10 (tempi di vestizione) – 12 (utilizzo mezzo proprio) [“Rimborsi viaggi e trasferimenti”]- 13 (Elemento
Retributivo Territoriale) di cui al Contratto integrativo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del 29.07.2013, per i motivi di cui alla normativa che precede, la cui quantificazione sarà rimessa al separato giudizio;
nonché riconoscersi in favore dei ricorrenti come dovuti gli scatti di anzianità già maturati al momento del cambio d'appalto, ex art. 37 CCNL di categoria.
d) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare, occorre soffermarsi a considerare la disciplina ratione temporis prevista in tema di clausola sociale.
L'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi sostituito con l'art. 57 del nuovo codice degli Appalti) così recita: “ 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da
5 parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.
Sul punto, “Palazzo DA ha, in più occasioni, rimarcato: “Nelle gare pubbliche, deve consentirsi un'applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 05/04/2024, n.
3144).
Ed ancora: “La c.d. "clausola sociale", qualunque sia la fonte da cui derivi, e quindi anche ove prevista dal CCNL, dev'essere armonizzata con l'organizzazione aziendale dell'imprenditore subentrante. Infatti, la libertà di iniziativa economica implica, di necessità, che a ciascun imprenditore sia consentito, nei limiti segnati dall'ordinamento, di organizzare la propria impresa come meglio ritiene e ciò si oppone ad un'interpretazione delle clausole di riassorbimento che sia tale da compromettere la detta prerogativa e che privilegi invece una scelta fatta a monte, sia anche appunto in sede di contrattazione collettiva, inevitabilmente generalizzata ed avulsa dal contesto specifico della singola organizzazione aziendale.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
17/01/2018, n. 272).
Nel caso di specie, l'art. 19 del Capitolato Speciale D'Appalto relativo all'Accordo Quadro stipulato tra il Comune di Bari e la convenuta così dispone: “In linea con le Direttive di CP_1
Giunta n. 165 del 12.03.2015, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n.
6 50/2016, i concorrenti si impegnano prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da almeno
1 anno nel servizio di che trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.
Per l'individuazione dei contratti di lavoro da applicare si richiama quanto disposto dall'art. 30, com. 4, d.lgs. n. 50/2016, ove applicabile.
A tal fine si precisa che: - il contratto applicato dall'impresa cessante
è il CCNL “Cooperative Sociali”; - la mansione, il livello contrattuale, il monte ore lavorativo e la data di assunzione del personale attualmente impiegato nel servizio sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante dal presente Capitolato”.
Dal canto suo, l'art. 37 CCNL Cooperative Sociali del 16.12.2011, rubricato “cambi di gestione”, prevede:“ B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.
[…] D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro,
7 l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL”.
Ciò posto, la convenuta sostiene che non sarebbe CP_1 configurabile nel caso di specie una procedura di cambio appalto con conseguente applicazione della c.d. clausola sociale, in quanto
“l'accordo quadro e relativo contratto attuativo è già attivo dal 2018
(monte ore SAD ADI a gennaio 58819,05 per 168 utenti)”.
A sostegno di tale assunto soggiunge che il servizio prestato dalla cooperativa Genesi, aggiudicato con procedura ristretta, era regolato da un contratto d'appalto che predefiniva durata e corrispettivo, mentre l'ATI “ Controparte_12
”, aggiudicataria del servizio appaltato in
[...] forza di procedura aperta, si era vista di volta in volta determinare la prestazione mediante i contratti attuativi dell'Accordo quadro e fino all'esaurimento delle ore richieste.
Sul punto, il Giudicante ritiene di condividere quanto rappresentato nell'ambito del giudizio ex art. 28, l. n. 300/1970, r.g. n.
10332/2019, laddove nell'escludere la sussistenza di condotta Part antisindacale da parte di tale il Tribunale ha così statuito: “Ora, la diversità dell'organizzazione del servizio offerto dalla Stazione
Appaltante, così come posta in evidenza dalla Sirio Cooperativa
Sociale, non può essere trascurata.
Pertanto, indiscussa la costante (ed invero ampiamente documentata) interlocuzione tra, da un lato, le organizzazioni sindacali ricorrenti e, dall'altro lato, la mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, con tutto ciò che ne consegue circa l'assolvimento dell'onere di informazione derivante dal CCNL del 16.12.2011, deve ritenersi dirimente il rilievo che, a fronte di 5.385,05 ore erogate nel semestre maggio – ottobre 2018, le stesse ore risultavano di ammontare inferiore nei mesi da marzo 2019 in poi.
8 In presenza di tali fluttuazioni della domanda dell'utenza con – rispettivamente- riduzione delle prestazioni richieste e concentrazione delle stesse nelle medesime fasce orarie ad esaurimento (al giugno
2019) delle risorse del P.A.C. le determinazioni dell'ATI aggiudicataria risultano immuni da censure, sia per ciò che riguarda la decurtazione dei turni lavorativi, sia per quanto concerne gli scatti di anzianità e le indennità di vacanza contrattuale. Parte Il fatto che l abbia riproporzionato il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori in relazione alla quantità del servizio da prestare all'utenza non può, quindi, ritenersi illegittimo
(antisindacale), essendo comunque rispettato lo standard di adeguatezza e congruità dei livelli retributivi, così come richiesto dalla giurisprudenza.
Più a monte, in assenza di una predeterminazione costante e fissa delle attività da rendere in favore dell'utenza (e dei relativi corrispettivi), è immune da censure la scelta del RTI di rimodulare in peius il trattamento riservato dei lavoratori transitati alle proprie dipendenze”.
In merito agli scatti di anzianità rivendicati da parte ricorrente il
Giudicante ritiene non sussistente il diritto al loro ottenimento in virtù dell'art. 37 CCNL Cooperative Sociali, stante la conclamata diversità circa le modalità di esecuzione dell'appalto aggiudicato alla convenuta rispetto all'esecutore precedente. CP_1
In merito alla domanda volta ad ottenere l'elemento retributivo territoriale non merita accoglimento, attesa la sua genericità e la mancata dimostrazione dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
Quanto alla pretesa del riconoscimento del c.d. tempo tuta il
Giudicante rileva che nell'ambito dell'espletata istruttoria il teste
, Dirigente delle Risorse Umane e Personale della Testimone_1
ha dichiarato: “Confermo che i ricorrenti per effettuare le CP_1
9 visite domiciliari dovevano indossare D.P.I. normativamente previste ossia camice, maschere e guanti. Il tempo di vestizione era considerato tempo di lavoro”. Ad ogni buon conto, tale pretesa non risulta assistita dal necessario substrato probatorio.
Con riferimento alla richiesta di rimborso per utilizzo del mezzo proprio da parte del lavoratore onde raggiungere il domicilio dei pazienti, non è stata fornita prova di tale circostanza. Di contro, va valorizzata la deposizione resa sul punto dal teste Testimone_1
laddove ha riferito: “le residenze degli utenti erano raggiungibili a piedi […] Se utilizzavano un mezzo di locomozione proprio ne sopportavano le relative spese;
non hanno mai richiesto alcun rimborso, né documentato spese. […] Non esiste un modulo specifico per le richieste di rimborso spese presso l' nel momento in cui, CP_1 ad esempio, ci veniva richiesta una pre- autorizzazione all'uso del mezzo proprio, bastava la presentazione di un semplice scontrino che veniva altresì valutato in termini di congruità per l'eventuale rimborso della spesa”.
Dal canto suo, il teste segretario territoriale Testimone_2
della Fisascat CISL di Bari ha dichiarato genericamente di aver seguito le trattative sindacali intercorse con le tre cooperative CP_12
, Occupazione e e e che l'oggetto
[...] CP_11 Controparte_9
di tali trattative riguardava il rimborso chilometrico del carburante,
l'elemento di retribuzione variabile aggiuntiva e il mancato riconoscimento dell'orario di lavoro, precisando tuttavia che non esistono verbali in merito ma solo la conferma di partecipazione all'incontri sindacali da parte delle cooperative interessate.
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, il ricorso va rigettato.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
10 Le spese di giudizio stante l'incertezza della lite vengono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Bari, 03.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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