Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte entro il termine del 23/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5023/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Apuzzo n. Parte_1
5, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Carotenuto, presso lo studio del quale elett.te domicilia in CA (NA) alla Via Promiscua ang. Via Pastrengo n. 99 ricorrente
E
in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 alla Via Nuova Poggioreale – Ang. S. Lazzaro, presso la sede dell , unitamente CP_2 all'Avv. Rossella Del Sarto che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato volta a ottenere, in contraddittorio con l l'accertamento e la declaratoria della CP_1 natura professionale della propria malattia, con conseguente condanna dell' CP_2 al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico in misura pari al 15%, o comunque non inferiore al 6% .
L si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda, con varie argomentazioni. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati.
Osserva in primo luogo il Giudicante che la documentazione prodotta (cfr., in particolare, estratto conto previdenziale) prova testimoniale espletata hanno consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di
, persona a conoscenza diretta dei fatti di causa per aver Testimone_1 lavorato insieme al ricorrente).
Quanto alle conseguenze della suddetta esposizione, il C.T.U. nominato, dott.
[...]
, all'esito della sua indagine medica, corredata da ogni ulteriore esame Per_1 clinico ritenuto necessario, ha accertato che il ricorrente risulta affetto dalla malattia descritta in ricorso (nella specie, “ernia lombare”), che tale patologia è conseguenza dell'attività lavorativa espletata , e che i postumi della tecnopatia sono quantificabili nella misura del 6% sin dall'epoca della denunzia di malattia professionale, inoltrata all' il 18/10/2022. CP_1
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 dell'indennizzo in capitale per il danno biologico pari al 6%, derivante da malattia professionale.
Sulla somma spettante al ricorrente sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale della domanda (è stata riconosciuta, infatti, una percentuale di danno biologico pari al solo 6%) giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione della metà.
Per il principio della soccombenza l' deve essere, invece, condannato al CP_1 pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 3/8/2023 nei confronti dell così provvede : Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo del danno biologico nella misura del 6%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b)condanna l' al pagamento CP_1 di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro
900,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
c)compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 24/6/2025
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco