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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2767/2022 R.G. promossa da da
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Celeste Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Pamela D'Aquino
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_2
avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione avverso l'intimazione di pagamento ricevuta il
12.12.2022, fondata su otto avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi
CP_ pretesi dall' complessivamente ammontanti a € 139.056,81.
1 L'opponente, premessa l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione delle pretese creditorie maturate sino al quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione qui impugnata.
CP_
e , costituitisi in giudizio con separate memorie, rilevata la CP_3
rituale notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche considerata la sospensione prevista dalla legislazione pandemica, hanno chiesto rigettarsi l'opposizione.
***
L'assunto relativo alla omessa notifica è smentito dalle relate prodotte
CP_ dall' (all. 2-9), da cui risulta che tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati, ora a mezzo PEC, ora mediante raccomandata A/R
inoltrata all'indirizzo di residenza del destinatario. Segnatamente:
- l'avviso di addebito nr. 597-2015-00019-835-58 in data 22.1.2016;
- l'avviso di addebito nr. 597-2016-00016-067-86 in data 18.11.2016;
- l'avviso di addebito nr. 597-2017-00016-557-01 in data 2.1.2018;
- l'avviso di addebito nr. 597-2018-00016-983-38 in data 6.12.2018;
- l'avviso di addebito nr. 597-2018-00022-651-33 in data 25.12.2018;
- l'avviso di addebito nr. 597-2019-00026-119-43 in data 17.1.2020;
- l'avviso di addebito nr. 597-2021-00001-261-75 in data 30.9.2021;
- l'avviso di addebito nr. 597-2021-00003-362-37 in data 3.11.2021.
Con riferimento alla notifica a mezzo PEC dei primi due AVA, va precisato
CP_ che le ricevute di accettazione e consegna XML prodotte dall' (all. 2 e
3 memoria di costituzione) si riferiscono proprio a detti avvisi di addebito, per come appurato nel corso dell'udienza del 20.3.2025 (cfr. relativo verbale).
2 Al riguardo, va evidenziato che l'opponente, nella prima difesa utile
CP_ successiva alla costituzione in giudizio dell' , ne ha contestato la produzione documentale solo perché tardiva (cfr. nota scritta del
13.2.2024); nulla ha obiettato in ordine all'avere ricevuto messaggi di posta elettronica nelle date del 22.1.2016 e 18.11.2016, né alla riferibilità
di dette notifiche agli avvisi di addebito nn. 597-2015-00019-835-58 e 597-
2016-00016-067-86.
Soltanto con la nota del 24.1.2025 - dopo che questo giudice ha rilevato nei file XML la mancanza di riferimenti all'atto notificato (cfr. ordinanza del
17.12.2024) - l'opponente ha corretto il tiro difensivo, contestando la riferibilità delle relate ai due avvisi di addebito in questione (e non,
comunque, di avere ricevuto messaggi PEC nelle date sopra indicate).
Come anticipato, la riferibilità dei file XML ai due AVA più risalenti è stata
CP_ acclarata in giudizio, mediante accesso alla rete intranet aziendale .
In particolare, posto che le ricevute XML recano - tra le altre indicazioni relative alla notifica effettuata (destinatario, oggetto, data, ora) - l'atto notificato contrassegnato da una sequenza alfanumerica (in specie,
16C3G1K003981 e 16C3GBB01552), è stato accertato che v'è
corrispondenza tra dette sequenze e quelle che contraddistinguono i file in formato .pdf contenenti i due AVA in discussione.
In sostanza, si è constatato che i due file pdf contraddistinti (in automatico) con le sequenze 16C3G1K003981 e 16C3GBB01552 -
presenti nella pagina intranet dedicata alle pendenze della odierna ricorrente - contengono, rispettivamente, l'AVA n. 597-2015-00019-835-58
e l'AVA n. 597-2016-00016-067-86; le stesse sequenze sono riportate
CP_ nelle ricevute di accettazione e consegna XML prodotte dall' , sì da
3 poter ritenere raggiunta prova adeguata in ordine alla riferibilità delle notifiche del 22.1.2016 e 18.11.2016 ai due atti presupposti sopra indicati.
Vero è che, come recentemente ribadito dalla S.C., la prova della notifica a mezzo PEC richiede la produzione del file nativo in formato .eml o .msg,
sì da garantire che il documento notificato non ha subìto modifiche o alterazioni;
tuttavia, nell'impossibilità per l'ente di produrre i file in detti formati (attesa la risalenza nel tempo delle notifiche), la prova circa l'autenticità del messaggio può essere fornita aliunde, come nel caso che
CP_ qui occupa, in cui l ha dimostrato che le notifiche di cui alle ricevute
XML prodotte hanno avuto ad oggetto i file originali contenenti proprio i due avvisi di addebito di cui si discute.
Del resto, l'opponente ha contestato - non di aver ricevuto le due notifiche a mezzo PEC, ma - che dette notifiche abbiano avuto ad oggetto i due
AVA più risalenti;
e allora, per il principio della specificità della contestazione, avrebbe dovuto quantomeno allegare quali atti abbia invece ricevuto nelle date del 22.1.2016 e 18.11.2016.
Va soggiunto che le relate prodotte dall'ente impositore sono utilizzabili ai fini della decisione ancorché la parte si sia costituita tardivamente. Invero, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, “l'eccezione di
interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente
dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere
rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo,
ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o
acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del
lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di
ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.,
4 all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); … codesto potere ufficioso vieppiù
rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione
soggettiva operata dalla L. n. 46 del 1999 tra ente impositore e soggetto
legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e
dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione
(che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno
parte necessaria della causa, avendo la L. n. 265 del 2002, art. 4, comma
2-quater, soppresso al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 le parole
"ed al concessionario") ogni documento relativo ad atti della procedura di
riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra
creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
[…] tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli
artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella
esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr.
fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015,
2333 del 2016), vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga
in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente
entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione” (cfr. Cassazione civ., sez. VI, n. 14755
del 7 giugno 2018).
Venendo all'eccezione di prescrizione, alcun problema si pone per gli ultimi sei avvisi di addebito, notificati tra il 2018 ed il 2021, dunque entro il quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, come detto intervenuta nel 2022.
5 Per quanto concerne i primi due avvisi di addebito, notificati nel 2016,
deve tenersi conto della sospensione del termine di prescrizione prevista per l'emergenza Covid-19, che notoriamente ha interessato l'intero territorio nazionale.
L'art. 68 del D.L. 18/2020 ha stabilito che “Con riferimento alle entrate
tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, richiamato nella sua interezza dal citato art. 68, prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di
versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente
alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti
anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento,
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6 Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 1).
I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti
impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi
eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma
riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono
entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la
sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma
2).
L'art. 68 del D.L. 18/2020 richiama espressamente gli atti di cui all'art. 30
D.L. 78/2010, e dunque si applica anche agli avvisi di addebito per contributi , come in specie già affidati agli agenti della riscossione. CP_2
Dunque, in base alla normativa emergenziale testé riportata: a) ove il termine di prescrizione dei contributi sarebbe ordinariamente scaduto
“entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” (id est: entro il 31.12.2020 e 31.12.2021), esso è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (id est: al 31.12.2023), ciò ai sensi del comma 2 del richiamato art. 12 D.Lgs. 159/2015; b) ove il termine di prescrizione dei contributi sarebbe ordinariamente scaduto dopo il 31.12.2021, va comunque tenuto conto del periodo di sospensione 8.3.2020-31.8.2021,
7 per complessivi 542 giorni, ai sensi del comma 1 della citata disposizione di legge.
Nel caso di specie, i contributi oggetto dei primi due avvisi di addebito (n.
597-2015-00019-835-58 e n. 597-2016-00016-067-86) rispettivamente notificati in data 22.1.2016 e 18.11.2016, afferiscono all'ipotesi sub a), in quanto si sarebbero prescritti entro il 31.12.2021, di talché il termine prescrizionale deve intendersi prorogato sino al 31.12.2023 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione). L'intimazione di pagamento qui opposta, notificata in data 12.12.2022, è dunque intervenuta tempestivamente.
Per quanto sopra, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €
260.000,00) e dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che si liquidano
CP_ in € 6.115,00 per e in € 4.201,00 per , oltre IVA CPA e CP_3
spese generali al 15%.
Ragusa, 11.4.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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