TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/09/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3014/2025 del R.G. V.G., trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 22.9.2025, su ricorso congiunto presentato da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Malomo Roberto;
Parte_1 C.F._1
e
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Trotta;
Parte_2 C.F._2
E
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , premesso di essere genitori, non coniugati, di , nata il Parte_1 Parte_2 Per_1
16.6.2009, che, attesa la cessazione della convivenza tra gli stessi, è necessario provvedere alla regolamentazione del regime di affido e mantenimento della minore, chiedevano la disciplina dell'affidamento della figlia minore, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e dei correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi raggiunti, alle seguenti condizioni: “1. La figlia
è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità̀ genitoriale separatamente, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione del padre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Castiglione Cosentino al viale della Costituzione n. 29, ove Per_1 abiterà in via prevalente, è assegnata al sig. con tutti gli arredi.
3. La sig.ra Parte_2 Pt_1 potrà̀ vedere e tenere con sé la figlia una volta a settimana per due ore, escludendosi per il momento pernottamenti, finché non si sarà ricostituito il legale madre figlia, ad oggi venuto meno poiché Per_1 attribuisce alla madre la rottura della convivenza tra i genitori;
a tal fine, gli incontri avverranno tra madre e figlia senza la presenza di terze persone e al di fuori della abitazione materna;
in seguito al ripristino del rapporto, si procederà alla modifica del presente accordo, con aumento dei giorni e delle ore in cui la sig.ra potrà esercitare il suo diritto di visita. Per festività e vacanze, queste sono Pt_1 ripartite come da piano genitoriale allegato, che verrà modificato quando verrà ripristinato il rapporto madre-figlia.
4. La sig.ra non verserà alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 della figlia, se non il 50% delle spese straordinarie se richieste e documentate;
a titolo esemplificativo:
§ “spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale”; § "spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici”; § “spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico”; § “spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria”; § “spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)”; § “spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un Pt_2 contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”
Deve essere recepito l'accordo delle parti, non ravvisandosi ragioni ostative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce gli accordi intervenuti tra le parti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma