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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2336/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato il
18.9.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Laura Trevisan
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + scioglimento di matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
pronunciare la separazione personale tra i coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Comune di
Souk Arbaa D.G. (Marocco) il 19.8.1998 con (matrimonio trascritto in CP_1 Per_ Comune di Latisana); che dall'unione erano nati i figli (25.5.2005) e Per_1
(31.12.2008), il primo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e la seconda minorenne, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per Parte_1 CP_1 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi ed indi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Alla prima udienza del 21.1.2025, dichiarata la contumacia del resistente, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, soprassedendo, per il momento, all'adozione dei provvedimenti provvisori onde acquisire le dichiarazioni dei redditi del marito. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata da parte ricorrente.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione
Pag. 2 di 3 personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio in Comune di Souk Arbaa D.G. (Marocco) in data 19.8.1998;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latisana (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 10, parte seconda, serie C, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 27.1.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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