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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/05/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati
Antonio Napoli Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Giudice Daniele Salvatore Abbate
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2926/2023 R.G. del ruolo generale degli affari civili promossa da Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
e
Parte 2 (cf: C.F. 2 nata a [...] il
16.1.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Di Gioia, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Roccapalumba in via Umberto I n. 77, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cpc depositato in data 1.12.2023, Parte 1 e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Lercara Friddi il 29.7.1987 - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 39, parte II, serie
A dell'anno 1987 −, dal quale sono nati due figli: Per 1 il 4.12.1987, e Per 2 il
25.5.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Nelle note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione
(udienza del 4.5.2023);
-la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto del 15.05.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico.
In considerazione della natura del procedimento, della sua instaurazione su ricorso congiunto e dell'ammissione di una delle parti al Patrocinio a spese dello stato, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto da e [...] Parte 1 Parte 2 a Lercara Friddi, il 29.7.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1987 al n. 39, parte II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000; nulla sulle spese. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del 21 maggio
2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Antonio Napoli Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011,
n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati
Antonio Napoli Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Giudice Daniele Salvatore Abbate
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2926/2023 R.G. del ruolo generale degli affari civili promossa da Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
e
Parte 2 (cf: C.F. 2 nata a [...] il
16.1.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Di Gioia, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Roccapalumba in via Umberto I n. 77, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.03.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cpc depositato in data 1.12.2023, Parte 1 e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Lercara Friddi il 29.7.1987 - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 39, parte II, serie
A dell'anno 1987 −, dal quale sono nati due figli: Per 1 il 4.12.1987, e Per 2 il
25.5.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Nelle note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione
(udienza del 4.5.2023);
-la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto del 15.05.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico.
In considerazione della natura del procedimento, della sua instaurazione su ricorso congiunto e dell'ammissione di una delle parti al Patrocinio a spese dello stato, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto da e [...] Parte 1 Parte 2 a Lercara Friddi, il 29.7.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 1987 al n. 39, parte II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000; nulla sulle spese. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del 21 maggio
2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Antonio Napoli Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011,
n. 44.