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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TAMPIERI LUCA, OR
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Iren Ambiente Spa - 01591110356
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 2 e pubblicata il 02/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2000012020 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. come rappresentata e difesa ricorre in appello avverso la sentenza n. 147_2021 della
Commissione provinciale di Piacenza.
La questione attiene all'avviso di accertamento con il quale Iren Ambiente s.p.a. accertava in capo alla predetta Società l'infedele dichiarazione TARI per l'annualità 2015 ed il suo omesso pagamento con riferimento alla superficie di 35.100 mq. Afferenti ai magazzini della contribuente (per un importo di euro
57.509,49, oltre sanzioni ed interessi).
Ricorrente_1 proponeva ricorso sostenendo:
- l'esenzione dal tributo dei predetti magazzini, in quanto in essi verrebbero prodotti rifiuti costituiti da imballaggi terziari e in quanto sarebbe illegittimo l'art. 8 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, sicché tutti i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non sarebbero conferibili;
- la carenza di motivazione dell'avviso impugnato;
- in subordina che andrebbero disapplicate le sanzioni e gli interessi irrogati ovvero ulteriormente che le sanzioni andrebbero ridotte in applicazione del c.d. cumulo giuridico.
La sentenza qui impugnata rigettava il ricorso, condannando la Società alle spese di lite.
Ricorre in appello Ricorrente_1 S.p.a. contestando in toto la sentenza impugnata e riproponendo i motivi sostenuti avverso l'avviso di accertamento e contestando i criteri interpretativi sui quali la medesima decisione si fonda.
Si costituisce Irene Ambiente a sostegno della correttezza della sentenza impugnata e per la conferma della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'attenzione della Corte attiene pertanto alla qualificazione dei rifiuti prodotti nei magazzini della Società, se cioè sia prodotto un rifiuto speciale non assimilabile (identificato in imballaggi terziari dalla stessa Ricorrente_1) ovvero di rifiuti conferibili e quindi assoggettati alla normativa ed alla tariffa Tari.
La decisione impugnata ha rigettato il ricorso sostenendo che la Società non produce imballaggi terziari e non ha fornito la prova della produzione di tali imballaggi, peraltro non richiedendo la riduzione della quota variabile della Tari per la produzione di tali rifiuti, che sono assimilati, come le sarebbe stato consentito.
L'appello è infondato e va confermata la sentenza impugnata.
Occorre premettere che gli stessi formulari prodotti in giudizio dalla società fanno riferimento la produzione di rifiuto speciale assimilato, conferibile al servizio pubblico e che non dà diritto ad alcuna esclusione o riduzione di superficie, ragione per cui appare incongruo che la Società stessa escluda totalmente i magazzini dalla tassazione;
la dichiarazione è stata per questo ritenuta infedele.
Sul punto pare che la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche recentemente, abbia confermato l'orientamento e le conclusioni sposate dalla sentenza impugnata, con riferimento sia alla qualificazione o meno degli imballaggi (terziari o secondari) ed all'onere della prova sulla loro natura, gravante sul produttore: cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 21146 del 29/07/2024 (Rv. 672022 - 01); in tema di TARSU, la produzione di imballaggi terziari non comporta la totale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad una riduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione di rifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diverso modello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in un limite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, al fine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione.
Nello medesimo solco si stabilisce che lo stesso Comune, nella regolamentazione della tassazione dei cc. dd. imballaggi terziari, non può adottare provvedimenti generali di assimilazione degli stessi a quelli urbani, perché trattasi di un circuito comunque separato: Sez. 5 -, Sentenza n. 703 del 15/01/2019 (Rv. 652499 -
01); In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai Comuni a quelli urbani perché sono oggetto di un regime speciale fondato sul divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sicché, essendo previsto per gli imballaggi secondari l'esonero dalla privativa comunale ove sia provato l'avviamento a recupero (art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis"), l'operatore economico ha l'onere di dimostrare il conferimento degli stessi ai soggetti autorizzati giovandosi, in tal caso, non già della riduzione della superfice tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali, bensì del diritto alla riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.
Correttamente, pertanto, la sentenza appellata ha fatto riferimento sia alla impossibilità per il produttore di ridurre la superficie tassabile, sino ad escludere (come nel caso in esame) l'intera superfice adibita a magazzino, sia alla facoltà dello stesso di richiedere la riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero. Così argomentando, anche laddove Ricorrente_1 avesse dimostrato la produzione di rifiuto speciale non assimilabile (imballaggi terziari) avrebbe avuto diritto ad una mera riduzione tariffaria e non alla integrale esclusione della superficie dei magazzini;
ciò che rileva è proprio il riferimento della tassazione alla natura del rifiuto, cioè che non si tratta di imballaggi terziari, ma scarti dei predetti, ossia carta, cartone, legno, plastica, i quali sono conferibili al pubblico servizio.
I motivi proposti dall'appellante che facciano riferimento indirettamente o direttamente alla natura dei rifiuti ed al loro regime di tassazione vanno rigettati in ragione delle superiori considerazioni, così come va ritenuto legittimo il regolamento applicativo, perché conforme al dettato della giurisprudenza di legittimità ed anzi confermato nella sua sostanza, proprio perché un provvedimento amministrativo di tenore diverso andrebbe disapplicato dal giudice tributario.
La sentenza impugnata va confermata anche con riferimento alla applicazione delle sanzioni, dal momento che l'applicazione del c.d. cumulo giuridico (invocata nei motivi di appello peraltro del tutto conformi alle doglianze di primo grado già ampiamente valutate dalla sentenza impugnata) appare in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione con riferimento alle violazioni di carattere non formale e reiterate nel corso delle diverse annualità contestate;
alla applicazione del cumulo osta il disposto dell'art. 12, comma
1, D.Lgs. 472 del 1997. In ogni caso Iren Ambiente ha dato prova che il calcolo effettuato per la quantificazione delle sanzioni è più favorevole della richiesta del contribuente di applicazione di formule mitigate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 16 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TAMPIERI LUCA, OR
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Iren Ambiente Spa - 01591110356
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 2 e pubblicata il 02/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2000012020 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. come rappresentata e difesa ricorre in appello avverso la sentenza n. 147_2021 della
Commissione provinciale di Piacenza.
La questione attiene all'avviso di accertamento con il quale Iren Ambiente s.p.a. accertava in capo alla predetta Società l'infedele dichiarazione TARI per l'annualità 2015 ed il suo omesso pagamento con riferimento alla superficie di 35.100 mq. Afferenti ai magazzini della contribuente (per un importo di euro
57.509,49, oltre sanzioni ed interessi).
Ricorrente_1 proponeva ricorso sostenendo:
- l'esenzione dal tributo dei predetti magazzini, in quanto in essi verrebbero prodotti rifiuti costituiti da imballaggi terziari e in quanto sarebbe illegittimo l'art. 8 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, sicché tutti i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non sarebbero conferibili;
- la carenza di motivazione dell'avviso impugnato;
- in subordina che andrebbero disapplicate le sanzioni e gli interessi irrogati ovvero ulteriormente che le sanzioni andrebbero ridotte in applicazione del c.d. cumulo giuridico.
La sentenza qui impugnata rigettava il ricorso, condannando la Società alle spese di lite.
Ricorre in appello Ricorrente_1 S.p.a. contestando in toto la sentenza impugnata e riproponendo i motivi sostenuti avverso l'avviso di accertamento e contestando i criteri interpretativi sui quali la medesima decisione si fonda.
Si costituisce Irene Ambiente a sostegno della correttezza della sentenza impugnata e per la conferma della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'attenzione della Corte attiene pertanto alla qualificazione dei rifiuti prodotti nei magazzini della Società, se cioè sia prodotto un rifiuto speciale non assimilabile (identificato in imballaggi terziari dalla stessa Ricorrente_1) ovvero di rifiuti conferibili e quindi assoggettati alla normativa ed alla tariffa Tari.
La decisione impugnata ha rigettato il ricorso sostenendo che la Società non produce imballaggi terziari e non ha fornito la prova della produzione di tali imballaggi, peraltro non richiedendo la riduzione della quota variabile della Tari per la produzione di tali rifiuti, che sono assimilati, come le sarebbe stato consentito.
L'appello è infondato e va confermata la sentenza impugnata.
Occorre premettere che gli stessi formulari prodotti in giudizio dalla società fanno riferimento la produzione di rifiuto speciale assimilato, conferibile al servizio pubblico e che non dà diritto ad alcuna esclusione o riduzione di superficie, ragione per cui appare incongruo che la Società stessa escluda totalmente i magazzini dalla tassazione;
la dichiarazione è stata per questo ritenuta infedele.
Sul punto pare che la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche recentemente, abbia confermato l'orientamento e le conclusioni sposate dalla sentenza impugnata, con riferimento sia alla qualificazione o meno degli imballaggi (terziari o secondari) ed all'onere della prova sulla loro natura, gravante sul produttore: cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 21146 del 29/07/2024 (Rv. 672022 - 01); in tema di TARSU, la produzione di imballaggi terziari non comporta la totale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad una riduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione di rifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diverso modello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in un limite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, al fine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione.
Nello medesimo solco si stabilisce che lo stesso Comune, nella regolamentazione della tassazione dei cc. dd. imballaggi terziari, non può adottare provvedimenti generali di assimilazione degli stessi a quelli urbani, perché trattasi di un circuito comunque separato: Sez. 5 -, Sentenza n. 703 del 15/01/2019 (Rv. 652499 -
01); In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai Comuni a quelli urbani perché sono oggetto di un regime speciale fondato sul divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sicché, essendo previsto per gli imballaggi secondari l'esonero dalla privativa comunale ove sia provato l'avviamento a recupero (art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis"), l'operatore economico ha l'onere di dimostrare il conferimento degli stessi ai soggetti autorizzati giovandosi, in tal caso, non già della riduzione della superfice tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali, bensì del diritto alla riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.
Correttamente, pertanto, la sentenza appellata ha fatto riferimento sia alla impossibilità per il produttore di ridurre la superficie tassabile, sino ad escludere (come nel caso in esame) l'intera superfice adibita a magazzino, sia alla facoltà dello stesso di richiedere la riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero. Così argomentando, anche laddove Ricorrente_1 avesse dimostrato la produzione di rifiuto speciale non assimilabile (imballaggi terziari) avrebbe avuto diritto ad una mera riduzione tariffaria e non alla integrale esclusione della superficie dei magazzini;
ciò che rileva è proprio il riferimento della tassazione alla natura del rifiuto, cioè che non si tratta di imballaggi terziari, ma scarti dei predetti, ossia carta, cartone, legno, plastica, i quali sono conferibili al pubblico servizio.
I motivi proposti dall'appellante che facciano riferimento indirettamente o direttamente alla natura dei rifiuti ed al loro regime di tassazione vanno rigettati in ragione delle superiori considerazioni, così come va ritenuto legittimo il regolamento applicativo, perché conforme al dettato della giurisprudenza di legittimità ed anzi confermato nella sua sostanza, proprio perché un provvedimento amministrativo di tenore diverso andrebbe disapplicato dal giudice tributario.
La sentenza impugnata va confermata anche con riferimento alla applicazione delle sanzioni, dal momento che l'applicazione del c.d. cumulo giuridico (invocata nei motivi di appello peraltro del tutto conformi alle doglianze di primo grado già ampiamente valutate dalla sentenza impugnata) appare in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione con riferimento alle violazioni di carattere non formale e reiterate nel corso delle diverse annualità contestate;
alla applicazione del cumulo osta il disposto dell'art. 12, comma
1, D.Lgs. 472 del 1997. In ogni caso Iren Ambiente ha dato prova che il calcolo effettuato per la quantificazione delle sanzioni è più favorevole della richiesta del contribuente di applicazione di formule mitigate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, Sezione VI, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 16 febbraio 2026