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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17913 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25621/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Francesco Frettoni Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 28 novembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25621/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato a Latina, C.F._1
in Viale Gianluigi Bonelli n. 543, presso lo studio dell'Avv. Cristina Durigon, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: permesso di soggiorno per protezione speciale;
Conclusione delle parti: come rappresentato in atti;
Fatto e diritto
Con la presente azione Parte_1
(C.F. , propone impugnazione avverso il provvedimento della C.F._1
Questura di di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per CP_2 lavoro subordinato (istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 28.04.2025 e notificato al ricorrente in data 29.04.2025; in via subordinata, ha chiesto riconoscersi un permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo la documentazione rilevante anche per tale tipologia di permesso.
Premette il ricorrente di essere cittadino egiziano;
di essere orfano;
di aver lasciato il Paese
d'origine nel 2023; di essere giunto dapprima in Libia, ove ha subito atti di tortura, e poi il
30.05.2023 in Italia;
di aver iniziato a lavorare fin da subito;
di parlare la lingua italiana;
di lavorare a tempo indeterminato, da ottobre 2024, presso un autolavaggio a CP_2
(“Cleopatra società cooperativa”).
Si sono costituiti il e la Questura di Rieti contestando in fatto e in Controparte_1
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di un Controparte_1 CP_2
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre2011 n.
150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione volta al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (unica per la quale è prevista la giurisdizione del giudice ordinario) è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. SP [GC], § 110; CU c. AN [GC], § 71; NT e Testimone_2
MI c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso di specie il ricorrente è arrivato in Italia da minorenne, trascorrendo sul territorio anni fondamentali per il proprio sviluppo psico-fisico. Lo stesso ha dato prova, inoltre, di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa: dal 29.10.2024, lavora a tempo indeterminato presso la società cooperativa “Cleopatra”, in qualità di addetto al lavaggio veicoli. Questa circostanza è dimostrata dalla documentazione UniLav versata in atti e dalle buste paga relative al periodo da novembre 2024 ad aprile 2025 e di agosto e settembre 2025. Il ricorrente ha depositato, altresì, la tessera di iscrizione al servizio sanitario regionale con la relativa tessera sanitaria e, sul piano fiscale, CU 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32, comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; - spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Francesco Frettoni Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 28 novembre 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25621/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(C.F. Parte_1
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato a Latina, C.F._1
in Viale Gianluigi Bonelli n. 543, presso lo studio dell'Avv. Cristina Durigon, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: permesso di soggiorno per protezione speciale;
Conclusione delle parti: come rappresentato in atti;
Fatto e diritto
Con la presente azione Parte_1
(C.F. , propone impugnazione avverso il provvedimento della C.F._1
Questura di di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per CP_2 lavoro subordinato (istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 28.04.2025 e notificato al ricorrente in data 29.04.2025; in via subordinata, ha chiesto riconoscersi un permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo la documentazione rilevante anche per tale tipologia di permesso.
Premette il ricorrente di essere cittadino egiziano;
di essere orfano;
di aver lasciato il Paese
d'origine nel 2023; di essere giunto dapprima in Libia, ove ha subito atti di tortura, e poi il
30.05.2023 in Italia;
di aver iniziato a lavorare fin da subito;
di parlare la lingua italiana;
di lavorare a tempo indeterminato, da ottobre 2024, presso un autolavaggio a CP_2
(“Cleopatra società cooperativa”).
Si sono costituiti il e la Questura di Rieti contestando in fatto e in Controparte_1
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di un Controparte_1 CP_2
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1° settembre2011 n.
150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione volta al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (unica per la quale è prevista la giurisdizione del giudice ordinario) è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. SP [GC], § 110; CU c. AN [GC], § 71; NT e Testimone_2
MI c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinaporssi Oy e Satamedia
Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso di specie il ricorrente è arrivato in Italia da minorenne, trascorrendo sul territorio anni fondamentali per il proprio sviluppo psico-fisico. Lo stesso ha dato prova, inoltre, di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa: dal 29.10.2024, lavora a tempo indeterminato presso la società cooperativa “Cleopatra”, in qualità di addetto al lavaggio veicoli. Questa circostanza è dimostrata dalla documentazione UniLav versata in atti e dalle buste paga relative al periodo da novembre 2024 ad aprile 2025 e di agosto e settembre 2025. Il ricorrente ha depositato, altresì, la tessera di iscrizione al servizio sanitario regionale con la relativa tessera sanitaria e, sul piano fiscale, CU 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32, comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; - spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli