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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
294/2025 RG., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Internicola del Foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Boscotrecase (NA), Via Promiscua n. 20;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 21.03.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea,
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024-25 conseguentemente,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
In via subordinata,
previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024-25,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 500,00 (euro cinquecento/00)
o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A se dovuta e
C.P.A. (4%), da liquidare in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara sin d'ora antistatario.”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 08.05.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza e attualmente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi Controparte_1
contratti a tempo determinato di varia natura per l'anno scolastico 2024/2025.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Con riguardo all'annualità dedotta in ricorso, si osserva che i due contratti stipulati dalla ricorrente, pur coprendo complessivamente il periodo dal 17.09.2024 al
30.06.2025 (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente), non prevedevano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)1.
È necessario, pertanto, operare alcune precisazioni.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 29961 resa in data
27.10.2023, ha avuto cura di precisare come la logica delle scelte legislative sottenda il sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”.
Si è, invero, sottolineato che la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, conferma, sul piano sistematico, il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Ad avviso della Corte, più precisamente, “il nesso tra la Carta Docente e la didattica
è evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata
a “sostenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad “iniziative coerenti” con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei
Docenti, ad individuare “annualmente” (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato – in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano – miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
La scelta – lo si dice per esemplificare – avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocabilmente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)”.
Se, dunque, il richiamo all'annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, l'emolumento in questione non potrà che essere riconosciuto nelle sole ipotesi in cui i contratti stipulati prevedano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto).
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Nella recente ordinanza 3912/2024 del 19.03.2024, la Corte di Cassazione ha reso – sia pur incidentalmente – ulteriori precisazioni in ordine alla regolamentazione delle cc.dd. supplenze brevi e saltuarie, evidenziando come, in tali ipotesi, un utile parametro orientativo per il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione, sia rappresentato dalla configurabilità o meno, in relazione alla fattispecie in controversia, di un abuso nella reiterazione di tali tipologie contrattuali e precisando che, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi, non già la CP_1
sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_2
Circostanza, questa, che, nel caso di specie, non è stata dedotta dalla ricorrente, e – a ben vedere, da quanto è dato evincersi dalla disamina della documentazione versata in atti – non si è verificata nella fattispecie in controversia.
Di talché, poiché parte ricorrente non ha provato in giudizio i fatti costitutivi della domanda – ossia la stipulazione di contratti a tempo determinato che prevedevano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico – il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il giorno 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il primo contratto, infatti, è stato stipulato per il periodo dal 17.09.2024 al 31.12.2024, mentre il secondo per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
294/2025 RG., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Internicola del Foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Boscotrecase (NA), Via Promiscua n. 20;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 21.03.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea,
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024-25 conseguentemente,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
In via subordinata,
previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024-25,
- condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 500,00 (euro cinquecento/00)
o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A se dovuta e
C.P.A. (4%), da liquidare in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara sin d'ora antistatario.”.
1.2. L'Amministrazione convenuta, benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 08.05.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza e attualmente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato – ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi Controparte_1
contratti a tempo determinato di varia natura per l'anno scolastico 2024/2025.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Con riguardo all'annualità dedotta in ricorso, si osserva che i due contratti stipulati dalla ricorrente, pur coprendo complessivamente il periodo dal 17.09.2024 al
30.06.2025 (doc.ti 3 e 4 fasc. parte ricorrente), non prevedevano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)1.
È necessario, pertanto, operare alcune precisazioni.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 29961 resa in data
27.10.2023, ha avuto cura di precisare come la logica delle scelte legislative sottenda il sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”.
Si è, invero, sottolineato che la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, conferma, sul piano sistematico, il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Ad avviso della Corte, più precisamente, “il nesso tra la Carta Docente e la didattica
è evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata
a “sostenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad “iniziative coerenti” con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei
Docenti, ad individuare “annualmente” (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato – in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano – miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
La scelta – lo si dice per esemplificare – avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocabilmente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)”.
Se, dunque, il richiamo all'annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, l'emolumento in questione non potrà che essere riconosciuto nelle sole ipotesi in cui i contratti stipulati prevedano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico (ossia da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto).
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Nella recente ordinanza 3912/2024 del 19.03.2024, la Corte di Cassazione ha reso – sia pur incidentalmente – ulteriori precisazioni in ordine alla regolamentazione delle cc.dd. supplenze brevi e saltuarie, evidenziando come, in tali ipotesi, un utile parametro orientativo per il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione, sia rappresentato dalla configurabilità o meno, in relazione alla fattispecie in controversia, di un abuso nella reiterazione di tali tipologie contrattuali e precisando che, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi, non già la CP_1
sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_2
Circostanza, questa, che, nel caso di specie, non è stata dedotta dalla ricorrente, e – a ben vedere, da quanto è dato evincersi dalla disamina della documentazione versata in atti – non si è verificata nella fattispecie in controversia.
Di talché, poiché parte ricorrente non ha provato in giudizio i fatti costitutivi della domanda – ossia la stipulazione di contratti a tempo determinato che prevedevano, in una prospettiva ex ante, la copertura dell'intera durata dell'anno scolastico – il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il giorno 8 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il primo contratto, infatti, è stato stipulato per il periodo dal 17.09.2024 al 31.12.2024, mentre il secondo per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025.