Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 gennaio 1924 n. 343 , col quale sono approvati i seguenti atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, salvo per la Russia, cui delegati hanno firmato in Roma il 14 agosto 1923:
1° Trattato di Pace;
2° Convenzione relativa al regime degli Stretti;
3° Convenzione concernente le frontiere della Tracia;
4° Convenzione relativa allo stabilimento ed alla competenza giudiziaria;
5° Convenzione commerciale;
6° Protocollo relativo all'accessione del Belgio e del Portogallo a talune disposizioni firmate a Losanna;
7° Protocollo relativo a talune concessioni accordate nell'Impero Ottomano;
8° Protocollo relativo al territorio di Karagatch ed alle isole di Imbros e di Tenedos;
9° Protocollo relativo al Trattato conchiuso a Sevres fra le principali Potenze alleate e la Grecia il 10 agosto 1920, relativo alla protezione delle minoranze in Grecia ed al Trattato concernente la Tracia, concluso fra le stesse Potenze anche a Sevres il 10 agosto 1920.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rocco - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 gennaio 1924 n. 343 , col quale sono approvati i seguenti atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, salvo per la Russia, cui delegati hanno firmato in Roma il 14 agosto 1923:
1° Trattato di Pace;
2° Convenzione relativa al regime degli Stretti;
3° Convenzione concernente le frontiere della Tracia;
4° Convenzione relativa allo stabilimento ed alla competenza giudiziaria;
5° Convenzione commerciale;
6° Protocollo relativo all'accessione del Belgio e del Portogallo a talune disposizioni firmate a Losanna;
7° Protocollo relativo a talune concessioni accordate nell'Impero Ottomano;
8° Protocollo relativo al territorio di Karagatch ed alle isole di Imbros e di Tenedos;
9° Protocollo relativo al Trattato conchiuso a Sevres fra le principali Potenze alleate e la Grecia il 10 agosto 1920, relativo alla protezione delle minoranze in Grecia ed al Trattato concernente la Tracia, concluso fra le stesse Potenze anche a Sevres il 10 agosto 1920.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rocco - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.