Articolo 1 della Legge 15 luglio 1926, n. 1588
Versione
10 novembre 1926
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 gennaio 1924 n. 343 , col quale sono approvati i seguenti atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, salvo per la Russia, cui delegati hanno firmato in Roma il 14 agosto 1923:

1° Trattato di Pace;

2° Convenzione relativa al regime degli Stretti;

3° Convenzione concernente le frontiere della Tracia;

4° Convenzione relativa allo stabilimento ed alla competenza giudiziaria;

5° Convenzione commerciale;

6° Protocollo relativo all'accessione del Belgio e del Portogallo a talune disposizioni firmate a Losanna;

7° Protocollo relativo a talune concessioni accordate nell'Impero Ottomano;

8° Protocollo relativo al territorio di Karagatch ed alle isole di Imbros e di Tenedos;

9° Protocollo relativo al Trattato conchiuso a Sevres fra le principali Potenze alleate e la Grecia il 10 agosto 1920, relativo alla protezione delle minoranze in Grecia ed al Trattato concernente la Tracia, concluso fra le stesse Potenze anche a Sevres il 10 agosto 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Rocco - Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 10 novembre 1926