Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Bertò e Nicolò Ridolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Trento, via San Francesco d’Assisi n. 8;
contro
- l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marta Odorizzi e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Trento, via delle Orfane n. 8;
per l'annullamento
- del provvedimento di liquidazione protocollo n. -OMISSIS- Direzione Provinciale di Chieti, con cui è stato conferito al signor -OMISSIS- il Trattamento di Fine Servizio, nella parte in cui è stato omesso, per la liquidazione del TFS, il computo dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 convertito con L. n. 472 del 1987;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infra-procedimentale e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria depositati dall’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere AR CA, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 21 luglio 2025 e depositato il 30 luglio, l’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’INPS di liquidazione del TFS, nella parte in cui è stato omesso il computo dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti.
Espone, al riguardo, di avere prestato servizio nel corpo militare dell’Arma dei Carabinieri ricoprendo il ruolo di Appuntato Scelto sino a gennaio 2021; e di essere andato in congedo su domanda il 13 gennaio 2021, avendo compiuto 55 anni di età e avendo maturato ai fini pensionistici 39 anni di servizio utile.
In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la Direzione provinciale dell’INPS di Chieti ha elaborato il relativo conteggio del TFS prevedendo il pagamento in due rate, senza tuttavia considerare i sei scatti stipendiali; sicché il ricorrente ha presentato in data 19 giugno 2025 una diffida all’INPS a procedere alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio con l’attribuzione dei sei scatti, senza riscontro.
Poiché il predetto assume di avere diritto a tale beneficio, essendo in possesso dei requisiti anagrafici e di carriera previsti dal citato art. 6 bis, si duole della determinazione impugnata deducendo l’articolata censura di VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA/OMESSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 6-BIS DEL D.L. N. 387 DEL 1987, CONVERTITO IN L. N. 472 DEL 1987 .
Il ricorrente sostiene l’erroneità della determinazione dell’INPS, secondo cui il predetto non avrebbe diritto a tale beneficio essendo andato in pensione “a domanda”; e, tuttavia, l’erroneità di tale assunto deriva dall’analisi del quadro normativo che disciplina i sei scatti stipendiali, il quale prevede espressamente il riconoscimento di tale beneficio anche ai dipendenti già appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, che – come l’odierno istante – hanno chiesto di essere posti in quiescenza a domanda, sempre che abbiano maturato 35 anni di servizio utile e 55 anni di età.
Pertanto, ha chiesto a questo Tribunale:
- di accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS;
- di condannare l’INPS al ricalcolo del TFS in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6 bis del d.l. n. 387/1987, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti previsti dal su citato art. 6 bis; con vittoria di spese.
B. – Si è costituito in giudizio l’INPS, il quale ha depositato documentazione e, con memoria in vista della trattazione del merito, ha preliminarmente eccepito la decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 6 bis, co. 2, del d.l. n. 387/1987 (conv. dalla l. n. 472/1987), disposizione che ne limita l’operatività solo a chi abbia presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale siano maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d’età e dei 35 anni di servizio utile.
Nel merito l’INPS sostiene che i sei scatti stipendiali siano valutabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non potrebbero essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda, mancando anche il previo pagamento della restante contribuzione “calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”.
L’Istituto infine ha affermato che si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza, ed in tal senso si è sempre limitato a seguire le indicazioni dei Ministeri più volte chiamati a pronunziarsi sul punto; concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
C. – Il ricorrente ha replicato alla memoria dell’Istituto evidenziando, quanto all’eccepita decadenza che – a prescindere dal consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude trattarsi di un termine decadenziale – il predetto ha presentato la domanda di collocamento a riposo entro il termine; per il resto insistendo, nel merito, per l’accoglimento del ricorso.
D. – All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026, presenti i difensori delle parti, come da verbale – i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi – la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante per l’accertamento del diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
B. – Deve in via preliminare essere respinta l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’INPS, di decadenza dal diritto all’erogazione del beneficio per l’inosservanza del termine del 30 giugno, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato il quale ha chiarito che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa, e il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 novembre 2025, n. 8991; Sez. II, 22 ottobre 2024, n. 8444; 17 aprile 2024, n. 3492).
Nel caso in esame, peraltro, come documentato in atti e ribadito nella memoria di replica dal ricorrente, l’odierno istante ha presentato la domanda di collocamento a riposto il 5 febbraio 2020 e, pertanto, entro il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati entrambi i requisiti richiesti.
C. – Nel merito, il ricorso è fondato, come ritenuto da questo Tribunale in fattispecie analoghe.
Deve premettersi che la relativa disciplina dispone:
“ Art. 6-bis 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
L’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 232 ha integrato il citato art. 6 bis fornendo la seguente interpretazione autentica: “ Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione ‘sei scatti di stipendio’ va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
Così ricostruito il quadro normativo essenziale, il ricorso deve essere accolto dando continuità alla più recente giurisprudenza di questo Tribunale, che ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato favorevole all’interpretazione prospettata dal ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988; id. 5 dicembre 2023, n. 10520; id. 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; id. 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353; id. 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760).
Si fa riferimento, in particolare, alle sentenze di questo Tribunale con le quali si è mutato il precedente indirizzo sfavorevole agli istanti (cfr. ad es. sentenze di questo T.R.G.A. 23 giugno 2025, n. 111; 19 maggio 2025, n. 89; 24 febbraio 2025, n. 40, 10 febbraio 2025, n. 31 e 32; 16 dicembre 2024, n. 192; 11 novembre 2024, n. 163 e 164, 23 ottobre 2024, n. 155, confermata dal Consiglio di Stato n. 8991/2025 cit.; 10 ottobre 2024, 22 aprile 2024, n. 63, 19 gennaio 2024, n. 9, 12 febbraio 2024, n. 22 e 13 febbraio 2024, n. 24).
Tale revirement si è imposto in ragione del formarsi di una giurisprudenza ormai univoca del giudice di appello favorevole agli istanti e resa su fattispecie analoghe, talora in riforma delle sentenze di questo Tribunale, e ciò nell’esegesi di un contesto normativo comunque complesso e non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico (cfr. ad es. le sentenze del Consiglio di Stato 28 ottobre 2024, n. 8598; 26 aprile 2024, n. 3807; 23 marzo 2023, n. 2988; 5 dicembre 2023, n. 10520; 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760).
In particolare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2023, n. 9997, ha chiarito che “ quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, <ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto>) al personale <che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto>. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti <al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile>, con la precisazione che <la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990> ”.
La perdurante vigenza della disciplina così descritta consente di accogliere il ricorso in epigrafe poiché il ricorrente ha maturato il menzionato requisito dei “55 anni di età e 35 anni di servizio utile” – precisamente, avendo maturato 55 anni di età e 39 anni di servizio utile – dovendosi pertanto al riguardo escludere, stante l’esaustività del sopra illustrato dato testuale della disciplina in esame, e diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, ogni interferenza da parte del diverso (e nondimeno ab origine coevo) contesto normativo costituito dall’art. 1, co. 15 bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 e successivamente sostituito dall’art. 11 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 231.
Per quanto poi attiene alla disciplina contenuta nell’art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 9997/2023 si evidenzia che con essa si “ dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (<sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]>) e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987 ”.
Ne consegue che, anche sotto tale ulteriore profilo, gli argomenti spesi a tale riguardo dall’INPS non possono essere condivisi.
Inoltre, sempre secondo la predetta sentenza “ Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che <continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472> ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ”.
Non convince la difesa dell’Istituto neanche nella parte in cui afferma che se è vero che è l’INPS che corrisponde l’indennità di buonuscita, sarebbe altrettanto vero che è sempre l’amministrazione di appartenenza che certifica all’Istituto il diritto del dipendente ad ottenere il TFS, ovvero la sua riliquidazione, e che comunica all’INPS, tramite il modello PA04, tutte le voci e tutti i dati utili ai fini del calcolo dello stesso.
Sicché – prosegue l’Istituto – fino a quando l’Amministrazione di appartenenza non certifica nessuna maggiorazione dell’ultimo stipendio con attribuzione di ulteriori scatti economici, l’Istituto non avrebbe nessuna possibilità di corrispondere una buonuscita di importo maggiore, essendo mero ordinatore secondario di spesa.
Sul punto, il Collegio si limita ad osservare che, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, e che pertanto non possono trovare seguito le difese dell’INPS circa il suo essersi attenuta ai dati forniti dall’amministrazione di servizio del ricorrente (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. II, 15 novembre 2023, n. 9802, e la giurisprudenza ivi richiamata, tra cui C.G.A., Sez. giurisd., 28 giugno 2022, n. 770, secondo cui in tali fattispecie “ solo l’Inps rappresenta il soggetto debitore ”).
L’insieme delle suesposte argomentazioni risulta di per sé assorbente al fine dell’accoglimento della domanda del ricorrente tendente all’accertamento del diritto di percepire il trattamento di fine servizio comprensivo anche dell’incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’Istituto a liquidare tale maggior somma.
D. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore del ricorrente tenendo conto delle difese svolte e della tendenziale serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione quanto alla domanda di accertamento proposta, con conseguente condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a riliquidare l’importo del TFS spettante al ricorrente.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere al ricorrente le spese di giudizio nella misura complessiva di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS NA, Presidente
AR CA, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CA | SS NA |
IL SEGRETARIO