CASS
Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2024, n. 8770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8770 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
i( SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IV natck a TREVISO il 21/09/1974 avverso il decreto del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8770 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 27/09/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Perla Lori, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 marzo 2022, la Corte di appello di Venezia confermava il decreto di confisca emesso il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Venezia nell'ambito di procedimento di prevenzione nei confronti di OR ME. La confisca aveva per oggetto un compendio immobiliare posto nel comune di LL OR e intestato a BR NK, che l'aveva acquistato nell'anno 2010. 2. La difesa di BR NK ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa chiede la correzione della data - 25 marzo 2021 - del provvedimento della Corte di appello, affermando che la data esatta è 25 marzo 2022. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine alla prova della riconducibilità a OR ME del denaro utilizzato per l'acquisto del compendio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di motivazione circa la richiesta di audizione di BE EL e ZZ LA. I giudici del merito avrebbero dovuto sentire costoro come testi, in modo da fugare ogni dubbio sulla legittimità della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di quanto poi confiscato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere accolta la richiesta della difesa, dedotta nell'ambito del primo motivo, di correzione della data posta alla pag. 7 del decreto impugnato, perché è agevole rilevare dagli atti che la data esatta non è il 25 marzo 2021, come indicato in calce al provvedimento, ma il 25 marzo 2022. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati nella parte in cui deducono violazioni di legge e inammissibili nella parte in cui deducono vizi di motivazione. 2 3. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio;
ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica. (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224 - 01). È stato chiarito che, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6, n. 21525, del 18/06/2020; Rv. 279284 - 01). È stato precisato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. (Sez. 2, n. 20968, del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). 4. In applicazione dei suddetti principi al caso concreto in esame, deve affermarsi, come sopra anticipato, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione di legge nell'esporre le argomentazioni logico-giuridiche che hanno consentito di riconoscere l'interposizione fittizia nell'intestazione a BR NK del compendio immobiliare, e di ritenerlo riconducibile al proposto OR. In particolare, la Corte di appello ha indicato chiaramente le risultanze circa le modalità dell'acquisto, spiegando in modo compiuto le ragioni che l'hanno condotta a ritenere che il danaro utilizzato per l'acquisto del compendio immobiliare proveniva dal proposto OR e che era inattendibile la versione alternativa sul punto;
ad affermare, sulla base delle indagini patrimoniali, la 3 mancanza di redditi in capo a BR NK;
ad affermare la sussistenza del rapporto di convivenza fra BR NK e OR. Posta l'estraneità, al giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione, del sindacato sul vizio di logicità della motivazione, le doglianze difensive riguardanti la motivazione, inerenti alla ricostruzione dei fatti o alla mancata audizione di taluni testi, sono inammissibili. Deve osservarsi, in proposito, che la motivazione del provvedimento impugnato non è, nel complesso, inesistente o meramente apparente, poiché il giudice di appello ha congruamente esposto il percorso logico che lo ha condotto a confermare il giudizio del Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la confisca, e ha esposto ragionamenti capaci di convincere della manifesta infondatezza di tesi alternative. Gli elementi indicati nel ricorso per cassazione richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, comunque inammissibile in sede di giudizio di legittimità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone correggersi il dispositivo del decreto impugnato nel senso che, dove la data della deliberazione è indicata come "25.03.2021", essa deve intendersi indicata e leggersi come "25.03.2022". Così deciso in Roma, 27 settembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8770 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 27/09/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Perla Lori, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 marzo 2022, la Corte di appello di Venezia confermava il decreto di confisca emesso il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Venezia nell'ambito di procedimento di prevenzione nei confronti di OR ME. La confisca aveva per oggetto un compendio immobiliare posto nel comune di LL OR e intestato a BR NK, che l'aveva acquistato nell'anno 2010. 2. La difesa di BR NK ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa chiede la correzione della data - 25 marzo 2021 - del provvedimento della Corte di appello, affermando che la data esatta è 25 marzo 2022. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, in ordine alla prova della riconducibilità a OR ME del denaro utilizzato per l'acquisto del compendio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di motivazione circa la richiesta di audizione di BE EL e ZZ LA. I giudici del merito avrebbero dovuto sentire costoro come testi, in modo da fugare ogni dubbio sulla legittimità della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di quanto poi confiscato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere accolta la richiesta della difesa, dedotta nell'ambito del primo motivo, di correzione della data posta alla pag. 7 del decreto impugnato, perché è agevole rilevare dagli atti che la data esatta non è il 25 marzo 2021, come indicato in calce al provvedimento, ma il 25 marzo 2022. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati nella parte in cui deducono violazioni di legge e inammissibili nella parte in cui deducono vizi di motivazione. 2 3. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio;
ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica. (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224 - 01). È stato chiarito che, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6, n. 21525, del 18/06/2020; Rv. 279284 - 01). È stato precisato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. (Sez. 2, n. 20968, del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). 4. In applicazione dei suddetti principi al caso concreto in esame, deve affermarsi, come sopra anticipato, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di appello non è incorsa in alcuna violazione di legge nell'esporre le argomentazioni logico-giuridiche che hanno consentito di riconoscere l'interposizione fittizia nell'intestazione a BR NK del compendio immobiliare, e di ritenerlo riconducibile al proposto OR. In particolare, la Corte di appello ha indicato chiaramente le risultanze circa le modalità dell'acquisto, spiegando in modo compiuto le ragioni che l'hanno condotta a ritenere che il danaro utilizzato per l'acquisto del compendio immobiliare proveniva dal proposto OR e che era inattendibile la versione alternativa sul punto;
ad affermare, sulla base delle indagini patrimoniali, la 3 mancanza di redditi in capo a BR NK;
ad affermare la sussistenza del rapporto di convivenza fra BR NK e OR. Posta l'estraneità, al giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione, del sindacato sul vizio di logicità della motivazione, le doglianze difensive riguardanti la motivazione, inerenti alla ricostruzione dei fatti o alla mancata audizione di taluni testi, sono inammissibili. Deve osservarsi, in proposito, che la motivazione del provvedimento impugnato non è, nel complesso, inesistente o meramente apparente, poiché il giudice di appello ha congruamente esposto il percorso logico che lo ha condotto a confermare il giudizio del Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la confisca, e ha esposto ragionamenti capaci di convincere della manifesta infondatezza di tesi alternative. Gli elementi indicati nel ricorso per cassazione richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, comunque inammissibile in sede di giudizio di legittimità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone correggersi il dispositivo del decreto impugnato nel senso che, dove la data della deliberazione è indicata come "25.03.2021", essa deve intendersi indicata e leggersi come "25.03.2022". Così deciso in Roma, 27 settembre 2023.