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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico: dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8431 del Ruolo Generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
e entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Marco De MA e dall'Avv. Gaetano D'Emma , con studio legale sito in Salerno (Sa) alla Via Alberto Pirro n. 2
OPPONENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ferdinando Controparte_1
De MA ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Capone, 4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il d.i.n. 1735/23 ( RG n. 6629/23), reso dal Tribunale di Salerno in data 25.09.23 e notificato in data 9.10.23, con il quale è stato ingiunto loro, il pagamento, in favore della opposta di €.48.100,03, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di corrispettivo maturato dall'appaltatrice in relazione ai lavori di straordinaria manutenzione di cui al CP_1 contratto di appalto del 9.03.19. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta: l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la errata/inesatta indicazione delle somme versate e percepite;
l'inadempimento dell'appaltatrice per avere eseguito lavorazioni non a regola d'arte e, per tale motivo, spiegava domanda riconvenzionale. Chiedeva la chiamata in causa dei terzi sig. OM. CP_1
OM e Arch Concludeva :” Voglia l'adito Tribunale di Salerno Persona_1 Persona_2 nel merito: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1735/23 reso dal Tribunale di Salerno a definizione del giudizio monitorio R.G.A.C.C. n. 6629/23; sempre nel merito: accertare e dichiarare che, per i fatti sin qui esposti, alcuna somma di denaro è dovuta dai sig.ri Parte_1
e alla;
in via riconvenzionale: accertare e Parte_2 Controparte_1 dichiarare la responsabilità della , anche in solido con i direttori Controparte_1 dei lavori, sig.ri OM. , OM. ed Arch. in CP_1 Persona_1 Persona_2 ragione della non esecuzione dei taluni lavori di cui al contratto d'appalto ed, ancora, a fronte dell'esecuzione non a regola d'arte di altri lavori di cui al medesimo contratto d'appalto, tutto come meglio descritto nella premessa del presente scritto e, dunque, accertatene le relative responsabilità, condannare la , in persona del suo l.r.p.t., anche in Controparte_1 solido con i sig.ri OM. , OM. ed Arch. nelle CP_1 Persona_1 Persona_2 loro qualità, al pagamento in favore dei sig.ri e della somma di € Parte_1 Parte_2
28.882,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di risarcimento del danno patito dagli attori per conseguenza immediata e diretta delle negligenze ed omissioni dei contraddittori;
sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
, per non aver questa trasmesso le fatture emesse e tutta la documentazione necessaria
[...] alla committenza per poter fruire del ricordato beneficio fiscale e, per l'effetto, condannare la
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dei sig.ri Controparte_1 [...]
e della somma di € 61.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, Pt_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno patito e dalla controparte cagionato in via diretta ed immediata;
eventualmente nel merito: ove mai fosse accertato il diritto della Controparte_1 di percepire, oltre al versato, qualsivoglia altra od ulteriore somma di denaro per i detti titoli e le ricordate causali, comunque disporne la compensazione, totale e/o parziale, ex art. 1243 c.c., col maggiore credito vantato dai sig.ri e in ogni caso: condannare le Parte_1 Parte_2 controparti, anche in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, da determinarsi secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/22;in via sanzionatoria: ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare la Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dei sig.ri e
[...] Parte_1 Pt_2
di quella somma che sarà ritenuta equa e congruamente liquidata di Giustizia, per effetto
[...] del comportamento processuale temerario tenuto da essa controparte, laddove questa ha omesso di riferire in atti di aver percepito anche l'ulteriore somma di € 20.000,00 per contanti, medio tempore versata in suo favore dai sig.ri e;
” Parte_1 Parte_2
Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accoglimento della riconvenzionale, per la somma indicata, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rigettarsi la spiegata domanda riconvenzionale, con condanna degli opponente ex art. 96 cpc e vittoria di spese. Instaurato il contraddittorio, il procedimento proseguiva con la richiesta delle parti di rinvio per trattative in corso, volte a raggiungere un bonario componimento della lite. All'udienza del 6.10.25, i procuratori delle parti chiedevano volersi dichiarare cessata la materia del contendere, esibendo la richiesta congiunta depositata in data 26.09.25, in via telematica. L'accordo depositato agli atti telematici prevede: 1) la , in persona Controparte_1 del suo l.r.p.t., dichiara di rinunciare senza riserve e condizioni come effettivamente rinuncia integralmente al decreto ingiuntivo n. 1735/23 (R.G.A.C.C. 6629/23) emesso dal Tribunale di Salerno, nonché alla pretesa creditoria in esso contenuta ed azionata e ad ogni effetto prodotto dal medesimo. 2) I sig.ri e dichiarano di accettare senza riserve e Parte_1 Parte_2 condizioni come effettivamente accettano la rinuncia di cui al punto precedente ed, a loro volta, dichiarano di rinunciare senza riserve e condizioni come effettivamente rinunciano all'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ed a tutte le domande in esso formulate, ivi inclusa la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della e dei terzi chiamati OM. CP_1 CP_1
OM. e Arch. 3) La CP_1 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
, il GEOM. , il GEOM. e l'ARCH.
[...] CP_1 Persona_1 [...] dichiarano di accettare senza riserve e condizioni come effettivamente accettano la Per_2 suddetta rinuncia all'opposizione e alla domanda riconvenzionale formulata dai sig.ri ed Pt_1
. Pt_2
Va sinteticamente ribadito, in punto di diritto, che la cessazione della materia del contendere – cui consegue il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi oggettivi o atti volontari delle parti idonei a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite. Il giudice può in qualsiasi stato e grado del giudizio, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio stesso, se ne riscontri i presupposti, è cioè se risulti acquisita o ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso, atteso che, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito. Nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda introduttiva del giudizio è data dal mutamento della situazione sostanziale, verificatasi in virtù dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, le quali dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. Si osserva che, in ordine alle spese di giudizio, la statuizione di cessazione della materia del contendere impone al giudice di pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, dove l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza. Nel caso in esame, dal predetto accordo transattivo si rileva che le parti hanno stabilito che le spese legali restano interamente compensate. Per tale motivo esse andranno compensate tra le parti. Si dà atto della dichiarazione dei procuratori delle parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere nel presente giudizio. 2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1735/23 (R.G.A.C.C. 6629/23) emesso dal Tribunale di Salerno.
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite per la fase monitoria e per la fase di merito conseguente.
4) Ordina al conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda introduttiva.
Salerno, 8.10.25 Il GOP Dott.ssa Paola Corabi